
Il regime di ammissione temporanea permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.
Nell’ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea.
Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori).
Caratteristiche e modalità di utilizzo
Il regime di ammissione temporanea viene autorizzato mediante presentazione alla dogana di arrivo della merce della dichiarazione doganale di temporanea importazione oppure di un Carnet ATA.
L’autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.
All’atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea.
Tale regime è concesso:
La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere nella Comunità per un periodo massimo di 24 mesi, periodi più brevi sono previsti per alcuni tipi di merce.
Normativa di riferimento:
Artt. 84/90 e 137/144 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);
Artt. 496/523 e 555/583 del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario).
Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:
Circolare n. 30/D del 28 giugno 2001.