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Titoli di restituzione

Per poter accedere al diritto a ottenere la restituzione gli operatori oltre a seguire le regole generali previste dalla normativa comunitaria, dovranno munirsi del titolo di restituzione, previsto per la prima volta dal Reg. Ce 1520/2000, art.6 e seguenti, abrogato dal Reg. Ce 1043/2005 (PDF 243 KB).

Questa innovazione ha comportato l'entrata in vigore di una differente procedura per ciò che concerne la presentazione delle istanze di restituzione presso il SAISA e, ovviamente, per la richiesta dei titoli.

La principale novità introdotta è costituita, come abbiamo già riferito, dall'espressa previsione che la restituzione verrà erogata a condizione che il richiedente sia in possesso di un titolo di restituzione, il quale viene rilasciato non per il singolo prodotto di base avente diritto a restituzione e per la relativa quantità, ma per un importo espresso in EURO, pari all'ammontare complessivo delle restituzioni che l'operatore intende richiedere a fronte di esportazioni di merci per le quali avrà utilizzato il titolo durante il periodo di validità dello stesso.

Tale titolo è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dietro costituzione di garanzia/cauzione pari al 15% dell'importo richiesto. Il rilascio del titolo è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti del Reg. Ce 1043/2005 e la procedura è di esclusiva competenza del suddetto Ministero (si rimandano gli operatori a tale struttura per le formalità da adempiere). Si può solo accennare al fatto che esistono sei tranches bimestrali di rilascio dei titoli con i relativi periodi (si veda art. 33 Reg. Ce 1043/2005).

Il titolo sarà trasmesso, nella sua terza copia, secondo le intese raggiunte, dal Ministero dello Sviluppo Economico, direttamente al SAISA. L'imputazione è a cura del SAISA (e quindi non della dogana), presso il quale gli operatori dovranno presentare l'apposita istanza di restituzione entro tre mesi dalla data di scadenza del titolo, elevati a sei mesi ex Reg. CE 639/08 con decorrenza 06/07/2008. Tale limite di sei mesi deve essere rispettato rigorosamente pena l'incameramento della cauzione, salvo i casi di forza maggiore; nessuna conseguenza c'è per la corresponsione della restituzione. Nel caso in cui la domanda di restituzione venga presentata oltre i sei mesi, e non venga provata la causa di forza maggiore, l'ufficio, imputerà la restituzione richiesta sul titolo, ma annoterà contemporaneamente sullo scarico il ritardo nella presentazione della domanda ai fini dell'incameramento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della relativa cauzione.

Il titolo avrà una precisa data di inizio validità ed una precisa scadenza; nell'ambito di queste due date potranno essere imputate tutte le dichiarazioni doganali emesse in questo periodo. Si fa presente che se la data di scadenza risulta coincidente con un giorno festivo, la scadenza del titolo è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Il titolo può essere ceduto a terzi, ma solo una volta e può essere eventualmente retrocesso. Al momento della richiesta di titolo la ditta doveva preventivamente indicare la possibile futura girata del titolo specificando nella casella 22 l'operatore che potrà in futuro beneficiare di tale cessione. Con il Reg. CE 639/08, che ha modificato l’art. 27 del Reg. CE 1043/05, la ditta potrà cedere i diritti derivanti dai titoli di restituzione durante tutto il periodo di validità dei titoli stessi, ma non sarà più tenuta ad indicare, all’atto della presentazione della relativa domanda, l’identificativo dell’eventuale cessionario. L'indicazione pertanto non è da considerare più vincolante per l'operatore, che potrà anche non procedere alla cessione. Si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico può rilasciare anche degli estratti dei titoli stessi (per ulteriori informazioni rivolgersi a detta struttura).
Al momento della richiesta del titolo la ditta potrà anche chiedere che la restituzione sia prefissata a data anteriore. In caso contrario il titolo si definisce "libero".

Il regime dei titoli di restituzione, come abbiamo già detto, è in vigore per le esportazioni effettuate a partire dal 01.03.2000 e sono espressamente previste deroghe in caso di:

  • consegne assimilate alle esportazioni previste dagli articoli 33, 37, 41 e 43, par.1, del Reg. Ce 612/2009;
  • esportazioni effettuate nel quadro di una operazione di aiuto alimentare che corrispondono alle condizioni dell'art.10 - paragrafo 4 - dell'accordo "Agricoltura" concluso nel quadro dell'Uruguay round. Per esse è comunque obbligatorio il rilascio di un titolo export e non del titolo di restituzione;
  • esportazioni di cui gli articoli 46 e 47 paragrafo 2 del Reg. Ce 1043/2005 (piccoli esportatori).

Con l’art. 46 del Reg. CE 1043/2005 la Commissione ha riservato un ammontare di 40 milioni di EURO per anno finanziario ai piccoli operatori che intendono esportare senza l'onere di richiedere un titolo di restituzione, nel rispetto di determinate condizioni (e sempreché questa agevolazione non sia stata sospesa dalla stessa Commissione). L’ articolo 47 par. 2 dello stesso regolamento prevede che l'esportatore può non richiedere il rilascio del titolo (e conseguentemente presentare l'istanza di restituzione privo di esso) nel caso in cui nel corso dell'anno finanziario (stabilito per questi prodotti dal 01.10 - 30.09 di ogni anno) non sia stato in possesso di un titolo e non abbia richiesto nell’anno finanziario restituzioni pari o superiori a 75.000 euro ora elevati a 100.000 euro con il Reg. CE 639/08. Il predetto regolamento ha statuito inoltre che gli operatori possono usufruire di detto plafond anche se utilizzano o hanno utilizzato nello stesso esercizio finanziario titoli di restituzione.

Come già detto trattandosi di titoli rilasciati per importo e non per quantità, l'imputazione degli importi spettanti a titolo di restituzione spetterà esclusivamente all’Organismo pagatore e non alle dogane presso cui si espletano le formalità doganali; in particolare in sede di caricamento informatico si imputeranno le bollette doganali e, al momento del completamento del titolo, si provvederà a stampare il foglio informatico inerente un determinato titolo, il quale dopo essere stato timbrato e firmato dal funzionario e accompagnato da una nota ufficiale del SAISA, sarà trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico affinché siano attivate le procedure di svincolo della cauzione.La ditta sarà informata per conoscenza. Al fine di assicurare la tempestività di tale procedura le ditte sono pregate di comunicare all'Organismo pagatore, l'eventuale esaurimento del titolo o, preventivamente, quale sia l'ultima bolletta e l'ultimo cronologico di riferimento del titolo. Tale comunicazione è preferibile via fax (06/50244050) o per e-mail (saisa.organismopagatore@agenziadogane.it) e deve essere messa all'attenzione del responsabile della sezione competente. Nel caso di titoli esteri il SAISA seguirà le regole citate ma invierà la nota per il successivo svincolo della cauzione direttamente all'organismo emittente estero e, ovviamente, non al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel caso in cui ci sia difformità di analisi in peius (percentuale di prodotto di base inferiore a quella dichiarata dalla ditta o reintroduzione in franchigia), il SAISA imputerà l’importo della restituzione sulla base del risultato di analisi. Qualora venga presentata una domanda di restituzione relativa ad un titolo di cui il SAISA non sia già in possesso, lo stesso ne chiederà conferma e copia al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso invece di esaurimento del plafond del titolo o del plafond di 100.000 Euro il SAISA non liquiderà la restituzione richiesta per le bollette che non rientreranno nel plafond, rigettando, se del caso, l'intera istanza con formale provvedimento impugnabile nelle forme di rito o in autotutela. La ditta nel richiedere il riesame in sede di autotutela deve produrre uno specchietto delle sue imputazioni sul titolo, dal quale si evincano numero e data del titolo (quello posto in basso a sinistra del medesimo), numero e serie della bolletta, data, importo imputato distinto per prodotto di base, cronologico di riferimento.

Per ciò che concerne le annotazioni da riscontrare dal SAISA sulla bolletta, relativamente ai titoli per poter erogare la restituzione, a decorrere dal 1° marzo 2000, nel DAU, per i prodotti fuori allegato I del Trattato, deve apparire, preferibilmente nella casella 44, la dicitura "HA1" seguita dal numero del o dei titoli per i quali intenderà presentare al SAISA la domanda di restituzione. Copia del/dei titolo/i (è sufficiente il solo frontespizio) va comunque presentata in dogana, affinché sia allegata a matrice della bolletta e, preferibilmente, copia del titolo va presentata al SAISA. Qualora, viceversa, l'operatore intenda effettuare una esportazione senza titolo ma con richiesta di restituzione ai sensi degli artt. 46 e 47 dovrà apporre nel DAU, sempre nella casella 44, la seguente dicitura "Esportazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. Ce 1043/2005". Si precisa che per l’anno finanziario 2008/2009 è possibile usufruire di detto plafond anche gli operatori che utilizzano o hanno utilizzato titoli di restituzione.


 

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