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Ammissione temporanea

Il regime di ammissione temporanea permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.

Nell’ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea.

Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori).

 

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il regime di ammissione temporanea viene autorizzato mediante presentazione alla dogana di arrivo della merce della dichiarazione doganale di temporanea importazione oppure di un Carnet ATA.

L’autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie.

All’atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea.

Tale regime è concesso:

  • in esonero totale nelle ipotesi rientranti nelle fattispecie indicate negli articoli da 555 a 578 del Reg. (CEE) 2454/93;
  • in esonero parziale per le fattispecie non rientranti in tali articoli, con il pagamento integrale dell’IVA ed in maniera parziale del dazio.

La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere nella Comunità per un periodo massimo di 24 mesi, periodi più brevi sono previsti per alcuni tipi di merce.

 

Normativa di riferimento:

Artt. 84/90 e 137/144 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);

Artt. 496/523 e 555/583 del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario).

 

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 30/D del 28 giugno 2001.


 
 


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