
OGGETTO: Regolamento Ce 558/2005 . Restituzioni all'esportazione . Norme in materie di imballaggi nelle esportazioni di formaggi ed esclusione della restituzione per le materie non lattiche e caseina e/o caseinati
Con regolamento 558/2005 la Commissione Europea al fine di agevolare l'industria casearia dei nuovi stati membri e ridurre , contemporaneamente , la richiesta di titoli di esportazione per i formaggi , ha introdotto importanti modifiche al Reg. CE 174/99 ed al capitolo 9 (latte e prodotti lattiero caseari) del Regolamento (CE) 3846/87.
Regolamento 174/99.
Il nuovo Regolamento ha soppresso il par. 4 dell'art.3 del Regolamento Ce 174/99, estendendo anche al formaggio di cui al codice 0406 9033 9919 della nomenclatura la condizione che non è concessa alcuna restituzione alle esportazioni di formaggio il cui prezzo franco frontiera risulta inferiore a € 230/100 kg. , prima dell'applicazione della restituzione all'esportazione.
Regolamento (CE) 3846/87 - modifiche all'allegato 1 capitolo 9.
In particolare:
Il Regolamento ha esteso le disposizioni dettate con la nota 10 del capitolo 9 del predetto Reg. CE 3846/87 - fin'ora applicabili soltanto ai formaggi grattugiati in polvere e fusi - a tutti i formaggi e latticini ed ha operato una netta separazione fra ingredienti non lattici e caseina e/ o caseinati.
Ha definito le sostanze non lattiche ed ha introdotto le seguenti percentuali forfettarie di riduzione della restituzione:
1) 10% se il prodotto esportato contiene ingredienti non lattici
2) 1% se il prodotto esportato contiene spezie o erbe aromatiche
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'esportatore indica
Il regolamento ha, inoltre, confermato che il quantitativo di caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 non è preso in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione, ed ha introdotto l'obbligo per l'esportatore di dichiarare , all'atto dell'espletamento delle formalità doganali , l'aggiunta o meno, nel prodotto esportato , di tali sostanze ed in caso affermativo di indicarne i relativi quantitativi.
In base alla predetta normativa gli uffici doganali avranno cura di verificare , in sede di controllo documentale o eventuale controllo fisico che le esportazioni dei suddetti prodotti siano effettuate nel rispetto delle norme indicate in materia di imballaggi e che, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali siano rese le dichiarazioni relative al contenuto di ingredienti non lattici e caseina e/o caseinati.
Le disposizioni dettate dal predetto Regolamento si applicano:
IL DIRETTORE