
AVVISO: con Reg. Ce 1253/02 è stato
modificato il Reg. Ce 800/1999, abrogato dal Reg. Ce 612/2009. Tali modifiche hanno anche riguardato la regolamentazione
delle società di sorveglianza (articolo 16) con l'inserimento
degli art.16 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies.
In materia sono disponibili le istruzioni di servizio 21180 del 16.09.2002.
Attenzione:
tale regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo dopo la pubblicazione
(15 luglio) e si applica dal 01.01.2003.
Per le SCS che hanno ottenuto un'autorizzazione di non più di tre anni
anteriormente al 1 gennaio 2003, l'articolo 16 bis e l'allegato VI, capitolo
I, si applicano per la prima volta al momento del rinnovo dell'autorizzazione.
Le Società di sorveglianza sono enti specializzati sul piano internazionale
in materia di controllo e sorveglianza che, tra l'altro, possono rilasciare
certificazioni inerenti l'esportazione e importazione di merce. Il ricorso all'attività
di tali società è espressamente prevista dalla normativa comunitaria
attualmente vigente in materia di restituzione all'esportazione; infatti, ai
sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, le società di controllo e sorveglianza sono abilitate
ad emettere certificati attestanti l'importazione definitiva di prodotti agricoli
in un paese terzo o comunque il loro arrivo a destinazione. I certificati sono
redatti conformemente alle norme stabilite nel capitolo III dell'allegato VIII,
utilizzando il modello ex allegato IX e possono costituire sia prova
primaria che prova secondaria ai fini della prova della definitiva
importazione, secondo il disposto del citato articolo 17. Le eventuali prove
secondarie possono essere presentate non solo quando l'operatore non sia riuscito
ad ottenere il documento doganale di importazione, pur essendosi fatto parte
diligente per ottenerlo, o qualora sussistano dubbi circa l'autenticità
del documento, ma anche quando sussistano dubbi circa l'accuratezza di ogni
suo elemento.
Gli attestati dovranno essere obbligatoriamente conformi ai modelli ex allegato
IX e ogni irregolarità sarà notificata agli altri stati membri.
Per poter rilasciare idonea certificazione le società di sorveglianza devono essere riconosciute formalmente dall'Unione Europea, e tale riconoscimento è di stretta competenza degli Stati membri: una volta riconosciute, le società potranno rilasciare certificati che saranno validi in tutta la Comunità e non solo nello Stato membro in cui ha sede la società emittente. Quindi il riconoscimento di una SCS da parte di uno Stato membro è valido in tutti gli altri stati membri.
Il riconoscimento formale è legato alla presentazione di apposita istanza documentata, inoltrata presso il SAISA, da parte delle società interessate al fine di ottenere lo status di "società riconosciuta" e al possesso di una serie di requisiti (indicati nell'art.18 del Reg. Ce 612/2009); Il riconoscimento, se concesso, ha validità triennale ed è rinnovabile, semprechè l'attività della società, a giudizio dell'Amministrazione, sia risultata conforme alle disposizioni in vigore.
Il riconoscimento può essere, comunque, revocato in qualsiasi momento
qualora si ritenga che la società non abbia soddisfatto adeguatamente
le condizioni cui è subordinato il rilascio dello stesso e la revoca
può essere totale o parziale, a seconda della natura delle infrazioni
constatate. In caso di revoca lo Stato membro invia immediata comunicazione
alla Commissione e agli altri Stati membri.
La revoca non ha più effetto immediato negli altri stati membri, ma comporta
- ex art. 21- solo una sospensione del riconoscimento di tutte le
società del gruppo esistenti negli altri Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi durante il quale ogni stato dovrà verificare se
le predette società presentano le stesse carenze riscontrate nella SCS
cui è stato revocato il riconoscimento. Gli attestati rilasciati dopo
la data di revoca o di sospensione non sono validi.
Le società di sorveglianza possono rilasciare due tipi di attestati:
Attraverso l'ispezione, effettuata dai propri delegati, la società di controllo deve attestare che la merce è stata sdoganata ed effettivamente importata definitivamente nel paese terzo.
Di norma, i controlli e le verifiche effettuate dalle società di controllo devono essere espletati al momento in cui ha luogo l'importazione. Potrà essere accettata una certificazione a posteriori in casi eccezionali e, segnatamente, solo nel caso in cui la stessa viene rilasciata entro sei mesi dalla data in cui le merci sono state scaricate al porto di destinazione e a condizione che essa contenga una descrizione delle operazioni svolte per verificare i fatti.
Gli operatori, prima di presentare i certificati delle società di sorveglianza, nel loro interesse, devono verificare attentamente che gli stessi contengano tutti le annotazioni e i requisiti suindicati, in modo da evitare eventuali istruttorie in merito.
Gli atti di terzi direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario (si veda l'articolo 49 del Reg. Ce 612/2009).
Il fatto che una società di controllo figuri nell'elenco non garantisce automaticamente che i certificati da essa rilasciati siano accettabili; in alcuni casi (ad esempio nel caso in cui vengano riscontrate a posteriori inesattezze nei certificati o in caso di dubbi di qualsiasi sorta) l'Organismo pagatore può richiedere prove supplementari.
L'elenco può essere aggiornato in qualsiasi momento a seguito della concessione o la revoca della autorizzazione ed è pertanto opportuno che gli operatori interessati verifichino, presso queste stesse pagine web o presso gli uffici del SAISA , se la società di cui intendano avvalersi sia riconosciuta ufficialmente.