Egitto
Febbraio 2010
ll documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in
territorio egiziano, ai sensi dell'art.17 del Reg. Ce 612/2009, è:
- il certificato di emissione dati di importazione (vedi
Specimen 1), rilasciata dalle competenti autorità doganali. Tale documento
deve riportare l'esito del controllo analitico effettuato a seguito della
quarantena obbligatoria cui è sottoposta la merce prima di essere importata
definitivamente in territorio egiziano.
Si fa presente che tale documento può essere denominato certificato
doganale - dichiarazione di importazione;
- ordine/permesso di sdoganamento o permesso di rilascio
(vedi specimen 2), rilasciata dalle competenti autorità doganali. Tale
documento potrebbe essere presa in considerazione dal SAISA se riporta l'annotazione
relativa all'esito positivo del controllo analitico obbligatorio cui è
sottoposta la merce e, soprattutto se riporta tutti gli elementi che lo possano
ricollegare alla dichiarazione doganale di esportazione italiana (es. tipo
merce, peso, vettore ecc.)
Tale documento è rilasciato a seguito del versamento dei diritti doganali,
dopo l'effettuazione dei controlli previsti dalle autorità competenti
ed attualmente soggetto ad ulteriori chiarimenti presso le autorità
egiziane, anche per avere uno specimen dello stesso;
- l'autorizzazione di consegna della merce, (vedi specimen 3) debitamente timbrata
e firmata dalla locale autorità doganale. Tale documento deve essere
obbligatoriamente accompagnato dal certificato fitosanitario
che attesta la conformità dei prodotti ai controlli sanitari. In mancanza
di esso l'Autorizazzione di consegna non sarà ritenuto
documento idoneo a dimostrare la definitiva importazione della merce. Il documento inoltre non sarà ritenuto idoneo se contiene l'annotazione "ALDROBAC" traduzione di drawback; detta annotazione indica che la merce è stata importata temporaneamente per essere lavorata e poi riesportata.
Essi devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre i documenti
citati all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime
sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla
dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con
quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso
lordo/netto della merce ecc.) e devono essere debitamente timbrati e firmati
dalla locale autorità doganale.
Si fa presente che il SAISA richiede anche la traduzione giurata
del documento; la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti
sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto
dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare
esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli
che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione
della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere
legati al documento estero sottoposto a traduzione.
ll documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti
dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
- dall'autorità doganale egiziana;
- dall'ICE;
- da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea.
Si fa infine presente che in alternativa alla attestazione inerente l'esito
del controllo analitico obbligatorio operato sulle merci importate è
possibile produrre il certificato di analisi rilasciato dal locale centro servizi
sanitari che attesta l'idoneità al consumo alimentare dei prodotti esaminati.
Specimen 1
Specimen 2a
Specimen 2b
Specimen 3a
Specimen 3b