Cauzioni
Quando sono richiesti pagamenti per anticipi della restituzione all’esportazione occorre costituire una cauzione per l'importo da versare, maggiorato dei 10%. La cauzione viene costituita presso L’Ufficio Cauzioni del SAISA; può riguardare una determinata operazione, oppure un numero indeterminato di operazioni (cauzione cumulativa).
Gli atti di garanzia per la costituzione delle cauzioni sono accettati dal SAISA soltanto quando sono del tipo "a prima richiesta" ed hanno una delle seguenti forme:
- fídejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate all'attività bancaria e come tali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; il numero di iscrizione all'albo deve risultare riportato nell'atto di garanzia;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei ramo cauzioni ed iscritta nell'elenco delle imprese abilitate, pubblicato sul sito web dell'ISVAP.
La particolare natura del tipo di atto di garanzia "a prima richiesta" comporta, come conseguenza, che il SAISA, nel caso in cui vi sia stato un indebito pagamento che determini il rimborso della somma ricevuta d'anticipo maggiorata del 10% ( o parte della stessa), in presenza di difetto dei rimborso, provvederà, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta inoltrata all'operatore, a porre in essere gli atti per l'incameramento della cauzione. I fideiussori che, malgrado l'esistenza della clausola "a prima richiesta", contestassero giudizialmente l'invito dell'organismo pagatore (non assolvendo all'impegno assunto), saranno immediatamente dichiarati dal SAISA non più di proprio gradimento. L'atto di garanzia deve contenere:
- l'obbligo di versare un determinato importo al SAISA, congiuntamente e solidamente con l'obbligato principale, entro trenta giorni dalla richiesta del SAISA, qualsiasi somma sia dovuta a seguito dell'incameramento, entro i limiti dell'importo garantito;
- l'importo massimo garantito;
- il tipo di operazione garantita e la precisa indicazione dei documenti doganali di riferimento; per le cauzioni cumulative è sufficiente indicare le caratteristiche identificative delle operazioni che vengono garantite;
- il termine entro il quale l'atto può essere accettato per le operazioni da garantire; per le cauzioni cumulative è indicato il termine entro il quale le singole operazioni garantite possono essere imputate all'atto;
- l'obbligo che la garanzia rimane sempre valida per tutte le operazioni correttamente imputate, fino allo svincolo della cauzione da parte del SAISA;
- la rinuncia, senza alcuna limitazione, al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art.1944 c.c., ad opporre eccezioni di compensazione in base agli artt.1242 e 1247 c.c. ed al beneficio di cui all'art.1957 c.c.;
- l’impegno a versare gli interessi legali, a decorrere dalla scadenza del termine concesso per il versamento e fino alla data dell'effettivo pagamento;
- l'accettazione esplicita delle norme comunitarie che disciplinano le cauzioni per i prodotti agricoli, con specifico riferimento agli artt.16, 19 e 29 del Reg. (Cee) n° 2220/85 del 22.07.1985 e successive modificazioni;
- dopo l'indicazione di tutte le condizioni e la sottoscrizione dell'atto, l'approvazione espressa e sottoscritta dal garante, agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., delle specifiche condizioni indicate ai numeri 1, 5, 6, 7, 8.
La sottoscrizione del garante o del suo rappresentante deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale che contestualmente ne certifica i poteri; l'ufficio che riceve l'atto può pure, in alternativa, domandare formalmente la convalida all'emittente, anche a mezzo telex o fax; lo stesso Ufficio può ugualmente ricevere garanzie sottoscritte da persone indicate in atto formale ivi depositato e regolarmente accettato, contenente l’indicazione dei poteri attribuiti alle medesime persone; in tale caso il ricevente attesta formalmente, in calce all’atto, la condizione ed i poteri riconosciuti.