
I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in territorio ivoriano, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente , in quanto sono equipollenti.
Tale documenti devono contenere l'indicazione del pagamento dei dazi doganali , tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
Si fa presente che il documento "Attestation de importation" non è idoneo a comprovare la definitiva importazione in territorio ivoriano, in quanto esso è un documento stilato in previsione della effettuazione di una operazione finanziaria legata ad una importazione.