
Aprile 2007

I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in territorio neozelandese, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti. Il documento prodotto deve contenere la liquidazione dei dazi doganali, ove prevista dalla normativa doganale locale, e tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione di esportazione, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.). I documenti di cui ai punti 3 e 4 devono essere debitamente timbrati e firmati dalla locale autorità doganale. I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale. La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: