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Transito

Con il termine Transito si fa riferimento al Transito Comunitario/Comune, che costituisce un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale della Unione Europea (nel caso del Transito comunitario) ovvero tra la UE e i Paesi EFTA, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune).

Sono Paesi EFTA la Svizzera - che comprende, ai soli fini doganali, il Principato del Liechtenstein - la Norvegia e l’Islanda.

Il vantaggio per gli operatori derivante dall’utilizzo del regime del Transito Comunitario/Comune è rappresentato dalla possibilità di far circolare, con un sistema di facile ed economico utilizzo, merci non comunitarie ovvero comunitarie, nei casi espressamente previsti dalla normativa dell’Unione Europea, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all’altro della Comunità (dazi doganali, iva, accise ed altri oneri).

 

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Con l’introduzione del mercato unico e la generalizzazione del principio della libera circolazione delle merci comunitarie, il campo di applicazione del regime comunitario si limita prevalentemente alle merci terze (transito comunitario esterno T1) ovvero, in taluni specifici casi, alle merci comunitarie (transito comunitario interno T2), purché vi siano espresse previsioni in tal senso.

Tali previsioni riguardano:

  • le merci comunitarie in attraversamento/dirette/provenienti da Paesi EFTA;
  • le merci comunitarie dirette verso la Repubblica di San Marino (con esclusione di quelle italiane, assoggettate ad un regime fiscale di scambio) ed il Principato di Andorra;
  • le merci comunitarie dirette/provenienti/scambiate tra le parti delle Comunità non rientranti nel territorio fiscale di quest’ultima (trattasi delle Isole Åland, Isole Canarie, Isole Normanne, Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Monte Athos e Riunione).

Le merci comunitarie in questione circolano in regime di Transito comunitario interno con le sigle di T2 e T2F; tale ultima sigla viene utilizzata nel caso di scambi che interessano le parti non rientranti nel territorio fiscale della Comunità come sopra indicate.

Il funzionamento in via ordinaria del regime in questione viene effettuato ed ha luogo mediante l’invio, tra gli uffici doganali competenti per l’operazione (ufficio doganale di partenza/garanzia/passaggio/destino), delle merci in transito, scortate dal DAT e accompagnate da una serie di messaggi informatici che hanno la funzione di documenti di transito.

Si ritiene utile precisare che, essendo l’Unione Europea un unico territorio doganale, gli uffici di passaggio esistono solo all’attraversamento dei confini dei Paesi Efta.

Per tutelare la fiscalità è necessario che l’operatore presenti una garanzia che può essere prestata per una singola operazione doganale (isolata) o per un numero di operazioni indefinito (globale), previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità doganale competente e calcolata sulla base del valore del giro d’affari dell’operatore interessato in un determinato arco temporale.

Può, altresì, essere autorizzato l’esonero dalla garanzia, con le medesime modalità autorizzatorie e di calcolo della garanzia globale.

Esclusivamente in caso di problemi tecnici, la suddetta procedura informatica viene sostituita da una procedura di riserva basata sull’utilizzo di documenti cartacei.

Procedure semplificate

Parallelamente alle procedure ordinarie sopra descritte, il Transito Comunitario/Comune può essere effettuato mediante l’utilizzo di procedure semplificate.

Esse possono dipendere:

  • dalla natura e dall’affidabilità dell’operatore (speditore/destinatario autorizzato, che consentono la non presentazione della merce presso l’ufficio di partenza/destino, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione doganale);
  • dalle modalità di trasporto (a mezzo ferrovia, via aerea, via marittima e a mezzo condutture); in tutti questi casi vengono sostanzialmente utilizzati i documenti di trasporto tipici del settore che sostituiscono i documenti doganali assumendone però lo stesso valore.

 

Normativa di riferimento

  • Transito Comunitario

Artt. 91/96, 161, 163/165 del Reg. (CEE) 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario);

Artt. 340 bis e segg. del Reg. (CEE) 2454/1993 (Disposizioni d’applicazione del Codice Doganale Comunitario).

  • Transito Comune

Convenzione relativa ad un regime comune di transito, conclusa il 20 maggio 1987.

 

  • Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Determinazione n. 158326/RU del 14 dicembre 2010;

Circolare n. 21/D del 10 febbraio 2000;

Circolare n. 190/D del 13 ottobre 2000;

Circolare n. 235/D del 20 dicembre 2000;

Circolare n. 27/D del 20 giugno 2001;

Circolare n. 24/D del 26 marzo 2002;

Circolare n. 45/D del 30 dicembre 2008;

Circolare n. 9/D del 11 marzo 2011.

In materia di Transito, sia Comunitario che Comune, la Commissione Europea e le Amministrazioni Doganali Europee hanno predisposto uno specifico “manuale”.

Il manuale in questione, reperibile al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/common_community/index_en.htm, è predisposto in tutte le lingue comunitarie ma, al momento, i servizi di traduzione della Commissione assicurano l’aggiornamento della sola versione in lingua inglese.

Esso non ha valore giuridico ma raccoglie le disposizioni in materia con lo scopo di agevolare l’attività delle Autorità doganali e degli operatori.


 
 


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