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Australia

Ottobre 2008

Bandiera Australiana

 
 
I documenti idonei ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio Australiano, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:

 

  1. Formulario "N10S"
  2. Formulario "Import Declaration N10"
  3. Import Declaration Nature 10;
  4. Entry for home consumption;
  5. Eletronic funds transfer;
  6. Landing certificate.

I primi cinque documenti sono completamente informatizzati e non richiedono l'apposizione del timbro e della firma del competente funzionario doganale australiano . Essi, come anche il Landing certificate, devono contenere l'annotazione del pagamento dei dazi doganali, ove previsti, e tutti gli elementi che possano ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).
L'Entry for home consumption e l'Eletronic funds transfer devono essere presentati congiuntamente e solo nel caso di pagamento dei diritti doganali a mezzo Cash può essere presentato il solo Entry for home consumption.
L'eletronic funds transfer può invece essere sostituito da una attestazione manuale con rilascio di ricevuta.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:

  • dall'autorità doganale australiana;
  • dall'ICE, con sede in Australia;
  • da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea.
  • dall'autorità notarile australiana.
  • dal Giudice di Pace.

Specimen 1
Specimen 2 1/2
Specimen 2 2/2
Specimen 3
 

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