
Ottobre 2008

I documenti idonei ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio
Australiano, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
I primi cinque documenti sono completamente informatizzati e non richiedono
l'apposizione del timbro e della firma del competente funzionario doganale australiano .
Essi, come anche il Landing certificate, devono contenere l'annotazione del pagamento dei
dazi doganali, ove previsti, e tutti gli elementi che possano ricondurre il documento
citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o
descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana, identità del
mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero
colli e peso lordo/netto della merce ecc.).
L'Entry for home consumption e l'Eletronic funds transfer devono essere presentati
congiuntamente e solo nel caso di pagamento dei diritti doganali a mezzo Cash può essere
presentato il solo Entry for home consumption.
L'eletronic funds transfer può invece essere sostituito da una attestazione manuale con
rilascio di ricevuta.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: