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Il titolare del diritto

È definito dall’articolo 2, par. 2, del regolamento di base 1383/2003.

È il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto di autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali, di una denominazione d’origine protetta, di una indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui all’art.2, sub1, lettera c), “regolamento di base”.

È titolare del diritto anche qualsiasi altra persona fisica o giuridica autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le società di gestione collettiva il cui unico scopo, o uno degli scopi principali consiste nel gestire o amministrare diritti di autore o diritti connessi al diritto di autore, le associazioni di cui all’art. 5 del regolamento 2081/92, i soggetti di cui all’art. 11 del regolamento 2100/94.

Il titolare del diritto deve essere in possesso della documentazione posta a fondamento del proprio diritto.




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