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Avvertenze Generali

All’atto del pagamento deve risultare giacente presso il SAISA un certificato del Tribunale, di data non anteriore a sei mesi attestante che, nei confronti della richiedente, non sono in corso procedure concorsuali (fallimenti, ecc.).
La domanda e la documentazione completa devono essere depositate presso il SAISA entro 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione delle dichiarazioni di esportazione; per quelle presentate nei 6 (sei) mesi successivi la restituzione è pagata con una riduzione dei 15%; per quelle presentate oltre tale secondo termine il pagamento è rifiutato; possono essere concessi tempi supplementari per la presentazione di alcuni documenti, su richiesta inoltrata entro 12 mesi dalla data di accettazione delle dichiarazioni di esportazione, quando l'esportatore prova la diligenza nell'acquisizione di tali documenti.


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