
Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio ungherese, ai sensi dell'art.17 del Reg. Ce 612/2009, è la dichiarazione doganale - tipo Dau - Egysegeses Vararunyilatkozat EV, la quale deve riportare nella casella 1 il codice IM 4, e nella casella 37 il codice 4, seguito da una qualsiasi serie di numeri. Si precisa che la cifra 4 indica l'importazione definitiva della merce, mentre la seconda cifra del codice indica la natura dell'importazione (es. 46 indica per il mercato interno in generale). Si fa presente che i formulari di tale dichiarazione ritenuti idonei sono il 6, 7 o 8.
In alternativa alla procedura standard (rilascio del DAU) l'autorità doganale ungherese può autorizzare la procedura di sdoganamento semplificato. A fronte dell'espletamento di tale procedura la locale autorità rilascia una differente dichiarazione doganale non in forma di stampato prestabilito ma in forma discorsiva.
La procedura doganale semplificata rimarrà in vigore fino all'ingresso dell'Ungheria nella UE.
Si fa presente che ulteriore documento idoneo a provare la definitiva importazione della merce è l'esemplare 1 e 3 del documento VAN 91 Arunyilatkozat - adtlap -, il quale deve riportare l'indicazione della licenza di importazione e del certificato di qualità emesso dall'ente competente (riportati, di norma, nella casella 440 o 290 del documento).
Tali documenti devono contenere, tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale. Su di essi, di norma non è riportato il pagamento dei dazi doganali, il quale viene usualmente allegato al documento stesso su moduli a parte dalla competente dogana; tali moduli verranno richiesti dal SAISA solo in caso di ulteriori indagini sulla documentazione afferente la definitiva importazione della merce.
Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall'autorità ungherese sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione.
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente: