
Aprile 2007

I documenti idonei ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio saudita, ai sensi dell'art. 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
I documenti possono essere prodotti alternativamente in quanto sono equipollenti. Essi devono contenere la liquidazione dei dazi doganali, ove previsti dalla normativa doganale locale, tutti gli elementi che possano far ricondurre i documenti citati all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sul documento doganale di esportazione, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale. Si fa presente che il SAISA può richiedere anche la traduzione giurata del documento. Le Autorità saudite possono, a scandaglio, sottoporre a controllo sanitario la merce; in tal caso è necessario acquisire il certificato sanitario o l'esito del controllo. Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale. La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: