
Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità.
L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all’ufficio doganale di “esportazione” che, ai sensi dell’art. 161, p. 5 del codice doganale comunitario, Reg. (CEE) 2913/92, è l’ufficio doganale responsabile per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate.
La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico ai sensi dell’art. 787 delle Disposizioni di Applicazione del codice doganale comunitario, Reg. CEE 2454/93 (d’ora in poi DAC), tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell’Agenzia AIDA. Il sistema comunitario ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari. La Fase 1 dell’ECS, avviata a decorrere dal 1° luglio 2007, ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità sia ai fini doganali che fiscali. La Fase 2 dell’ECS, avviata a decorrere dal 1° luglio 2011, assicura gli adempimenti previsti dalla regolamentazione doganale comunitaria in materia di “sicurezza”.
L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All’operazione è assegnato un numero di riferimento MRN (Movement Reference Number).
Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci per l’esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegna all’operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). In caso di procedura di domiciliazione, il DAE è stampato, a seguito del messaggio di svincolo da parte della dogana di esportazione, direttamente dall’operatore economico.
La merce ed il DAE devono essere presentati all’ufficio doganale di uscita che ai sensi dell’art. 793 delle DAC corrisponde, a parte alcune eccezioni, all’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell’analisi dei rischi, e verifica l’uscita fisica delle merci.
A seguito di ciò l’ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico “risultati di uscita” tramite il sistema informatico doganale AIDA all’ufficio di “esportazione” ai sensi di quanto disposto dall’art. 796 quinquies delle DAC. In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità. Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell’operazione con difformità riscontrate, l’operatore economico dovrà recarsi presso l’ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale.
Lo stato dell’operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell’Agenzia alla sezione e-customs - AES/ECS messaggio.
Ai sensi dell’art. 793 ter, la merce svincolata per l’esportazione deve uscire dal territorio doganale della Comunità entro 90 giorni dalla data dello svincolo.
Gli operatori economici interessati all’operazione di esportazione per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce all’ufficio di esportazione ai fini dell’annullamento della dichiarazione.
Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale della comunità ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita l’operatore potrà attivare la procedura di “follow-up” presso l’ufficio doganale di esportazione.
Normativa di riferimento:
Artt. 161, 162 e 209 e segg. del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);
Artt. 592bis/592octies, 786/796sexies, 842bis/842sexies del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario).
Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:
Circolare n. 18/D del 29 dicembre 2010;
Nota n. 29141/RU del 29 aprile 2010;
Nota n. 166840/RU del 16 dicembre 2009;
Nota n. 17619/RU del 18 febbraio 2009;
Nota n. 88970/RU del 30 giugno 2009;
Nota n. 3028 del 21 luglio 2008;
Nota n. 6661 del 14 novembre 2007;
Nota n. 3945 del 27 giugno 2007;
Nota n.1434 del 3 maggio 2007;
Nota n. 4368 del 26 luglio 2006;
Circolare n. 10/D del 1 marzo 2004;
Circolare n. 75/D del 11 dicembre 2002.
Circolare n. 173/D del 2 luglio 1998.