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Sanzioni amministrative previste dall'art. 304 del D.P.R. 43 del 23.1.78

La dogana, all'atto dell'espletamento delle  formalità doganali o a seguito di un controllo a posteriori di un'esportazione di prodotti agricoli con restituzione prevista dal reg. CE 800/99, può accertare una differenza di qualità o di quantità di prodotto da esportare o esportato. In tale circostanza commina al dichiarante una pena pecuniaria pari alla restituzione che indebitamente sarebbe stata percepita e non maggiore del decuplo di essa, sempre che il fatto non costituisca reato di contrabbando.

Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma che si sarebbe indebitamente percepita.

Dette disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.


 

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