
Negli anni '70 e '80 le aliquote di restituzione a disposizione per gli esportatori
sono state elevatissime e ciò ha comportato una erogazione di restituzioni
all’esportazione complessiva da parte dell'Unione Europea molto elevata.
Nel corso degli anni si è però verificata una inversione di tendenza
, lenta ma inesorabile, determinata da un cambiamento generale delle linee direttrici
della P.A.C. per ciò che concerne il sostegno agli agricoltori e produttori
del settore; infatti nel 1992 si è passati da una politica di sostegno
dei prezzi ad un sostegno del reddito agricolo. La PAC così come concepita
prima della riforma aveva comportato sotto il profilo interno fenomeni di sovrapproduzione
o di produzione di scarsa qualità , anche con l’incentivo di un sistema
di sostegno come quello delle restituzioni. Peraltro è anche vero che il
budget a disposizione era più elevato ,in proporzione alle maggiori disponibilità
finanziarie e al minor numero di Stati fruitori.
Questo sistema di sovvenzioni all’esportazione, così com’era
concepito, costituiva e costituisce un elemento di attrito con gli altri grossi
mercati mondiali, come quello Americano, Canadese, e Giapponese che avversano
in ogni modo queste misure di sostegno all'Agricoltura. Infatti la restituzione
all’esportazione, libera da qualsiasi vincolo, consentiva sempre più
agli Stati aderenti all’Unione Europea una maggiore competitività
per ciò che concerne i prezzi di vendita della merce e ciò danneggiava
in modo evidente gli altri mercati che hanno osteggiato in vari modi il commercio
comunitario (da qui le “guerre “ periodiche soprattutto degli Stati
Uniti contro i prodotti comunitari e anche tipici italiani).
L’ostilità crescente degli altri mercati trovava la sua sede naturale
nel WTO (World Trade Organization) dove nel corso dei decenni si sono sempre scontrate
queste due realtà e dove faticosamente si è cercato di trovare accordi
di natura commerciale tra UE e Altri Mercati.
L’Unione Europea (ed in particolare alcuni Paesi Membri tra cui la Francia
che percepisce usualmente almeno il quadruplo degli importi erogati a titolo di
restituzione rispetto all’Italia) ha sempre difeso strenuamente il proprio
sistema di sovvenzioni,ben conscia del fatto che anche gli Stati Uniti ed il Canada
usufruivano di meccanismi di sovvenzione interni diversi ma sempre efficaci in
modo da rendere concorrenziali i loro prodotti (es. misure che favorivano il credito
all'esportazione).
Peraltro dietro forti pressioni statunitensi e canadesi nel 1995 si è arrivati,
in sede W.T.O., alla conclusione dell’Uruguay Round il quale ha previsto
,tra gli accordi conclusi, la fine del sistema “libero” delle restituzioni
all’esportazione, cioè la possibilità di esportare senza ostacoli
qualsiasi quantitativo di prodotti agricoli tra quelli ammessi al diritto alla
restituzione, chiedendo all’atto dell’espletamento delle formalità
doganali l’ammissione a tale beneficio.
Le esportazioni con diritto a restituzione sono state contingentate, in quanto la possibilità di beneficiare della restituzione è stata subordinata al rilascio di un titolo di esportazione , il quale viene emesso solo se c’è disponibilità nel plafond previsto in un dato periodo. Esso è verificato in sede comunitaria, ove gli Stati Membri, attraverso gli organismi nazionali competenti (in Italia il Ministero per le Attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico), trasmettono le richieste di emissione di titoli. Se il plafond viene superato la Commissione emanerà appositi regolamenti che sospendono il rilascio di titoli o stabiliscono coefficienti di riduzione. Ovviamente vi sono deroghe a tale sistema previste per i casi indicati nell’art. 4 del Reg. Ce 612/2009.
Le ragioni connesse all'introduzione del titolo agrex "obbligatorio" sono quindi:
1) motivi di politica commerciale mondiale
2) contingentamento esportazioni
3) riduzione aliquote di restituzione che danneggiavano altri mercati mondiali
L'introduzione di tale regime, per le restituzioni FEOGA, risale al 01.07.1995;
per le sole merci non comprese nell’allegato I del trattato (cd. settore14)
tale sistema è in vigore dal 01.03.2000, per la particolare natura di
tali prodotti (presenza di prodotti di base che ha comportato l'istituzione
di particolari titoli a importo e non a quantitativo). Ovviamente in corrispondenza
dell'applicazione dell’Uruguay round si è assistito ad una flessione
delle restituzioni all’esportazioni erogate dall’UE e quindi ad
una riduzione dei bilanci stabiliti per ciascuna O.C.M.
Mentre in passato gli operatori potevano richiedere il rilascio del titolo di esportazione se intendevano usufruire dell'eventuale prefissazione della restituzione, attualmente, ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 612/09 e del Reg. CE 376/08, a partire dal 16 gennaio 2008, l'esportatore deve ottenere obbligatoriamente il rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un titolo di esportazione, di norma prima dell'adempimento delle formalità doganali.
Il titolo agrex ha natura di vera e propria licenza di esportazione, da presentarsi quindi in ogni caso anche senza richiesta di restituzione, per alcuni settori merceologici (es.carni bovine. Cereali, riso) per i quali è quindi obbligatorio.
L'esportatore è esentato dalla presentazione del titolo export, come previsto dall'art.4 del Reg. Ce 612/2009:
-quando i quantitativi esportati per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali a quelli che figurano nell'allegato II del Reg. CE 376/08;
- nei casi di cui agli articoli 6, 33, 37, 41, 42 e all'articolo 43, paragrafo 1;
- per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.
Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 612/2009). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.
Nel caso delle destinazioni di cui al secondo trattino l'eventuale presentazione
del titolo prefissato comporta la liquidazione della restituzione tabellare
ma comporta anche, da parte dell'organismo pagatore, la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'incameramento della cauzione, dal momento
che in tali circostanze il titolo non va richiesto per espressa disposizione
dell'articolo 4 par.1 del Reg. CE 376/08.
Nel caso di consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza
nei paesi terzi (art. 45) il titolo può essere rilasciato, anche prefissato,
senza alcuna conseguenza.
E' previsto per alcuni settori merceologici (uova, pollame e ortofrutticoli freschi, prodotti facilmente deperibili) l'emissione dei titoli export a posteriori, da richiedere, entro il secondo giorno successivo all'espletamento delle formalità doganali, sempre al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il titolo export, tra le altre, deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
1) nome dell'intestatario del titolo, il quale sarà l'unico soggetto che potrà accedere al beneficio della restituzione, salvo il caso di cessione del medesimo (casella 4); a tal proposito si rammenta che l'art.2 del Reg. Ce 612/2009 chiarisce la nozione di esportatore:
infatti l'esportatore considerato tale sotto il profilo doganale può
essere diverso dall'esportatore cui fa riferimento il regolamento citato che
è il titolare del certificato di esportazione.
Mentre gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili, è' ammessa
la cessione dei diritti derivanti dal titolo, durante il periodo di validità
dello stesso, a favore di un solo beneficiario e per quantità non ancora
imputate sul titolo stesso. Nel caso in cui avvenga la cessione deve essere
riportato il nome del cessionario nell'apposita casella del titolo e la data
di inizio validità. E' ammessa la retrocessione , la quale deve essere
anch'essa riportata nel corpo del titolo.
La cessione e la retrocessione sono di competenza dell'organismo emittente
i titoli, in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di cessione parziale del titolo la ditta cedente e cessionaria debbono
comunicare sia al Ministero dello Sviluppo Economico che al SAISA la parte che viene ceduta (sia se si tratta
di titoli di esportazione che di restituzione) in modo da consentire il caricamento
a sistema dei dati necessari per la trattazione delle istanze e per l'erogazione
della restituzione.
Su richiesta degli interessati il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia estratti dei titoli export sui
quali viene riportata la dicitura " Estratto" e la quantità
per cui è rilasciato il titolo maggiorato della tolleranza. Gli estratti
riguardano quantità/importi non ancora imputati sul titolo .Nel corpo
del titolo viene riportato il numero del titolo cd. "padre" e i nomi
della ditta cedente e di quella beneficiaria dell'estratto; l'estratto avrà
un numero proprio diverso dal cd. titolo padre. Gli estratti sono compilati
in almeno due esemplari, uno per il titolare e recante il numero 1, il secondo,
per l'organismo emittente e recante il numero 2, che rimane presso l'organismo
medesimo. L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del
titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, maggiorata
della tolleranza, ove prevista. In tal caso, accanto alla quantità imputata
nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura "estratto".
Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto
mentre è possibile emettere piuù estratti a fronte di un solo
titolo originario.
Gli estratti di titoli producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli
limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.
In caso di smarrimento del titolo/estratto viene rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico un duplicato
del titolo stesso. In caso di non utilizzo del titolo o di un suo estratto i
medesimi possono essere restituiti, secondo i termini e le scadenze previste
dalla normativa di settore, al Ministero dello Sviluppo Economico.
2) il paese di destinazione (casella 7); tale campo è obbligatorio nel
caso in cui il rilascio del titolo è vincolato ad un determinato Paese
Terzo o a una zona geografica.
Se per l'esportazione di un prodotto viene utilizzato un titolo export con clausola
"paese obbligatorio" e la merce viene importata in un paese diverso
da quello previsto sul titolo, si applica l'aliquota di restituzione più
bassa vigente alla data di prefissazione del titolo; se per detto codice di
restituzione, alla data di prefissazione del titolo, è prevista un'esclusione,
non è concessa alcuna restituzione.
Se un prodotto viene importato in un paese diverso da quello riportato nella
casella 7 del titolo export e ciò non sia stato determinato da una causa
di forza maggiore, si applica l'aliquota indicata nel titolo, se per la destinazione
reale è prevista un aliquota maggiore di quella esistente alla data di
prefissazione del titolo medesimo; se invece per la destinazione reale è
prevista un aliquota inferiore rispetto a quella della data di prefissazione
del titolo, si applica quella della destinazione reale, diminuita del 20% della
differenza fra le due aliquote, a titolo di penalizzazione. Per i prodotti con
codice di restituzione 0406 esiste normativa specifica che è riportata
nella pagina del settore lattiero-caseario.
3) ultimo giorno di validità del titolo. La bolletta di esportazione potrà essere imputata solo entro tale termine e nei limiti della capienza prevista (casella 12); il titolo può essere utilizzato per esportazioni effettuate entro l'ultimo giorno di validità.
In materia di termini è opportuno rammentare che è applicabile il Reg. Cee 1182/71 il quale stabilisce misure in materia di periodi di tempo, date e termini. Quest'ultimo aspetto è importante per i titoli export e di restituzione in quanto può accadere che la data di scadenza per l'utilizzo del titolo è coincidente con un giorno festivo; in tal caso la normativa citata stabilisce che l'ultimo giorno di utilizzazione del titolo viene spostato al primo giorno feriale successivo al giorno festivo (inteso come sabato o domenica). Pertanto se una dichiarazione doganale di esportazione, pur essendo stata rilasciata il giorno successivo alla scadenza riportata sul titolo, nel caso in cui tale data sia coincidente con un giorno festivo, può essere regolarmente imputata sul medesimo titolo se la dichiarazione risulta accettata il primo giorno feriale successivo alla scadenza.
Esempio
Titolo scade il 30.09.2000
Il 30.09.2000 è un sabato (considerato festivo).
La dichiarazione doganale di esportazione è datata 02.10.2000 (lunedì)
Il titolo scadendo di sabato può essere utilizzato per il primo giorno feriale (nel caso di specie 02.10.2000) che diventa il giorno di effettiva scadenza.
4) indicazione della cauzione prestata se richiesta dalla normativa di settore. A tal proposito si rammenta che con Reg. Ce 322/04 del 23 .02.2004 è stato innalzato a € 100 il limite per l'esenzione dall'obbligo di prestare cauzione per il rilascio di un titolo. Lo stesso limite riguarda l'onere di incamerare la cauzione qualora il titolo non sia stato interamente utilizzato.
5) descrizione della merce da esportare e relativo codice di restituzione a
12 cifre, se esistente (casella 14, 15 e 16). In caso di difformità tra
codice riportato sul titolo e quello riportato sulla dichiarazione doganale
di esportazione la restituzione compete se i prodotti rientrano nella medesima
categoria o se fanno parte dello stesso gruppo di prodotti o di gruppi contigui
(art. 4 del Reg. Ce 800/1999); in tali casi,pertanto, la restituzione viene
erogata anche se il prodotto è diverso.
Peraltro se il codice è diverso , di norma, non viene applicata la sanzione
prevista dall'art.51 della citata normativa comunitaria (si veda il par. 10)
ma non viene erogata alcuna restituzione.
6) data di prefissazione del titolo che fissa l'aliquota per il calcolo della
restituzione (casella 21).
Tale data è ormai obbligatoria in tutti i casi, ad esclusione delle merci
non comprese nell'allegato I del Trattato per le quali è possibile il
rilascio di un titolo "libero".
7) annotazioni particolari relative al quantitativo ammesso alla restituzione o altre peculiarità del titolo stesso (casella 22).
8) sul recto verso del titolo dovranno essere riportate le imputazioni di ciascun quantitativo contenute nelle dichiarazioni doganali di esportazione; l'imputazione è a carico della competente dogana, che deve effettuare un vero e proprio conto a scalare dall'importo iniziale, annotando il qunatitativo in cifre e lettere, gli estremi della bolletta doganale, il timbro e la firma del funzionario competente.
Per la compilazione dei titoli export si prega di consultare la Nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (gazzetta ufficiale n. C190 del 10/08/2002 pag. 0002 - 0004)
I titoli e gli estratti devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati.
Per alcuni settori merceologici è possibile che, ai fini della corresponsione della restituzione, sia conteggiabile la tolleranza (riportata nella casella 19), prevista dall'articolo 7 Reg. Ce 376/08. Tali settori sono: cereali, riso, alimenti composti per animali, prodotti trasformati a base di cereali, zucchero, prodotti trasformati a base di ortofrutta (relativamente allo zucchero incorporato), merci fuori allegato I. Per gli altri settori merceologici la quantità di merce esportata nell'ambito della tolleranza non ha diritto a restituzione.
Quando l'esportazione non può essere effettuata durante il periodo di
validità del titolo a seguito di un evento che l'operatore considera
un caso di forza maggiore, l'intestatario del titolo chiede all'organismo competente
dello Stato membro emittente la proroga della durata di validità del
titolo o l'annullamento del medesimo. Egli deve dimostrare la prova della circostanza
ritenuta caso di forza maggiore entro sei mesi dalla scadenza del periodo di
validità del titolo. Se le prove non possono essere presentate entro
tali termine, sebbene l'operatore si sia fatto parte diligente per procurarsele
e inoltrarle, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.Le
domande di proroga del periodo di validità del titolo, presentate più
di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non sono ricevibili.L'organismo
competente decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.
Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo
competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide o di annullare
l'obbligo di esportare e di svincolare la cauzione, oppure di prorogare la durata
di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo di
tutte le circostanze addotte, che non può superare sei mesi a decorrere
dalla scadenza del termine iniziale di validità del titolo. La proroga
può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del
titolo.
E' possibile imputare su più titoli di esportazione/restituzione una
singola dichiarazione doganale di esportazione, ma l'operatore deve specificare
quale quantitativo/importo intende imputare su ciascun titolo che si intende
utilizzare. Senza tale precisazione non si può procedere all'erogazione
della restituzione e si deve necessariamente porre l'istanza in istruttoria
per gli opportuni chiarimenti.
E' assolutamente vietato presentare due istanze per la medesima bolletta doganale
dividendo la richiesta per i pesi/importi facenti capo ai titoli su cui si intende
imputare la medesima.
Il titolo di esportazione deve essere allegato, in copia , all'istanza di restituzione e deve contenere lo scarico del quantitativo di prodotto oggetto della bolletta, effettuato dalla competente dogana. In materia si vedano anche le Istruzioni di servizio n.11783 del 16.04.2003.
La normativa comunitaria che disciplina la richiesta ed il rilascio del titolo export è applicata dal Ministero dello Sviluppo Economico e, pertanto per ogni informazione in merito, si può consultare il sito Internet.
Per ulteriori informazioni si fa presente che nell'ambito della documentazione specifica per ogni singolo settore saranno riportate le condizioni particolari che afferiscono al rilascio dei titoli e si prega di consulare le schede della Commissione Europea in materia di titoli export.