
APRILE 2010
I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in territorio
elvetico, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
I Documenti di cui ai punti 2 e 3 possono riportare l'indicazione "LIBERO C", "BLOCCATO", "PREDICHIARAZIONE".
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.
Tali documenti devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce etc.) e devono riportare, ove prevista, la liquidazione dei dazi doganali.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
Si fa presente che, in caso di esportazioni di riso, può apparire sui documenti svizzeri la dicitura "pour l'affouragement" o "per l'alimentazione di animali"; in tali circostanze non si determinano problemi in merito alla effettiva natura della merce importata, in quanto il riso può essere dichiarato in importazione, indifferentemente sia per uso umano che per uso animale. La distinzione esiste solo per il diverso dazio da applicare in sede di importazione e quindi essa viene indicata solo per qualificare l'uso e non per differenziare le caratteristiche del prodotto.
I seguenti documenti non sono più ritenuti idonei per provare la definitiva importazione della merce, in quanto sostituiti da quelli suindicati:
I cereali e i foraggi messi all’ammasso federale obbligatorio in Svizzera e per i quali la "Sociëté Cooperative Suisse des Céréales et Matiêres fourragêres"(CCF) certifica che non sarà autorizzata la riesportazione, sono considerati immessi al consumo in Svizzera.