
ll documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio ghanese, ai sensi dell'art.17 del Reg. Ce 612/2009 è il Single Administrative document, rilasciato dalle locali dogane. Esso deve riportare il codice C 1 nella Casella 1 "Regime", e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.
Tale documento deve contenere l'indicazione del pagamento dei dazi doganali, tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).
Si fa presente che la certificazione relativa all'esito positivo dei controlli sanitari è sempre requisito fondamentale per completare la documentazione inerente la definitiva importazione della merce in Ghana; essa è stilata dall'Environmental Protection Agency o dall'Environmental protection council, enti statali ghanesi autorizzati a tal fine. Tale certificazione non deve essere, se prodotta in originale, vidimata o convalidata da altre autorità. Senza di essa non è possibile importare definitivamente prodotti agricoli nel territorio del Ghana.
In alternativa alla procedura suesposta, l'esito positivo dei controlli sanitari è riscontrabile attraverso l'apposizione della dicitura Released sul documento d'importazione.
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: