
Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio giordano, ai sensi dell'art.17 del Reg. Ce 612/2009, è:
In considerazione del fatto che le locali autorità effettuano sempre un prelievo campione per analisi, la dichiarazione doganale d'importazione di qualsiasi prodotto alimentare dovrebbe essere accompagnata dal relativo certificato di analisi.
Al fine di consentire agli operatori di presentare unitamente al documento d'importazione giordano il certificato di analisi, documento imprescindibile per ottenere il pagamento della restituzione (in quanto obbligatorio come confermato direttamente dalle autorità giordane), si consiglia alle ditte di richiedere alle loro controparti giordane di ottenere dalla competente dogana, dietro richiesta scritta, il rilascio di una copia conforme del suddetto certificato. Si consiglia di ottenere tale copia conforme prima dello sdoganamento, cioè al momento del rilascio di tale certificato da parte del Ministry of Healt.
Peraltro in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori
di alcuni settori merceologici nel reperire il certificato di analisi da presentare
a corredo del documento d'importazione giordano, in alternativa al suddetto
certificato potranno essere acquisiti la copia della fattura commerciale unitamente
alla prova del pagamento della fornitura della merce dalla quale si evincano
gli estremi della fattura stessa od altri elementi ricollegabili alla stessa.
E' consigliabile fornire unitamente a tale documentazione anche l' eventuale
carteggio intercorso con il cliente importatore inerente l'eventuale richiesta
della copia del certificato di analisi annesso al documento d'importazione.
Tale disposizione ha vigore per le istanze in stato di istruttoria e per tutte
quelle di futura presentazione.
I citati documenti devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre i documenti citati all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale.
Per ciò che concerne la conformità all'originale dei documenti si precisa che le copie, autenticate esclusivamente dalla locale autorità doganale, debbono obbligatoriamente riportare i timbri apposti originariamente dalla competente dogana al momento del rilascio del documento.
Si fa presente che il SAISA richiede anche la traduzione giurata del documento; la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.
ll documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
Si fa presente che i documenti Temporary entry form e Certificate of arrival of merchandise non sono idonei a comprovare la definitiva importazione in territorio giordano.
Si fa inoltre presente che il riso viene classificato dalla locale tariffa doganale con i seguenti codici: