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Generalità

Negli anni '70 e '80 le aliquote di restituzione a disposizione per gli esportatori sono state elevatissime e ciò ha comportato una erogazione di restituzioni all’esportazione complessiva da parte dell'Unione Europea molto elevata. Nel corso degli anni si è però verificata una inversione di tendenza , lenta ma inesorabile, determinata da un cambiamento generale delle linee direttrici della P.A.C. per ciò che concerne il sostegno agli agricoltori e produttori del settore; infatti nel 1992 si è passati da una politica di sostegno dei prezzi ad un sostegno del reddito agricolo. La PAC così come concepita prima della riforma aveva comportato sotto il profilo interno fenomeni di sovrapproduzione o di produzione di scarsa qualità , anche con l’incentivo di un sistema di sostegno come quello delle restituzioni. Peraltro è anche vero che il budget a disposizione era più elevato ,in proporzione alle maggiori disponibilità finanziarie e al minor numero di Stati fruitori.
Questo sistema di sovvenzioni all’esportazione, così com’era concepito, costituiva e costituisce un elemento di attrito con gli altri grossi mercati mondiali, come quello Americano, Canadese, e Giapponese che avversano in ogni modo queste misure di sostegno all'Agricoltura. Infatti la restituzione all’esportazione, libera da qualsiasi vincolo, consentiva sempre più agli Stati aderenti all’Unione Europea una maggiore competitività per ciò che concerne i prezzi di vendita della merce e ciò danneggiava in modo evidente gli altri mercati che hanno osteggiato in vari modi il commercio comunitario (da qui le “guerre “ periodiche soprattutto degli Stati Uniti contro i prodotti comunitari e anche tipici italiani).
L’ostilità crescente degli altri mercati trovava la sua sede naturale nel WTO (World Trade Organization) dove nel corso dei decenni si sono sempre scontrate queste due realtà e dove faticosamente si è cercato di trovare accordi di natura commerciale tra UE e Altri Mercati.
L’Unione Europea (ed in particolare alcuni Paesi Membri tra cui la Francia che percepisce usualmente almeno il quadruplo degli importi erogati a titolo di restituzione rispetto all’Italia) ha sempre difeso strenuamente il proprio sistema di sovvenzioni,ben conscia del fatto che anche gli Stati Uniti ed il Canada usufruivano di meccanismi di sovvenzione interni diversi ma sempre efficaci in modo da rendere concorrenziali i loro prodotti (es. misure che favorivano il credito all'esportazione).
Peraltro dietro forti pressioni statunitensi e canadesi nel 1995 si è arrivati, in sede W.T.O., alla conclusione dell’Uruguay Round il quale ha previsto ,tra gli accordi conclusi, la fine del sistema “libero” delle restituzioni all’esportazione, cioè la possibilità di esportare senza ostacoli qualsiasi quantitativo di prodotti agricoli tra quelli ammessi al diritto alla restituzione, chiedendo all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’ammissione a tale beneficio.

Le esportazioni con diritto a restituzione sono state contingentate, in quanto la possibilità di beneficiare della restituzione è stata subordinata al rilascio di un titolo di esportazione , il quale viene emesso solo se c’è disponibilità nel plafond previsto in un dato periodo. Esso è verificato in sede comunitaria, ove gli Stati Membri, attraverso gli organismi nazionali competenti (in Italia il Ministero per le Attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico), trasmettono le richieste di emissione di titoli. Se il plafond viene superato la Commissione emanerà appositi regolamenti che sospendono il rilascio di titoli o stabiliscono coefficienti di riduzione. Ovviamente vi sono deroghe a tale sistema previste per i casi indicati nell’art. 4 del Reg. Ce 612/2009.

Le ragioni connesse all'introduzione del titolo agrex "obbligatorio" sono quindi:

1) motivi di politica commerciale mondiale
2) contingentamento esportazioni
3) riduzione aliquote di restituzione che danneggiavano altri mercati mondiali
L'introduzione di tale regime, per le restituzioni FEOGA, risale al 01.07.1995; per le sole merci non comprese nell’allegato I del trattato (cd. settore14) tale sistema è in vigore dal 01.03.2000, per la particolare natura di tali prodotti (presenza di prodotti di base che ha comportato l'istituzione di particolari titoli a importo e non a quantitativo). Ovviamente in corrispondenza dell'applicazione dell’Uruguay round si è assistito ad una flessione delle restituzioni all’esportazioni erogate dall’UE e quindi ad una riduzione dei bilanci stabiliti per ciascuna O.C.M.

Mentre in passato gli operatori potevano richiedere il rilascio del titolo di esportazione se intendevano usufruire dell'eventuale prefissazione della restituzione, attualmente, ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 612/09 e del Reg. CE 376/08, a partire dal 16 gennaio 2008, l'esportatore deve ottenere obbligatoriamente il rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un titolo di esportazione, di norma prima dell'adempimento delle formalità doganali.

Il titolo agrex ha natura di vera e propria licenza di esportazione, da presentarsi quindi in ogni caso anche senza richiesta di restituzione, per alcuni settori merceologici (es.carni bovine. Cereali, riso) per i quali è quindi obbligatorio.

L'esportatore è esentato dalla presentazione del titolo export, come previsto dall'art.4 del Reg. Ce 612/2009:

-quando i quantitativi esportati per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali a quelli che figurano nell'allegato II del Reg. CE 376/08;

- nei casi di cui agli articoli 6, 33, 37, 41, 42 e all'articolo 43, paragrafo 1;

- per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 612/2009). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

Nel caso delle destinazioni di cui al secondo trattino l'eventuale presentazione del titolo prefissato comporta la liquidazione della restituzione tabellare ma comporta anche, da parte dell'organismo pagatore, la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'incameramento della cauzione, dal momento che in tali circostanze il titolo non va richiesto per espressa disposizione dell'articolo 4 par.1 del Reg. CE 376/08.
Nel caso di consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi (art. 45) il titolo può essere rilasciato, anche prefissato, senza alcuna conseguenza.

E' previsto per alcuni settori merceologici (uova, pollame e ortofrutticoli freschi, prodotti facilmente deperibili) l'emissione dei titoli export a posteriori, da richiedere, entro il secondo giorno successivo all'espletamento delle formalità doganali, sempre al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il titolo export, tra le altre, deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

1) nome dell'intestatario del titolo, il quale sarà l'unico soggetto che potrà accedere al beneficio della restituzione, salvo il caso di cessione del medesimo (casella 4); a tal proposito si rammenta che l'art.2 del Reg. Ce 612/2009 chiarisce la nozione di esportatore:

infatti l'esportatore considerato tale sotto il profilo doganale può essere diverso dall'esportatore cui fa riferimento il regolamento citato che è il titolare del certificato di esportazione.
Mentre gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili, è' ammessa la cessione dei diritti derivanti dal titolo, durante il periodo di validità dello stesso, a favore di un solo beneficiario e per quantità non ancora imputate sul titolo stesso. Nel caso in cui avvenga la cessione deve essere riportato il nome del cessionario nell'apposita casella del titolo e la data di inizio validità. E' ammessa la retrocessione , la quale deve essere anch'essa riportata nel corpo del titolo.

La cessione e la retrocessione sono di competenza dell'organismo emittente i titoli, in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di cessione parziale del titolo la ditta cedente e cessionaria debbono comunicare sia al Ministero dello Sviluppo Economico che al SAISA la parte che viene ceduta (sia se si tratta di titoli di esportazione che di restituzione) in modo da consentire il caricamento a sistema dei dati necessari per la trattazione delle istanze e per l'erogazione della restituzione.

Su richiesta degli interessati il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia estratti dei titoli export sui quali viene riportata la dicitura " Estratto" e la quantità per cui è rilasciato il titolo maggiorato della tolleranza. Gli estratti riguardano quantità/importi non ancora imputati sul titolo .Nel corpo del titolo viene riportato il numero del titolo cd. "padre" e i nomi della ditta cedente e di quella beneficiaria dell'estratto; l'estratto avrà un numero proprio diverso dal cd. titolo padre. Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, uno per il titolare e recante il numero 1, il secondo, per l'organismo emittente e recante il numero 2, che rimane presso l'organismo medesimo. L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, maggiorata della tolleranza, ove prevista. In tal caso, accanto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura "estratto". Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto mentre è possibile emettere piuù estratti a fronte di un solo titolo originario.
Gli estratti di titoli producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.
In caso di smarrimento del titolo/estratto viene rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico un duplicato del titolo stesso. In caso di non utilizzo del titolo o di un suo estratto i medesimi possono essere restituiti, secondo i termini e le scadenze previste dalla normativa di settore, al Ministero dello Sviluppo Economico.

2) il paese di destinazione (casella 7); tale campo è obbligatorio nel caso in cui il rilascio del titolo è vincolato ad un determinato Paese Terzo o a una zona geografica.
Se per l'esportazione di un prodotto viene utilizzato un titolo export con clausola "paese obbligatorio" e la merce viene importata in un paese diverso da quello previsto sul titolo, si applica l'aliquota di restituzione più bassa vigente alla data di prefissazione del titolo; se per detto codice di restituzione, alla data di prefissazione del titolo, è prevista un'esclusione, non è concessa alcuna restituzione.
Se un prodotto viene importato in un paese diverso da quello riportato nella casella 7 del titolo export e ciò non sia stato determinato da una causa di forza maggiore, si applica l'aliquota indicata nel titolo, se per la destinazione reale è prevista un aliquota maggiore di quella esistente alla data di prefissazione del titolo medesimo; se invece per la destinazione reale è prevista un aliquota inferiore rispetto a quella della data di prefissazione del titolo, si applica quella della destinazione reale, diminuita del 20% della differenza fra le due aliquote, a titolo di penalizzazione. Per i prodotti con codice di restituzione 0406 esiste normativa specifica che è riportata nella pagina del settore lattiero-caseario.

3) ultimo giorno di validità del titolo. La bolletta di esportazione potrà essere imputata solo entro tale termine e nei limiti della capienza prevista (casella 12); il titolo può essere utilizzato per esportazioni effettuate entro l'ultimo giorno di validità.

In materia di termini è opportuno rammentare che è applicabile il Reg. Cee 1182/71 il quale stabilisce misure in materia di periodi di tempo, date e termini. Quest'ultimo aspetto è importante per i titoli export e di restituzione in quanto può accadere che la data di scadenza per l'utilizzo del titolo è coincidente con un giorno festivo; in tal caso la normativa citata stabilisce che l'ultimo giorno di utilizzazione del titolo viene spostato al primo giorno feriale successivo al giorno festivo (inteso come sabato o domenica). Pertanto se una dichiarazione doganale di esportazione, pur essendo stata rilasciata il giorno successivo alla scadenza riportata sul titolo, nel caso in cui tale data sia coincidente con un giorno festivo, può essere regolarmente imputata sul medesimo titolo se la dichiarazione risulta accettata il primo giorno feriale successivo alla scadenza.

Esempio

Titolo scade il 30.09.2000

Il 30.09.2000 è un sabato (considerato festivo).

La dichiarazione doganale di esportazione è datata 02.10.2000 (lunedì)

Il titolo scadendo di sabato può essere utilizzato per il primo giorno feriale (nel caso di specie 02.10.2000) che diventa il giorno di effettiva scadenza.

4) indicazione della cauzione prestata se richiesta dalla normativa di settore. A tal proposito si rammenta che con Reg. Ce 322/04 del 23 .02.2004 è stato innalzato a € 100 il limite per l'esenzione dall'obbligo di prestare cauzione per il rilascio di un titolo. Lo stesso limite riguarda l'onere di incamerare la cauzione qualora il titolo non sia stato interamente utilizzato.

5) descrizione della merce da esportare e relativo codice di restituzione a 12 cifre, se esistente (casella 14, 15 e 16). In caso di difformità tra codice riportato sul titolo e quello riportato sulla dichiarazione doganale di esportazione la restituzione compete se i prodotti rientrano nella medesima categoria o se fanno parte dello stesso gruppo di prodotti o di gruppi contigui (art. 4 del Reg. Ce 800/1999); in tali casi,pertanto, la restituzione viene erogata anche se il prodotto è diverso.
Peraltro se il codice è diverso , di norma, non viene applicata la sanzione prevista dall'art.51 della citata normativa comunitaria (si veda il par. 10) ma non viene erogata alcuna restituzione.

6) data di prefissazione del titolo che fissa l'aliquota per il calcolo della restituzione (casella 21).
Tale data è ormai obbligatoria in tutti i casi, ad esclusione delle merci non comprese nell'allegato I del Trattato per le quali è possibile il rilascio di un titolo "libero".

7) annotazioni particolari relative al quantitativo ammesso alla restituzione o altre peculiarità del titolo stesso (casella 22).

8) sul recto verso del titolo dovranno essere riportate le imputazioni di ciascun quantitativo contenute nelle dichiarazioni doganali di esportazione; l'imputazione è a carico della competente dogana, che deve effettuare un vero e proprio conto a scalare dall'importo iniziale, annotando il qunatitativo in cifre e lettere, gli estremi della bolletta doganale, il timbro e la firma del funzionario competente.

Per la compilazione dei titoli export si prega di consultare la Nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (gazzetta ufficiale n. C190 del 10/08/2002 pag. 0002 - 0004)

I titoli e gli estratti devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

Per alcuni settori merceologici è possibile che, ai fini della corresponsione della restituzione, sia conteggiabile la tolleranza (riportata nella casella 19), prevista dall'articolo 7 Reg. Ce 376/08. Tali settori sono: cereali, riso, alimenti composti per animali, prodotti trasformati a base di cereali, zucchero, prodotti trasformati a base di ortofrutta (relativamente allo zucchero incorporato), merci fuori allegato I. Per gli altri settori merceologici la quantità di merce esportata nell'ambito della tolleranza non ha diritto a restituzione.

Quando l'esportazione non può essere effettuata durante il periodo di validità del titolo a seguito di un evento che l'operatore considera un caso di forza maggiore, l'intestatario del titolo chiede all'organismo competente dello Stato membro emittente la proroga della durata di validità del titolo o l'annullamento del medesimo. Egli deve dimostrare la prova della circostanza ritenuta caso di forza maggiore entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità del titolo. Se le prove non possono essere presentate entro tali termine, sebbene l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarsele e inoltrarle, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.Le domande di proroga del periodo di validità del titolo, presentate più di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non sono ricevibili.L'organismo competente decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.
Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide o di annullare l'obbligo di esportare e di svincolare la cauzione, oppure di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo di tutte le circostanze addotte, che non può superare sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine iniziale di validità del titolo. La proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo.

E' possibile imputare su più titoli di esportazione/restituzione una singola dichiarazione doganale di esportazione, ma l'operatore deve specificare quale quantitativo/importo intende imputare su ciascun titolo che si intende utilizzare. Senza tale precisazione non si può procedere all'erogazione della restituzione e si deve necessariamente porre l'istanza in istruttoria per gli opportuni chiarimenti.
E' assolutamente vietato presentare due istanze per la medesima bolletta doganale dividendo la richiesta per i pesi/importi facenti capo ai titoli su cui si intende imputare la medesima.

Il titolo di esportazione deve essere allegato, in copia , all'istanza di restituzione e deve contenere lo scarico del quantitativo di prodotto oggetto della bolletta, effettuato dalla competente dogana. In materia si vedano anche le Istruzioni di servizio n.11783 del 16.04.2003.

La normativa comunitaria che disciplina la richiesta ed il rilascio del titolo export è applicata dal Ministero dello Sviluppo Economico e, pertanto per ogni informazione in merito, si può consultare il sito Internet.

Per ulteriori informazioni si fa presente che nell'ambito della documentazione specifica per ogni singolo settore saranno riportate le condizioni particolari che afferiscono al rilascio dei titoli e si prega di consulare le schede della Commissione Europea in materia di titoli export.


 

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