
Maggio 2009
Il documento idoneo a comprovare la definitiva importazione della merce in territorio del Tagikistan, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009,è:
Tale documento deve contenere la liquidazione dei dazi doganali,ove previsti dalla normativa doganale locale, e tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente con le prime sei cifre e descrizione della merce compatibile con quella dichiarata nella bolletta di esportazione, identità del mezzo di trasporto con quanto indicato nella dichiarazione di esportazione, numero colli e peso lordo/ netto della merce etc).
Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall'autorità del Tagikistan sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.
Il documento può essere prodotto in originale o in copia conforme all’originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: