
Per ciò che concerne i bovini vivi esportati con diritto a restituzione, il
Reg. Ce 639/03
inasprisce le sanzioni, già contemplate nell’art.5, par.4 del
Regolamento Ce 615 98
(da applicare comunque in sostituzione di quelle previste dall’articolo 51 del regolamento n.800/1999), qualora la restituzione non venga riconosciuta per alcuni capi di animali.
In tali casi questo Ufficio procederà:
- ad una riduzione della restituzione pari all’importo non versato qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione ai sensi dell’art. 5, par. 1 corrisponda ad oltre l’1% degli animali indicati nella dichiarazione di esportazione e sia superiore a 5 animali
- al rifiuto totale della restituzione per l’intera partita di capi indicata nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non può essere riconosciuta la restituzione a norma dell’art. 5, par.1 corrisponda:
a) ad oltre il 5% del numero degli animali dichiarati con minimo di tre animali
b) a dieci animali che rappresentino almeno il 2% del numero dei capi dichiarati
La sanzione comunque non è irrogata se l’operatore fornisce a questo Servizio prove soddisfacenti che la morte, il parto o l’aborto degli animali non sono imputabili al mancato rispetto della
direttiva 91/628/CEE.
Per la corretta applicazione della sanzione, è necessario collegare i capi per i quali non può essere riconosciuta la restituzione con quelli oggetto delle singole dichiarazioni di esportazione.
In caso di più dichiarazioni di esportazione, i singoli carichi di bovini vivi verranno cumulati, all’atto dell’uscita, in un solo trasporto via mare, per cui potrebbe essere rilasciata un’unica relazione di controllo e/o un solo documento d’importazione. In tale circostanza al fine di evitare contestazioni o è opportuno quindi che gli esportatori individuino fin dalla partenza i capi attraverso marche auricolari, allegando sempre apposito elenco ad ogni dichiarazione di esportazione.
Sarà cura degli stessi operatori richiedere alle società di sorveglianza incaricate dei controlli presso i paesi terzi di riportare nelle rispettive relazioni di controllo l’indicazione delle marche auricolari dei capi per i quali non sarà dovuta la restituzione.
Qualora dopo il pagamento della restituzione (anche in forma di pagamento anticipato) venga accertato il mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE questo organismo pagatore provvederà all’immediato recupero della parte di restituzione indebitamente versata, applicando contestualmente, ove ne sussistano gli estremi, la sanzione di cui all’art. 6.