Calcolo degli adeguamenti del tasso di restituzione
Sono applicabili gli artt.14 e 15 Reg. Ce 1342/2003 (PDF 200 KB) (ex art. 12 del Reg. Ce 1162/95):
- data di prefissazione e di esportazione nell'ambito della stessa campagna.
Qualora la data di prefissazione e la data di esportazione ricadano nell'ambito
di una stessa campagna al tasso di restituzione prefissato si aggiunge un importo
pari a una maggiorazione mensile per ogni mese successivo a quello della prefissazione
fino al mese di esportazione compreso.
Sono esclusi dalle maggiorazioni il mese corrente in cui è rilasciato
il titolo e l’ultimo mese della campagna, come segue:
Cereali: le maggiorazioni mensili spettano per il periodo da agosto a maggio;
per il mese di giugno la restituzione con le relative maggiorazioni valida per
il mese di maggio si applica anche al mese di giugno.
Granturco e sorgo: le maggiorazioni mensili spettano per il periodo da novembre
di una campagna ad agosto della campagna successiva secondo il valore delle
maggiorazioni stabilite per i cereali nelle due diverse campagne; la restituzione
adeguata con le dovute maggiorazioni in vigore ad agosto resta applicabile anche
al mese di settembre.
Riso: le maggiorazioni mensili (abolite con Reg. CE 1785/03) spettano da ottobre
a luglio; la restituzione adeguata con le dovute maggiorazioni in vigore nel
mese di luglio rimane valida anche in agosto.
Le maggiorazioni mensili non sono dovute qualora il tasso di restituzione è
pari a zero.
- data di prefissazione e data di esportazione in due diverse campagne.
Qualora il titolo rilasciato in una campagna abbia validità oltre la
stessa, per i mesi di esportazione che ricadono nella nuova campagna il tasso
di restituzione prefissato viene diminuito di un importo pari alla divergenza
dei prezzi d'intervento tra la vecchia e la nuova campagna: tale divergenza
è costituita da due elementi:
- la differenza dei prezzi d'intervento tra le due campagne, senza maggiorazione
mensile;
- un importo pari alla maggiorazione mensile moltiplicata per il numero dei
mesi trascorsi dal mese di agosto incluso per i cereali fino al mese della prefissazione
compreso.
Per il granturco e il sorgo e per i loro derivati compresi nei settori dei prodotti
trasformati a base di cereali e riso (sett. 11) e dei prodotti fuori allegato
I (sett. 14), la restituzione è adeguata tra il mese di novembre di una
campagna e il mese di agosto di quella successiva secondo il valore delle maggiorazioni
stabilite per le due campagne.
Ai sensi dell’art.14, p.3 del Reg. Ce 1342/2003 (PDF 200 KB) (ex art.12, p.2 del Reg.
Ce 1162/95) se la somma algebrica tra il tasso di restituzione e la divergenza
prezzi è negativa l’importo della restituzione corretta è
azzerato.