
Novembre 2008
Il documento idoneo a provare la definitiva importazione della merce in territorio
sudafricano, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, è il:
Tale documento deve contenere l'indicazione del pagamento dei dazi doganali, ove previsti, tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.).
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale. I documenti rilasciati telematicamente debbono comunque essere certificati conformi come disposto dall'art. 16 del Reg. CE 800/99
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: