
Modificato da 366L0601 (GU 192 27.10.66 pag.3302) CONSOLIDATO
Modificato da 172B
Vedi 372L0462 (GU L 302 31.12.72 pag.28)
Modificato da 373D0101(01) (GU L 002 01.01.73 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 375L0379 (GU L 172 03.07.75 pag.17) CONSOLIDATO
Consolidato 375Y0820(02) (GU C 189 20.08.75 pag.31) CONSOLIDATO
Modificato da 179H
Vedi 381L0476 (GU L 186 08.07.81 pag.20)
Modificato da 383L0090 (GU L 059 05.03.83 pag.10) CONSOLIDATO
Modificato da 385L0586 (GU L 372 31.12.85 pag.44) CONSOLIDATO
Modificato da 385R3768 (GU L 362 31.12.85 pag.8) CONSOLIDATO
Derogato per 387D0260 (GU L 123 12.05.87 pag.8)
Derogato per 387D0562 (GU L 341 03.12.87 pag.35)
Modificato da 387R3805 (GU L 357 19.12.87 pag.1) CONSOLIDATO
Derogato per 388D0235 (GU L 105 26.04.88 pag.20)
Derogato per 388D0363 (GU L 177 08.07.88 pag.57)
Modificato da 389L0662 (GU L 395 30.12.89 pag.13) CONSOLIDATO
Derogato per 390D0030 (GU L 016 20.01.90 pag.35)
Derogato per 390D0031 (GU L 016 20.01.90 pag.37)
Derogato per 390D0469 (GU L 255 19.09.90 pag.16)
Modificato da 391L0497 (GU L 268 24.09.91 pag.69) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0005 (GU L 057 02.03.92 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 194N
Contenuto in 294A0103(51) (GU L 001 03.01.94 pag.220) CONSOLIDATO
Modificato da 395L0023 (GU L 243 11.10.95 pag.7) CONSOLIDATO
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno
1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni
bovine (1), il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine
(2) e il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine
e caprine (3) hanno creato le basi per la libera circolazione delle carni bovine,
suine, ovine e caprine;
considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà
gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno
ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di
prescrizioni sanitarie nel settore delle carni;
considerando che, per eliminare tali disparità, è necessario procedere,
parallelamente ai regolamenti succitati, ad un ravvicinamento delle prescrizioni
degli Stati membri in materia sanitaria;
considerando che tale ravvicinamento deve essere inteso, in particolare, a rendere
uniformi le condizioni sanitarie nei macelli e nei laboratori di sezionamento,
come anche in materia di deposito e di trasporto delle carni; che è parso
opportuno prevedere una procedura di riconoscimento per i macelli e laboratori
di sezionamento rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente
direttiva e una procedura di ispezione comunitaria per garantire il rispetto
delle
condizioni previste per tale riconoscimento; che è anche
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).
(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1249/89 (GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12).
(3) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento
(CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).
opportuno prevedere un riconoscimento dei depositi frigoriferi;
considerando che, pur rispettando le norme igieniche previste dalla presente
direttiva, gli stabilimenti di scarsa capacità devono essere riconosciuti
in base a criteri semplificati in materia di struttura ed infrastruttura;
considerando che la bollatura sanitaria delle carni e la vidimazione del documento
di trasporto da parte del veterinario ufficiale dello stabilimento di origine
costituiscono il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti
del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione di carni risponda alle
prescrizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato
sanitario per controllare la destinazione di talune carni;
considerando che nel caso di cui trattasi devono essere applicati le norme,
i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE
del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione
dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che
sono introdotti nella Comunità (4);
considerando che nel contesto degli scambi intracomunitari devono essere applicate
anche le norme fissate dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre
1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari,
nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (5);
considerando che alla Commissione deve essere affidato il compito di prendere
determinate misure per l'attuazione della presente direttiva; che occorre istituire
a questo scopo procedure che istituiscano una cooperazione stretta ed efficace
fra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva stabilisce le condizioni sanitarie per la produzione
e l'immissione sul mercato di carni fresche destinate al consumo umano, ottenute
da animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus bubalis
e Bison bison), suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(5) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata dalla direttiva
90/675/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1).
2. La presente direttiva non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio
di carni fresche effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali
adiacenti ai punti di vendita, ove tali operazioni siano compiute unicamente
per la vendita diretta al consumatore.
3. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie specifiche
relative alle carni macinate.
4. La presente direttiva non pregiudica le eventuali restrizioni imposte, nell'osservanza
delle disposizioni generali del trattato, alla commercializzazione di carni
di solipedi nella fase della vendita al minuto.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) carni: tutte le parti atte al consumo umano di animali domestici appartenenti
alle specie bovina (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison bison), suina,
ovina, caprina, nonché dei solipedi domestici;
b) carni fresche: carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera
controllata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento
per mezzo del freddo, destinato ad assicurarne la conservazione;
c) carni separate meccanicamente: carni separate meccanicamente da ossa carnose,
escluse le ossa della testa, delle estremità degli arti al di sotto delle
articolazioni carpali
e tarsali nonché le vertebre coccigee dei suini, destinate
agli stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 6 della direttiva
77/99/CEE (1);
d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione,
sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza
del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre,
per i bovini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento. Tuttavia, per i suini,
l'asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo,
del tarso e della testa può non essere praticata qualora le carni siano
destinate ad essere trattate conformemente alle disposizioni della direttiva
77/99/CEE;
e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla
lettera d), anche se in connessione naturale con la carcassa;
f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale
e pelvica, compresi la trachea e l'esofago:
g) veterinario ufficiale: veterinario designato dall'autorità centrale
competente dello Stato membro;
h) paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite;
i) paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche
provenienti da un altro Stato membro;
j) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili
destinate al carico, nonché le stive delle navi o i contenitori destinati
al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;
k) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto,
deposito frigorifero riconosciuto, o un insieme che riunisca più stabilimenti
di questo tipo;
l) confezionamento: operazione diretta a proteggere le carni fresche con un
primo involucro o contenitore a diretto contatto con le carni fresche, come
pure questo stesso primo involucro o contenitore;
m) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo
contenitore, come pure questo stesso contenitore;
n) macellazione speciale d'urgenza: macellazione ordinata da un veterinario
in seguito ad un incidente o allorché l'animale soffre di gravi disturbi
fisiologici e funzionali. La macellazione speciale d'urgenza è effettuata
in luogo diverso dal macello allorché il veterinario ritenga che il trasporto
dell'animale sia impossibile o imporrebbe all'animale inutili sofferenze.
o) centro di riconfezionamento: un laboratorio o un deposito in cui si effettuano
le operazioni di raggruppamento e/o di reimballaggio di carni confezionate destinate
all'immissione sul mercato (direttiva 0023/1995)
Articolo 3
1. Ogni Stato membro provvede affinché:
A. le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i
quarti:
a) a) siano ottenute in un macello che soddisfi le condizioni di cui all'allegato
I, capitoli I e II, e sia riconosciuto e controllato a norma dell'articolo 10
(direttiva 0023/1995)
b) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto
all'ispezione ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che,
in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto atto alla macellazione ai
fini della presente direttiva:
c) siano trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità
dell'allegato I, capitoli V e VII;
d) in conformità dell'allegato I, capitolo VIII, siano stati sottoposti
ad un'ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, e non presentino
alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopraggiunte poco prima
della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché
sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio,
che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendono le carcasse e le frattaglie
inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
e) abbiano il bollo sanitario, in conformità dell'allegato I, capitolo
XI;
f) siano accompagnati durante il trasporto:
i) fino al 30 giugno 1993 dal certificato sanitario rilasciato dal veterinario
ufficiale al momento del caricamento, corrispondente nella presentazione e nel
contenuto al modello che figura nell'allegato V. Esso deve essere redatto almeno
nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Deve essere
costituito da un unico foglio;
ii) di un documento di accompagnamento commerciale, restando inteso che esso
dovrà:
- essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione;
- oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo X, punto 50, recare
il marchio del numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento riconosciuto
e, per le carni congelate, recare chiaramente l'indicazione del mese e dell'anno
di congelazione;
- per le carni destinate alla Finlandia e la Svezia, recare una delle indicazioni
previste nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino;
- essere conservato dal destinatario per poter essere presentato all'autorità
competente, su richiesta di quest'ultima. Se si tratta di dati informatici,
questi devono essere stampati a richiesta di detta autorità (direttiva
0023/1995)
iii) di un certificato sanitario, in conformità dell'allegato I, capitolo
XI, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato in una regione
od in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato
membro, con transito, in un autocarro sigillato, attraverso un paese terzo.
Le modalità di applicazione del punto ii), in particolare quelle relative
all'attribuzione dei numeri di codice e all'elaborazione di uno o più
elenchi che permettano l'identificazione dei veterinari ufficiali, sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 16;
g) in conformità dell'allegato I, capitolo XIV, siano conservati dopo
l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti all'interno di
stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 10 e controllati a norma dell'allegato
I, capitolo X;
h) siano trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità
delle disposizioni dell'allegato I, capitolo XV;
A richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione
dovrà essere prodotto un attestato sanitario qualora le carni sono destinate
ad essere esportate verso un paese terzo dopo trasformazione. Le spese sostenute
per tale attestato sono a carico degli operatori (direttiva 0023/1995)
B . Le pezzature inferiori a quelle di cui al punto A o le carni disossate,
siano esse confezionate o meno (direttiva 0023/1995)
siano sezionate o disossate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto
e controllato conformemente all'articolo 10, che soddisfi le condizioni di cui
all'allegato I, capitoli I e III;
b) siano sezionate o disossate e ottenute conformemente all'allegato I, capitolo
IX, e provengano
- da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al punto A, escluse le
condizioni di cui alla lettera h), e trasportate conformemente all'allegato
I, capitolo XV oppure
- da carni fresche importate da paesi terzi conformemente alle disposizioni
della direttiva 90/675/CEE;
c) siano immagazzinate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato
I, capitolo XIV, presso stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 10 e
controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;
d) siano controllate da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato
I, capitolo X;
e) rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio e il confezionamento, alle
prescrizioni dell'allegato I, capitolo XII;
f) soddisfino alle condizioni di cui al punto A, lettere c), e), f) ed h);
C. (modificato da Dir.0023/95) le frattaglie provengano da
un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto. Per le frattaglie intere
devono ricorrere i requisiti di cui ai punti A e B. Le frattaglie devono rispondere
alle condizioni di cui al punto B.
D. le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente alle disposizioni
della presente direttiva, in un magazzino frigorifero riconosciuto e non sono
state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo per il magazzinaggio.
a) soddisfino alle condizioni fissate al punto A, lettere c), e), g) e h) e
ai punti B e C o siano importate in provenienza da paesi terzi conformemente
alle disposizioni della direttiva 90/675/CEE;
b) siano accompagnate, durante il trasporto verso il luogo di destinazione,
da un documento di accompagnamento commerciale o certificato di cui al punto
a, lettera f).
Nel caso in cui le carni debbano essere accompagnate da un certificato, quest'ultimo
è redatto dal veterinario ufficiale in base ai certificati sanitari allegati
alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio
o deve, in caso d'importazione, precisare l'origine delle carni fresche; In
tal caso, il numero di riconoscimento veterinario del magazzino frigorifero
deve figurare sul documento di accompagnamento commerciale . (modificato da
Dir.0023/95)
E. le carni fresche che sono state prodotte conformemente alle disposizioni
della presente direttiva e che sono state
immagazzinate in un magazzino frigorifero approvato di un paese terzo riconosciuto
conformemente alla direttiva 72/462/CEE (2) sotto controllo doganale, e che
non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo per il magazzinaggio:
a) soddisfino alle condizioni di cui ai punti A, B, e C;
b) offrano le garanzie specifiche concernenti il controllo e la certificazione
del rispetto delle condizioni di maggazzinaggio e di trasporto;
c) siano accompagnate da un certificato conforme al modello che sarà
elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 16.
Le garanzie particolari concernenti il controllo e la certificazione del rispetto
delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto e le condizioni per il rilascio
del certificato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.
2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni comunitarie di polizia sanitaria, il
paragrafo 1 non si applica:
a) alle carni fresche destinate ad usi diversi dal consumo umano;
b) alle carni fresche destinate ad esposizioni o a studi speciali, ovvero ad
essere analizzate, purché un controllo ufficiale renda possibile assicurare
che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura
delle esposizioni o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse
siano distrutte, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse;
c) alle carni fresche destinate esclusivamente al rifornimento delle organizzazioni
internazionali.
F. le carni fresche che sono disimballate e reimballate in uno stabilimento
diverso da quello in cui sono state confezionate:
a) rispondano ai requisiti di cui ai punti A, B, C e D;
b) siano disimballate e reimballate in un centro di imballaggio che soddisfi
i requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, riconosciuto e controllato a
norma dell'articolo 10 (inserito con dir.0023/95)
Articolo 4 (modificato con dir.0023/95)
A. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati membri, in deroga all'articolo
3, possono autorizzare l'immissione sul mercato, ai fini della commercializzazione
nel loro territorio nazionale, di carni provenienti da macelli per i quali non
ricorrano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, purché
ricorrano le seguenti condizioni:
a) i macelli in questione devono:
i) non trattare più di 20 unità di bestiame adulto (UGB) alla
settimana, con un massimo di 1 000 UGB all'anno;
ii) soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, capitoli V e VII, capitolo
XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV,
punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei
punti 71, 72 e 73;
iii) soddisfare i requisiti dell'allegato II;
iv) comunicare in anticipo al servizio veterinario l'ora della macellazione,
il numero e l'origine degli animali, per consentirgli di procedere all'ispezione
ante mortem a norma dell'allegato I, capitolo VI, presso l'azienda agricola
o presso il macello;
b) il gestore del macello, il proprietario o il suo rappresentante deve tenere
un registro che consenta di controllare:
- le entrate di animali e le uscite di prodotti della macellazione,
- i controlli effettuati,
- i risultati dei controlli.
Questi dati devono essere comunicati all'autorità competente, su richiesta
di quest'ultima;
c) il veterinario ufficiale o un ausiliario deve procedere all'ispezione post
mortem delle carni a norma dell'allegato I, capitolo VIII, in osservanza dei
requisiti di cui all'allegato I, capitolo VII, punto 32. Qualora esse presentino
lesioni o alterazioni l'ispezione post morten deve essere effettuata dal veterinario
ufficiale. Il veterinario ufficiale o l'ausiliario sotto la sua responsabilità
controlla regolarmente l'osservanza delle norme di igiene di cui all'allegato
I, capitoli V e VII.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri
adottano i seguenti tassi di conversione:
i) Carni bovine
- bovini adulti ai sensi del regolamento (CEE) n. 805/68 e solipedi: 1 UGB,
- altri bovini: 0,50 UGB;
ii) Carni suine
- suini di peso vivi superiore a 100 kg: 0,20 UGB,
- altri suini (a): 0,15 UGB;
iii) Altre carni
- ovini e caprini: 0,10 UGB,
- agnelli, capretti e suinetti di peso vivi inferiore a 15 kg: 0,05 UGB.
B. Gli Stati membri possono, entro il limite di 1 000 UGB di cui al punto A,
primo comma, lettera a), punto i), derogare al limite settimanale ivi previsto
per tener conto della necessità di macellare gli agnelli e i capretti
nel periodo che precede le festività religiose, purché il veterinario
ufficiale sia presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia
di igiene siano rispettati e che tali carni non abbiano costituito oggetto di
alcun congelamento prima dell'immissione sul mercato.
C. I quantitativi massimi previsti al punto A, primo comma, lettera a), punto
i), possono essere applicati ai singoli operatori che macellano per proprio
conto a intervalli nettamente distinti della settimana in uno stabilimento che
soddisfi le seguenti condizioni:
a) il proprietario dello stabilimento o qualsiasi altra persona che lo utilizzi
ha beneficiato, in materia di igiene della produzione, di una particolare formazione
riconosciuta dall'autorità competente;
b) gli animali destinati a essere macellati appartengono al proprietario dello
stabilimento o a un proprietario di macelleria o sono stati acquistati da costoro
per soddisfare al fabbisogno di cui alla lettera d);
c) la produzione delle carni avviene in locali che soddisfano i requisiti dell'allegato
II;
d) la produzione deve restare limitata all'approvvigionamento degli stabilimenti
appartenenti ai macellai di cui alla lettera b) e alla vendita sul posto al
consumatore o alle collettività locali.
In caso di cumulo dei quantitativi individuali di macellazione, i massimali
di cui al punto A, lettera a), punto i), possono essere portati a 30 UGB alla
settimana e a 1 500 UGB alla settimana per i macelli per i quali ricorrono le
condizioni di cui al primo comma. Gli Stati membri che esercitano tale facoltà
comunicano alla Commissione l'elenco degli stabilimenti che beneficiano di tali
disposizioni.
D. Secondo la procedura prevista all'articolo 16, gli Stati membri possono essere
autorizzati a far beneficiare delle disposizioni previste al punto A i macelli
situati in regioni che presentano particolari difficoltà di ordine geografico
o di approvvigionamento e che trattano al massimo 2 000 UGB per anno.
E. L'autorità competente può accordare deroghe, a norma dell'allegato
II, per i laboratori di sezionamento che non sono situati all'interno di uno
stabilimento riconosciuto e che non producono più di cinque tonnellate
di carni disossate alla settimana ovvero l'equivalente di carni con osso.
Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII, punto 38, capitolo
IX - eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46,
lettera c), seconda frase - e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni
di deposito e di sezionamento negli stabilimenti di cui al primo comma.
F. Le carni che provengono dagli stabilimenti di cui al presente articolo e
che sono state giudicate idonee al consumo umano, tenuto conto dei requisiti
di igiene e di ispezione sanitaria previsti dalla presente direttiva, devono
essere contrassegnate da un bollo nazionale che non deve poter essere confuso
con il bollo comunitario e, segnatamente, non essere ovale. Tale bollo non è
tuttavia necessario per le pezzature non imballate.
G. Gli Stati membri possono altresì derogare ai requisiti minimi di cui
all'allegato I, capitolo I per i depositi frigoriferi di capacità limitata
in cui sono immagazzinate solo carni imballate e altri generi alimentari. Fino
al 30 giugno 1997 la Svezia può autorizzare di immagazzinare carni imballate
e carni non imballate in uno stesso locale frigorifero purché siano separate
adeguatamente.
H. I macelli che beneficiano delle deroghe di cui al presente articolo sono
sottoposti all'ispezione comunitaria prevista per gli stabilimenti riconosciuti.
(a) La selvaggina con pelo è assimilata alle rispettive specie ai fini
dell'applicazione dei tassi di conversione
Articolo 4 bis (inserito con dir.0023/95)
1. Gli Stati membri comunicano entro il 31 dicembre 1995 l'elenco degli stabilimenti
di cui all'articolo 1 della direttiva 91/498/CEE (*) nonché quello degli
stabilimenti per i quali siano stati concessi termini a norma del presente articolo.
2. Le autorità competenti possono concedere a un macello che benefici
di una deroga, a norma dell'articolo 2 della direttiva 91/498/CEE e che possa
dimostrare - con soddisfazione di detta autorità - che ha iniziato a
conformarsi ai requisiti fissati dalla presente direttiva, ma che non potrà
rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, i termini inizialmente previsti,
un termine supplementare indispensabile per consentirgli di conformarvisi.
3. Qualora uno stabilimento registrato a norma dell'articolo 4 si trovi in corso
di sistemazione secondo un piano di ristrutturazione approvato dalla competente
autorità, allo scopo di accedere ad un riconoscimento a norma dell'articolo
10, tale autorità può determinare le quantità commercializzate
da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.
4. Gli Stati membri, al momento del recepimento della presente direttiva nelle
rispettive legislazioni nazionali, devono precisare le modalità con le
quali le sanzioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 2, paragrafo 2 della
direttiva 91/498/CEE si applicano in caso di inosservanza, da parte di uno stabilimento
di cui al presente articolo, degli impegni assunti al momento della concessione
della deroga temporanea di modo che tali sanzioni possano essere applicate al
più tardi al 31 dicembre 1995, per quanto concerne la Svezia, al 31 dicembre
1996 e, per quanto concerne l'Austria e la Finlandia, al 31 dicembre 1997.
(*) Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione
di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità
in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L
268 del 24. 9. 1991, pag. 105). Direttiva modificata dall'atto di adesione del
1994
Articolo 5
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dichiarati non idonei al
consumo umano dal veterinario ufficiale:
a) le carni di animali:
i) sui quali è stata constatata, fatte salve le malattie di cui all'allegato
C della direttiva 90/425/CEE (3), una delle seguenti malattie:
- Actinobacillosi o actinomicosi generalizzate,
- Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico,
- Tubercolosi generalizzata,
- Linfadenite generalizzata,
- Morva,
- Rabbia,
- Tetano,
- Salmonellosi acuta,
- Brucellosi acuta,
- Malrossino (Erisipela),
- Botulismo,
- Setticemia, piemia, tossiemia e viremia;
vii) che presentavano lesioni acute di broncopolmonite, pleurite, peritonite,
metrite, mastite, artrite, pericardite, enterite o meningoencefalomielite confermate
da un'ispezione particolareggiata, completata eventualmente da un esame batteriologico
e dalla ricerca di residui di sostanze aventi azione farmacologica.
Tuttavia, qualora i risultati di tali esami specifici siano favorevoli le carcasse
sono dichiarate idonee al consumo umano, previa asportazione delle parti non
idonee al consumo;
iiii) che erano affetti dalle seguenti malattie parassitarie: evidente macroscopicamente
e cisticercosi generalizzate e trichinellosi; (dir.0023/95)
iiv) che erano morti, nati morti o morti nell'utero;
v) che sono stati macellati troppo giovani, le cui carni siano edematose;
ivi) che presentavano una cachessia oppure un'anemia in fase avanzata;
vii) che presentavano tumori, ascessi o gravi ferite in diverse parti della
carcassa o in vari visceri;
b) le carni di animali:
ii) che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione e nelle
quali un esame effettuato conformemente all'allegato I, capitolo VIII, punto
41, lettera G, non abbia consentito di evidenziare lesioni tubercolari localizzate
in vari organi o in diverse parti della carcassa.
Tuttavia, qualora una lesione tubercolare sia stata constatata nei linfonodi
di uno stesso organo o di una stessa parte di carcassa, solo l'organo colpito
o la parte di carcassa colpita ed i linfonodi associati sono dichiarati non
idonei al consumo umano;
ii) che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test per la brucellosi
confermato da lesioni che mettano in evidenza un'affezione acuta.
Anche se non si constata alcuna lesione, le mammelle, gli organi genitali ed
il sangue devono essere dichiarati non idonei al consumo umano;
a) ii)
c) - le parti di carcasse che presentino infiltrazioni sierose o emorragie gravi,
ascessi localizzati o contaminazioni localizzate,
- le frattaglie e i visceri che presentino lesioni patologiche di origine infettiva,
parassitaria o traumatica;
d) le carni:
- febbrose,
- che presentano gravi anomalie per quanto riguarda il colore, l'odore, la consistenza
e il sapore;
e) allorché il veterinario ufficiale constata che una carcassa o una
frattaglia è affetta da linfoadenite caseosa o da qualsiasi altra affezione
suppurativa, senza che tale affezione sia generalizzata o accompagnata da cachessia:
ii) tutti gli organi e i linfonodi corrispondenti, qualora l'affezione precedentemente
descritta sia presente alla superficie o all'interno di tale organo o di tali
linfonodi;
ii) in tutti i casi in cui non si applica il precedente i), la lesione e tutte
le parti circostanti che il veterinario ufficiale ritenga necessario eliminare
tenuto conto del grado di evoluzione della lesione, fermo restando che una lesione
vecchia, solidamente incapsulata, può essere considerata inattiva;
f) le carni risultanti dalla rifilatura del punto di dissanguamento;
g) qualora il veterinario ufficiale constati che una carcassa intera o una parte
di carcassa o una frattaglia siano affette da una malattia o da un'affezione
diversa da quelle menzionate nelle lettere precedenti, l'intera carcassa e le
frattaglie, oppure la parte della stessa che reputi necessario dichiarare non
idonee al consumo umano;
h) le carcasse le cui frattaglie non siano state sottoposte ad ispezione post
mortem;
i) il sangue di un animale le cui carni siano state dichiarate non idonee al
consumo conformemente ai punti precedenti, nonché il sangue contaminato
dal contenuto dello stomaco o da qualsiasi altra sostanza;
j) le carni provenienti da animali ai quali siano stati somministrati:
i) sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE (4) e 88/146/CEE
(5);
iii) prodotti che possono rendere le carni pericolose o nocive per la salute
umana e su cui dovrà essere presa una decisione secondo la procedura
di cui all'articolo 16, previo parere del comitato scientifico veterinario;
iii) prodotti inteneritori:
k) le carni contenenti residui delle sostanze autorizzate conformemente alle
eccezioni previste all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE e agli articoli
2 e 7 della direttiva 88/146/CEE, residui di farmaci, di antibiotici, di antiparassitari
o di altre sostanze nocive o che potrebbero rendere il consumo di carni fresche
pericoloso o nocivo per la salute umana, ove tali residui superino i limiti
di tolleranza fissati dalla normativa comunitaria;
l) le carni contaminate o alterate in proporzioni da decidere secondo la procedura
di cui all'articolo 16, previo parere del comitato scientifico veterinario;
m) il fegato e i reni di animali di età superiore a due anni originari
di regioni nelle quali l'esecuzione dei programmi approvati conformemente all'articolo
4 della direttiva 86/469/CEE (6) ha permesso di constatare la presenza generalizzata
di metalli pesanti nell'ambiente;
n) le carni che, fatta salva un'eventuale normativa comunitaria applicabile
in materia di ionizzazione siano state trattate con radiazioni ionizzanti o
ultraviolette;
o) le carni che presentino intenso odore sessuale.
2. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 e previo parere del comitato
veterinario scientifico, possono essere adottate eventuali integrazioni o modifiche
al paragrafo 1, in particolare per la tubercolosi, la brucellosi e la salmonellosi.
Articolo 6
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) fatti salvi i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto
iii) e il paragrafo 2, le carni fresche di origine suina o equina di cui all'articolo
3, che non siano state sottoposte alla ricerca delle trichine conformemente
all'allegato I della direttiva 77/96/CEE (7), siano sottoposte a un trattamento
mediante il freddo, conformemente all'allegato della suddetta direttiva;
b) le carni:
i) di suini maschi impiegati a fini riproduttivi,
iii) di suini criptorchidi ed ermafroditi,
iii) fatti salvi i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera o), di suini
maschi non castrati di peso, espresso in carcassa, superiore a 80 chilogrammi,
tranne qualora lo stabilimento sia in grado di garantire, in base a un metodo
riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 16 oppure, in mancanza
di tale metodo, secondo un metodo riconosciuto dall'autorità competente
interessata, che è possibile individuare le carcasse che presentano un
intenso odore sessuale;
siano munite del bollo speciale stabilito dalla decisione 84/371/CEE (8) e sottoposte
al trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE;
c) le carni separate meccanicamente siano sottoposte
al trattamento termico conformemente alla direttiva 77/99/CEE;
d) in seguito all'asportazione delle parti non idonee al consumo, le carni fresche
e frattaglie provenienti da animali che presentano un'infestazione non generalizzata
da Cysticercus bovis o Cysticercus cellulosae siano sottoposte a un trattamento
mediante il freddo secondo un metodo definito in base alla procedura dell'articolo
16;
e) le carni provenienti da animali macellati di urgenza possano essere ammesse
al consumo umano solo sul mercato locale e solo se sono osservate le seguenti
condizioni:
- l'azienda di provenienza non può costituire oggetto di restrizioni
di polizia sanitaria,
- anteriormente alla macellazione, l'animale deve essere sottoposto ad un'ispezione
ante mortem da parte di un veterinario conformemente all'articolo 3, paragrafo
1, punto A, lettera b),
- l'animale deve essere stato abbattuto previo stordimento, dissanguato ed eventualmente
eviscerato sul posto; il veterinario può, in casi particolari, derogare
allo stordimento e autorizzare l'abbattimento con proiettile,
- l'animale abbattuto dissanguato deve essere trasportato, in condizioni igieniche
soddisfacenti, in un macello riconosciuto a norma della presente direttiva il
più rapidamente possibile dopo la macellazione. Qualora l'animale macellato
non possa essere portato entro un'ora in tale macello, esso deve essere trasportato
in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia
compresa tra 0 e 4 oC. L'eviscerazione, qualora non sia stata praticata al momento
della macellazione, deve essere effettuata al più tardi tre ore dopo
quest'ultima; qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto, i visceri devono
essere aggiunti alla carcassa fino a che sia stato raggiunto il macello;
- nel trasporto al macello gli animali macellati devono essere accompagnati
da un attestato del veterinario che ha ordinato la macellazione che menzioni
il risultato dell'ispezione ante mortem, l'ora della macellazione e la natura
dell'eventuale cura somministrata all'animale e, se del caso, il risultato dell'ispezione
dei visceri; tale attestato deve essere conforme ad un modello da elaborare
secondo la procedura prevista all'articolo 16,
- fintantoché l'ispezione post mortem effettuata conformemente all'articolo
3, paragrafo 1, punto A, lettera d) eventualmente completata da un esame batteriologico,
non abbia consentito di considerarla totalmente o parzialmente atta al consumo
umano, la carcassa dell'animale macellato deve essere manipolata in modo da
non entrare in contatto con carcasse, carni e frattaglie destinate al consumo
umano;
f) le carni provenienti da una zona soggetta a restrizioni in materia di polizia
sanitaria siano soggette alle norme specifiche decise caso per caso secondo
la procedura di cui all'articolo 16;
g) i trattamenti previsti alle lettere precedenti siano effettuati nello stabilimento
d'origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale;
h) le carni siano munite del bollo sanitario nazionale che non deve poter essere
confuso con il bollo comunitario e, segnatamente, non essere ovale (modificato
con Dir.0023/95)
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1o luglio 1992,
in quali parti del territorio della Comunità si può derogare al
requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora:
- l'assenza di trichina sia dimostrata da studi epidemiologici,
- gli animali vivi e quelli abbattuti siano sottoposti ad uno screening e ad
un controllo basati su un metodo efficace.
Articolo 7
1. Gli Stati membri provvedano affinché:
a) le carni dichiarate non idonee al consumo umano possano essere chiaramente
identificate onde distinguerle dalle carni dichiarate idonee al consumo umano;
b) le carni dichiarate non idonee al consumo umano siano sottoposte ad un trattamento,
conformemente alla direttiva 90/667/CEE (9).
2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo vengono
adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 16.
Articolo 8
1. Fatto salvo il disposto della direttiva 86/469/CEE, gli animali o le loro
carni devono essere sottoposti ad esame per la ricerca di residui, qualora il
veterinario ufficiale ne sospetti la presenza in base ai risultati dell'ispezione
sanitaria.
Tale esame va effettuato per individuare residui di sostanze aventi azione farmacologica
e dei relativi prodotti di trasformazioni nonché di altre sostanze trasmesse
alle carni che possono nuocere alla salute umana.
Qualora le carni esaminate presentino tracce di residui in quantitativi superiori
alle tolleranze ammesse, esse devono essere dichiarate non idonee al consumo
umano.
Gli esami per la ricerca di residui devono essere effettuati secondo metodi
comprovati e scientificamente riconosciuti, in particolare secondo i metodi
previsti dalla normativa comunitaria o da altre norme internazionali.
I risultati degli esami dei residui devono poter essere valutati mediante metodi
di riferimento adottati secondo procedura di cui all'articolo 16.
In ogni Stato membro viene designato, secondo la procedura prevista all'articolo
16, almeno un laboratorio di riferimento per l'esecuzione degli esami dei residui.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le tolleranze
relative alle sostanze trasmesse alle carni che possono essere pericolose per
la saluta umana, escluse quelle contemplate dalla direttiva 86/363/CEE (10)
e dal regolamento (CEE) n. 2377/90 (11).
Articolo 9
Gli Stati membri provvedono ad assicurare
i) la presenza permanente, durante tutto il periodo dell'ispezione ante mortem
e post mortem, di almeno un veterinario ufficiale in un macello riconosciuto
conformemente all'articolo 10;
ii) la presenza di almeno una volta al giorno, durante la lavorazione delle
carni, di un veterinario ufficiale in un laboratorio di sezionamento riconosciuto
conformemente all'articolo 10, per il controllo dell'igiene generale del laboratorio
e del registro che indica l'entrata e l'uscita delle carni fresche;
iii) la presenza periodica di un veterinario ufficiale in un magazzino frigorifero
di un centro di imballaggio autorizzato (modificato con Dir.0023/95).
Il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari che operano
sotto il suo controllo e la sua responsabilità, per le seguenti operazioni:
a) ispezione ante mortem; il ruolo dell'ausiliario consiste nell'effettuare
una prima osservazione degli animali e in mansioni di carattere esclusivamente
pratico;
b) ispezione post mortem, purché il veterinario ufficiale sia in grado
di sorvegliare realmente in loco il lavoro degli ausiliari,
c) controllo sanitario delle carni sezionate e immagazzinate;
d) ispezione e controllo degli stabilimenti riconosciuti, conformemente all'articolo
10.
Il numero massimo di ausiliari che possono assistere il veterinario ufficiale
nelle sue mansioni sarà stabilito dal Consiglio che delibera su proposta
della Commissione, anteriormente al 1o gennaio 1992. Tale numero dovrà
essere sufficientemente limitato onde consentire a un veterinario ufficiale
di assicurare un controllo effettivo dell'ispezione «post mortem».
Come ausiliari possono essere designate soltanto le persone che possiedono i
requisiti di cui all'allegato III, che abbiano previamente sostenuto un esame
organizzato dall'autorità centrale competente dello Stato membro o dall'autorità
designata da tale autorità centrale.
Ai fini dello svolgimento delle mansioni succitate, gli ausiliari sono aggregati
in un gruppo d'ispezione sottoposto al controllo del veterinario ufficiale.
Essi devono essere indipendenti dallo stabilimento in questione. L'autorità
competente dello Stato membro interessato determina, per ogni stabilimento,
la composizione del gruppo di ispezione, in modo che il veterinario ufficiale
possa controllare le operazioni succitate.
Le disposizioni particolareggiate concernenti le mansioni di assistenza di cui
al presente articolo sono, se necessario, stabilite secondo la procedura di
cui all'articolo 16.
Articolo 10
1. Ciascuno Stato membro redige un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, attribuendo un numero di riconoscimento
veterinario a ciascuno di essi, ed invia tale elenco agli altri Stati membri
ed alla Commissione.
I laboratori di sezionamento di cui all'allegato I, capitolo V, punto 19, secondo
comma, secondo trattino, devono altresì essere riconosciuti conformemente
alla direttiva 71/118/CEE (12). La Commissione menzionerà tale riconoscimento
speciale nell'elenco dei laboratori di sezionamento.
Uno Stato membro non riconosce uno stabilimento se non è comprovato che
esso soddisfa ai requisiti della presente direttiva.
Qualora si constatino carenze sotto il profilo igienico e le misure di cui all'allegato
I, capitolo VIII, punto 41 F si siano rivelate insufficienti a porvi rimedio,
l'autorità nazionale competente sospende temporaneamente il riconoscimento
per la parte di attività messa in discussione o per tutto lo stabilimento.
(modificato con Dir.0023/95)
Se il conduttore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante
non pone rimedio alle carenze constatate entro il termine fissato dall'autorità
nazionale competente, quest'ultima ritira il riconoscimento per la parte di
attività messa in discussione o per tutto lo stabilimento. (modificato
con Dir.0023/95)
Lo Stato membro in questione tiene conto, al riguardo, delle conclusioni d'un
eventuale controllo effettuato ai sensi dell'articolo 12. Gli altri Stati membri
e la Commissione vengono informati della sospensione o del ritiro del riconoscimento.
2. Il conduttore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante
deve far effettuare, conformemente al secondo comma del paragrafo 4, un regolare
controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nello stabilimento
effettuando anche controlli microbiologici.
I controlli devono essere effettuati sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari
in ogni fase della produzione e, se necessario, sui prodotti.
Il conduttore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante deve
essere in grado, su richiesta del servizio ufficiale, di informare il veterinario
ufficiale o gli esperti veterinari della Commissione sulla natura, la periodicità
e i risultati dei controlli effettuati a tal fine e indicare, se necessario,
il laboratorio di controllo.
Il tipo e la frequenza dei controlli, nonché i metodi di campionamento
e di esame batteriologico, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo
16.
3. Il conduttore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante
deve attuare un programma di formazione del personale che permetta a quest'ultimo
di osservare le condizioni di produzione igienica adattate alla struttura di
produzione.
Il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento deve essere associato
alla concezione ed all'attuazione del programma.
4. L'ispezione e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti devono essere
effettuate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, il quale
può essere assistito, conformemente all'articolo 9, nelle mansioni puramente
materiali, da personale ausiliario. Il veterinario ufficiale deve avere libero
accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento per accertarsi
dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e, in caso di dubbi
sull'origine delle carni o degli animali abbattuti, ai documenti contabili che
gli permettano di risalire all'azienda di provenienza dell'animale abbattuto.
Il veterinario ufficiale procede a regolari analisi dei risultati dei controlli
previsti al paragrafo 2. Egli può, in funzione di questa analisi, far
effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione
o sui prodotti.
I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni
o raccomandazioni sono comunicate al conduttore dello stabilimento, al proprietario
o al suo rappresentante che provvede ad ovviare alle carenze constatate, onde
migliorare le condizioni di igiene.
Articolo 11
Gli Stati membri affidano a un servizio o organismo centrale il compito di raccogliere
e utilizzare i risultati delle ispezioni ante e post mortem effettuati dal veterinario
ufficiale, relativi alle diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo.
Qualora venga diagnosticata siffatta malattia, i risultati del caso specifico
sono comunicati al più presto alle autorità veterinarie competenti
che hanno sotto il loro controllo la mandria da cui provengono gli animali.
Gli Stati membri sottopongono alla Commissione le informazioni relative a talune
malattie, in particolare in caso di diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo.
La Commissione che agisce secondo la procedura prevista all'articolo 16, adotta
le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare:
- la periodicità secondo cui le informazioni devono essere sottoposte
alla Commissione,
- la natura delle informazioni,
- le malattie sulle quali deve vertere la raccolta delle informazioni,
- le procedure relative alla raccolta e all'utilizzazione delle informazioni.
Articolo 12 (modificato con Dir.0023/95)
1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, laddove ciò
sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, in collaborazione
con le autorità nazionali competenti, a controlli sul posto. A tal fine
possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di stabilimenti,
se l'autorità competente verifica l'osservanza da parte degli stabilimenti
delle disposizioni della presente direttiva. Lo Stato membro nel cui territorio
viene effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro
missione. La Commissione informa lo Stato membro interessato in merito al risultato
dei controlli effettuati.;
2. Anteriormente al 1o gennaio 1995 il Consiglio procederà al riesame
del presente articolo in base ad una relazione della Commissione, corredata
di eventuali proposte.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente
quelle intese a stabilire le modalità di collaborazione con le autorità
nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16
Articolo 13
1. Secondo la procedura prevista all'articolo 16:
- a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta e che offra garanzie simili,
possono essere accordate deroghe
all'allegato I, capitolo II, punto 14, lettera c), secondo, terzo e quarto trattino,
capitolo VIII punto 42 A.2) e capitolo IX, punto 46 lettera d). Queste deroghe
esigono condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle previste dall'allegato
I;
- possono essere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica
degli Stati membri interessati al riguardo di determinate malattie che possano
compromettere la salute umana,
- possono essere adottate particolari condizioni per il riconoscimento degli
stabilimenti situati in mercati all'ingrosso.
Articolo 14
1. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente direttiva, il veterinario
ufficiale o l'autorità competente, qualora sospetti che non sia osservata
la legislazione veterinaria o dubiti che le carni non siano esenti da malattie,
procede a tutti i controlli veterinari che ritenga opportuni.
2. Gli Stati membri adottano le adeguate misure amministrative o penali per
comminare sanzioni contro qualsiasi infrazione alla normativa veterinaria comunitaria,
in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti
non corrispondono allo stato effettivo delle carni, che la bollatura non è
conforme a tale normativa, che le carni non sono state presentate all'ispezione
o che la destinazione inizialmente prevista per le carni non è stata
rispettata.
Articolo 15
Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio che delibera
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per
il loro adeguamento all'evoluzione tecnologica.
Articolo 16
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo,
il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal presidente
su iniziativa di quest'ultima o su richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da
adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine
che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema. Esso
si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati
membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 paragrafo
2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se
sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato
o in mancanza di un parere la Commissione presenta senza
indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio
adotta dette misure a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data della
presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne
assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia
pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.
Articolo 17
Anteriormente al 1o luglio 1994 la Commissione presenterà al Consiglio
una relazione, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà
secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43 del trattato, relativa
a metodi di
ispezione atti ad assicurare un livello sanitario equivalente a quelli garantiti
dai metodi di ispezione ante mortem e post mortem descritti nell'allegato I,
capitoli VI e VIII.
Articolo 18
Le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE si applicano segnatamente per quanto
riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e il seguito da dare ai controlli
da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia
da attuare.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13).
(2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/69/CEE (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 37).
(3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37).
(4) GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 85/358/CEE (GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46).
(5) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.
(6) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE della Commissione (GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 33).
(8) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 46.
(9) GU n. L 363 del 27.12. 1990, pag. 51.
(10) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.
(11) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.
(12) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
ALLEGATO I
CAPITOLO I CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI
Gli stabilimenti devono avere almeno:
1. Nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o depositate
e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche:
a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed
imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua;
le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone
per evitare i cattivi odori; tuttavia:
- nei locali di cui al capitolo II, punto 14, lettere d) ed f), al capitolo
III, punto 15, lettera a) ed al capitolo IV, punto 16, lettera a), non è
necessario incanalare l'acqua verso pozzetti muniti di griglia e sifone e nei
locali di cui al punto 16, lettera a), è sufficiente un dispositivo che
consenta un'evacuazione facile dell'acqua;
- nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a) e nelle aree e nei
corridoi in cui transitano le carni fresche sono sufficienti pavimenti impermeabili
ed imputrescibili;
b) pareti liscie, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale
lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, ma di almeno tre metri
nei locali di macellazione, e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei
locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati
o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al capitolo IV,
punto 17, lettera a). Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei locali
di cui al capitolo IV, punto 17, costruiti anteriormente al 1o gennaio 1983
non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento;
c) porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte in tutta la superficie
da un rivestimento impermeabile e liscio;
d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;
e) un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione del vapore;
f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori;
g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la
superficie interna del tetto di copertura deve soddisfare queste condizioni;
2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai
posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia
degli attrezzi mediante acqua calda; i rubinetti non devono essere del tipo
azionabile a mano. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti
di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura
opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché dei dispositivi
igienici per l'asciugatura delle mani;
b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua
deve avere una temperatura non inferiore a 82 oC;
3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali
insetti o roditori;
4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento
amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti
alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili.
Le superfici che vengono, o possono venire, a contatto con le carni, incluse
le saldature e le giunture, devono essere mantenute liscie. L'utilizzazione
del legno è vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche
imballate in maniera igienica;
b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme
igieniche:
- per la movimentazione delle carni,
- per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che
le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;
c) attrezzature per movimentare in condizioni igieniche e proteggere le carni
durante le operazioni di carico e scarico, inclusi spazi opportunamente predisposti
ed equipaggiati per ricevere e smistare;
d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili,
muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento
non autorizzato, per collocarvi le carni non destinate al consumo umano, oppure
un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni possano essere
collocate se la loro quantità lo rende necessario o se esse non vengono
rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; allorché l'eliminazione
di tali carni avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti
e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni
fresche;
e) attrezzature per il deposito in condizioni igieniche di materiali da confezione
e da imballaggio qualora tali attività vengano svolte nello stabilimento;
5. impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature
interne previste dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere
un sistema che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non
comporti rischi di contaminazione delle carni;
6. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva
80/778/CEE (;), sotto pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia,
a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la
produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle
macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano di
usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione
per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente
distinguibili da quelle per l'acqua potabile;
7. un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi della direttiva
80/778/CEE;
8. un sistema di evacuazione dei rifiuti liquidi e solidi rispondente ai requisiti
igienici;
9. un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave,
riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure, nel caso dei depositi
di cui al capitolo IV, punto 17, attrezzature adeguate;
10. attrezzature che permettano in qualsiasi momento l'adeguata esecuzione degli
esami veterinari di cui alla presente direttiva;
11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili
e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone, attrezzati in
modo da proteggere da contaminazione le parti pulite dell'edificio.
Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente
nei locali di lavoro. La presenza di docce non è necessaria nei magazzini
frigoriferi atti a ricevere e immagazzinare unicamente carni fresche imballate
igienicamente. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda,
oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per
la pulizia e la disinfezione delle mani e di dispositivi igienici per l'asciugatura
delle mani; i rubinetti dei lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano
o a braccio. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente
di questi lavabi;
12. Un posto e attrezzature adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi
di trasporto delle carni, tranne per quanto riguarda i magazzini frigoriferi
destinati a ricevere e spedire soltanto carni fresche imballate igienicamente.
Nei macelli devono essere previsti un posto e attrezzature adeguati distinti
per i mezzi di trasporto di bestiame destinato alla macellazione. Tuttavia essi
non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio
e la disinfezione dei mezzi di trasporto in locali ufficialmente autorizzati;
13. Un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze
analoghe.
CAPITOLO II CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI
14. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli debbono avere almeno:
a) stalle di sosta sufficientemente ampie e igieniche per il ricovero degli
animali o, se la situazione climatica lo permette, recinti di attesa; pareti
e pavimenti devono essere solidi, impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili;
tali stalle e reparti devono essere attrezzati con dispositivi per abbeverare
gli animali e, se necessario, nutrirli; se del caso devono disporre di canali
di scolo atti all'evacuazione dei liquidi;
(;) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 81/858/CEE (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 19).
b) locali per la macellazione, di dimensioni tali da consentire il normale svolgimento
delle relative operazioni. Quando in un locale adibito alla macellazione si
effettua sia la macellazione dei suini, sia quelle di animali di altra specie,
dev'essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini; tuttavia,
tale apposito reparto non è indispensabile se la macellazione dei suini
e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi; in tal caso, però,
le operazioni di scottatura, di depilazione, di raschiatura e di bruciatura
devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena
di macellazione da uno spazio libero di almeno cinque metri o da un tramezzo
alto almeno tre metri;
c) locali separati, sufficientemente ampi e utilizzati esclusivamente:
- per lo svuotamento, la pulitura e la lavorazione degli stomachi e degli intestini.
Tuttavia, questi locali separati non sono necessari se le operazioni sugli stomachi
sono effettuate mediante un attrezzo meccanico in circuito chiuso munito di
un sistema di ventilazione appropriato e rispondente ai requisiti seguenti:
i) l'attrezzo deve essere installato e sistemato in modo che le operazioni di
separazione degli intestini dagli stomachi e di svuotamento e di pulitura degli
stomachi si svolgano igienicamente. Esso deve essere collocato in un sito apposito,
nettamente separato dalle carni fresche esposte mediante un tramezzo che parte
dal suolo fino ad un'altezza di almeno tre metri e che circonda la superficie
in cui si sono effettuate queste operazioni qualora tali operazioni siano praticate
nel macello. Inoltre, quando si tratta di suini, il presente requisito si applica
nella misura necessaria per prevenire la contaminazione delle carni fresche
e delle frattaglie; (modificato con Dir.0023/95)
ii) la forma e il funzionamento del macchinario devono essere tali da prevenire
effettivamente qualsiasi contaminazione delle carni fresche;
iii) un dispositivo di estrazione d'aria deve essere situato e funzionare in
condizioni tali da eliminare gli odori ed i rischi di contaminazione da aerosol;
iv) il macchinario deve essere munito di un dispositivo per l'evacuazione in
circuito chiuso delle acque residue e del contenuto degli stomachi verso il
sistema di drenaggio;
iv) il circuito in cui passano gli stomachi in direzione dell'apparecchio e
in provenienza dal medesimo deve essere nel contempo nettamente separato e distanziato
dal circuito delle altre carni fresche. Immediatamente dopo lo svuotamento e
la pulitura gli stomachi devono essere portati via igienecamente;
vi) gli stomachi non devono essere manipolati dal personale che manipola le
altre carni fresche. Il personale che manipola gli stomachi non deve avere accesso
alle altre carni fresche;
- per la trasformazione delle budella e delle trippe, se tali lavori vengono
effettuati nel macello; tuttavia queste operazioni possono essere eseguite nel
medesimo locale di cui al primo trattino, purché vengano effettuate in
modo da evitare contaminazioni incrociate;
- per la preparazione e la pulizia delle frattaglie diverse da quelle menzionate
ai precedenti trattini, compreso uno spazio a parte per le teste, che devono
essere adeguatamente separate dalle altre frattaglie, qualora tali operazioni
vengano effettuate nel macello, ma non sulla linea di macellazione;
- per il deposito delle pelli, delle corna e degli zoccoli, nonché delle
setole dei suini, quando tali materali non sono evacuati dal macello direttamente
lo stesso giorno della macellazione in contenitori a chiusura ermetica in attesa
del loro trasporto;
d) uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, qualora esso venga
eseguito nel macello;
e) locali chiudibili a chiave o, se il clima lo permette, recinti riservati
per il ricovero degli animali malati o sospetti, situati in uno spazio adeguato
e muniti di un dispositivo distinto di scolo, locali chiudibili a chiave riservati
alla macellazione di tali animali, al deposito delle carni tenute in osservazione
e al deposito delle carni dichiarate non idonee al consumo umano. La presenza
di locali riservati alla macellazione di tali animali non è obbligatoria
in uno stabilimento non autorizzato dall'autorità competente ad effettuare
la macellazione di tali animali o se la macellazione è effettuata al
termine delle operazioni normali e se sono prese misure per evitare la contaminazione
delle carni dichiarate idonee al consumo umano. In tali casi, i locali devono
essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale
prima di poter essere nuovamente utilizzati per la macellazione di animali che
non siano né malati né sospetti;
f) locali frigoriferi di capacità adeguata con apparecchiature resistenti
alla corrosione, destinate ad evitare il contatto delle carni fresche con il
pavimento o con le pareti durante il trasporto o il magazzinaggio;
g) un sistema che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;
h) una netta separazione tra la zona sudicia e quella pulita, tale da proteggere
quest'ultima dalla contaminazione;
14. a)
i) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento
vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; durante tali operazioni,
in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo;
j) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore movimentazione delle carni;
k) qualora sia ammassato del concime nell'area del macello, un locale appositamente
allestito a tal fine;
l) un locale adeguatamente attrezzato per l'esecuzione dell'esame delle trichine,
qualora esso venga effettuato presso lo stabilimento.
CAPITOLO III REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI
DI SEZIONAMENTO 15. Oltre alle esigenze generali, i laboratori di sezionamento
devono avere almeno:
a) locali frigoriferi di capacità adeguata per la conservazione delle
carni, nonché, quando nello stabilimento sono depositate carni imballate,
un locale frigorifero riservato ad esse. Carni non imballate possono essere
depositate in un locale frigorifero di questo tipo solo se esso è stato
previamente pulito e disinfettato;
b) un locale per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento
delle carni, provvisto di un termometro o di un teletermometro registratori;
c) un locale adibito alle operazioni di imballaggio, se esse sono effettuate
nel laboratorio di sezionamento, a meno che siano soddisfatte le condizioni
di cui al capitolo XII, punto 63;
d) un locale adibito a deposito dei materiali di confezionamento e d'imballaggio,
se tali operazioni sono effettuate nel laboratorio di sezionamento.
CAPITOLO IV REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI
16. Oltre ai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono
immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIV,
punto 66, primo comma, debbono avere almeno:
a) locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali
le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto
punto 66, primo comma;
b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di
deposito.
17. Oltre ai requisiti generali, i depositi in cui le carni fresche sono immagazzinate
in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIV, punto 66, ottavo
comma, debbono avere almeno:
a) locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da lavare, nei quali
le carni fresche possano essere immagazzinate alle temperature di cui al suddetto
punto 66, quarto comma;
b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di
deposito.
CAPITOLO V IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI
STABILIMENTI 18. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi
sempre nelle migliori condizioni di pulizia:
a) Il personale che manipola carni fresche da esporre o confezionate o che lavora
in locali e aree in cui le carni sono manipolate, imballate o trasportate deve,
in particolare, indossare copricapi e calzature puliti e facilmente lavabili,
abiti da lavoro di colore chiaro, e, se necessario, coprinuca puliti o altri
indumenti protettivi. Il personale addetto alla macellazione degli animali e
alla lavorazione o manipolazione delle carni deve indossare abiti da lavoro
puliti all'inizio di ogni giorno lavorativo e, se necessario, cambiare tali
indumenti durante il giorno e deve lavarsi e disinfettarsi le mani più
volte durante la giornata di lavoro, oltre che ad ogni ripresa del lavoro. Le
persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi
immediatamente e accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle.
È vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito, nelle aree di carico,
di ricevimento, di smistamento, di scarico e nelle altre aree e nei corridoi
in cui le carni fresche transitano.
b) Negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo, nel caso dei macelli,
gli animali destinati ad esservi macellati, e per quanto concerne l'area di
tali macelli, gli animali necessari per il loro funzionamento. I roditori, gli
insetti ed altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti.
c) Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle carni
fresche devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi
devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della
giornata di lavoro, nonché al termine delle operazioni della giornata
e prima di essere riutilizzati, ogni qualvolta siano stati insudiciati.
19. I locali, le attrezzature e gli utensili di lavoro non debbono essere adibiti
ad usi diversi dalla lavorazione delle carni fresche o delle carni di selvaggina
di allevamento autorizzato conformemente alla direttiva 91/495/CEE (;).
Tale requisito non si applica:
- al materiale da trasporto utilizzato nei locali di cui al punto 17, lettera
a), quando le carni sono imballate,
- al sezionamento di carni di pollame o di altre carni di selvaggina o di coniglio
oppure all'elaborazione di preparazioni di carne, a condizione che tali operazioni
siano effettuate in un momento diverso da quello del sezionamento delle carni
fresche o di carni di selvaggina di allevamento di cui al primo comma e che
il locale di sezionamento sia completamente pulito e disinfettato prima di essere
nuovamente adibito al sezionamento di carni fresche o di carni di selvaggina
di allevamento.
20. Gli attrezzi usati per il sezionamento delle carni possono essere utilizzati
soltanto a tal fine.
20. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto
diretto col suolo.
21. L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi;
tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile
per la produzione di vapore, purché le relative condutture non permettano
di usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un pericolo di contaminazione
delle carni fresche. Inoltre, l'acqua non potabile può essere impiegata
in casi eccezionali per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture
dell'acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per
l'acqua potabile.
22. È vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento
dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche.
23. I detersivi, disinfettanti e altri prodotti similari devono essere utilizzati
in modo da non contaminare le attrezzature, gli strumenti di lavoro e le carni
fresche. Successivamente le attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere
risciacquati a fondo con acqua potabile.
24. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle
persone che possono contaminarle.
All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione
delle carni fresche sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla
osta allo svolgimento di dette mansioni. I successivi controlli medici di tali
persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro
in questione.
CAPITOLO VI ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM
25. Gli animali devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro un
termine inferiore a ventiquattr'ore dopo il loro arrivo al macello, e inferiore
a ventiquattr'ore prima della macellazione. Inoltre, il veterinario ufficiale
può esigere un'ispezione in qualsiasi altro momento (modificato
con Dir.0023/95)
Il conduttore del macello, il proprietario o il suo rappresentante, deve facilitare
le operazioni di ispezione sanitaria ante mortem, in particolare qualsiasi manipolazione
ritenuta necessaria.
Ogni animale macellato deve portare un marchio di identificazione il quale permetta
all'autorità competente di determinare l'origine di detto animale.
(;) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.
26. a) Il veterinario ufficiale deve eseguire l'ispezione ante mortem conformemente
alle norme della professione e in condizioni di illuminazione adeguata.
b) Il veterinario ufficiale deve accertarsi, per quanto riguarda gli animali
consegnati al macello, che sono state osservate le norme comunitarie in materia
di benessere degli animali.
27. L'ispezione deve permettere di accertare:
a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali,
o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza
di tale malattia;
b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le
carni non idonee al consumo umano; durante l'ispezione si dovrà altresì
prestare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che agli animali siano
stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi, o che essi possano aver
consumato qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute
umana;
c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni.
28. a) Gli animali stanchi o agitati devono essere lasciati a riposo per almeno
24 ore, tranne se il veterinario ufficiale decide altrimenti.
b) Gli animali che risultino affetti da una delle malattie di cui al punto 27,
lettere a) e b), non possono essere macellati a scopo di consumo umano.
c) La macellazione di animali che si sospetta siano affetti da una delle malattie
elencate nel punto 27, lettere a) e b), deve essere differita e gli animali
devono essere sottoposti ad un esame accurato per effettuare una diagnosi.
Qualora, per effettuare una diagnosi, sia necessario procedere ad una ispezione
post mortem, il veterinario ufficiale dispone affinché gli animali in
questione siano macellati separatamente o al termine delle operazioni normali.
Gli animali in questione sono sottoposti ad ispezione post mortem accurata e
integrata, se il veterinario lo ritiene necessario per conferma, da un esame
batteriologico appropriato e dalla ricerca di residui di sostanze aventi azione
farmacologica di cui si può supporre che siano state somministrate, tenuto
conto delle condizioni patologiche osservate.
CAPITOLO VII IGIENE DELLA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI, DEL SEZIONAMENTO
E DELLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE
29. Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono
essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento, scuoiatura
o depilazione, tolettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo
da evitare qualsiasi contaminazione delle carni.
30. Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano
deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Esso non può
essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.
31. Salvo per i suini e fatta salva la deroga di cui al capitolo VIII, punto
41, D, lettera a), seconda frase, è obbligatorio lo scuoiamento immediato
e completo. I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati
delle setole. Per tale operazione possono essere utilizzati coadiuvanti, a condizione
che gli animali siano succesivamente risciacquati a fondo con acqua potabile.
Non è necessario scuoiare le teste di vitelli e ovini se sono manipolate
in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni fresche.
32. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più
tardi 45 minuti dopo lo stordimento o, in caso di macellazione imposta da un
rito religioso, mezz'ora dopo il dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato,
i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati
aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche.
Gli organi asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione
che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale
anche per la testa, la lingua, il tubo digerente e ogni altra parte dell'animale
necessaria per l'ispezione o eventualmente necessaria per l'esecuzione dei controlli
previsti nella direttiva 86/469/CEE. Le parti suddette devono restare nelle
vicinanze della carcassa fino alla fine dell'ispezione. Tuttavia i peni possono
essere evacuati immediatamente, purché non presentino alcun segno patalogico
o lesione. Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro copertura
di grasso; nel caso degli animali delle specie bovina e suina e dei solipedi,
va asportata anche la capsula perirenale.
33. È vietato piantare coltelli nelle carni, utilizzare panni o altri
materiali per la loro ripulitura o procedere a loro insufflazione. Tuttavia,
l'insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta
da un rito religioso ma in tal caso è vietato il consumo umano dell'organo
che è stato oggetto di insufflazione. L'insufflazione meccanica per la
scuoiatura degli agnelli e dei capretti di peso vivi inferiore a 15 kg può
essere approvata dalle autorità competenti nel rispetto delle norme igieniche
(modificato Dir.0023/95)
34. Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini
di oltre sei mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene
con i tagli longitudinali della colonna vertebrale. Se necessario per esigenze
ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale
della testa e della carcassa di qualsiasi animale.
Tuttavia, per tener conto di esigenze tecniche o di abitudini di consumo locali,
l'autorità competente può autorizzare la presentazione all'ispezione
di carcasse di suini non tagliate in mezzene.
35. Prima della fine dell'ispezione, le carcasse e le frattaglie non ispezionate
non devono poter entrare in contatto con le carcasse e le frattaglie già
ispezionate ed è vietato procedere al sezionamento della carcassa, all'asportazione
o all'ulteriore trattamento.
36. Le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano,
gli stomachi, gli intestini e i sottoprodotti non commestibili non devono poter
entrare in contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano e devono essere
deposte appena possibile in locali o recipienti speciali situati e disposti
in modo da evitare possibili contaminazioni di altre carni fresche.
37. Se il sangue o le frattaglie di più animali sono raccolti nello stesso
recipiente prima che sia terminata l'ispezione post mortem, tutto il contenuto
del recipiente deve essere dichiarato non idoneo al consumo umano qualora la
carcassa di uno di tali animali sia dichiarata non idonea al consumo umano.
38. La tolettatura, la manipolazione, l'ulteriore trattamento e trasporto delle
carni e frattaglie devono avvenire in osservanza di tutti i requisiti in materia
di igiene. L'imballaggio delle carni deve essere effettuato in conformità
del capitolo II, punto 14, lettera d) ed alle condizioni previste dal capitolo
XI. Una volta imballate le carni devono essere immagazzinate in un locale diverso
da quello in cui si trovano carni fresche esposte.
CAPITOLO VIII ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM 39. Tutte le
parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione
immediatamente dopo la macellazione, per consentire di verficare se esse siano
idonee al consumo umano.
40. L'ispezione post mortem deve comprendere:
a) esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi
b) palpazione degli organi di cui al punto 41 e, qualora il veterinario ufficiale
lo ritenga necessario, dell'utero;
c) incisione di alcuni organi e linfonodi e, tenuto conto delle conclusioni
tratte dal veterinario ufficiale, dell'utero. Se, dall'ispezione visiva o dalla
palpazione di taluni organi, risulta che l'animale è affetto da lesioni
tali da poter provocare la contaminazione delle carcasse, delle apparecchiature,
del personale o dei locali di lavoro, questi organi non devono essere incisi
nel locale di macellazione o in altre parti dello stabilimento in cui possa
verificarsi la contaminazione di carni fresche;
d) ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente
di sapore;
e) se del caso, analisi di laboratorio, comportanti in particolare la ricerca
delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere j) e k).
41. Il veterinario ufficiale deve eseguire, in particolare, le operazioni seguenti:
A. nei bovini di età superiore a sei settimane:
a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari,
retrofaringei e parotidei (lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei).
Esame dei masseteri esterni in cui si devono praticare due incisioni parallele
alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni) che devono
essere incisi lungo un unico piano.
Esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire
un'accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione
delle amigdale;
b) ispezione della trachea; esame visivo e palpazione dei polmoni e dell'esofago;
incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes,
eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei
bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono
essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore;
tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi
dal consumo umano;
c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso
longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
d) esame visivo del diaframma;
e) esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales);
incisione del fegato sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato
per l'esame dei dotti biliari. Ispezione e palpazione dei linfonodi pancreatici;
f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici
e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione
e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;
h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e di linfonodi renali
(lnn. renales);
i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
j) esame visivo degli organi genitali;
k) esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei
relativi linfonodi (lnn. supramammari). Nella vacca, le mammelle devono essere
aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus galactophores)
e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse
dal consumo umano;
B.
nei bovini di età inferiore a sei settimane:
a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei
(lnn. retropharyngiales). Ispezione della cavità boccale e retroboccale
e palpazione della lingua. Asportazione delle amigdale;
b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni;
incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes,
eparteriales e mediastinales).
La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante
taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore
perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono
necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso
longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
d) esame visivo del diaframma;
e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione
e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi;
f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici
e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione
e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;
h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi
renali (lnn. renales);
i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
j) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni.
In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni
devono essere aperte; esame del liquido sinoviale;
41. C. a)
C.
nei suini:
a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari
(lnn. mandibulares); esplorazione della cavità boccale e retroboccale
e della lingua. Asportazione delle amigdale;
b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago. Palpazione dei polmoni
e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales
e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono
essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi
nel loro terzo inferiore trasversalmente alle ramificazioni principali della
trachea; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono
esclusi dal consumo umano;
c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso
longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare;
d) esame visivo del diaframma;
e) esame visivo del fegato, dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione
del fegato e dei suoi linfonodi;
f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici
e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione
e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
g) esame visivo e se necessario palpazione delle milza;
h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi
renali (lnn. renales);
i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
j) esame visivo degli organi genitali;
k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii);
nella scrofa, incisione dei linfonodi sopramammari;
l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni
degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere
incisa e le articolazioni devono essere aperte;
D.
negli ovini e nei caprini:
a) esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della
gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza
pregiudizio delle condizioni di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari
se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa,
compresi la lingua e il cervello, è esclusa dal consumo umano;
b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni
e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales
e mediastinales). In caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi
ed esaminati;
c) esame visivo del pericardio e del cuore. In caso di dubbio, il cuore deve
essere inciso ed esaminato;
d) esame visivo del diaframma;
e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales): palpazione
del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica
per l'esame dei dotti biliari;
f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici
e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);
g) esame visivo e se necessario palpazione della milza;
h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi
renali (lnn. renales);
i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
j) esame visivo degli organi genitali;
k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi;
l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni
degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere
incisa e le articolazioni devono essere aperte;
E.
solipedi domestici:
a) esame visivo della testa e, previa separazione della lingua, esame visivo
della gola; palpazione e incisione, se del caso, dei linfonodi sottomascellari,
retrofaringei e parotidei (lnn. mandibulares retropharingiales, e parotidei);
esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire
un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Asportazione
delle amigdale;
b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni;
palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici
(lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali
ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale
e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente
al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando
i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso
longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
d) esame visivo del diaframma;
e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione
del fegato e dei suoi linfonodi; se del caso, incisione del fegato e dei linfonodi
periportali;
f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici
e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se del caso,
incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
g) esame visivo e se necessario palpazione della milza;
h) esame visivo e palpazione dei reni; se del caso, incisione dei reni e dei
linfonodi renali (lnn. renales);
i) esame visivo della pleura e del peritoneo;
j) esame visivo degli organi genitali degli stalloni e delle giumente;
k) esame visivo delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii);
se del caso, incisione dei linfonodi supramammari;
l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni
degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere
incisa e le articolazioni devono essere aperte;
m) ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi
in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (lnn. lymphonodi subrhomboidei)
delle spalle sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di
una spalla. I reni devono essere isolati ed esaminati mediante incisione attraverso
l'intero organo.
F.
In caso di dubbio, il veterinario ufficiale può eseguire, sulle parti
in causa degli animali, ulteriori tagli e ispezioni che ritenga necessari per
fare una diagnosi definitiva.
Qualora il veterinario ufficiale constati una evidente trasgressione alle norme
d'igiene previste dal presente capitolo o un ostacolo ad un'ispezione sanitaria
adeguata, è abilitato a intervenire sull'utilizzazione delle attrezzature
o dei locali e ad adottare le misure necessarie che possono anche comportare
la riduzione del ritmo di produzione o la sospensione temporanea del processo
di produzione.
G.
I linfonodi sopra menzionati di cui è prescritta l'incisione devono essere
sottoposti sistematicamente ad incisioni multiple e ad un esame visivo.
42. A.
Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:
1) la ricerca della cisticercosi nei suini. Tale ricerca deve comprendere l'esame
delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei
muscoli adduttori della coscia, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali,
del cuore, della lingua e della laringe e se necessario della parete addominale
e degli psoas, liberati dal tessuto adiposo;
2) la ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea,
della laringe, delle cavità nasali e dei seni e loro ramificazioni, previa
spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.
3) la ricerca delle trichine sulle carni fresche di animali delle specie suina
ed equina contenenti muscoli striati.
L'esame deve essere effettuato secondo metodi scientificamente e praticamente
sperimentali, in particolare metodi fissati nelle direttive comunitarie o in
altre norme internazionali.
I risultati devono essere valutati sulla base di un metodo di riferimento stabilito
secondo la procedura dell'articolo 16 della presente direttiva previo parere
del comitato scientifico e veterinario e devono essere almeno equivalenti per
quanto riguarda l'esattezza ad un esame trichinoscopico ai sensi dell'allegato
I, punto I, della direttiva 77/96/CEE.
La Commissione pubblica tale metodo di riferimento nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
B.
I risultati delle ispezioni sanitarie ante e post mortem vengono registrati
dal veterinario ufficiale e, in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile
all'uomo, di cui all'articolo 6, vengono comunicati alle autorità veterinarie
competenti, preposte al controllo della mandria da cui provengono gli animali
nonché al responsabile della stessa mandria.
CAPITOLO IX NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO
43. Il sezionamento in pezzi più piccoli di quelli di cui all'articolo
3, paragrafo 1, punto A, il disossamento o il sezionamento di frattaglie è
autorizzato soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti.
44. Il conduttore dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante
è tenuto ad agevolare le operazioni di controllo dell'impresa, in particolare
ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione
del servizio di controllo le attrezzature necessarie. Deve in particolare essere
in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato
del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio stabilimento
e l'origine degli animali abbattuti.
45. Fatto salvo il capitolo V, punto 19, secondo comma, le carni che non rispondono
alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera b) della
presente direttiva possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti
soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono
essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a
dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi
momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per accertarsi della rigorosa
osservanza delle precedenti disposizioni.
46. a) Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessità,
nei locali di cui al capitolo III, punto 15, lettera b). Subito dopo il sezionamento
e, se del caso, l'imballaggio, le carni devono essere trasportate nel locale
frigorifero appropriato di cui al punto 15, lettera a) di detto capitolo.
b) Le carni introdotte nei locali di sezionamento debbono essere controllate
e, se necessario, ripulite. Il luogo in cui si effettua tale operazione deve
essere munito dell'attrezzatura necessaria e dell'illuminazione adeguata.
c) Durante il lavoro di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio,
le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore
o uguale a + 7 oC. Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere
inferiore o ugale a + 12 oC. Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento
e imballaggio, i fegati di bovini devono essere mantenuti costantemente ad una
temperatura interna inferiore o uguale a + 3 oC.
Durante le operazioni di sezionamento, disossamento, affettatura, spezzettatura,
confezionamento ed imballaggio, il fegato, i reni e la testa debbono essere
mantenuti costantemente ad una temperatura uguale o inferiore a + 3 oC.
d) In deroga alle lettere a) e c) le carni possono essere sezionate a caldo;
in tal caso devono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione
al locale di sezionamento. Il locale di macellazione e quello di sezionamento
devono allora essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente
vicini l'uno all'altro, dato che carni da sezionare devono essere trasferite
senza rotture del carico da un locale all'altro e il sezionamento deve essere
effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e, se del caso, l'imballaggio,
le carni devono essere trasportate in un locale frigorifero appropriato.
e) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione
delle carni. Le scheggie d'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati.
Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono
essere raccolte via via negli attrezzi, nei recipienti o locali di cui al punto
4, lettera d).
CAPITOLO X CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IN PEZZI E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE
47. I laboratori di sezionamento riconosciuti e i depositi frigoriferi delle
carni riconosciuti sono soggetti ad un controllo effettuato da un veterinario
ufficiale.
48. Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:
- controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche;
- ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti di cui
al punto 47;
- ispezione sanitaria delle carni fresche prima delle operazioni di sezionamento
e al momento della loro uscita dagli stabilimenti di cui al punto 47;
- controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui
al capitolo V nonché dell'igiene del personale, compresi gli abiti;
- qualsiasi altro controllo che il veterinario ufficiale ritenga utile per verificare
l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.
CAPITOLO XI BOLLATURA SANITARIA
49 La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la sorveglianza del veterinario
ufficiale. A tal fine quest'ultimo deve controllare
a) la bollatura sanitaria;
b) i marchi e i materiali di confezionamento qualora questi ultimi portino già
il bollo previsto nel presente capitolo (modificato con Dir.0023/95)
50. La bollatura sanitaria deve essere praticata:
a) a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di
larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente
leggibili, le indicazioni seguenti:
- nella parte superiore, la sigla di identificazione del paese speditore in
lettere maiuscole, vale a dire:
B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK
seguita dal numero di riconoscimento del veterinario dello stabilimento:
- nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EOEF, EWG, EOK, EEC o EEG;
b) oppure a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5
cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza. Sul bollo devono figurare, in caratteri
perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:
- nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;
- al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento;
- nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EOEF, EWG, EOK, EEC o EEG;
I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere
e di almeno 1 cm per le cifre.
La bollatura sanitaria può inoltre comportare un'indicazione che permetta
di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle
carni.
Le dimensioni e i caratteri a stampa del bollo possono essere ridotti per la
bollatura sanitaria degli agnelli, capretti e suinetti (modificato con
Dir.0023/95)
51. Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo conformemente
al punto 50:
- quelle di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate con bolli su
ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia,
lombata, groppa, costato e spalla;
- le carcasse di agnelli, capretti e suinetti devono essere contrassegnate con
almeno due bolli, apposti su ciascun lato della carcassa, sulla spalla o sul
lato esterno delle coscie (modificato con Dir.0023/95)
Tuttavia, per le carcasse di agnelli, capretti e suinetti, la bollatura sanitaria può avvenire mediante apposizione di una etichetta o placchetta, purché queste vengano utilizzate una sola volta (modificato con Dir.0023/95)
52. 52. I fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati con marchio a fuoco
mediante un bollo a norma del punto 50 se destinati a un altro Stato membro
oppure a un paese del SEE.
53. Gli altri sottoprodotti della macellazione idonei al consumo umano devono
essere bollati immediatamente, direttamente sulla superficie del prodotto, ovvero
sull'imballaggio o sulla confezione a norma del punto 50. Il bollo di cui al
punto 50 deve essere apposto su una etichetta fissata sulla confezione o sull'imballaggio
o stampata sull'imballaggio. Se l'imballaggio o il confezionamento è
effettuato in un macello, il bollo deve recare anche il numero di riconoscimento
di tale stabilimento.
54. Gli imballaggi devono essere sempre bollati a norma del punto 55.
55. I tagli di carne e le frattaglie imballati di cui ai punti 52 e 53 devono
recare una bollatura sanitaria a norma del punto 50. La bollatura deve recare
il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento in luogo
di quello del macello, applicato su un'etichetta fissata sull'imballaggio ovvero
stampata sullo stesso in modo da lacerarsi al momento della sua apertura. È
consentita la mancata distruzione della bollatura solo quando l'imballaggio
stesso è distrutto nel momento dell'apertura.
Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate a norma del capitolo
XII, punto 62, l'etichetta di cui sopra può essere fissata al confezionamento.
Se le frattaglie sono imballate presso un macello, il numero che appare sulla
bollatura sanitaria deve corrispondere al numero di riconoscimento veterinario
di tale macello. Tale requisito si applica anche in caso di utilizzazione di
eurocontenitori conformi ai requisiti di cui al punto 59 b).
56. Qualora le carni fresche siano confezionate in porzioni commerciali destinate
alla vendita diretta al consumatore si applicano i punti 53 e 55. Le dimensioni
di cui al punto 50 non si applicano alla bollatura di cui al presente punto.
Se le carni sono reimballate in un laboratorio diverso da quello in cui sono
state confezionate, sulla confezione deve figurare il bollo sanitario del laboratorio
di sezionamento che ha eseguito il confezionamento e sull'imballaggio deve figurare
il bollo sanitario del laboratorio di imballaggio. (modificato con Dir.0023/95)
57. Le carni di solipedi ed i loro imballaggi devono essere contrassegnati
da un marchio speciale da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo
16 della presente direttiva.
58. I coloranti utilizzati per il bollo sanitario devono essere quelli previsti
all'articolo 2, punto 8) della direttiva 94/36/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994,
pag. 13). (modificato con Dir.0023/95)
CAPITOLO XII CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE
59. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte
le norme igieniche, in particolare devono essere:
- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;
- tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;
- sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni
durante il trasporto e le manipolazioni.
È vietata l'utilizzazione del legno fuorché per le carcasse di
agnelli o di capretti, purché siano adottate tutte le precauzioni per
evitare il contatto tra le carni e l'imballaggio in caso di lacerazione della
confezione (modificato con Dir.0023/95)
b) Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo
se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, di facile pulizia
e se sono stati previamente puliti e disinfettati.
60. Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate, questa
operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera conforme
alle norme di igiene.
Salvo i pezzi di lardo e di pancetta, la carne in pezzi e le frattaglie devono
comunque essere munite di un involucro di protezione, a meno che non vengano
trasportate appese.
Questi involucri devono essere trasparenti e incolori e rispondere inoltre alle
condizioni di cui al punto 59, lettera a), primo e secondo trattino; essi non
possono essere riutilizzati per avvolgere carni. Si può derogare a questo
requisito per le carni congelate destinate ad essere utilizzate senza subire
alterazioni come materia prima per i prodotti di cui alla direttiva 77/99/CEE
o alla direttiva 88/657/CEE. (Dir.005/1992)
Se i fegati, i rognoni o i cuori sono oggetto di scambi o di importazioni ciascuna
confezione deve contenere un solo organo intero (modificato con Dir.0023/95)
(;) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 85/7/CEE (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).
61. Le carni confezionate devono essere imballate.
62. Tuttavia, se sono soddisfatte tutte le condizioni di protezione dell'imballaggio,
la confezione non dev'essere trasparente e incolore. Gli eurocontenitori possono
parimenti essere utilizzati come secondo contenitore purché siano rispettate
le altre condizioni di cui al punto 59. (modificato con Dir.0023/95)
63. Le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio
possono aver luogo nello stesso locale, alle seguenti condizioni:
a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare
l'igiene delle operazioni;
b) immediatamente dopo la fabbricazione, il confezionamento e l'imballaggio
devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato che deve rimanere
protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento e sono immagazzinati
in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento:
c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti
dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con
locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi
non devono essere appoggiati sul pavimento;
d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche,
prima dell'introduzione nel locale;
e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme
igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati
dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche;
f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite
negli appositi locali di deposito.
Le carni fresche possono parimenti essere imballate in un laboratorio di sezionamento
purché gli eurocontenitori, che devono soddisfare i requisiti di cui
al punto 59, lettera b), siano stati precedentemente puliti e disinfettati prima
di essere introdotti nel laboratorio (modificato con dir.0023/95)
64. Gli imballaggi e involucri di cui al presente capitolo possono contenere
soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale salvo nel
caso di porzioni commerciali destinate alla vendita diretta al consumatore.
(modificato con dir.0023/95)
CAPITOLO XIII CERTIFICATO SANITARIO 65. L'esemplare originale
del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto
verso il luogo di destinazione deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale
al momento del carico.
Il certificato deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello
che figura nell'allegato IV; deve essere redatto perlomeno nella lingua o nelle
lingue ufficiali del luogo di destinazione. Esso deve essere costituito di un
unico foglio.
CAPITOLO XIV DEPOSITO
66. Le carni fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo
l'ispezione post mortem ed essere mantenute costantemente a una temperatura
interna inferiore o pari a + 7 oC per le carcasse e loro parti e + 3 oC per
le frattaglie.
Le autorità competenti possono concedere, caso per caso, deroghe al suddetto
requisito per consentire il trasporto delle carni verso laboratori o macellerie
situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto
non superi due ore e per motivi connessi con la tecnica di maturazione delle
carni (modificato con dir.0023/95)
Le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un macello
o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti.
Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature idonee,
soltanto nei locali dello stabilimento in cui sono state ottenute o sezionate
o in magazzini frigoriferi riconosciuti.
I pezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A della presente direttiva,
i pezzi di cui al capitolo XI, punto 53 del presente allegato e le frattaglie
destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza
ritardi, eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari. In
questo caso essi debbono essere immediatamente congelati dopo la maturazione.
Le carcasse, le mezzene o le mezzene sezionate al massimo in tre prezzi e i
quarti destinati ad essere congelati devono essere sottoposti a congelamento
senza indebiti ritardi dopo un periodo di stabilizzazione.
Le carni in pezzi destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento
senza indebiti ritardi dopo essere state sezionate.
Le carni congelate devono raggiungere una temperatura interna inferiore o uguale
a -12 oC ed essere poi immagazzinate a temperature non superiori.
Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati il mese
e l'anno in cui sono state congelate.
67. Nessuna sostanza che possa contaminare le carni o pregiudicarne le condizioni
igieniche deve essere immagazzinata nei locali di cui al capitolo IV, punti
16 e 17, a meno che le carni siano imballate e immagazzinate separatamente.
68. La temperatura di deposito dei locali di cui al capitolo IV, punti 16 e
17 deve essere registrata.
CAPITOLO XV TRASPORTO 69. Le carni fresche devono essere trasportate
con mezzi di trasporto dotati di un sistema di chiusura ermetico oppure, se
si tratta di carni fresche importate conformemente alla direttiva 90/675/CEE
o di carni fresche in transito nel territorio di un paese terzo con mezzi di
trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo da mantenere per tutta
la durata del trasporto le temperature indicate nel capitolo XIV.
In deroga al comma precedente, carcasse, mezzene, mezzene sezionate al massimo
in tre pezzi o i quarti possono essere trasportati a temperature più
elevate di quelle indicate nel capitolo XIV, a condizioni da stabilire previo
parere del comitato scientifico secondo la procedura di cui all'articolo 16
della presente direttiva.
70. I mezzi di trasporto di dette carni devono corrispondere ai seguenti requisiti:
a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto
con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da
non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle
nocive alla salute dell'uomo; le pareti devono essere lisce, di facile pulizia
e disinfezione;
b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle
carni contro insetti e polvere e costruiti in modo da impedire ogni fuoriuscita
di liquidi;
c) per il trasporto delle carcasse, mezzene, mezzene sezionate al massimo in
tre pezzi o dei quarti nonché delle carni in pezzi non imballate, essi
devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiale resistente alla
corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento.
Tale disposizione non si applica alle carni congelate e provviste di imballaggio
igienico. Nel caso del trasporto per via aerea, tuttavia, i dispositivi di sospensione
delle carni non sono richiesti, purché siano disponibili accessori, in
materiale non soggetto a corrosione, destinati al carico, al mantenimento ed
allo scarico delle carni.
71. I veicoli o mezzi utilizzati per il trasporto di carni non possono in alcun
caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare
o contaminare le carni.
72. Le carni fresche non possono essere trasportate in uno stesso veicolo insieme
a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche,
a meno che non siano adottate le opportune precauzioni. Le carni imballate debbono
essere trasportate con mezzi di trasporto separati rispetto alle carni non imballate
a meno che lo stesso mezzo di trasporto sia munito di un'adeguata separazione
fisica al fine di proteggere le carni non imballate da quelle imballate. Inoltre,
le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate o ripulite, le teste
e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e depilate.
73. Le carni fresche non possono essere trasportate in un mezzo di trasporto
che non sia stato ripulito e disinfettato.
74. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o
i quarti, eccetto le carni congelate e imballate in condizioni che corrispondono
alle esigenze dell'igiene, devono essere sempre trasportati appesi, salvo in
caso di trasporto per via aerea, ai sensi del punto 70, lettera c).
Le altre parti e le frattaglie, ove non siano imballate o contenute in recipienti
resistenti alla corrosione, devono essere trasportate appese o collocate su
supporti. I suddetti supporti, imballaggi e recipienti devono soddisfare le
esigenze dell'igiene e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, le
disposizioni della presente direttiva. I visceri devono essere sempre trasportati
in imballaggi resistenti ed impermeabili ai liquidi ed alle sostanze grasse.
Gli imballaggi non possono essere riutilizzati se non previa pulizzia e disinfezione.
75. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i mezzi
adibiti al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle
prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.
ALLEGATO II
CAPITOLO I CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI DI CAPACITÀ LIMITATA
I macelli di capacità limitata devono avere almeno:
1. nei locali in cui le carni sono prodotte e manipolate:
a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare,
imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua;
le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone
per evitare i cattivi odori;
b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale
lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, ma di almeno tre metri
nei locali di macellazione.
Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno costruite anteriormente al 1o luglio
1991 nei locali di cui all'allegato I, capitolo III, punto 16, non costituisce
un motivo di ritiro del riconoscimento;
c) porte in materiali imputrescibili e inodori, facili da pulire.
Qualora le carni vengano immagazzinate nello stabilimento in questione, quest'ultimo
deve disporre di un deposito che soddisfi i requisiti sopramenzionati;
d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;
e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore;
f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori;
2.
a) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai luoghi
di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli
attrezzi mediante acqua calda. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono
essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata
alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché
di dispositivi igienici per asciugare le mani;
b) sul posto o in un locale adiacente, un dispositivo per la disinfezione degli
attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore
a 82 oC;
3.
adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali
insetti o roditori;
4.
a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento
amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti
alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili.
L'utilizzazione del legno è vietata;
b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme
igieniche:
- per la movimentazione delle carni fresche,
- per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che
le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;
c) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili,
muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento
non autorizzato, per collocarvi carni non destinate al consumo umano che devono
essere rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro;
5.
impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature
interne previste dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere
un sistema di deflusso, collegato ai tubi di scarico delle acque reflue, che
non presenti alcun rischio di contaminazione per le carni;
6.
un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva
80/778/CEE, sotto pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia, a titolo
eccezionale, è autorizzato un impianto che fornisca acqua non potabile
per la produzione di vapore, per la lotta anticendio e per il raffreddamento
delle macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano
di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione
per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente
distinguibili da quelle per l'acqua potabile;
7.
un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi della direttiva 80/778/CEE;
8.
un sistema che consenta l'evacuazione delle acque di rifiuto in modo igienico;
9.
almeno un lavabo e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate
in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. Il lavabo deve essere
fornito di acqua calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura,
nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le
mani. Il lavabo deve trovarsi in prossimità delle latrine.
CAPITOLO II CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI DI CAPACITÀ
LIMITATA 10. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli di capacità
limitata debbono avere almeno:
a) stalle di sosta di capacità sufficiente, per gli animali che passano
la notte nel recinto del macello;
b) un locale per la macellazione e, tenuto conto delle operazioni effettuate
durante la macellazione, i locali ad esse necessari di dimensioni tali da consentire
il normale svolgimento del lavoro sul piano igienico;
c) uno spazio per lo stordimento e il dissanguamento, nettamente separato; (modificato
con Dir.0023/95)
d) nel locale di macellazione, pareti che possano essere lavate fino ad un'altezza
minima di tre metri o fino al soffitto. All'atto della macellazione, il vapore
deve essere sufficientemente eliminato;
e) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento
vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso. Durante tali operazioni,
in nessun caso l'animale deve entrare in contatto con il suolo;
f) un locale di raffreddamento di capacità adeguata all'entità
e tipo delle operazioni di macellazione, in cui si trovi una zona separata o
che possa essere separata destinata al deposito di carcasse sequestrate, salvo
nel caso in cui tali carcasse siano immediatamente avviate, sotto controllo
ufficiale, verso uno stabilimento specializzato per esservi sottoposte ad esami
complementari (modificato con Dir.0023/95)
11. Nel locale di macellazione, è vietato svuotare gli stomaci e gli
intestini e immagazzinare pelli, corna, zoccoli o setole dei suini. (modificato
con Dir.0023/95)
Nel locale di macellazione gli stomaci e gli intestini possono essere puliti
in momenti distinti della macellazione . (aggiunto con Dir.0023/95)
12. Qualora il letame non possa essere evacuato quotidianamente dal recinto
del macello, esso deve essere raccolto in una zona nettamente separata.
13. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente
storditi e macellati.
14. Gli animali malati o sospettati di esserlo non devono essere macellati nello
stabilimento, salvo deroga concessa dall'autorità competente.
In caso di deroga la macellazione dovrà essere effettuata sotto il controllo
dell'autorità competente e dovranno essere presi i provvedimenti necessari
per evitare la contaminazione; i locali devono essere sottoposti a particolare
pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere usati
nuovamente.
15) Nei macelli deve esservi un locale contenente un armadio chiudibile a chiave
a disposizione del servizio di ispezione per tutta la durata del lavoro (aggiunto
con Dir.0023/95)
ALLEGATO III
QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI AUSILIARI 1. Solo i candidati che dimostrano
di aver seguito un corso teorico comprendente esercitazioni di laboratorio,
autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri, sui temi elencati
al paragrafo 3, lettera a) del presente allegato, della durata di almeno 400
ore ed un corso pratico di formazione sotto il controllo di un veterinario ufficiale,
della durata di almeno 200 ore, sono ammessi alle prove di cui all'articolo
9, quarto comma della presente direttiva. Il corso pratico di formazione si
svolge in macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi e posti
di ispezione delle carni fresche.
2. Tuttavia, gli ausiliari in possesso dei requisiti di cui all'allegato II
della direttiva 71/118/CEE possono seguire un corso di formazione in cui la
parte teorica sia ridotta a 200 ore.
3. La prova di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della presente direttiva consiste
in una parte teorica ed una parte pratica e verte sulle seguenti materie:
a) parte teorica:
- nozioni di base di anatomia e fisiologia degli animali macellati:
- nozioni di base di patologia degli animali macellati;
- nozioni di base di anatomia patologica degli animali macellati;
- nozioni di base di igiene, in particolare di igiene aziendale, di igiene della
macellazione, del sezionamento e del magazzinaggio, nonché di igiene
del lavoro;
- conoscenza di metodi e procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione,
confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche;
- conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;
- procedura di prelievo dei campioni;
b) parte pratica:
- ispezione e valutazione degli animali macellati;
- determinazione della specie animale mediante esame di parti tipiche dell'animale;
- determinazione e relativo commento di più parti di animali macellati
che presentano alterazioni;
- ispezioni post mortem in un macello;
- controllo dell'igiene;
- prelievo dei campioni.
ALLEGATO IV
MODELLO CERTIFICATO SANITARIO relativo alle carni fresche (¹) di cui all'articolo
3, paragrafo 1, punto A, lettera f), iii) della direttiva 64/433/CEE N. (²):
.
Luogo di spedizione: .
Ministero: .
Servizio: .
Riferimento (²): .
I. Identificazione delle carni
Carni di: .
(specie animale)
Natura dei pezzi: .
Natura dell'imballaggio: .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: .
Mese(i) e anno(i) di congelamento: .
Peso netto: .
III. Provenienza delle carni
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):
.
.
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri)
di sezionamento riconosciuto(i):
.
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i)
riconosciuto(i):
.
III. Destinazione delle carni
Le carni sono spedite
da .
(luogo di spedizione)
a .
(paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (³): .
Nome e indirizzo dello speditore: .
.
Nome e indirizzo del destinatario: .
.
(¹) Carni fresche: ai sensi della direttiva di cui al punto IV del presente
certificato, sono considerate tali tutte le parti, idonee al consumo umano,
di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché
dei solipedi, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la
loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per
mezzo del freddo.
(²) Facoltativo.
(³) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione,
per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome, nonché, se necessario,
il numero del container.
IV. Attestato di sanità
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate
sono state ricavate nelle condizioni di produzione e controllo previste dalla
direttiva 64/433/CEE:
- in un macello situato in una regione o zona con restrizioni (%),
- sono destinati a uno Stato membro previo transito attraversoun paese terzo
(%).
Fatto a . ,
il .
.
(nome e firma del veterinario ufficiale)
(%) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO V
MODELLO CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche (¹) destinate a
uno Stato membro della CEE N. (²): .
Paese speditore: .
Ministero: .
Servizio: .
Riferimento: .
(facoltativo)
I. Identificazione delle carni
Carni di: .
(specie animale)
Natura dei pezzi: .
Natura dell'imballaggio: .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: .
Mese(i) e anno(i) di congelamento: .
Peso netto: .
III. Provenienza delle carni
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):
.
.
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri)
di sezionamento riconosciuto(i)
.
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i)
riconosciuto(i):
.
III. Destinazione delle carni
Le carni sono spedite da .
(luogo di spedizione)
a .
(paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (³): .
Nome e indirizzo dello speditore: .
La normativa Cee riportata in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.