
Se la ditta riceve dal suo cliente un documento d'importazione diverso da quelli riportati nella banca dati del sito Internet, la medesima deve inoltrare, con nota separata, un quesito al SAISA per accertare se il documento in parola sia idoneo a comprovare la definitiva importazione della merce in un dato Paese Terzo.
Una volta inoltrato il quesito, di norma, l'ufficio ne da comunicazione alla ditta, e non appena perviene la risposta dall'Ente interpellato in tal senso, la stessa viene comunicata alla sezioni del SAISA ed inserita nella banca dati dei documenti d'importazione del sito, per la consultazione dell'utenza.
Per beneficiare di tale deroga occorre presentare una apposita istanza indirizzata al SAISA – Via Mario Carucci 71 00143 Roma. Tale istanza deve essere redatta su apposito formulario rintracciabile nella pagina moduli e formulari.
Una volta pervenuta, l’istanza viene valutata dall’ufficio competente, e se non vi sono elementi ostativi (ad esempio eventuali procedure in corso a carico della ditta per irregolarità), viene concessa un'autorizzazione che ha validità triennale e che si consiglia di allegare in copia in ogni istanza di restituzione. In ogni caso l’Ufficio, a scandaglio, può comunque richiedere la trasmissione della documentazione comprovante la definitiva importazione. Per gli esportatori di Prodotti Fuori Allegato I del Trattato è possibile richiedere anche l'esonero ai sensi dell'art. 54 par. 3 lett.a) e/o b) del Reg. Ce 1043/05. Effettuati i controlli da parte dell'ufficio competente, l'autorizzazione concessa ha validità biennale e può essere rinnovata. Al riguardo vedasi le istruzioni nazionali n. 334 del 04.01.2007 pubblicate nella pagina Normativa-istruzioni nazionali.
L'operatore che intenda avvalersi della deroga prevista dall'articolo 24 del Reg. Ce 612/2009 deve presentare al SAISA, prima di effettuare le relative operazioni di esportazione, una apposita istanza con apposito formulario nel quale dovrà indicare solo i prodotti da esportare ed omettendo la segnalazione del paese terzo di destinazione, della dogana di uscita e del genere di trasporto precedentemente richiesta dall'Organismo pagatore.
L’autorizzazione sarà rilasciata previo esame con esito favorevole dell’affidabilità dell’operatore, rilevabile dagli atti dell’ufficio e, una volta concessa, sarà spedita al diretto interessato. La stessa avrà validità triennale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 54 par. 3 lett.a) e/o b) del Reg. Ce 1043/05 avranno invece validità biennale.
Nell’autorizzazione potranno essere comunque escluse alcune destinazioni ritenute più a rischio e non potrà essere concessa alle ditte che negli ultimi due anni non hanno beneficiato di restituzioni all’esportazione.
E' sempre possibile presentare nuove autorizzazioni per altri prodotti e chiedere di modificare quelle già concesse, come è sempre possibile per l'Ufficio richiedere comunque la documentazione a scandaglio o se si ritiene necessario per il corretto pagamento della restituzione.
E' anche possibile la revoca dell'autorizzazione.
Inizialmente occorre verificare che il formulario trasmesso dal cliente estero sia quello riconosciuto idoneo dal SAISA (si prega di consultare l’apposita sezione nel sito).
Successivamente si devono verificare i seguenti dati sul documento:
Inoltre si deve verificare se il documento è in originale e provvisto dei timbri e firme doganali se richiesti dalla locale normativa doganale (si consulti la partizione ad hoc del nostro sito); se il documento è in copia conforme all’originale, occorre verificare se la stessa è attestata in modo corretto e se l’autorità che ne ha attestato la conformità è abilitata in tal senso (anche in questo caso si prega di consultare la partizione ad hoc del nostro sito).
Se dal corpo del documento risultano annotazioni non in lingua comunitaria o se l’intero documento (e i dati di esso rilevanti) sono redatti interamente in lingua non comunitaria, l’operatore deve fornire integrale traduzione giurata del documento (comprensiva dei timbri doganali e non in esso riportati). In caso contrario sarà il SAISA a richiederla formalmente.
Se la documentazione trasmessa dal cliente all’operatore non trova riscontro nelle informazioni fornite dal SAISA nel sito Internet, si prega di formulare su tale nuovo documento formale quesito in modo da consentire al SAISA di interpellare le autorità competenti a dirimere qualsiasi dubbio sull’argomento.
Nel caso di divergenza tra la codifica indicata nella dichiarazione di esportazione e quella risultante dal documento d'importazione nel paese terzo, per la parte relativa alle prime sei cifre della Nomenclatura combinata è necessario distinguere tre ipotesi:
L'articolo 16, par.3 del Reg. Ce 612/2009 stabilisce che un prodotto è considerato importato quando sono state espletate le formalità doganali di importazione ed in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione. Peraltro è possibile che la legislazione di un paese terzo preveda l'esonero dei dazi in determinati casi e per determinati prodotti e conseguentemente il documento d'importazione possa fornire sufficiente garanzia per ciò che concerne l'arrivo a destino della merce. Pertanto in tal caso può essere erogata la restituzione spettante.
L'art.17 par.2 del Reg. Ce 612/2009 prevede espressamente tale eventualità anche se la subordina alla prova da parte dell'esportatore di essersi attivato con buona diligenza per ottenere il documento e che per cause a lui non imputabili (debitamente documentate) lo stesso esportatore non sia riuscito ad ottenerlo. Le prove elencate nella citata normativa sono:
Pertanto nel caso in cui l'operatore presenti una di queste prove, suffragate da adeguata motivazione comprovante la sua diligenza o le circostanze eccezionali verificatesi, il SAISA discrezionalmente valuta se esistono le circostanze rappresentate dall'operatore ed eventualmente accoglie la documentazione secondaria citata; in caso contrario viene reiterata la richiesta di presentazione del documento doganale di importazione o rigettata l'istanza se trascorsi i termini previsti dall'art.47 del Reg. Ce 612/2009.
La buona diligenza dell'operatore è comprovata, ad esempio, dal carteggio relativo alle richieste della ditta istante al suo cliente per avere il documento con le relative risposte.
Il SAISA , comunque, valuterà caso per caso se accettare la prova secondaria sulla base delle motivazioni addotte dalla ditta.
In casi particolari la Commissione Europea , valutando particolari condizioni socio economico - politiche di un determinato paese , può in linea generale consentire, alternativamente alla presentazione della documentazione doganale primaria, la trasmissione di documentazione secondaria preventivamente statuita in modo puntuale. Si prega di consultare la pagina di ogni singolo paese terzo nell'ambito di questo sito Internet.
Si rammenta che l'art.46 del Reg. Ce 612/2009, in caso di ritardo nel reperimento della documentazione, prevede espressamente per l'utente di richiedere termini supplementari per la relativa presentazione. Tale richiesta deve essere accompagnata dai motivi che hanno determinato il ritardo e deve essere presentata entro 12 mesi per poter accedere all'intera restituzione spettante. I termini supplementari non possono essere oggetto di ulteriore proroga. Se la documentazione viene prodotta entro i 6 mesi successivi alla scadenza dei termini supplementari, la restituzione verrà erogata nella misura dell'85%. Il SAISA valuterà caso per caso l'opportunità di concedere il termine supplementare che, di norma è stabilito in 90 giorni dalla ricezione della nota da aprte dell'operatore.
In tali circostanze si rende applicabile l'art.27 par.1 lettera c) del Reg. Ce 612/2009 e, segnatamente si possono verificare due ipotesi:
esportazione effettuata nel periodo in cui la restituzione non è differenziata
la restituzione viene erogata purchè il prodotto esportato abbia subito nel paese terzo una lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del Reg. Ce 2913/92 entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale. Ai fini de pagamento è necessario che l'operatore dimostri con idonea documentazione doganale che il prodotto esportato, dopo essere stato importato in regime di temporanea importazione , è stato interamente utilizzato nella lavorazione del prodotto reimportato e che la lavorazione è avvenuta entro il termine di 12 mesi dall'esportazione.
esportazione effettuata nel periodo in cui la restituzione è differenziata
considerato che il prodotto non è stato importato come tale nel paese terzo, la restituzione è dovuta nella misura ridotta prevista dall'art.18, par.2, che, in molti casi (zone di esclusione o altro) è pari a 0.
I termini supplementari sono concessi dal SAISA per la presentazione della documentazione comprovante la definitiva importazione della merce e del documento di trasporto. La concessione viene valutata sulla base delle motivazioni addotte dalla ditta ed è fondata, di norma, sulla base di una richiesta formale da parte della ditta che dovrà essere corredata dai documenti giustificativi atti a dimostrare i tentativi svolti e la buona diligenza adottata per l’ottenimento delle prove previste dall’art. 17 del Reg. CE 612/2009. Tale richiesta formale dovrà essere presentata entro il termine di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione per ottenere l’erogazione della restituzione nella misura del 100%. I termini supplementari non possono essere oggetto di ulteriore proroga; se la documentazione viene prodotta entro i sei mesi successivi alla scadenza dei termini supplementari, la restituzione verrà erogata nella misura dell’85%.
L'operatore deve verificare la normativa comunitaria di settore che periodicamente aggiorna le aliquote di restituzione. Tale normativa è consultabile nel sito internet dell'UE (www.europa.eu.int) , mentre nelle pagine web curate dal SAISA sono riportate aliquote e paesi di destinazione, anche se a volte l'aggiornamento non è tempestivo (ed è per questa ragione che si rimanda al sito dell'UE). Il fatto che un prodotto abbia un proprio codice di restituzione e sia indicato nel regolamento che viene pubblicato annualmente relativo ai prodotti aventi diritto a restituzione non significa che in un dato momento temporale quello stesso prodotto ha effettivamente diritto a restituzione.
I paesi di destinazione sono indicati con codici alfanumerici o in zone, la cui esatta spiegazione si trova nelle note di ciascun regolamento che disciplina le aliquote. A breve saranno aggiornati anche in apposite pagine web già presenti nel sito del SAISA, attualmente non aggiornate.
I paesi sono indicati nell'allegato XIV del Reg. Ce 612/2009 e sono: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isola di Helgoland, Andorra,Gibilterra, Ceuta e Melilla, Vaticano, Marocco, Turchia, Albania, Ucraina, Belarus, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, Ex repubblica iugoslava di Macedonia.
Il territorio doganale della Comunità non coincide esattamente con la somma dei territori che fanno parte del territorio geofisico della Comunità. Infatti alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale comunitario, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geofisico della Comunità sono considerati a tutti gli effetti all'interno del territorio doganale comunitario.
In particolare esso è costituito dal territorio geofisico dei 27 paesi aderenti all'Unione Europea, del quale fanno parte le acque territoriali e marittime interne, lo spazio aereo sovrastante.
Sotto il profilo delle eccezioni e dei casi particolari si segnala che:
In tali tipi di trasporto, gli operatori economici, in genere, commissionano al vettore un trasporto via terra (camion) per il quale viene emesso un CMR che copre la tratta fino alla destinazione finale indicata nella bolletta doganale di esportazione. Ciò sta a significare che per raggiungere tale destinazione potrebbe utilizzare anche il mezzo navale. Pertanto, può essere presentato il CMR, completo di tutti gli elementi di collegamento con l’esportazione effettuata, purché sullo stesso documento sia indicata la destinazione finale menzionata sulla bolletta doganale di esportazione.
In caso di pratiche di restituzione rientranti in tale fattispecie, si può prescindere dalla compilazione di detta casella 24, soprattutto in presenza di contratti di trasporto conclusi con particolari tipi di clausole ( EXW, FCA e FOB).
La prova prevista dall’art. 17 par. 2 lett. c) del Reg. CE 612/09 consiste in un attestato rilasciato da una Società di Sorveglianza conformemente all’Allegato XI del medesimo regolamento. Esso deve contenere al riquadro 11.2 l’attestazione che “il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione”. Questa dichiarazione non può essere resa da una Società di Sorveglianza nella fattispecie in cui il prodotto viene scaricato in una zona di restituzione distante per poi essere riesportato verso la destinazione finale. In questi casi infatti è ammessa la non compilazione della casella 11.2 del documento in questione purché al riquadro 12 dello stesso documento sia apposta la seguente annotazione “i prodotti sono stati trasferiti o riesportati nel paese terzo di destinazione XXXXXXX poiché è un paese senza porto”.