
I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in territorio giapponese, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.
Essi devono contenere l'indicazione del pagamento dei dazi doganali, tutti
gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione
effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione
della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana,
identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione
doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).
I documenti dal n.1 al n.5, devono essere debitamente timbrati e firmati dalla
locale autorità doganale; il documento al n.6 (IMP) viene rilasciato
con il sistema telematico e, pertanto, è sprovvisto dei timbri e firma
dell'autorità doganale.
Si fa presente che esistono documenti analoghi all'import verification certificate; essi sono:
Tali documenti devono essere presentati in originale o copia conforme all'originale, debitamente timbrati dall'autorità doganale nipponica; inoltre devono contenere le stesse annotazioni dell'Import Verification Certificate e devono essere presentati, per essere validi, congiuntamente alla copia fotostatica del modello C 5020, dell'import approval notice o della dichiarazione doganale d'importazione (vedi specimen 6).
Il modello 131 e la comunicazione di licenza doganale (detta anche attestazione di dichiarazione di importazione - pagamento d'imposta - specimen 3 e 4) non sono più utilizzati. Il modello 131 è sostituito dalla dichiarazione di cui allo specimen 6.
Si fa presente che nella documentazione comprovante la definitiva importazione
in Giappone le locali autorità doganali, nel caso in cui il valore dichiarato
per singolo prodotto sia inferiore a 200.000 yen, non appongono l'indicazione
del peso.
In caso di mancata apposizione il servizio non procederà a richiedere
ulteriori chiarimenti all'operatore solo nel caso in cui dal documento risulti
il medesimo codice doganale a sei cifre riscontrato nella dichiarazione doganale
di esportazione e che il valore della merce sia inferiore a 200.000 yen.
Il codice N.E.S. riscontabile a volte sulla documentazione afferente l'importazione
definitiva è l'abbreviazione di Not Elsewhere Specified or Included.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
Si fa presente che in caso di istanze di restituzione relative ad esportazioni
di formaggio (in particolare codice 040610, 040620, 040630 e 040640) negli USA,
la documentazione comprovante la definitiva importazione della merce deve essere
corrispondente, per ciò che riguarda le prime sei cifre della classificazione
doganale, a quanto annotato sulla dichiarazione doganale di esportazione.
In caso di non corrispondenza della voce doganale utilizzata per il formaggio
fuso tra dichiarazione doganale di esportazione e documenti di definitiva importazione
(esempio: codice 040630 sulla bolletta doganale e codice 040690 sul documento
d'importazione), in ossequio all'orientamento statuito espressamente dai Servizi
della Commissione, verrà seguito il seguente indirizzo:
Tale orientamento è motivato dalla circostanza che la quasi totalità
dei paesi terzi aderendo alla Convenzione sul Sistema Armonizzato non possono
non classificare lo stesso prodotto con lo stesso codice per le prime sei cifre.
Si pregano pertanto gli esportatori di formaggi fusi, prima della presentazione
delle istanze, di prestare la massima attenzione ai codici doganali utilizzati
nei documenti doganali dei paesi terzi, che, come precisato, devono esattamente
corrispondere per le prime sei cifre ai codici doganali della dichiarazione
di esportazione.
In caso contrario, al fine di evitare l'immediata reiezione dell'istanza senza
preventiva istruttoria, dovranno provvedere a far rettificare il predetto documento
d'importazione dalle competenti autorità doganali dei paesi terzi.
Si ribadisce che il SAISA ha ottenuto informazioni e chiarimenti al riguardo
dall'autorità doganale statunitense, e ha recepito un espresso orientamento
dei Servizi della Commissione Europea relativo al comportamento da tenere nel
caso di specie.