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Esemplare 3/A

Il documento doganale di esportazione (bolletta di esportazione) idoneo per beneficiare della restituzione per esportazione diretta (salvo i casi di anticipo e di prefinanziamento) è il formulario 3/A del DAU - documento amministrativo unico -, il quale deve essere richiesto all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Ai sensi della circolare ministeriale 240 del 20.8.1997 questo documento viene inviato dall'Ufficio doganale direttamente all'Organismo pagatore, con una lettera di accompagno trasmessa per conoscenza anche all'esportatore; tale lettera ha lo scopo di avvertirlo che presso l'organismo pagatore verrà aperto un fascicolo sull'operazione effettuata.

Nella dichiarazione di esportazione, da presentare in dogana, gli operatori devono dichiarare o indicare:

1) l'origine comunitaria della merce (se questa condizione è richiesta dalla normativa che disciplina il prodotto agricolo da esportare); si fa presente che l'operatore deve anche dichiarare il modo di acquisizione dell'origine (produzione nella Comunità o trasformazione sostanziale); pertanto in dichiarazione dovrà essere apposta una delle seguenti annotazioni: "Prodotto originario perchè interamente ottenuto nella Comunità" ovvero "Prodotto originario della Comunità ai sensi degli artt.23 e 24 del CDC"

2) la natura della merce sana leale e mercantile;

3) il codice di restituzione della merce esportata (se esistente) e la relativa denominazione;

4) gli estremi del titolo export rilasciato dal Ministero per il Commercio con l'Estero (ove previsto) o del titolo di restituzione per il settore delle merci fuori allegati I;

5) il paese di destinazione della merce;

6) gli estremi del mezzo o i mezzi con i quali sarà effettuato il trasporto;

7) gli estremi dell'esemplare di controllo T5, ove rilasciato;

 

A questa dichiarazione si aggiungono le altre eventuali, prescritte tutte le dichiarazioni prescritte dalla regolamentazione comunitaria di settore o dalle istruzioni vigenti (es. dichiarazione di non trasbordo ai sensi dell'art.10 del Reg. Ce 612/09, dichiarazione relativa alla composizione della merce o al rispetto delle condizioni previste da specifici regolamenti comunitari ecc.).

In caso di richiesta di anticipo della restituzione la ditta deve presentare al SAISA copia del modello 3/a rilasciata dalla dogana ai fini dell'anticipo.
In sede di saldo, entro il termine di 12 mesi dall'esportazione, per vedersi confermata l'anticipazione, l'operatore deve presentare tutti gli altri documenti comprovanti il diritto alla restituzione previsti dalla normativa comunitaria vigente.

Per tutte le ulteriori informazioni inerenti la compilazione della bolletta si prega di consultare la pagina In dogana

 


 

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