
Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l’effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.
Quando si importano dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri è necessario pagare dei dazi all'importazione, pagare eventuali Accise e aggiungere l'IVA. Tali costi vanno naturalmente ad aggiungersi al costo finale dei prodotti per la cui costruzione sono necessari. È evidente che in questo modo le merci prodotte all'interno della Comunità si troveranno a competere sui mercati internazionali in condizioni di inferiorità. Con il perfezionamento attivo, si cerca di evitare che la tariffa doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all'estero di certi materiali, non riuscendo a farlo all'interno della Comunità,
Naturalmente, è necessario evitare che utilizzando il perfezionamento attivo, produttori comunitari ne vengano svantaggiati. È proprio per questo che l'autorizzazione al suo utilizzo è subordinato al verificarsi di almeno una tra una serie di condizioni economiche.
Nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, a condizione che:
Il regime in questione viene applicato attraverso due diversi sistemi.
Il primo, detto sistema della sospensione, consiste nella sospensione della riscossione di dazi e IVA all'importazione, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tale sistema è applicabile a ogni tipo di merce.
Il secondo, detto sistema del rimborso, richiede il pagamento dei dazi all'importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell'esportazione del prodotto finale. A differenza del precedente, quest'ultimo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all’esportazione e prelievi agricoli.
La tabella seguente mostra le principali differenze tra i due sistemi.
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Sistema della sospensione |
Sistema del rimborso |
|---|---|---|
Applicabile a tutti i tipi di merce |
si |
no |
Dazio e IVA vengono pagati |
no |
si (*) |
Garanzia per dazio e IVA |
si |
no |
Certificati di importazione |
no |
si |
Possibilità di esportazione anticipata |
si |
no |
Le merci sono in libera pratica |
no |
si |
(*) Si consente l'opzione per ottenere la sospensione della sola fiscalità |
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In entrambi i sistemi è possibile utilizzare la modalità della compensazione per equivalenza, che consente agli operatori di sostituire merci comunitarie a merci di importazione, ove tali merci siano equivalenti.
Inoltre, limitatamente al sistema della sospensione, gli operatori possono avvalersi dell'esportazione anticipata, che consiste nell'esportare i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti prima che le merci di importazione relative siano vincolate al regime di perfezionamento attivo. Una variante dell'esportazione anticipata è il traffico triangolare, in cui la dichiarazione delle merci per il regime di perfezionamento attivo avviene presso un ufficio doganale diverso da quello, situato eventualmente in un altro Stato membro, attraverso il quale è avvenuta l'esportazione anticipata dei prodotti compensatori.
Il codice doganale considera il perfezionamento attivo un regime doganale economico. Ciò comporta la necessità di una autorizzazione di importazione e una dichiarazione doganale per il regime in questione. Dopo le operazioni di perfezionamento, i prodotti compensatori devono ricevere una nuova destinazione e uscire dal campo di applicazione del regime con la presentazione di un conto di appuramento (sistema della sospensione) o di una domanda di rimborso (sistema del rimborso). Tali formalità sono proprie, in generale, di tutti i regimi doganali economici.
Se alcuni termini risultano troppo specifici, è possibile visualizzare un glossario on-line dei termini doganali.
Il perfezionamento attivo è uno dei principali regimi commerciali della Comunità. Le tabelle successive la percentuale delle merci soggette a tale regime sul totale delle importazioni da paesi terzi e delle esportazioni verso di essi.
Perfezionamento attivo |
Altre importazioni |
|
|---|---|---|
Sospensione |
Rimborso |
|
5% |
1% |
94% |
Valori in percentuale delle importazioni totali |
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Perfezionamento attivo |
Altre importazioni |
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|---|---|---|
Sospensione |
Rimborso |
|
12% |
1% |
87% |
Valori in percentuale delle esportazioni totali |
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Le merci importate in regime di perfezionamento attivo rappresentano quindi il 6% circa di tutte le importazioni comunitarie, mentre i prodotti compensatori esportati con lo stesso regime costituiscono il 13% circa delle esportazioni totali. Le tabelle evidenziano inoltre l'impiego relativo dei due sistemi della sospensione e del rimborso. Quello della sospensione, che si applica a quasi tutti i prodotti, è di gran lunga il più utilizzato, mentre il rimborso riguarda solo l'1% circa delle esportazioni e delle importazioni. Bisogna tenere presente, tuttavia, che tali percentuali si riferiscono alla cifra totale. Per determinati gruppi di prodotti, infatti, il regime di perfezionamento attivo riguarda fino al 30% delle importazioni, e per taluni prodotti specifici addirittura la maggioranza delle transazioni commerciali.
Il perfezionamento attivo è particolarmente importante per i seguenti gruppi di prodotti:
Le disposizioni concernenti il perfezionamento attivo si trovano nel codice doganale (Reg. n. 2913/92/CEE) comunitario agli articoli 114-129, i quali stabiliscono le norme particolari applicabili al perfezionamento attivo, nonché agli articoli 59-78, i quali stabiliscono le norme generali per il vincolo delle merci ai diversi regimi doganali e agli articoli 84-90 recanti disposizioni comuni a tutti i regimi doganali economici.
Nelle disposizioni di applicazione (Reg. n. 2454/93/CEE così come modificato da aultimo dal Reg. n. 993/01/CE) si riferiscono al regime in questione gli articoli da 536 a 550, recanti disposizioni ad esso specifiche, nonché gli articoli da 496 a 523, recanti disposizioni comuni a tutti i regimi doganali economici, gli articoli 275 e 276 concernenti le procedure di dichiarazione semplificata, e infine gli articoli da 198 a 252, relativi alla procedura di dichiarazione normale.
Tra gli allegati alle suddette disposizioni di applicazione riguardano il perfezionamento attivo l'allegato 67 (modello di domanda e autorizzazione) e gli allegati da 68 a 75.
Esemplificazioni e chiarimenti su alcuni aspetti del regime di perfezionamento attivo possono essere trovati nelle Linee Guida relative al titolo III "regimi doganali economici" del Reg.to CEE 2454/93 così come modificato dal Reg.to CE 993/01.