
Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio polacco, ai sensi dell'art.17 del Reg. Ce 612/2009, è la dichiarazione doganale (tipo Dau) - esemplare Sad -, la quale deve riportare il codice Im 4 nella casella 1, e il codice 4000, 4071, 4081 o 40 seguito da qualsiasi coppia di numeri, nella casella 37. Si fa presente che se il citato documento presenta nella casella 1 il codice IM 7 o IM 8 e nella casella 37 i codici 4071 o 4081, il documento comprova ugualmente la definitiva importazione della merce.
Se il documento riporta il codice Im 7 nella casella 1 e il codice 7100 nella casella 37 la merce risulterà essere immessa in magazzino doganale, circostanza che si verificherà anche se il documento riporta il codice TR 9 nella casella 1 e i codici 910071 o 910081 nella casella 37.
In caso presentazione da parte degli operatori di documento d'importazione - tipo Dau - polacco riportante alla casella 37 il codice 4100, trattandosi di merci poste in regime di immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica nell'ambito del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), tale documento non deve essere considerato idoneo a comprovare la definitiva importazione della merce in territorio polacco.
Il citato documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.
Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall'autorità polacca sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
Si fa presente che i documenti resi conformi all'originale dall'autorità municipale locale non sono ritenuti idonei.