
La restituzione all'esportazione è una erogazione di fondi comunitari da parte del FEAOG che, come dice il nome stesso, è legata ad una esportazione di taluni prodotti agricoli al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea. Pertanto è importante sottolineare l'esistenza di procedure specifiche che l'operatore deve tenere presso la competente dogana che costituiscono la necessaria premessa per poter presentare a pieno titolo l'istanza di restituzione.
Le dogane sono organi dell'amministrazione statale la cui funzione principale è sì la riscossione dei diritti doganali sulle merci che attraversano il confine doganale e che vengono messe in consumo nello Stato, ma anche l'espletamento, di compiti definiti extratributari, di natura economica, valutaria e di osservanza di norme non strettamente doganali connesse con l'entrata e l'uscita della merce (ad esempio sanitarie, igieniche, tutela del patrimonio artistico, zootecnico e agricolo etc.)
Ogni dogana ha una propria competenza territoriale e, conseguentemente, ogni operazione di esportazione di prodotti agricoli diretta verso Paesi terzi deve essere effettuata attraverso il passaggio della merce presso la dogana territorialmente competente e non presso qualsiasi dogana. In tal senso, con il Reg. Ce 800/1999, abrogato dal Reg. Ce 612/2009, è stato derogato l'articolo 161, par.5 del Codice Doganale Comunitario; l'art.5 del regolamento 612/2009 prevede esplicitamente che la presentazione della dichiarazione di esportazione deve essere effettuata esclusivamente presso la dogana competente per il luogo di carico (primo carico)
E' opportuno ricordare che le dogane si distinguono in:
Esistono poi nella struttura delle dogane altre distinzioni che afferiscono ad aspetti contabili e di operatività (es.dogane principali e secondarie, e dogane distinte per categorie) e le cd. dogane internazionali che sono state istituite (su territorio nazionale od estero, si veda la dogana di Chiasso) per concentrare presso di sè i servizio doganali e ferroviari, applicando le norme stabilite dalle rispettive legislazioni.
L'esportazione delle merci, (definitiva e non temporanea), requisito essenziale per poter beneficiare della restituzione all'esportazione, costituisce uno dei principali regimi doganali a cui può essere vincolata la merce. Gli altri regimi esistenti secondo la vigente normativa sono:
Ognuno di questi regimi è identificato con un codice ben definito apposto nella casella 1 e nella casella 37 della dichiarazione doganale.
Nel caso dell'esportazione definitiva, oggetto della restituzione all'esportazione, il codice è 1 per la casella 1 e 10 per la casella 37.