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Direttiva 77/99/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (cosí come modificata e contenuta nella Direttiva 0005 del 1992)

Gazzetta ufficiale n. L026 del 31/01/1977 PAG.0085-0100

Modifiche successive:
Modificato da 179H
Vedi 381L0476 (GU L 186 08.07.81 pag.20) CONSOLIDATO
Derogato per 383L0201 (GU L 112 28.04.83 pag.28)
Modificato da 385L0327 (GU L 168 28.06.85 pag.49) CONSOLIDATO
Modificato da 385L0586 (GU L 372 31.12.85 pag.44) CONSOLIDATO
Modificato da 385R3768 (GU L 362 31.12.85 pag.8) CONSOLIDATO
Modificato da 387R3805 (GU L 357 19.12.87 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 389L0227 (GU L 093 06.04.89 pag.25) CONSOLIDATO
Modificato da 389L0662 (GU L 395 30.12.89 pag.13) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0005 (GU L 057 02.03.92 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0045 (GU L 268 14.09.92 pag.35) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0116 (GU L 062 15.03.93 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0118 (GU L 062 15.03.93 pag.49) CONSOLIDATO
Modificato da 194N
Contenuto in 294A0103(51) (GU L 001 03.01.94 pag.220) CONSOLIDATO
Modificato da 395L0068 (GU L 332 30.12.95 pag.10) CONSOLIDATO
Modificato da 397L0076 (GU L 010 16.01.98 pag.25) CONSOLIDATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1976
relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne
(77/99/CEE ) MODIFICATA CON DIRETTIVA 0005 DEL 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che, in seguito all'attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati, i prodotti a base di carne possono circolare liberamente all'interno della Comunità; che, tuttavia, gli scambi intracomunitari di tali prodotti sono frenati dall'esistenza, in questo campo, di prescrizioni sanitarie differenti tra i vari Stati membri; che, al fine segnatamente di eliminare queste disparità, è opportuno sostituire le disposizioni nazionali con disposizioni comuni;
considerando che, al fine di garantire la qualità dei prodotti in questione sul piano sanitario, è opportuno utilizzare per la loro fabbricazione unicamente carni fresche ottenute conformemente alle prescrizioni comunitarie fissate con la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2), modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE (3), con la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE, nonché con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE;
considerando che i prodotti a base di carne devono essere fabbricati, immagazzinati e trasportati in condizioni che offrano tutte le garanzie per quanto riguarda l'igiene; che la necessità di un riconoscimento per gli stabilimenti di fabbricazione e di trasformazione rende più facile il controllo dell'osservanza di queste condizioni; che è opportuno prevedere una procedura destinata a comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di uno stabilimento di fabbricazione;
considerando che occorre inoltre instaurare un controllo comunitario per verificare che le norme prescritte siano uniformemente applicate in tutti gli Stati membri; che è opportuno prevedere che le modalità di tali controlli debbano essere precisate secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (6);
considerando che occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni della presente direttiva per taluni prodotti a base di carne che contengono altre derrate alimentari e nella cui composizione la percentuale di carne è minima; che è opportuno che tali deroghe siano concesse secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente;
considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, il rilascio di un certificato sanitario, compilato dall'autorità competente, costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese destinatario la garanzia che una spedizione di prodotti a base di carne è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione di questi prodotti fino al luogo di destinazione;
considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare la messa in circolazione sul loro territorio di prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro che risultino inadatti al consumo umano o che non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia;
considerando che, in tale caso, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione dei prodotti a base di carne;
considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragione che hanno dato luogo ad un divieto o ad una restrizione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed , in taluni casi , anche alle autorità competenti del paese speditore;
considerando che occorre dare allo speditore, in caso di controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una restrizione, la possibilità di chiedere il parere di un perito;
considerando che per facilitare l'applicazione delle disposizioni proposte, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una cooperazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

ALLEGATO

Direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale

Articolo 1
1. La presente direttiva fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento o alla preparazione di altri prodotti alimentari.
2. La presente direttiva non si applica alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione e il magazzinaggio siano effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore.

Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intendono per:
a) prodotti a base di carne: i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca.
Tuttavia non sono considerati prodotti a base di carne:
i) le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano disciplinate dalle norme delle direttive di cui alla lettera d);
ii) i prodotti disciplinati dalla direttiva direttiva 94/65/CE., che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (¹); (modificato con dir.76/97)
b) altri prodotti di origine animale:
i) gli estratti di carne;
ii) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;
iii) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;
iv) soppresso con dir.116/92;
(¹) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.
v) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato;
vi) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati o essiccati e/o riscaldati;
c) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a base di carne corrispondenti a preparazioni culinarie, cotte o precotte, confezionati e conservati mediante il freddo;
d) carni: le carni di cui:
- all'articolo 2, lettera a) della direttiva 64/433/CEE,
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/45/CEE (13)() e che soddisfa i requisiti degli articoli 3 e 5,
- all'articolo 2 della direttiva 72/461/CEE,
- all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE,
- all'articolo 2 della direttiva direttiva 94/65/CE,
- all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 91/495/CEE;

e) materie prime: i prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti per ottenere i prodotti di cui alle lettere a) e b) o per la preparazione dei piatti cucinati;
f) trattamento: il procedimento chimico o fisico, quale il riscaldamento, l'affumicatura, la salatura in superficie, la marinatura, la salatura in profondità o l'essiccazione, destinato a prolungare la conservazione delle carni o dei prodotti di origine animale associati o meno ad altre derrate alimentari, oppure una combinazione di detti procedimenti;
g) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido;
h) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali;
i) salatura in profondità: la diffusione di sali nella massa del prodotto;
j) stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale dell'umidità, l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali comportanti nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrità in condizioni normali a temperatura ambiente;
k) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidità;
l) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso documento commerciale di accompagnamento o certificato sanitario;
m) confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto, nonché il primo involucro o il primo contenitore stesso;
n) imballaggio: l'operazione consistente nel porre uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, confezionati o non, in un secondo contenitore nonché il contenitore stesso;
o) recipiente ermeticamente chiuso: il contenitore destinato a proteggere il contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore e impenetrabile all'aria;
p) stabilimento: l'impresa che fabbrica i prodotti di cui alle lettere a), b) e c);
q) centro di riconfezionamento: uno stabilimento o un magazzino dove si effettua il raggruppamento e/o il riconfezionamento di prodotti destinati ad essere commercializzati;
r) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di cessione nella Comunità eccettuata la vendita al minuto;
s) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli veterinari o l'autorità da essa delegata a tal fine.

Articolo 3
A. Ogni Stato membro vigila affinché, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 4, i prodotti a base di carne immessi sul mercato:
1) siano preparati e immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e controllato:
- in conformità dell'articolo 8 e rispondente ai requisiti della presente direttiva, a quelli, in particolare, dell'allegato A e dell'allegato B, capitoli I e II,
ovvero
- in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 per gli stabilimenti che non abbiano una struttura o una capacità di produzione industriali; (Dir.76/97)

- ovvero siano registrati e controllati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2; (Dir.76/97)

2. siano preparati con le carni fresche di cui all'articolo 2, lettera d), fermo restando che le carni importate dai paesi terzi devono soddisfare i requisiti minimi del capitolo III della direttiva 71/118/CEE ed essere state controllate conformemente alla direttiva 90/675/CEE (Dir.116/92)

i) le carni importate da un paese terzo devono essere state controllate conformemente alla direttiva 90/675/CEE;
ii) le carni importate conformemente all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e all'articolo 17, secondo comma della direttiva 91/495/CEE possono essere utilizzate soltanto se:
- i prodotti ottenuti da tali carni soddisfano alle esigenze della presente direttiva;
- tali prodotti non sono sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI;
- l'immissione sul mercato di tali prodotti continua ad essere sottoposta alle disposizioni nazionali dello Stato membro del luogo di destinazione.
Non possono essere utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 64/433/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma e dell'allegato I, capitolo IX della direttiva 71/118/CEE, e in generale tutte le carni dichiarate non idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, nonché: (Dir.116/92)
a) gli organi dell'apparato genitale maschili e femminili, ad esclusione dei testicoli,
b) gli organi dell'apparato urinario, ad esclusione dei reni e della vescica,
c) la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi lobulari,
d) gli occhi e le palpebre,
e) il condotto auditivo esterno,
f) i tessuti cornei,
g) dei volatili, la testa - ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei barbigli e della caruncola, - l'esofago, il gozzo, gli intestini, gli organi dell'apparato genitale.
Secondo la procedura di cui all'articolo 20, all'elenco dei prodotti citati possono essere apportate aggiunte o restrizioni;
3) siano preparati conformemente ai requisiti dell'allegato B, capitolo III e ove trattasi di prodotti pastorizzati o sterilizzati in recipienti ermeticamente chiusi o di piatti cucinati, questi soddisfino ai requisiti di cui all'allegato B, rispettivamente capitolo VIII e capitolo IX;
4) siano sottoposti all'autocontrollo di cui all'articolo 7 e a un controllo dell'autorità competente conformemente all'allegato B, capitolo IV;
5) soddisfino se necessario ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
6) ove vi sia confezionamento, imballaggio o etichettatura, siano confezionati, imballati o etichettati conformemente all'allegato B, capitolo V in loco o in centri di confezionamento autorizzati dall'autorità competente a tal fine;
Tuttavia, in attesa di una normativa comunitaria, le disposizioni della presente direttiva relative all'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti a base di carne non riguardano i prodotti a denominazione d'origine né i prodotti tipici;
7) fatti salvi i requisiti previsti in materia di bollatura dalla direttiva 80/215/CEE, siano oggetto, sotto la responsabilità del conduttore o del gestore dello stabilimento, di una bollatura mediante:
- un bollo sanitario nazionale, ove la materia prima impiegata venga commercializzata con detto bollo;
- fatte salve eventuali deroghe da precisare con la stessa procedura, un bollo da definire in base alla procedura di cui all'articolo 20, se le carni utilizzate, conformemente alla legislazione comunitaria, devono essere riservate alla commercializzazione sul piano locale;
- negli altri casi, un bollo sanitario conforme all'allegato B, capitolo VI,
laddove detta bollatura deve essere apposta sull'etichetta, sul prodotto o sul confezionamento, fermo restando che per la stampa o la ristampa delle etichette o dei bolli occorre un'autorizzazione dell'autorità competente;
8) siano manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dell'allegato B, capitolo VII e, in caso di magazzinaggio in un deposito frigorifero separato dallo stabilimento, si tratti di un deposito autorizzato e ispezionato conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE;
9) siano accompagnati durante il trasporto:
a)soppresso dalla dir.76/97;
b)soppresso dalla dir.76/97;

i) da un documento di accompagnamento commerciale che dovrà:
- contenere oltre alle indicazioni previste all'allegato B, capitolo IV, punto 4, un numero di codice che consenta l'identificazione dell'autorità competente del controllo dello stabilimento d'origine;
- essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato all'autorità competente su sua richiesta;
- sino al 31 dicembre 1996, e ove si tratti di prodotti a base di carne di cui al punto ii), secondo comma, i quali, destinati alla Repubblica ellenica, transitino nel territorio di un paese terzo, essere vistato dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero nel quale sono espletate le formalità per il transito per attestare che si tratta di prodotti a base di carne rispondente ai requisiti della presente direttiva;
ii) da un certificato sanitario, in conformità dell'allegato D, qualora si tratti di prodotti di cui all'articolo 1 ottenuti con carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o con carni di cui all'articolo 6 della direttiva 64/433/CEE o di prodotti destinati ad un altro Stato membro, con transito attraverso un paese terzo in un mezzo di trasporto sigillato.
Tale obbligo non si applica ai prodotti a base di carne confezionati in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto B, primo trattino, qualora la bollatura sanitaria sia stata loro applicata in modo indelebile conformemente alle disposizioni che saranno fissate secondo la procedura prevista nell'articolo 20.
Le modalità di applicazione del punto ii), in particolare quelle relative all'attribuzione dei numeri di codice e all'elaborazione di uno o più elenchi che permettano l'identificazione dell'autorità competente, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.
B. In attesa di una eventuale normativa comunitaria in materia di ionizzazione, i prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti.
La presente disposizione lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili alla ionizzazione a fini medici.

Articolo 4
Gli Stati membri vigilano che, oltre a soddisfare ai requisiti generali di cui all'articolo 3:
1) i prodotti a base di carne:
a) siano preparati mediante riscaldamento, salatura in profondità, marinatura o essiccazione; tali procedimenti possono essere combinati con l'affumicatura o la stagionatura, se del caso in condizioni microclimatiche particolari, e siano associati, in particolare, a taluni additivi tecnologici di salatura in profondità, nell'osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2. I prodotti a base di carne possono anche essere associati ad altri prodotti alimentari e a condimenti;
b) siano eventualmente ottenuti con un prodotto a base di carne o una preparazione di carne;
2) sino allo scadere delle deroghe previste dalle direttive 71/118/CEE e 91/498/CEE, i locali, gli utensili e il materiale impiegati per l'elaborazione di prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne munita del bollo sanitario CEE, possano essere utilizzati per la produzione di prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne non munita del bollo suddetto soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente e purché siano state prese tutte le precauzioni prescritte da detta autorità per evitare la confusione dei prodotti a base di carne;
3) i prodotti a base di carne di cui all'articolo 3, punto 7 primo e secondo trattino non possano essere spediti nel territorio di un altro Stato membro e la loro commercializzazione nazionale o locale sia rigorosamente controllata.

Articolo 5
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme sanitarie e d'igiene cui debbono essere conformi i piatti cucinati diversi dai piatti cucinati a base di carne, prodotti con materie prime di origine animale non contemplate dalla presente direttiva. In attesa di tale decisione gli Stati membri provvedono a che i piatti cucinati in questione rispettino le norme d'igiene previste dall'allegato A, capitolo II, sempreché siano prodotti in uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera p) e che tali piatti soddisfino inoltre ai requisiti specifici previsti all'allegato B, capitolo IX, e vengano controllati conformemente all'articolo 7.

Articolo 6
1. Gli Stati membri vigilano sul fatto che gli altri prodotti di origine animale:
- siano ottenuti in stabilimenti che soddisfano ai requisiti dell'articolo 7 e autorizzati e registrati conformemente all'articolo 11, che rispettano le norme dell'allegato A e sono controllati conformemente all'articolo 8,
- siano fabbricati nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'allegato C,
- siano sottoposti ai controlli di cui all'allegato B, capitolo IV,
- siano corredati, in conformità dell'articolo 3, punto 9, lettera b), i) di un documento commerciale, che ne precisa l'origine.
2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 20, possono essere fissate condizioni supplementari per gli altri prodotti di origine animale, al fine di garantire la protezione della sanità pubblica. (sostituito con dir.116/92)

Articolo 7
1. Gli Stati membri vigilano che il conduttore o il gestore dello stabilimento o dei centri di riconfezionamento prendano tutte le misure necessarie affinché, in tutte le fasi della produzione o del riconfezionamento siano osservate le disposizioni della presente direttiva.
A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli costanti basati sui seguenti principi:
- identificazione dei punti critici nel loro stabilimento, in funzione dei procedimenti utilizzati,
- definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici,
- prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, ai fini del controllo dei metodi di pulizia e disinfezione ed ai fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva,
- conservazione di una traccia scritta o registrata delle indicazioni richieste, in conformità dei trattini precedenti, in vista della loro presentazione all'autorità competente. I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati durante un periodo di almeno due anni, salvo per i prodotti di cui al paragrafo 2, per i quali tale termine può essere ridotto a sei mesi a decorrere dalla data di conservazione minima del prodotto,
- garanzie in materia di gestione della bollatura sanitaria, segnatamente delle etichette provviste di bollo sanitario,
- se l'esito dell'analisi di laboratorio o qualsiasi altra informazione di cui dispongono rivelano che sussiste un rischio sanitario grave, informazione dell'autorità competente,
- in caso di rischi immediati per la salute umana, ritiro dal mercato del quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologicamente simili che possono presentare lo stesso rischio. Il quantitativo ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità competente finché non venga distrutto, utilizzato a fini diversi dal consumo umano o, previa autorizzazione dell'autorità in questione, opportunamente trattato di nuovo in modo da garantirne l'innocuità,
- i requisiti di cui al primo e al secondo trattino debbono essere definiti dall'autorità competente che deve verificarne regolarmente l'osservanza.
2. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente il conduttore o il gestore dello stabilimento o del centro di riconfezionamento debbono indicare ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio del prodotto, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato nonché la data indicante la durata minima o, nel caso di prodotti microbiologicamente deperibili, la data limite per il consumo.
3. Il conduttore o il gestore dello stabilimento debbono disporre o istituire un programma di formazione del personale che gli consenta di conformarsi alle condizioni di produzione igienica, adattate alla struttura di produzione, a meno che detto personale possegga già una qualifica sufficiente sancita da un titolo di studio. Tale programma di formazione può avere carattere specifico per gli stabilimenti di cui all'articolo 9.
L'autorità competente responsabile dello stabilimento deve essere associata alla concezione e attuazione di tale programma.

Articolo 8
1. Ciascuno Stato membro redige un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti diversi da quelli di cui all'articolo 11, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento. L'elenco viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione.
Un numero di riconoscimento unico può essere attribuito:
i) ad uno stabilimento o centro di riconfezionamento che provvede al trattamento o al riconfezionamento dei prodotti ottenuti da o con le materie prime contemplate da varie direttive cui si riferisce l'articolo 2, lettera d);
ii) ad uno stabilimento ubicato nello stesso sito di uno stabilimento riconosciuto conformemente ad una delle direttive cui si riferisce l'articolo 2, lettera d).
L'autorità competente non riconosce uno stabilimento se non è comprovato che esso soddisfa ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda il tipo di attività esercitate. Tuttavia, nel caso in cui uno stabilimento che chiede il riconoscimento ai sensi della presente direttiva sia integrato in uno stabilimento riconosciuto in base alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/493/CEE o 91/495/CEE, i locali e le attrezzature predisposte per il personale nonché tutti i locali che non presentano rischi di contaminazione delle materie prime o dei prodotti non confezionati possono essere in comune a tali stabilimenti.
Qualora l'autorità competente constati che le norme igieniche previste dalla presente direttiva vengano disattese in maniera evidente, o che viene intralciata un'ispezione sanitaria adeguata:
i) essa è abilitata ad intervenire sull'utilizzazione di attrezzature o di locali ed a prendere tutti i provvedimenti necessari, se del caso anche rallentando il ritmo della produzione o sospendendo temporaneamente il processo produttivo;
ii) qualora questi provvedimenti, o i provvedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, penultimo trattino, si rivelassero insufficienti, essa sospende temporaneamente il riconoscimento, eventualmente per il tipo di produzione in causa.
Se il conduttore o il gestore dello stabilimento non pongono rimedio alle carenze constatate entro il termine fissato dall'autorità competente, quest'ultima ritira il riconoscimento.
L'autorità competente in questione deve conformarsi alle conclusioni di un eventuale controllo effettuato in base all'articolo 12.
Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati circa la sospensione o il ritiro del riconoscimento.
2. L'ispezione e il controllo degli stabilimenti sono effettuati dall'autorità competente.
Lo stabilimento deve restare sotto il controllo permanente dell'autorità competente, fermo restando che la necessità della presenza permanente o periodica dell'autorità competente in un determinato stabilimento dovrà dipendere dalle dimensioni dello stabilimento, dal tipo di prodotto fabbricato, dal sistema di valutazione dei rischi e dalle garanzie fornite conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, trattini quinto e ultimo.
L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento a tutte le parti degli stabilimenti per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e, in caso di dubbi sull'origine delle carni, ai documenti contabili che le permettano di risalire al macello o all'azienda di provenienza dell'animale abbattuto o della materia prima.
L'autorità competente deve procedere a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti all'articolo 7, paragrafo 1. Esso può, in funzione di queste analisi, far effettuare esami complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.
La natura dei controlli, la loro frequenza nonché i metodi di campionamento e di esame microbiologico sono fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al conduttore o al gestore dello stabilimento che provvedono ad ovviare alle carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.
3. In caso di ripetute carenze, il controllo dovrà essere rafforzato e, se del caso, le etichette o altri supporti, su cui è apposto il marchio sanitario, devono essere sequestrati.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 9
1. Gli Stati membri, ai fini del riconoscimento, possono accordare agli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne, non aventi struttura e capacità di produzione industriali deroghe ai requisiti previsti dal capitolo I dell'allegato B e a quelli previsti all'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto riguarda i rubinetti e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi.
Inoltre, possono essere concesse deroghe per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato A, capitolo I, i locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti. Tuttavia, in tale ipotesi, lo stabilimento deve disporre di almeno
i) un locale o dispositivo, se del caso refrigerati, per il magazzinaggio delle materie prime se tale magazzinaggio vi viene effettuato;
ii) un locale o dispositivo, se del caso refrigerati, per il magazzinaggio dei prodotti finiti, se tale magazzinaggio vi viene effettuato.
2. Gli Stati membri possono estendere il beneficio della deroga prevista al paragrafo 1 agli stabilimenti di cui all'articolo 4, sezione A, lettera a), punto i) e sezioni C, D e E della direttiva 64/433/CEE, fermo restando che il trattamento dei prodotti in tali stabilimenti deve soddisfare gli altri quesiti della presente direttiva (modificato con dir.76/97)

3. Le disposizioni dell'allegato B, capitolo VII, non si applicano alle operazioni di magazzinaggio negli stabilimenti di cui al paragrafo 1, né alle operazioni di trasporto dei prodotti diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1992, i criteri da essi adottati per valutare se uno stabilimento o una categoria di stabilimenti rientrino nelle disposizioni dell'articolo 9.
Se, previo esame di questi criteri o a seguito dei controlli effettuati conformemente all'articolo 12, la Commissione ritiene che i criteri previsti rischino di pregiudicare l'applicazione uniforme della presente direttiva, tali criteri potranno, per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1993, essere modificati o completati secondo la procedura di cui all'articolo 20. Con la stessa procedura sono stabilite anche le condizioni alle quali le autorità competenti dello Stato membro reinseriscono nell'elenco tali stabilimenti.
5. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al primo comma, sono fissati, anteriormente al 1o gennaio 1993, criteri uniformi per l'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 10
Gli stabilimenti che beneficiano attualmente di un riconoscimento nazionale devono sottoporre, anteriormente al 1o ottobre 1992, una richiesta all'autorità competente per il loro inserimento nell'elenco a titolo delle disposizioni di cui all'articolo 8 o di quelle di cui all'articolo 9.
Finché l'autorità competente dello Stato membro non abbia preso una decisione e al massimo fino al 1o gennaio 1996, tutti i prodotti provenienti dallo stabilimento non inserito nell'elenco devono essere provvisti del bollo sanitario nazionale.
Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, su richiesta di uno Stato membro debitamente motivata, potrà essere accordato secondo la procedura di cui all'articolo 20 un termine supplementare con scadenza il 1o gennaio 1996 per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a). I prodotti provenienti da tali stabilimenti devono avere il marchio sanitario nazionale.

Articolo 11
1. In deroga all'articolo 8, e qualora la produzione non venga effettuata in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del suddetto articolo, gli Stati membri autorizzano e registrano tutti gli stabilimenti che producono altri prodotti di origine animale, definiti all'articolo 2, lettera b), assegnando a ciascuno di essi un numero ufficiale specifico, a fini ispettivi, e per poter risalire allo stabilimento d'origine dei prodotti di cui trattasi.
Tuttavia, quando la produzione avviene in un locale contiguo ad un macello, l'autorizzazione dovrà essere estesa a detto locale sempre che quest'ultimo soddisfi i requisiti fissati dalla presente direttiva.
2. L'ispezione ed il controllo degli stabilimenti sono effettuati dall'autorità competente, che deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutte le parti degli stabilimenti per accertare l'osservanza delle norme previste dalla presente direttiva.
3. Qualora dalle ispezioni risulti che le norme previste dalla presente direttiva non sono osservate, l'autorità competente prende i provvedimenti del caso, entro i limiti stabiliti dall'articolo 8, paragrafo 1 terzo e quarto comma.
4. Le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi comprovati e scientificamente riconosciuti, in particolare secondo quelli stabiliti dalla normativa comunitaria o da altre norme internazionali.
La Commissione stabilisce i metodi di riferimento secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 12
1. Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di stabilimenti, se le autorità competenti controllino a loro volta l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva da parte degli stabilimenti riconosciuti. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.
Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.
Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 20.
2. Anteriormente al 1o gennaio 1995 il Consiglio procederà al riesame del presente articolo in base ad una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte.

Articolo 13
1. In deroga alle condizioni stabilite nell'articolo 3, può essere deciso, conformemente alla procedura prevista all'articolo 20, che talune disposizioni della presente direttiva non siano applicabili ai prodotti a base di carne che contengono altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne, di prodotti a base di carne o di preparazioni di carne è minima.
Tali deroghe possono riguardare esclusivamente:
a) i requisiti di riconoscimento degli stabilimenti previsti dall'allegato A, capitolo I e dall'allegato B, capitolo I,
b) le condizioni di ispezione previste nell'allegato B, capitolo IV,
c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI

Nel concedere le deroghe previste dal presente articolo, si tiene conto sia della natura che della composizione del prodotto.
Nonostante le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri vigilano che tutti i prodotti a base di carne immessi in commercio siano prodotti sani preparati con carne, prodotti a base di carne o prodotti di cui alla direttiva 94/65/CE. (modificato con dir.76/97).
2. In attesa che sia presa una decisione conformemente al paragrafo 1, resta applicabile la direttiva 83/201/CEE.

Articolo 14
Si applicano le disposizioni previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli dello Stato membro destinatario, nonché le misure di salvaguardia da applicare.

Articolo 15
Sentito il parere degli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente, se lo ritiene necessario, la Commissione può formulare raccomandazioni accompagnate da linee direttrici concernenti la buona prassi di fabbricazione, applicabili nelle diverse fasi della produzione e dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 16
1. In attesa della normativa comunitaria relativa alle norme sanitarie applicabili all'atto dell'immissione sul mercato di carni di selvaggina, rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, le norme nazionali relative all'utilizzazione di tali carni negli stabilimenti di cui alla presente direttiva e per l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne contenenti tali carni.
2. In attesa dell'elaborazione, nell'ambito della legislazione comunitaria sugli additivi, dell'elenco dei prodotti alimentari, a cui possono essere aggiunti gli additivi il cui impiego è autorizzato e della determinazione delle condizioni di detta aggiunta e, se del caso, di una limitazione quanto alla finalità tecnologica della loro utilizzazione, le regolamentazioni nazionali nonché gli accordi bilaterali che esistono alla data della messa in applicazione della direttiva 88/658/CEE e che limitano l'utilizzazione di additivi nei prodotti oggetto della presente direttiva rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, a condizione che siano applicati indistintamente alla produzione nazionale ed agli scambi.
Fino a che detto elenco non sarà stato redatto, rimangono in vigore le normative nazionali e gli accordi bilaterali che disciplinano l'impiego di additivi per i prodotti oggetto della presente direttiva, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato e della vigente normativa comunitaria in materia di additivi.

Articolo 17
Secondo la procedura di cui all'articolo 20, possono essere adottate:
- le condizioni particolari di riconoscimento degli stabilimenti situati in mercati all'ingrosso e centri per il riconfezionamento;
- le norme di bollatura dei prodotti provenienti da un centro di riconfezionamento, nonché le modalità di controllo che permettono di risalire allo stabilimento d'origine delle materie prime;
- a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, i pertinenti requisiti della presente direttiva che si applicheranno a qualsiasi prodotto la cui immissione sul mercato è autorizzata in uno Stato membro e la cui composizione o presentazione potrebbe essere all'origine di interpretazioni divergenti secondo gli Stati membri;
- i metodi di controllo della tenuta stagna dei recipienti di cui all'allegato B capitolo VIII, punto 1, lettera f);
- per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, norme microbiologiche che includono programmi di campionamento e metodi di analisi.

Articolo 18
1. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente direttiva, l'autorità competente, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni della presente direttiva o dubiti della salubrità dei prodotti di cui all'articolo 1, procede a tutti i controlli che ritenga opportuni.
2. Gli Stati membri adottano le adeguate misure amministrative o penali per comminare sanzioni contro qualsiasi infrazione della presente direttiva, in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti di cui all'articolo 1, che la loro bollatura non è conforme a tale normativa, che non sono stati presentati ai controlli previsti dalla presente direttiva o che l'utilizzazione inizialmente prevista per i suddetti prodotti non è stata rispettata.

Articolo 19
Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per il loro adeguamento all'evoluzione tecnologica.

Articolo 20
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.

Articolo 21
soppresso con dir.76/97.

ALLEGATO A CONDIZIONI GENERALI

CAPITOLO I Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti
Gli stabilimenti devono avere almeno:
1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare le attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti contemplati dalla presente direttiva;
2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva:
a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;
b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri o, nei locali di refrigerazione e magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;
c) un soffitto facile da pulire;
d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;
e) ) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori per eliminare il più possibile la condensazione su superfici quali muri e soffitti (modificata con Dir.68/95);
f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;
g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le mani;
h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;
3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti contemplati dalla presente direttiva si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2), salvo:
- nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;
- nei locali di congelazione o surgelazione in cui è sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e imputrescibili, facile da pulire; in tal caso deve essere disponibile una installazione con capacità frigorifera in grado di mantenere le materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte dalla presente direttiva.
L'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al secondo trattino e costruiti anteriormente al 1o gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento.
I locali di magazzinaggio debbono essere sufficientemente vasti per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dalla presente direttiva;
4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle materie prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di carico e scarico;
5) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);
6) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;
7) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua di materiali resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano, oppure un locale appropriato che possa essere chiuso a chiave se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni fase di lavoro. Allorché l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie prime o prodotti;
8) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili Per la disinfezione del materiale e degli utensili deve essere utilizzata acqua avente una temperatura minima di 82° C o altri metodi di disinfezione riconosciuti dall'autorità competente (modificato con dir.68/95);
9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme igieniche;
10) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano (¹). Tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile;
11) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi le mani; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;
12) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente qualora la presenza costante dell'autorità competente non sia richiesta, per la custodia di attrezzature e materiali, è sufficiente un mobile di capienza sufficiente che possa essere chiuso a chiave; (modificato con dir.68/95);
13) un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe;
14) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione;
15) ) Attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto; a meno che, previo accordo dell'autorità competente, possano essere utilizzate attrezzature situate fuori dello stabilimento (modificato con dir.68/95);
16) allorché il trattamento applicato richiede l'assenza di acqua per la fabbricazione dei prodotti, taluni requisiti del presente capitolo e segnatamente quelli di cui ai punti 2 a) e g) possono essere adattati. In caso di ricorso ad una siffatta deroga le procedure di pulizia e di disinfezione che non richiedono l'uso di acqua possono essere applicate nelle parti dello stabilimento interessate, previa autorizzazione dell'autorità competente (inserito con dir.68/95);

CAPITOLO II Condizioni igieniche generali
A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili
1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle materie prime e dei prodotti, i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime e dei prodotti. La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate con una frequenza e secondo procedimenti conformi ai principi di cui all'articolo 7 della direttiva (inserito con dir.68/95);

2. Negli stabilimenti non sono ammessi animali. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono depositati in locali o armadi che possano essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti.
3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti autorizzati. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione - simultanea o in momenti diversi - di altri prodotti alimentari adatti al consumo umano, previa autorizzazione dell'autorità competente. Tale restrizione non si applica alle attrezzature di trasporto utilizzate nei locali in cui non si procede alla lavorazione delle materie prime o dei prodotti contemplati dalla presente direttiva.
(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.
4. L'uso di acqua potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE è d'obbligo in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per il raffreddamento degli impianti, la produzione di vapore, la lotta antincendio, a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione delle materie prime e dei prodotti.
5. I detersivi, i disinfettanti e le sostanze simili devono essere utilizzati secondo le istruzioni dei fabbricanti in modo tale da non avere effetti negativi sulle attrezzature, i materiali, le materie prime e i prodotti. Dopo l'utilizzazione, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con acqua potabile, a meno che le istruzioni di utilizzazione di dette sostanze siano tali da rendere superflua tale risciacquatura. (modificato con dir.68/95);
I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati nel luogo o nell'armadio di cui al capitolo I, punto 14 del presente allegato
6. È vietato spargere segatura o materiale analogo sui pavimenti dei locali di lavoro e di deposito delle materie prime e dei prodotti di cui alla presente direttiva.
B. Condizioni igieniche generali per il personale
1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare:
a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonché copricapi puliti che raccolgano completamente la capigliatura; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti soggetti a contaminazione non imballati;
b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione delle materie prime e dei prodotti deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro e/o in caso di contaminazione; le ferite alle mani devono essere coperte da una fasciatura impermeabile;
c) è vietato fumare, sputare, bere e mangiare nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione delle materie prime e dei prodotti.
2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la manipolazione delle materie prime e dei prodotti alle persone che potrebbero contaminarli fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attività.
All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro in questione o, per i paesi terzi, dalle garanzie particolari che saranno stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20.

ALLEGATO B CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE

CAPITOLO I Condizioni speciali per il riconoscimento degli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne
1. A prescindere dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I, gli stabilimenti che fabbricano, manipolano e confezionano prodotti a base di carne devono avere almeno:
a) locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato:
i) a regime frigorifero, delle materie prime,
ii) a temperatura ambiente o eventualmente, a seconda delle loro caratteristiche, a regime frigorifero, dei prodotti a base di carne,
fermo restando che le materie prime, i prodotti a base di carne o gli altri prodotti di origine animale non confezionati devono essere immagazzinati separatamente dalle materie prime e dei prodotti imballati;
b) uno o più locali adeguati sufficientemente vasti per la fabbricazione e il confezionamento di prodotti a base di carne. Dette operazioni possono essere effettuate nello stesso locale, purché costituiscano un ciclo unico di produzione che garantisca l'osservanza dei requisiti della presente direttiva e la salubrità delle materie prime e dei prodotti finiti e purché la concezione e le dimensioni del locale di produzione lo consentano;
c) un locale o un dispositivo per il deposito di certi ingredienti, come gli additivi alimentari;
d) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste in materia al capitolo V, punto 3, e per la spedizione;
e) un locale per il deposito del materiale necessario per il confezionamento e per l'imballaggio;
f) un locale per la pulitura dell'attrezzatura e del materiale, quali ganci e recipienti.
2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve avere:
a) un locale oppure, se non vi è alcun pericolo di contaminazione, un luogo per la rimozione dell'imballaggio;
b) un locale oppure, se non vi è pericolo di contaminazione, un luogo per scongelare le materie prime;
c) un locale per le operazioni di sezionamento;
d) un locale o un impianto per l'essiccazione e la stagionatura;
e) un locale o un impianto per l'affumicatura;
f) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali, qualora queste materie prime non siano state sottoposte a dette operazioni nello stabilimento di origine;
g) un locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaborazione dei prodotti a base di carne;
h) un locale per la salatura in profondità munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere la temperatura prevista nel capitolo II, punto 4;
i) un locale, se necessario, per la pulitura preliminare dei prodotti a base di carne destinati all'affettamento, al sezionamento e al confezionamento;
j) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preimballati, munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione;
k) i locali specifici previsti nell'allegato C se i prodotti ivi contemplati sono fabbricati negli stabilimenti di cui al presente capitolo;
l) qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera b) può essere deciso, previo accordo dell'autorità competente, che alcune di tali operazioni possono essere effettuate in un locale comune.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera b), le operazioni che possono costituire un rischio sanitario per taluni prodotti fabbricati simultaneamente e le operazioni che richiedono una produzione eccessiva di calore devono essere effettuate in un locale separato.

CAPITOLO II Condizioni di igiene specifiche relative agli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne
1. I locali in cui sono immagazzinati o lavorati i prodotti alimentari diversi dalle carni o dai prodotti a base di carne e di cui possono essere composti i prodotti a base di carne, vanno soggetti alle norme generali di igiene contemplate nella presente direttiva.
2. Le materie prime e gli ingredienti di cui sono composti i prodotti a base di carne o detti prodotti e i prodotti di origine animale nonché i recipienti che li contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo e devono essere manipolati in condizioni tali da non rischiare la contaminazione. Occorre provvedere a che non vi sia alcun contatto tra materie prime e prodotti finiti.
3. L'impiego di legno nei locali di affumicatura, di salatura in profondità, di stagionatura e di salamoia, di deposito dei prodotti a base di carne, nonché nel locale in cui si effettua la spedizione, è consentito qualora ciò sia indispensabile per ragioni di ordine tecnologico e sempreché non vi siano rischi di contaminazione per i prodotti. Introdurre palette di legno in tali locali è consentito solamente per il trasporto di carni o di prodotti a base di carne imballati ed unicamente per tale uso. Può essere inoltre autorizzato l'uso di metalli galvanizzati per l'essiccazione di prosciutti e salami, a condizione che tali metalli non siano corrosi e che non entrino in contatto con i prodotti a base di carne.
4. Le temperature nei locali o in una parte dei locali in cui vengono lavorate le carni, le carni macinate, usate quali materie prime, le preparazioni di carne e i prodotti a base di carne devono consentire una produzione conforme alle norme igieniche; se del caso, questi locali o parti di essi devono essere provvisti di un impianto di climatizzazione.
Nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di sezionamento e di salatura in profondità, deve essere mantenuta una temperatura massima di 12 oC, a meno che non si tratti degli stabilimenti di cui all'articolo 9.
Tuttavia, per gli altri stabilimenti, l'autorità competente ha la possibilità di derogare a detto requisito della temperatura qualora reputi giustificata una siffatta deroga per tener conto delle tecniche di preparazione del prodotto a base di carne.

CAPITOLO III Disposizioni relative alle materie prime da utilizzarsi per la fabbricazione dei prodotti a base di carne
1. Per poter essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti a base di carne, le carni:
- devono provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alle direttive di cui all'articolo 2, lettera d), e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente a dette direttive,
- fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione, devono essere conservate conformemente alle direttive di cui all'articolo 2, lettera d).
Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, le carni ottenute negli stabilimenti che beneficiano delle deroghe previste dalla direttiva 91/498/CEE, possono trovarsi negli stabilimenti riconosciuti. Fino a tale data, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 2, lettera d) possono trovarsi negli stabilimenti riconosciuti solo qualora vi siano immagazzinate in posti separati; esse debbono essere utilizzate in luoghi o momenti diversi dalle carni che soddisfano a dette condizioni. I prodotti a base di carne ottenuti con dette carni devono recare il marchio nazionale.
2. Le carni macinate e le preparazioni di carne che non siano prodotte nel locale di fabbricazione di cui al capitolo I, punto 1, lettera b), devono:
- provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva 94/65/CE. (modificato con dir.76/97) e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente alla suddetta direttiva,
- essere conservate conformemente alla direttiva 94/65/CE. (modificato con dir.76/97)

fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione.
3. La presenza di prodotti di origine animale, diversi dalle carni definite all'articolo 2, lettera d) della direttiva, nella preparazione di prodotti a base di carne, è subordinata all'osservanza dei requisiti della legislazione comunitaria pertinente (modificato con dir.68/95)

CAPITOLO IV Controllo della produzione
1. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo da parte dell'autorità competente, la quale deve garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva e, in particolare,
a) verificare:
i) lo stato di pulizia dei locali degli impianti, degli utensili e l'igiene del personale;
ii) l'efficacia dei controlli effettuati dallo stabilimento, in conformità dell'articolo 7, segnatamente mediante l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni;
iii) le condizioni microbiologiche ed igieniche degli altri prodotti di origine animale;
iv) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne;
v) i recipienti ermeticamente chiusi, mediante campionatura a scelta casuale;
vi) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di carne nonché l'identificazione dei prodotti dichiarati inadatti al consumo umano e la destinazione di questi ultimi;
vii) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto;
b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio;
c) procedere a qualsiasi altro controllo che reputi necessario per appurare il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva;
d) accertare se un prodotto a base di carne sia stato fabbricato con carni cui siano stati incorporati altri prodotti alimentari, additivi alimentari o condimenti, mediante un'ispezione adeguata e controllando che il prodotto in questione risponda ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la sua composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, specie nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4.
2. In qualsiasi momento l'autorità competente deve avere libero accesso alle celle frigorifere e a tutti i locali di lavoro per verificare la rigorosa osservanza di queste disposizioni.

CAPITOLO V Confezionamento, imballaggio e etichettatura
1. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti.
Fatte salve le disposizioni della direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (¹), il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne.
(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.
2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori, quali la terracotta e il vetro, o la plastica, che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione.
3. La lavorazione dei prodotti a base di carne nonché le operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche di cui al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni;
b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale apposito;
c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni, le carni macinate, le preparazioni di carne o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento;
d) l'allestimento degli imballaggi è effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale; è ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purché non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne;
e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione di carni, carni macinate, preparazione di carne e prodotti a base di carne non confezionati;
f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito.
4. Oltre a quanto prescritto dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e di presentazione delle derrate alimentari nonché di pubblicità fatta al loro riguardo (¹), sul confezionamento o sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti indicazioni (²):
- qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente alla direttiva 79/112/CEE, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute,
- una dicitura che consenta d'identificare un quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi,
- per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di preparazione o un codice che possa essere interpretato dal destinatario e dall'autorità competente e che ne consenta l'individuazione, (Modificato con Dir.68/95)
- la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale (³) che l'autorizza,
- quando la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'impiego di amido o di proteine d'origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico, la menzione di tale impiego in connessione con la denominazione commerciale, (Modificato con Dir.76//97)

CAPITOLO VI ,(Modificato con Dir.68/95)
BOLLATURA SANITARIA

1. I prodotti a base di carne devono recare un bollo sanitario. Il bollo deve essere applicato nello stabilimento o nel centro di confezionamento, al momento della fabbricazione o immediatamente dopo; esso deve trovarsi in posizione chiaramente visibile, essere indelebile e avere caratteri perfettamente leggibili. Il bollo sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sulla confezione se si tratta di una confezione individuale o su una etichetta apposta sulla confezione, a norma del punto 4, lettera b). Tuttavia, qualora il prodotto a base di carne sia confezionato e imballato individualmente, è sufficiente il bollo sanitario sulla confezione.
2. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di bollo sanitario a norma del punto 1 siano successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto anche sull'imballaggio.
3. In deroga al disposto di cui ai punti 1 e 2, non è necessaria la bollatura sanitaria di ogni singolo prodotto a base di carne
a) quando il bollo sanitario di cui al punto 4 è apposto sulla parte esterna di ogni unità di vendita al dettaglio;
b) quando, per quanto riguarda i prodotti a base di carne contenuti in unità di spedizione e destinati ad essere successivamente trasformati o confezionati in uno stabilimento riconosciuto:
- sulla parte esterna di dette unità è applicato in modo visibile il bollo sanitario dello stabilimento riconosciuto di spedizione ed è indicato in modo chiaro il luogo di destinazione,
- lo stabilimento ricevente tiene e custodisce, per il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino della direttiva, un registro dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne ricevuti a norma del presente punto. Tuttavia, i prodotti a base di carne contenuti in grandi imballaggi e destinati alla vendita immediata senza trasformazione o riconfezionamento, debbono recare il bollo sanitario conforme ai punti 1, 2 o 3, lettera a);
c) qualora, sui prodotti a base di carne non confezionati, né imballati venduti all'ingrosso direttamente al dettagliante:
- il bollo sanitario di cui al punto 1 è applicato sul contenitore,
- il fabbricante tiene, per il periodo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino della direttiva una registrazione dei quantitativi, dei tipi di prodotti a base di carne spediti a norma del presente punto nonché del nome del destinatario.
4. a) Il bollo sanitario deve recare le seguenti indicazioni racchiuse in un contorno ovale:
i) ovvero:
- nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - S - UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento, o del centro di riconfezionamento, secondo la decisione 94/837/CE eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è stato riconosciuto;
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;
ii) ovvero:
- nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;
- al centro, il numero di riconoscimento dello stabilimento, o del centro di riconfezionamento, secondo la decisione 94/837/CE, eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è stato riconosciuto;
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;
b) il bollo sanitario può essere applicato sul prodotto stesso con i mezzi autorizzati o preliminarmente stampato sulla confezione, sull'imballaggio o su una etichetta apposta sul prodotto o sulla sua confezione o imballaggio. Quando il bollo si trova sull'imballaggio deve essere distrutto al momento dell'apertura dello stesso. La mancata distruzione può essere ammessa solo se il bollo viene distrutto automaticamente con l'apertura dell'imballaggio. Per i prodotti contenuti in recipienti ermeticamente chiusi, il bollo deve essere applicato in modo indelebile sul coperchio o sulla scatola;
c) il bollo sanitario può essere costituito anche da una piastrina inamovibile di materiale resistente, conforme a tutti i requisiti igienici contenente le indicazioni precisate alla lettera a).
5. Qualora un prodotto a base di carne contenga altre materie prime di origine animale, quali prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari o prodotti a base di uova, deve esservi applicato soltanto un bollo sanitario.

CAPITOLO VII Magazzinaggio e trasporto
1 I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti al capitolo I, punto 1, lettera a).
Tuttavia, i prodotti a base di carne possono anche essere immagazzinati al di fuori dei locali previsti a tale punto, purché:
a) i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente possono essere immagazzinati nei depositi frigoriferi di cui all'articolo 3, paragrafo A, punto 8 della direttiva o in quelli approvati ai sensi delle altre direttive pertinenti;
b) i prodotti a base di carne che possono essere conservati a temperatura ambiente possono essere immagazzinati in depositi costruiti con materiali solidi, facili da pulire e da disinfettare nonché riconosciuti dall'autorità competente (modificato con Dir.68/95)

2. I prodotti a base di carne per cui sono indicate determinate temperature di immagazzinamento conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, devono essere conservati a tali temperature.
3. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano protetti da contaminazione o eventuali danni, tenuto conto della durata e dei mezzi del trasporto, nonché delle condizioni atmosferiche.
4. I prodotti a base di carne, ove occorra, devono essere trasportati in veicoli attrezzati in modo da assicurare il trasporto a temperature appropriate, in particolare rispettando le temperature indicate conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.
5. Il documento di accompagnamento commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo A, punto 9), lettera b), punto i) della direttiva deve accompagnare i prodotti a base di carne nella prima fase di commercializzazione.
Nei trasporti e nelle successive fasi di commercializzazione, i prodotti dovranno essere accompagnati da un documento commerciale recante il numero di autorizzazione dello stabilimento speditore nonché il numero di codice che consente di individuare l'autorità competente incaricata del controllo (inserito con Dir.68/95)

CAPITOLO VIII Condizioni specifiche per i prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi
A. Oltre a soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato A, gli stabilimenti che fabbricano prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi
1. debbono disporre di:
a) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole da conserva verso il reparto di lavoro;
b) un dispositivo per l'accurata pulizia delle scatole da conserva immediatamente prima del riempimento;
c) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile abbastanza calda per eliminare i grassi dai recipienti dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave;
d) un locale adatto, un luogo o un impianto appropriato per raffreddare e asciugare i recipienti dopo il trattamento termico;
e) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi e prelevati come campioni;
f) apparecchiature apposite per verificare la tenuta dei recipienti e il loro stato di conservazione;
2. devono provvedere affinché:
a) i recipienti ermeticamente chiusi siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento ad una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell'umidità e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti;
b) i recipienti che presentano formazione di gas siano sottoposti ad un esame complementare;
c) i termometri di cui sono munite le apparecchiature per il trattamento termico siano verificati con termometri tarati;
d) i recipienti siano:
- scartati se danneggiati o difettosi;
- scartati o puliti se puliti non sono e, nel caso delle scatole, pulite con cura immediatamente prima del riempimento con il dispositivo di pulizia di cui al punto 1, lettera b); non è consentito l'uso di acqua stagnante;
- se del caso, messi a sgocciolare per un periodo di tempo sufficiente dopo la pulizia e prima del riempimento;
- se del caso, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave, lavati con il dispositivo di lavaggio con acqua potabile, eventualmente abbastanza calda per eliminare i grassi, di cui al punto 1, lettera c);
- dopo il trattamento termico, sottoposti a raffreddamento in acqua che soddisfi i requisiti di cui al punto B, quinto trattino;
- prima e dopo il trattamento termico, manipolati in modo tale da evitare qualsiasi danno o contaminazione.
B. B. Il conduttore o il gestore dello stabilimento in cui si fabbricano prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi deve inoltre accertarsi, con controlli a campione, che:
1) i prodotti a base di carne destinati ad essere immagazzinati a temperatura ambiente siano sottoposti ad un trattamento termico in grado di distruggere o di disattivare i germi patogeni nonché le spore dei microrganismi patogeni. È prescritta la tenuta di un registro dei parametri di fabbricazione quali la durata del riscaldamento, la temperatura, il riempimento, la capacità dei recipienti, ecc.
Le apparecchiature per il trattamento termico devono essere munite di dispositivi di controllo per poter verificare che anche i recipienti abbiano subito un trattamento termico efficace;
2) il materiale utilizzato per i recipienti sia conforme alle disposizioni comunitarie relative ai materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari;
3) si controlli la produzione giornaliera, ad intervalli prefissati, al fine di garantire l'efficacia della chiusura; all'uopo devono essere disponibili attrezzature adeguate per l'esame dei tagli perpendicolari e delle giunzioni di chiusura dei recipienti;
4) il fabbricante effettui ulteriori controlli a campione per assicurarsi che:
a) i prodotti sterilizzati abbiano subito un trattamento termico adeguato tramite:
- prove d'incubazione. L'incubazione deve avvenire alla temperatura di almeno 37° C durante 7 giorni o di almeno 35° C durante 10 giorni o qualsiasi altra combinazione "tempo/temperatura" riconosciuta equivalente dall'autorità competente,
- esami microbiologici del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello stabilimento o in un altro laboratorio riconosciuto;
b) i prodotti pastorizzati in recipienti ermeticamente chiusi soddisfino criteri riconosciuti dall'autorità competente;
5) si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffreddamento contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione. Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga a detto requisito se l'acqua è conforme ai requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE (modificato con Dir.68/95)
C. L'autorità competente può autorizzare l'aggiunta di determinate sostanze all'acqua delle autoclavi per evitare la corrosione delle scatole per conserve nonché per addolcire e disinfettare l'acqua. Un elenco di questi prodotti viene messo a punto secondo la procedura prevista all'articolo 20.
Per il raffreddamento dei recipienti sottoposti a trattamento termico, l'autorità competente può autorizzare l'uso di acqua in circolazione continua. Quest'acqua deve essere filtrata e trattata al cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato secondo la procedura prevista all'articolo 20. Scopo di questo trattamento è di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di cui all'allegato I, parte E della direttiva 80/778/CEE, in modo che quest'acqua non possa contaminare i prodotti e costituire un rischio per la salute umana.
L'acqua in circolazione continua deve trovarsi in un circuito chiuso di modo che sia impossibile utilizzarla per altri fini.
Sempre che non ci siano rischi di contaminazione, al termine di tutte le operazioni i pavimenti possono essere puliti con l'acqua utilizzata per raffreddare i recipienti o con l'acqua delle autoclavi.

CAPITOLO IX Condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne
Oltre a soddisfare alle condizioni generali di cui all' allegato A e ai capitoli I, II e III del presente allegato:
1) gli stabilimenti che fabbricano piatti cucinati debbono disporre di un locale separato per la preparazione e il confezionamento dei piatti cucinati; tale locale separato non è obbligatorio quando i prodotti a base di carne e le carni vengono manipolati in momenti diversi, sempreché i locali utilizzati per tali operazioni vengono puliti e disinfettati ogni volta che sono stati utilizzati per un nuovo tipo di prodotto;
2. a) il prodotto a base di carne di cui è composto il piatto cucinato deve essere, subito dopo la cottura:
i) mescolato con gli altri ingredienti, appena possibile da un punto di vista pratico; in tal caso il tempo in cui la temperatura del prodotto a base di carne è compresa tra 10° C e 60° C deve essere ridotto ad un massimo di due ore; ovvero
ii) refrigerato ad una temperatura minore o uguale a 10° C prima di essere mescolato con gli altri ingredienti.
Qualora si faccia ricorso ad altri metodi di preparazione, questi ultimi devono essere riconosciuti dall'autorità competente che ne informa la Commissione (modificato con Dir 68/95)
b) il prodotto a base di carne e il piatto cucinato devono essere refrigerati ad una temperatura al centro inferiore o uguale a 10 oC per un periodo di tempo che non superi le due ore dopo la cottura e portati quanto prima alla temperatura di magazzinaggio. Tuttavia l'autorità competente può autorizzare lo stabilimento a derogare al periodo di due ore, qualora un periodo di tempo più lungo sia giustificato per motivi connessi alla tecnologia di produzione applicata, purché sia garantita la salubrità del prodotto finale;
c) se necessario, il piatto cucinato deve essere congelato o surgelato immediatamente dopo il raffreddamento;
3) l'etichettatura dei piatti cucinati deve essere conforme alla direttiva 79/112/CEE. Ai fini della presente direttiva, l'elenco degli ingredienti deve comprendere la menzione delle specie animali.
Su uno dei lati esterni della confezione del piatto cucinato, oltre alle altre indicazioni già previste, deve essere iscritta molto chiaramente la data di fabbricazione;
4) i risultati dei vari controlli che il conduttore o il gestore deve effettuare sono conservati per essere presentati a qualsiasi richiesta dell'autorità competente per un periodo minimo che sarà fissato dall'autorità competente in base alla deperibilità del prodotto.

ALLEGATO C NORME SPECIFICHE DI IGIENE PER LA FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I Condizioni generali
I luoghi di lavoro possono essere adibiti alla fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano soltanto alle seguenti condizioni:
a) le materie prime non adatte al consumo umano devono essere immagazzinate in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;
b) le materie prime devono venire lavorate in locali separati e in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo;
c) i prodotti finiti ottenuti da dette materie prime devono essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo umano.

CAPITOLO II Condizioni speciali per i grassi animali fusi, i ciccioli e i sottoprodotti della fusione
Oltre alle condizioni specificate nell'allegato A, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
A. Norme relative agli stabilimenti di raccolta o di trasformazione di materie prime
1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7 oC, a meno che le materie prime siano raccolte e fuse entro i termini indicati al punto B, 3, lettere b) e c).
2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di:
a) un deposito frigorifero, a meno che le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro i limiti di tempo indicati nella parte B, punto 3, lettere b) e c) (modificato con dir.68/95)
b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime;
c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie prime;
d) se del caso, dispositivi per la frantumazione delle materie prime;
e) un impianto per la fusione delle materie prime mediante calore o pressione o altri metodi appropriati;
f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto allo stato liquido;
g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del grasso, per agevolarne il confezionamento e l'imballaggio, tranne qualora lo stabilimento effettui unicamente spedizioni di grassi animali fusi, allo stato liquido;
h) un locale di spedizione, tranne qualora lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa;
i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie prime non idonee al consumo umano;
j) se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi animali fusi e altri prodotti alimentari e/o condimenti;
k) qualora i ciccioli siano destinati al consumo umano, dispositivi appropriati che ne consentano la raccolta, il confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle norme di igiene prescritte, nonché di immagazzinaggio alle condizioni di cui al punto B, 9.
B. Norme supplementari di igiene per la preparazione di grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti
1. Le materie prime devono provenire da animali che alle ispezioni ante mortem e post mortem siano risultati idonei al consumo umano.
2. Le materie prime devono essere costituite da tessuti adiposi o ossa considerati idonei al consumo umano e ragionevolmente esenti da sangue e impurità. Esse non devono mostrare tracce di deterioramento e devono essere state prelevate nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte.
3. a) Per la preparazione di grassi animali fusi possono essere utilizzati soltanto tessuti adiposi o ossa raccolti presso macelli, laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione di carni. Le materie prime devono essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte e mantenute ad una temperatura interna pari o inferiore a 7 oC;
b) in deroga al disposto di cui alla lettera a), le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate senza previa refrigerazione, purché siano sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute;
c) in deroga al disposto di cui alla lettera a), le materie prime raccolte presso le macellerie o in locali adiacenti a punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio di carni o di carni di pollame sono effettuati unicamente per la consegna diretta al consumatore finale, possono essere utilizzate per la preparazione di grassi animali fusi, a condizione che siano conformi a condizioni di igiene soddisfacenti e siano adeguatamente imballate. Qualora la raccolta venga effettuata ogni giorno, va osservata la temperatura indicata alle lettere a) e b). Qualora non vengano raccolte ogni giorno, le materie prime devono essere sottoposte a refrigerazione immediatamente dopo essere state prodotte.
4. I veicoli e i contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto delle materie prime devono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione; i veicoli devono essere adeguatamente coperti. I veicoli utilizzati par il trasporto di materie prime congelate devono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.
5. Prima della fusione, le materie prime devono essere controllate per accertare la presenza di materie prime non idonee al consumo umano o di corpi estranei, che devono essere asportati.
6. Le materie prime devono essere fuse mediante calore, pressione o altro metodo appropriato; la successiva separazione del grasso deve avvenire mediante decantazione, centrifugazione, filtraggio o altro metodo appropriato. È vietato l'uso di solventi.
7. il grasso fuso di animali preparato conformemente alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 può essere raffinato nel medesimo stabilimento o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualità fisico-chimica, se il grasso da raffinare è conforme alle norme di cui al punto 8. (modificato con dir.68/95)
8. Il grasso fuso di animali deve essere conforme alle norme seguenti, a seconda del tipo:
TABELLA (modificato con dir.68/95)
9. I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati:
i) se fusi ad una temperatura uguale o inferiore a 70 oC, ad una temperatura inferiore a 7 oC per un periodo non superiore a ventiquattro ore, o ad una temperatura uguale o inferiore a 18 oC;
ii) se fusi ad una temperatura superiore a 70 oC, e se i ciccioli presentano un tenore di umidità uguale o superiore al 10 % (m/m),
- ad una temperatura inferiore a 7 oC per un periodo non superiore a quarantotto ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura che dia una garanzia equivalente,
- ad una temperatura uguale o inferiore a 18oC;
iii) se fusi ad una temperatura superiore a 70 oC e se i ciccioli presentano un tenore di umidità inferiore al 10 % (m/m): nessuna prescrizione specifica.

CAPITOLO III Condizioni specifiche per stomaci, vesciche e budella (modificato con dir.76/97)
Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di stomachi, vesciche e budella lavati, salati o essiccati e/o riscaldati
Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomachi, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:
1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano;
2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3 °C;
3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;
4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;
5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;
6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione

ALLEGATO D

CERTIFICATO SANITARIO RELATIVO A PRODOTTI A BASE DI CARNE (¹)
N. (²) .
Paese speditore: .
Ministero: .
Servizio: .
Riferimento (²): .
I. Identificazione dei prodotti a base di carne
Prodotti preparati con carni di: .
(specie animale) Natura dei prodotti (³): .
Natura dell'imballaggio: .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: .
Temperatura di immagazzinamento e di trasporto (³): .
Durata di conservazione (%): .
Peso netto: .
II. Provenienza dei prodotti a base di carne
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello(degli) stabilimento(i) di trasformazione riconosciuto(i): .
.
Se necessario:
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .
.
III. Destinazione dei prodotti a base di carne
I prodotti sono spediti
da: .
(luogo di spedizione)
a: .
(paese di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (& ): .
Nome e indirizzo dello speditore: .
.
Nome e indirizzo del destinatario: .
.
(¹) Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.
(²) Facoltativo.
(³) Eventuale menzione d'irradiamento ionizzante per motivi di carattere medico.
(%) Da completare in caso di informazioni ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 77/99/CEE.
(& ) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
IV. Attestato di sanità
Il sottoscritto certifica che i prodotti a base di carne summenzionati:
a) sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne nelle condizioni specifiche previste dalla direttiva 77/99/CEE (¹);
b) sono stati preparati con carni di specie animali diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera d) della direttiva 77/99/CEE (¹);
c) sono destinati alla Repubblica ellenica (¹).
V. Se necessario:
In caso di trasferimento in uno stabilimento o in un deposito frigorifero riconosciuto, l'identificazione
a) del luogo del trasferimento (indirizzo e numero di riconoscimento):
.
b) del mezzo di trasporto (²):
.
Fatto a il (luogo) (data)
Timbro
.
(firma dell'autorità competente)
(cognome in lettere maiuscole)
(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

La normativa Cee riportata in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.


 

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