VII. Operazioni di perfezionamento
Una volta vincolate le merci al regime, può iniziarne il perfezionamento.
Per perfezionamento si intende:
- la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;
- la trasformazione di merci;
- la riparazione di merci, compresi il restauro e la messa in ordine;
- l'utilizzazione di talune merci che non si ritrovano nei prodorti compensatori, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione (cosiddetti aiuti alla produzione).
Tali operazioni possono aver luogo ovunque autorizzato, anche in depositi doganali, zone franche e depositi franchi.