
Il Regolamento che disciplina l'applcazione delle modalità comuni per i prodotti fuori allegato I è il Reg Ce 1043/05 che ha abrogato il Reg. Ce 1520/2000. E' stato espressamente previsto che la restituzione viene erogata a condizione che il richiedente sia in possesso di un titolo di restituzione, il quale viene rilasciato non per il singolo prodotto di base avente diritto a restituzione e per la relativa quantità, ma per tutti i prodotti fuori allegato I e per un importo espresso in EURO, pari all'ammontare complessivo delle restituzioni che l'operatore chiederà a fronte di esportazioni di merci per le quali avrà utilizzato il titolo durante il periodo di validità dello stesso.
Tale titolo è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dietro costituzione di garanzia pari al 15% dell'importo richiesto, e la sua imputazione è a cura del SAISA, presso il quale gli operatori dovranno presentare l'istanza di restituzione (che costituisce domanda di imputazione del titolo) entro tre mesi dalla data di scadenza del titolo merce.
Il titolo può essere ceduto a terzi, ma solo una volta e può essere oggetto di retrocessione
Tale regime è in vigore per le esportazioni effettuate a partire dal 01.03.2000 e sono espressamente previste delle eccezioni in caso:
- consegne assimilate alle esportazioni previste dagli articoli 33, 37, 41, 43 del Reg. Ce 612/2009
- esportazioni effettuate nel quadro di una operazione di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni dell'art.10 - paragrafo 4 - dell'accordo "Agricoltura" concluso nel quadro dell'Uruguay round.
- esportazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. Ce 1043/2005
Per un dettagliato excursus in merito a tale nuova disciplina si rimanda alle istruzioni emanate in materia, consultabili nella pagina istruzioni nazionali e, in stralcio, per ciò che concerne gli adempimenti specifici e le annotazioni da apporre sul DAU, nella pagina merci fuori allegato I
Si fa presente che la normativa è particolarmente complessa e articolata sia per gli adempimenti da tenere da parte degli operatori che per i termini temporali da rispettare per la presentazione delle domande di rilascio presso il Ministero delle Attività produttive e per le domande di imputazione presso il SAISA.