
Oggetto: restituzione alla produzione di oli di oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve - Anticipo della restituzione ex art. 5 del Reg.(CEE) n°136/1966 - Gestione delle cauzioni.
La Commissione europea, nel corso della consueta attività di controllo sulla liquidazione dei conti, ha ribadito il principio che la gestione di tutte le garanzie, prestate da operatori che richiedono anticipi di fondi Feoga, venga centralizzata presso l'Organismo pagatore.
Pertanto, per rendere operante l'indicata esigenza, finora non completamente attuata, le garanzie prestate, a decorrere dal 16 Ottobre 2001, al fine di ottenere l’anticipo della restituzione ai sensi della normativa in oggetto, saranno costituite, dopo la verifica doganale prevista dall'art.3 del regolamento (Cee) n°1963/79, esclusivamente presso quest'Ufficio a favore dell'Agenzia delle Dogane - Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo.
In tal senso si intende modificato il punto 2 della circolare n.6057 del 27.01.1983, fermo restando il resto.
Pertanto la procedura sostanzialmente si svilupperà come segue:
Tanto premesso, codeste Direzioni sono invitate ad impartire le opportune istruzioni alle dipendenti dogane, portando, altresì, a conoscenza degli operatori interessati la nuova procedura.
Circa le modalità di costituzione delle cauzioni, gli interessati potranno contattare direttamente l'Ufficio garanzie di questo Servizio.