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IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Ovviamente l’attività legata alla PAC, (e l’azione delle OCM) non può essere avulsa dall’utilizzo di risorse finanziarie. Fino all’entrata in vigore del regolamento del Consiglio n.1290/2005 (istitutivo dei fondi distinti FEAGA e FEASR) il finanziamento avveniva attraverso il FEOGA ( Fondo Europea agricolo di orientamento e garanzia).
Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG o FEOGA) fu istituito dal Reg. Cee n.25/1962 (modificato dal Regolamento Cee n.1258/1999) ed era relativo strettamente al finanziamento della politica agricola comune;esso costituiva una parte considerevole del bilancio generale dell'Unione europea.
Il Feoga, operativo dal 1964, era stato diviso in due sezioni:

  • La sezione "Garanzia" che finanziava, in particolare, le restituzioni all’esportazione verso paesi terzi, le spese dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dirette a regolarizzare i mercati agricoli (ad esempio tramite l’acquisto o lo stoccaggio delle eccedenze e la promozione delle esportazioni dei prodotti agricoli), le misure di sviluppo rurale che accompagnano il sostegno dei mercati e le misure rurali non comprese nelle competenze della sezione “orientamento”, alcune spese veterinarie e fitosanitarie nonché le azioni intese a fornire informazioni sulla PAC .
    La sezione garanzia era la più importante e rientrava tra le spese obbligatorie nel quadro del bilancio comunitario.
  • La sezione "Orientamento", che faceva parte dei fondi a finalità strutturali, finanziava altre misure di sviluppo rurale (che non erano finanziate dalla sezione "Garanzia") come ad esempio investimenti nelle nuove attrezzature e tecnologie da utilizzare in agricoltura. Finanziava tutti i progetti pubblici di miglioramento delle strutture di produzione, trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli. Tali progetti devevano rispettare criteri generali ed in particolare quello di inserirsi nel quadro di programmi o azioni della PAC. Tale sezione si occupava di promozione dello sviluppo regionale e di riduzione delle disparità regionali in Europa.

Il Fondo era gestito di concerto dalla Commissione e dagli Stati membri. Il comitato del Fondo, garante di tale gestione, era composto, infatti, da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

Il nuovo regolamento Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio n.1290/2005 sono stati costituiti, per provvedere al finanziamento delle varie misure di politica agricola comune, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Il FEAGA finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità, le spese “tradizionali” della PAC (restituzioni all’esportazione, misure di intervento e pagamenti diretti); il FEASR finanzia tutte le misure per lo sviluppo rurale.

Per usufruire dei finanziamenti FEAGA, gli Stati Membri designano i servizi e gli organismi riconosciuti al fine del pagamento delle spese, indicandone denominazione, statuto,atto di riconoscimento e modalità amministrative, contabili e di controllo interno sulla cui base sono stati effettuati i pagamenti. Essi possono essere definiti “organismi pagatori” e, nel caso di riconoscimento di più organismi, è designato anche un “organismo di coordinamento”, con lo scopo di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni di cui necessita.
Il finanziamento della PAC è attuato attraverso tali “organismi pagatori”, che, per poter operare a pieno titolo, debbono offrire adeguate garanzie circa:

  • il controllo dell'ammissibilità delle domande e la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
  • l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti secondo il principio di completezza, esattezza e veridicità dei conti;
  • l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
  • la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
  • l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi quelli elettronici.

Gli organismi pagatori effettuano i pagamenti ai beneficiari sulla base esclusivamente di disposizioni comunitarie e solo le spese effettuate dagli organismi pagatori sono finanziate dalla Comunità sulla base delle dichiarazioni di spesa che sono trasmesse ogni mese dagli Stati membri ai Servizi della Commissione. Gli stanziamenti per coprire le spese del FEAGA sono messi a disposizione degli Stati Membri dalla Commissione a titolo di anticipo sull'imputazione delle spese sostenute in dato periodo temporale (generalmente un mese). Si tratta di un rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri, i quali possono anche beneficiare di un capitale di esercizio per l'attuazione dei programmi nell'ambito delle azioni di sviluppo rurale.
In Italia l’organismo pagatore principale è l’AGEA che riveste anche la funzione di “organo di coordinamento” nazionale; organismo pagatore delle restituzioni all'esportazione è il Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo - SAISA ; vi sono altri organismi minori, quale ad esempio il Fondo di Rotazione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Un breve cenno merita l’iter procedurale di verifica delle spese imputate al FEAGA dagli Stati membri. Essi debbono trasmettere le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione circa il fabbisogno finanziario e ,alla fine dell'esercizio, devono trasmettere alla Commissione i conti annuali completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto e corredati dalle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché dalla relazione elaborata dall’organo di certificazione. Sulla base di questi dati la Commissione procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato, alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori. Questa decisione di liquidazione (di natura contabile) non pregiudica l'adozione di decisioni successive volte ad escludere, dal finanziamento, spese che non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie. Gli importi in questione, oggetto di rettifiche finanziarie, vengono recuperati presso gli Stati membri con una procedura ad hoc, che in mancanza di accordo culmina con un tentativo presso l’organo di conciliazione della Commissione.
Per la particolare natura dei fondi erogati e per prevenire i rischi di frode o di irregolarità connesse all’erogazione dei Fondi, gli Stati Membri svolgono una puntuale attività di controllo e di prevenzione che culmina con l’adozione di specifiche misure atte a garantire la regolarità delle operazioni, la prevenzione e il perseguimento delle irregolarità e il recupero delle somme indebitamente erogate. In tal senso gli Stati membri applicano il Reg. Ce 485/2008 che riguarda appunto il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori (imprese). La scelta delle imprese da controllare deve garantire la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità e tiene conto in particolare dell'importanza finanziaria delle imprese in questo settore e di altri fattori di rischio. Ove il controllo evidenzi irregolarità si provvede ad irrogare sanzioni.
I controlli effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente al Reg. Ce 1290/2005.
Anche la Commissione interviene per tutelare la corretta erogazione dei fondi attraverso controlli effettuati dai propri agenti presso le Amministrazioni degli Stati Membri. Viene infatti espletata periodicamente una attività ispettiva volta a verificare la conformità dell’iter amministrativo alle norme comunitarie e la modalità con le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA, anche riscontrando la presenza di tutti i documenti giustificativi necessari. Tale attività ispettiva viene preventivamente comunicata agli Stati Membri per consentire la predisposizione della documentazione richiesta. In tal senso gli organismi pagatori sono tenuti alla conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti.

Normativa di riferimento:

Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg. CE 1290/2005.
Regolamento CE 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1290/2005.
Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
Regolamento 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune. .
Regolamento (CE) 1663/95 (Consolidato) della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n.729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione « garanzia ».


 

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