
Aprile 2007
Il documento idoneo a provare la definitiva importazione della merce in India, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, è:
Il documento prodotto deve contenere la liquidazione dei dazi doganali, ove prevista dalla normativa doganale locale, e tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto indicato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale di esportazione, numero colli e peso lordo/netto della merce etc.). Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale. La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: