
Gazzetta ufficiale n. L026 del 31/01/1977 PAG.0085-0100
Modifiche successive:
Modificato da 179H
Vedi 381L0476 (GU L 186 08.07.81 pag.20) CONSOLIDATO
Derogato per 383L0201 (GU L 112 28.04.83 pag.28)
Modificato da 385L0327 (GU L 168 28.06.85 pag.49) CONSOLIDATO
Modificato da 385L0586 (GU L 372 31.12.85 pag.44) CONSOLIDATO
Modificato da 385R3768 (GU L 362 31.12.85 pag.8) CONSOLIDATO
Modificato da 387R3805 (GU L 357 19.12.87 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 389L0227 (GU L 093 06.04.89 pag.25) CONSOLIDATO
Modificato da 389L0662 (GU L 395 30.12.89 pag.13) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0005 (GU L 057 02.03.92 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0045 (GU L 268 14.09.92 pag.35) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0116 (GU L 062 15.03.93 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 392L0118 (GU L 062 15.03.93 pag.49) CONSOLIDATO
Modificato da 194N
Contenuto in 294A0103(51) (GU L 001 03.01.94 pag.220) CONSOLIDATO
Modificato da 395L0068 (GU L 332 30.12.95 pag.10) CONSOLIDATO
Modificato da 397L0076 (GU L 010 16.01.98 pag.25) CONSOLIDATO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1976
relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti
a base di carne
(77/99/CEE ) MODIFICATA CON DIRETTIVA 0005 DEL 1992
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare
gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che, in seguito all'attuazione delle organizzazioni comuni dei
mercati, i prodotti a base di carne possono circolare liberamente all'interno
della Comunità; che, tuttavia, gli scambi intracomunitari di tali prodotti
sono frenati dall'esistenza, in questo campo, di prescrizioni sanitarie differenti
tra i vari Stati membri; che, al fine segnatamente di eliminare queste disparità,
è opportuno sostituire le disposizioni nazionali con disposizioni comuni;
considerando che, al fine di garantire la qualità dei prodotti in questione
sul piano sanitario, è opportuno utilizzare per la loro fabbricazione
unicamente carni fresche ottenute conformemente alle prescrizioni comunitarie
fissate con la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa
a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2),
modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE (3), con la direttiva 71/118/CEE
del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia
di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata da ultimo
dalla direttiva 75/379/CEE, nonché con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio,
del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione
di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai
paesi terzi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE;
considerando che i prodotti a base di carne devono essere fabbricati, immagazzinati
e trasportati in condizioni che offrano tutte le garanzie per quanto riguarda
l'igiene; che la necessità di un riconoscimento per gli stabilimenti
di fabbricazione e di trasformazione rende più facile il controllo dell'osservanza
di queste condizioni; che è opportuno prevedere una procedura destinata
a comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza
del riconoscimento di uno stabilimento di fabbricazione;
considerando che occorre inoltre instaurare un controllo comunitario per verificare
che le norme prescritte siano uniformemente applicate in tutti gli Stati membri;
che è opportuno prevedere che le modalità di tali controlli debbano
essere precisate secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato
veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre
1968 (6);
considerando che occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune
disposizioni della presente direttiva per taluni prodotti a base di carne che
contengono altre derrate alimentari e nella cui composizione la percentuale
di carne è minima; che è opportuno che tali deroghe siano concesse
secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente;
considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, il rilascio
di un certificato sanitario, compilato dall'autorità competente, costituisce
il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese
destinatario la garanzia che una spedizione di prodotti a base di carne è
conforme alle disposizioni della presente direttiva; che tale certificato deve
accompagnare la spedizione di questi prodotti fino al luogo di destinazione;
considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare
la messa in circolazione sul loro territorio di prodotti a base di carne provenienti
da un altro Stato membro che risultino inadatti al consumo umano o che non rispondano
alle disposizioni comunitarie in materia;
considerando che, in tale caso, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono
e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire
alla rispedizione dei prodotti a base di carne;
considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragione che
hanno dato luogo ad un divieto o ad una restrizione, occorre che i relativi
motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed , in taluni casi
, anche alle autorità competenti del paese speditore;
considerando che occorre dare allo speditore, in caso di controversia fra lo
stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza
di un divieto o di una restrizione, la possibilità di chiedere il parere
di un perito;
considerando che per facilitare l'applicazione delle disposizioni proposte,
è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una cooperazione stretta
tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
ALLEGATO
Direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale
Articolo 1
1. La presente direttiva fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione
sul mercato di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale,
destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento o alla preparazione
di altri prodotti alimentari.
2. La presente direttiva non si applica alla preparazione e al magazzinaggio
di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale destinati
al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai
punti di vendita, dove la preparazione e il magazzinaggio siano effettuati unicamente
per la vendita diretta al consumatore.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intendono per:
a) prodotti a base di carne: i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta
ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare
la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca.
Tuttavia non sono considerati prodotti a base di carne:
i) le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano
disciplinate dalle norme delle direttive di cui alla lettera d);
ii) i prodotti disciplinati dalla direttiva direttiva 94/65/CE., che fissa i
requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle
carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni
e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (¹); (modificato
con dir.76/97)
b) altri prodotti di origine animale:
i) gli estratti di carne;
ii) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese
le ossa, destinato al consumo umano;
iii) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale
di grassi e acqua;
iv) soppresso con dir.116/92;
(¹) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.
v) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato,
il plasma sanguigno salato o essiccato;
vi) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati o essiccati
e/o riscaldati;
c) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a base di carne corrispondenti
a preparazioni culinarie, cotte o precotte, confezionati e conservati mediante
il freddo;
d) carni: le carni di cui:
- all'articolo 2, lettera a) della direttiva 64/433/CEE,
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/45/CEE (13)() e
che soddisfa i requisiti degli articoli 3 e 5,
- all'articolo 2 della direttiva 72/461/CEE,
- all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE,
- all'articolo 2 della direttiva direttiva 94/65/CE,
- all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 91/495/CEE;
e) materie prime: i prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti
per ottenere i prodotti di cui alle lettere a) e b) o per la preparazione dei
piatti cucinati;
f) trattamento: il procedimento chimico o fisico, quale il riscaldamento, l'affumicatura,
la salatura in superficie, la marinatura, la salatura in profondità o
l'essiccazione, destinato a prolungare la conservazione delle carni o dei prodotti
di origine animale associati o meno ad altre derrate alimentari, oppure una
combinazione di detti procedimenti;
g) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido;
h) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali;
i) salatura in profondità: la diffusione di sali nella massa del prodotto;
j) stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni
climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale dell'umidità,
l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali comportanti
nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche
tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrità in condizioni
normali a temperatura ambiente;
k) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidità;
l) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso
documento commerciale di accompagnamento o certificato sanitario;
m) confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione dei prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1 mediante un primo involucro o un primo contenitore
posti a diretto contatto con il prodotto, nonché il primo involucro o
il primo contenitore stesso;
n) imballaggio: l'operazione consistente nel porre uno o più prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, confezionati o non, in un secondo contenitore
nonché il contenitore stesso;
o) recipiente ermeticamente chiuso: il contenitore destinato a proteggere il
contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento
mediante calore e impenetrabile all'aria;
p) stabilimento: l'impresa che fabbrica i prodotti di cui alle lettere a), b)
e c);
q) centro di riconfezionamento: uno stabilimento o un magazzino dove si effettua
il raggruppamento e/o il riconfezionamento di prodotti destinati ad essere commercializzati;
r) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita,
la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità
di cessione nella Comunità eccettuata la vendita al minuto;
s) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro
competente ad effettuare i controlli veterinari o l'autorità da essa
delegata a tal fine.
Articolo 3
A. Ogni Stato membro vigila affinché, fatte salve le condizioni di cui
all'articolo 4, i prodotti a base di carne immessi sul mercato:
1) siano preparati e immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e controllato:
- in conformità dell'articolo 8 e rispondente ai requisiti della presente
direttiva, a quelli, in particolare, dell'allegato A e dell'allegato B, capitoli
I e II,
ovvero
- in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 per gli stabilimenti che
non abbiano una struttura o una capacità di produzione industriali; (Dir.76/97)
- ovvero siano registrati e controllati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2; (Dir.76/97)
2. siano preparati con le carni fresche di cui all'articolo 2, lettera d), fermo restando che le carni importate dai paesi terzi devono soddisfare i requisiti minimi del capitolo III della direttiva 71/118/CEE ed essere state controllate conformemente alla direttiva 90/675/CEE (Dir.116/92)
i) le carni importate da un paese terzo devono essere state controllate conformemente
alla direttiva 90/675/CEE;
ii) le carni importate conformemente all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE
e all'articolo 17, secondo comma della direttiva 91/495/CEE possono essere utilizzate
soltanto se:
- i prodotti ottenuti da tali carni soddisfano alle esigenze della presente
direttiva;
- tali prodotti non sono sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato
B, capitolo VI;
- l'immissione sul mercato di tali prodotti continua ad essere sottoposta alle
disposizioni nazionali dello Stato membro del luogo di destinazione.
Non possono essere utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne
le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza dei requisiti
di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 64/433/CEE e dell'articolo 4, paragrafo
1, terzo comma e dell'allegato I, capitolo IX della direttiva 71/118/CEE, e
in generale tutte le carni dichiarate non idonee al consumo umano in virtù
della normativa comunitaria, nonché: (Dir.116/92)
a) gli organi dell'apparato genitale maschili e femminili, ad esclusione dei
testicoli,
b) gli organi dell'apparato urinario, ad esclusione dei reni e della vescica,
c) la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi lobulari,
d) gli occhi e le palpebre,
e) il condotto auditivo esterno,
f) i tessuti cornei,
g) dei volatili, la testa - ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei
barbigli e della caruncola, - l'esofago, il gozzo, gli intestini, gli organi
dell'apparato genitale.
Secondo la procedura di cui all'articolo 20, all'elenco dei prodotti citati
possono essere apportate aggiunte o restrizioni;
3) siano preparati conformemente ai requisiti dell'allegato B, capitolo III
e ove trattasi di prodotti pastorizzati o sterilizzati in recipienti ermeticamente
chiusi o di piatti cucinati, questi soddisfino ai requisiti di cui all'allegato
B, rispettivamente capitolo VIII e capitolo IX;
4) siano sottoposti all'autocontrollo di cui all'articolo 7 e a un controllo
dell'autorità competente conformemente all'allegato B, capitolo IV;
5) soddisfino se necessario ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
6) ove vi sia confezionamento, imballaggio o etichettatura, siano confezionati,
imballati o etichettati conformemente all'allegato B, capitolo V in loco o in
centri di confezionamento autorizzati dall'autorità competente a tal
fine;
Tuttavia, in attesa di una normativa comunitaria, le disposizioni della presente
direttiva relative all'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti
a base di carne non riguardano i prodotti a denominazione d'origine né
i prodotti tipici;
7) fatti salvi i requisiti previsti in materia di bollatura dalla direttiva
80/215/CEE, siano oggetto, sotto la responsabilità del conduttore o del
gestore dello stabilimento, di una bollatura mediante:
- un bollo sanitario nazionale, ove la materia prima impiegata venga commercializzata
con detto bollo;
- fatte salve eventuali deroghe da precisare con la stessa procedura, un bollo
da definire in base alla procedura di cui all'articolo 20, se le carni utilizzate,
conformemente alla legislazione comunitaria, devono essere riservate alla commercializzazione
sul piano locale;
- negli altri casi, un bollo sanitario conforme all'allegato B, capitolo VI,
laddove detta bollatura deve essere apposta sull'etichetta, sul prodotto o sul
confezionamento, fermo restando che per la stampa o la ristampa delle etichette
o dei bolli occorre un'autorizzazione dell'autorità competente;
8) siano manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni
dell'allegato B, capitolo VII e, in caso di magazzinaggio in un deposito frigorifero
separato dallo stabilimento, si tratti di un deposito autorizzato e ispezionato
conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE;
9) siano accompagnati durante il trasporto:
a)soppresso dalla dir.76/97;
b)soppresso dalla dir.76/97;
i) da un documento di accompagnamento commerciale che dovrà:
- contenere oltre alle indicazioni previste all'allegato B, capitolo IV, punto
4, un numero di codice che consenta l'identificazione dell'autorità competente
del controllo dello stabilimento d'origine;
- essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter
essere presentato all'autorità competente su sua richiesta;
- sino al 31 dicembre 1996, e ove si tratti di prodotti a base di carne di cui
al punto ii), secondo comma, i quali, destinati alla Repubblica ellenica, transitino
nel territorio di un paese terzo, essere vistato dall'autorità competente
del posto d'ispezione frontaliero nel quale sono espletate le formalità
per il transito per attestare che si tratta di prodotti a base di carne rispondente
ai requisiti della presente direttiva;
ii) da un certificato sanitario, in conformità dell'allegato D, qualora
si tratti di prodotti di cui all'articolo 1 ottenuti con carni provenienti da
un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia
sanitaria, o con carni di cui all'articolo 6 della direttiva 64/433/CEE o di
prodotti destinati ad un altro Stato membro, con transito attraverso un paese
terzo in un mezzo di trasporto sigillato.
Tale obbligo non si applica ai prodotti a base di carne confezionati in recipienti
ermeticamente chiusi e sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato B, capitolo
VIII, punto B, primo trattino, qualora la bollatura sanitaria sia stata loro
applicata in modo indelebile conformemente alle disposizioni che saranno fissate
secondo la procedura prevista nell'articolo 20.
Le modalità di applicazione del punto ii), in particolare quelle relative
all'attribuzione dei numeri di codice e all'elaborazione di uno o più
elenchi che permettano l'identificazione dell'autorità competente, sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.
B. In attesa di una eventuale normativa comunitaria in materia di ionizzazione,
i prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni
ionizzanti.
La presente disposizione lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili
alla ionizzazione a fini medici.
Articolo 4
Gli Stati membri vigilano che, oltre a soddisfare ai requisiti generali di cui
all'articolo 3:
1) i prodotti a base di carne:
a) siano preparati mediante riscaldamento, salatura in profondità, marinatura
o essiccazione; tali procedimenti possono essere combinati con l'affumicatura
o la stagionatura, se del caso in condizioni microclimatiche particolari, e
siano associati, in particolare, a taluni additivi tecnologici di salatura in
profondità, nell'osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2. I prodotti
a base di carne possono anche essere associati ad altri prodotti alimentari
e a condimenti;
b) siano eventualmente ottenuti con un prodotto a base di carne o una preparazione
di carne;
2) sino allo scadere delle deroghe previste dalle direttive 71/118/CEE e 91/498/CEE,
i locali, gli utensili e il materiale impiegati per l'elaborazione di prodotti
a base di carne, ottenuti da carne o con carne munita del bollo sanitario CEE,
possano essere utilizzati per la produzione di prodotti a base di carne, ottenuti
da carne o con carne non munita del bollo suddetto soltanto previa autorizzazione
dell'autorità competente e purché siano state prese tutte le precauzioni
prescritte da detta autorità per evitare la confusione dei prodotti a
base di carne;
3) i prodotti a base di carne di cui all'articolo 3, punto 7 primo e secondo
trattino non possano essere spediti nel territorio di un altro Stato membro
e la loro commercializzazione nazionale o locale sia rigorosamente controllata.
Articolo 5
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata,
stabilisce le norme sanitarie e d'igiene cui debbono essere conformi i piatti
cucinati diversi dai piatti cucinati a base di carne, prodotti con materie prime
di origine animale non contemplate dalla presente direttiva. In attesa di tale
decisione gli Stati membri provvedono a che i piatti cucinati in questione rispettino
le norme d'igiene previste dall'allegato A, capitolo II, sempreché siano
prodotti in uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera p) e che tali
piatti soddisfino inoltre ai requisiti specifici previsti all'allegato B, capitolo
IX, e vengano controllati conformemente all'articolo 7.
Articolo 6
1. Gli Stati membri vigilano sul fatto che gli altri prodotti di origine animale:
- siano ottenuti in stabilimenti che soddisfano ai requisiti dell'articolo 7
e autorizzati e registrati conformemente all'articolo 11, che rispettano le
norme dell'allegato A e sono controllati conformemente all'articolo 8,
- siano fabbricati nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'allegato
C,
- siano sottoposti ai controlli di cui all'allegato B, capitolo IV,
- siano corredati, in conformità dell'articolo 3, punto 9, lettera b),
i) di un documento commerciale, che ne precisa l'origine.
2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 20, possono essere fissate condizioni
supplementari per gli altri prodotti di origine animale, al fine di garantire
la protezione della sanità pubblica. (sostituito con dir.116/92)
Articolo 7
1. Gli Stati membri vigilano che il conduttore o il gestore dello stabilimento
o dei centri di riconfezionamento prendano tutte le misure necessarie affinché,
in tutte le fasi della produzione o del riconfezionamento siano osservate le
disposizioni della presente direttiva.
A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli costanti basati sui seguenti
principi:
- identificazione dei punti critici nel loro stabilimento, in funzione dei procedimenti
utilizzati,
- definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti
punti critici,
- prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dall'autorità
competente, ai fini del controllo dei metodi di pulizia e disinfezione ed ai
fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva,
- conservazione di una traccia scritta o registrata delle indicazioni richieste,
in conformità dei trattini precedenti, in vista della loro presentazione
all'autorità competente. I risultati dei vari controlli ed esami saranno,
in particolare, conservati durante un periodo di almeno due anni, salvo per
i prodotti di cui al paragrafo 2, per i quali tale termine può essere
ridotto a sei mesi a decorrere dalla data di conservazione minima del prodotto,
- garanzie in materia di gestione della bollatura sanitaria, segnatamente delle
etichette provviste di bollo sanitario,
- se l'esito dell'analisi di laboratorio o qualsiasi altra informazione di cui
dispongono rivelano che sussiste un rischio sanitario grave, informazione dell'autorità
competente,
- in caso di rischi immediati per la salute umana, ritiro dal mercato del quantitativo
di prodotti ottenuti in condizioni tecnologicamente simili che possono presentare
lo stesso rischio. Il quantitativo ritirato dal commercio deve rimanere sotto
la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità competente finché
non venga distrutto, utilizzato a fini diversi dal consumo umano o, previa autorizzazione
dell'autorità in questione, opportunamente trattato di nuovo in modo
da garantirne l'innocuità,
- i requisiti di cui al primo e al secondo trattino debbono essere definiti
dall'autorità competente che deve verificarne regolarmente l'osservanza.
2. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura
ambiente il conduttore o il gestore dello stabilimento o del centro di riconfezionamento
debbono indicare ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio
del prodotto, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato
e immagazzinato nonché la data indicante la durata minima o, nel caso
di prodotti microbiologicamente deperibili, la data limite per il consumo.
3. Il conduttore o il gestore dello stabilimento debbono disporre o istituire
un programma di formazione del personale che gli consenta di conformarsi alle
condizioni di produzione igienica, adattate alla struttura di produzione, a
meno che detto personale possegga già una qualifica sufficiente sancita
da un titolo di studio. Tale programma di formazione può avere carattere
specifico per gli stabilimenti di cui all'articolo 9.
L'autorità competente responsabile dello stabilimento deve essere associata
alla concezione e attuazione di tale programma.
Articolo 8
1. Ciascuno Stato membro redige un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti
diversi da quelli di cui all'articolo 11, attribuendo a ciascuno di essi un
numero di riconoscimento. L'elenco viene comunicato agli altri Stati membri
e alla Commissione.
Un numero di riconoscimento unico può essere attribuito:
i) ad uno stabilimento o centro di riconfezionamento che provvede al trattamento
o al riconfezionamento dei prodotti ottenuti da o con le materie prime contemplate
da varie direttive cui si riferisce l'articolo 2, lettera d);
ii) ad uno stabilimento ubicato nello stesso sito di uno stabilimento riconosciuto
conformemente ad una delle direttive cui si riferisce l'articolo 2, lettera
d).
L'autorità competente non riconosce uno stabilimento se non è
comprovato che esso soddisfa ai requisiti della presente direttiva per quanto
riguarda il tipo di attività esercitate. Tuttavia, nel caso in cui uno
stabilimento che chiede il riconoscimento ai sensi della presente direttiva
sia integrato in uno stabilimento riconosciuto in base alle direttive 64/433/CEE,
71/118/CEE, 91/493/CEE o 91/495/CEE, i locali e le attrezzature predisposte
per il personale nonché tutti i locali che non presentano rischi di contaminazione
delle materie prime o dei prodotti non confezionati possono essere in comune
a tali stabilimenti.
Qualora l'autorità competente constati che le norme igieniche previste
dalla presente direttiva vengano disattese in maniera evidente, o che viene
intralciata un'ispezione sanitaria adeguata:
i) essa è abilitata ad intervenire sull'utilizzazione di attrezzature
o di locali ed a prendere tutti i provvedimenti necessari, se del caso anche
rallentando il ritmo della produzione o sospendendo temporaneamente il processo
produttivo;
ii) qualora questi provvedimenti, o i provvedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo
1, penultimo trattino, si rivelassero insufficienti, essa sospende temporaneamente
il riconoscimento, eventualmente per il tipo di produzione in causa.
Se il conduttore o il gestore dello stabilimento non pongono rimedio alle carenze
constatate entro il termine fissato dall'autorità competente, quest'ultima
ritira il riconoscimento.
L'autorità competente in questione deve conformarsi alle conclusioni
di un eventuale controllo effettuato in base all'articolo 12.
Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati circa la sospensione
o il ritiro del riconoscimento.
2. L'ispezione e il controllo degli stabilimenti sono effettuati dall'autorità
competente.
Lo stabilimento deve restare sotto il controllo permanente dell'autorità
competente, fermo restando che la necessità della presenza permanente
o periodica dell'autorità competente in un determinato stabilimento dovrà
dipendere dalle dimensioni dello stabilimento, dal tipo di prodotto fabbricato,
dal sistema di valutazione dei rischi e dalle garanzie fornite conformemente
all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, trattini quinto e ultimo.
L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento a tutte
le parti degli stabilimenti per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni
della presente direttiva e, in caso di dubbi sull'origine delle carni, ai documenti
contabili che le permettano di risalire al macello o all'azienda di provenienza
dell'animale abbattuto o della materia prima.
L'autorità competente deve procedere a regolari analisi dei risultati
dei controlli previsti all'articolo 7, paragrafo 1. Esso può, in funzione
di queste analisi, far effettuare esami complementari in tutte le fasi della
produzione o sui prodotti.
La natura dei controlli, la loro frequenza nonché i metodi di campionamento
e di esame microbiologico sono fissati secondo la procedura prevista dall'articolo
20.
I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni
o raccomandazioni sono comunicate al conduttore o al gestore dello stabilimento
che provvedono ad ovviare alle carenze constatate, onde migliorare le condizioni
di igiene.
3. In caso di ripetute carenze, il controllo dovrà essere rafforzato
e, se del caso, le etichette o altri supporti, su cui è apposto il marchio
sanitario, devono essere sequestrati.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo
la procedura prevista dall'articolo 20.
Articolo 9
1. Gli Stati membri, ai fini del riconoscimento, possono accordare agli stabilimenti
che fabbricano prodotti a base di carne, non aventi struttura e capacità
di produzione industriali deroghe ai requisiti previsti dal capitolo I dell'allegato
B e a quelli previsti all'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto
riguarda i rubinetti e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi.
Inoltre, possono essere concesse deroghe per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato
A, capitolo I, i locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti
finiti. Tuttavia, in tale ipotesi, lo stabilimento deve disporre di almeno
i) un locale o dispositivo, se del caso refrigerati, per il magazzinaggio delle
materie prime se tale magazzinaggio vi viene effettuato;
ii) un locale o dispositivo, se del caso refrigerati, per il magazzinaggio dei
prodotti finiti, se tale magazzinaggio vi viene effettuato.
2. Gli Stati membri possono estendere il beneficio della deroga prevista al
paragrafo 1 agli stabilimenti di cui all'articolo 4, sezione A, lettera a),
punto i) e sezioni C, D e E della direttiva 64/433/CEE, fermo restando che il
trattamento dei prodotti in tali stabilimenti deve soddisfare gli altri quesiti
della presente direttiva (modificato con dir.76/97)
3. Le disposizioni dell'allegato B, capitolo VII, non si applicano alle operazioni
di magazzinaggio negli stabilimenti di cui al paragrafo 1, né alle operazioni
di trasporto dei prodotti diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo
2.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre
1992, i criteri da essi adottati per valutare se uno stabilimento o una categoria
di stabilimenti rientrino nelle disposizioni dell'articolo 9.
Se, previo esame di questi criteri o a seguito dei controlli effettuati conformemente
all'articolo 12, la Commissione ritiene che i criteri previsti rischino di pregiudicare
l'applicazione uniforme della presente direttiva, tali criteri potranno, per
la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1993, essere modificati o completati
secondo la procedura di cui all'articolo 20. Con la stessa procedura sono stabilite
anche le condizioni alle quali le autorità competenti dello Stato membro
reinseriscono nell'elenco tali stabilimenti.
5. In base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al primo
comma, sono fissati, anteriormente al 1o gennaio 1993, criteri uniformi per
l'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo
20.
Articolo 10
Gli stabilimenti che beneficiano attualmente di un riconoscimento nazionale
devono sottoporre, anteriormente al 1o ottobre 1992, una richiesta all'autorità
competente per il loro inserimento nell'elenco a titolo delle disposizioni di
cui all'articolo 8 o di quelle di cui all'articolo 9.
Finché l'autorità competente dello Stato membro non abbia preso
una decisione e al massimo fino al 1o gennaio 1996, tutti i prodotti provenienti
dallo stabilimento non inserito nell'elenco devono essere provvisti del bollo
sanitario nazionale.
Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, su richiesta di uno Stato membro
debitamente motivata, potrà essere accordato secondo la procedura di
cui all'articolo 20 un termine supplementare con scadenza il 1o gennaio 1996
per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'allegato B, capitolo
I, punto 1, lettera a). I prodotti provenienti da tali stabilimenti devono avere
il marchio sanitario nazionale.
Articolo 11
1. In deroga all'articolo 8, e qualora la produzione non venga effettuata in
uno stabilimento riconosciuto ai sensi del suddetto articolo, gli Stati membri
autorizzano e registrano tutti gli stabilimenti che producono altri prodotti
di origine animale, definiti all'articolo 2, lettera b), assegnando a ciascuno
di essi un numero ufficiale specifico, a fini ispettivi, e per poter risalire
allo stabilimento d'origine dei prodotti di cui trattasi.
Tuttavia, quando la produzione avviene in un locale contiguo ad un macello,
l'autorizzazione dovrà essere estesa a detto locale sempre che quest'ultimo
soddisfi i requisiti fissati dalla presente direttiva.
2. L'ispezione ed il controllo degli stabilimenti sono effettuati dall'autorità
competente, che deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutte le parti
degli stabilimenti per accertare l'osservanza delle norme previste dalla presente
direttiva.
3. Qualora dalle ispezioni risulti che le norme previste dalla presente direttiva
non sono osservate, l'autorità competente prende i provvedimenti del
caso, entro i limiti stabiliti dall'articolo 8, paragrafo 1 terzo e quarto comma.
4. Le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi comprovati e
scientificamente riconosciuti, in particolare secondo quelli stabiliti dalla
normativa comunitaria o da altre norme internazionali.
La Commissione stabilisce i metodi di riferimento secondo la procedura di cui
all'articolo 20.
Articolo 12
1. Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario
per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con
le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare,
controllando una percentuale rappresentativa di stabilimenti, se le autorità
competenti controllino a loro volta l'osservanza delle disposizioni della presente
direttiva da parte degli stabilimenti riconosciuti. La Commissione informa gli
Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.
Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste
gli esperti nell'adempimento della loro missione.
Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono adottate
secondo la procedura prevista all'articolo 20.
2. Anteriormente al 1o gennaio 1995 il Consiglio procederà al riesame
del presente articolo in base ad una relazione della Commissione, corredata
di eventuali proposte.
Articolo 13
1. In deroga alle condizioni stabilite nell'articolo 3, può essere deciso,
conformemente alla procedura prevista all'articolo 20, che talune disposizioni
della presente direttiva non siano applicabili ai prodotti a base di carne che
contengono altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne, di prodotti
a base di carne o di preparazioni di carne è minima.
Tali deroghe possono riguardare esclusivamente:
a) i requisiti di riconoscimento degli stabilimenti previsti dall'allegato A,
capitolo I e dall'allegato B, capitolo I,
b) le condizioni di ispezione previste nell'allegato B, capitolo IV,
c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo
VI
Nel concedere le deroghe previste dal presente articolo, si tiene conto sia
della natura che della composizione del prodotto.
Nonostante le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri vigilano
che tutti i prodotti a base di carne immessi in commercio siano prodotti sani
preparati con carne, prodotti a base di carne o prodotti di cui alla direttiva
94/65/CE. (modificato con dir.76/97).
2. In attesa che sia presa una decisione conformemente al paragrafo 1, resta
applicabile la direttiva 83/201/CEE.
Articolo 14
Si applicano le disposizioni previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio
relativa ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva
della realizzazione del mercato interno, in particolare per quanto riguarda
l'organizzazione e le conseguenze dei controlli dello Stato membro destinatario,
nonché le misure di salvaguardia da applicare.
Articolo 15
Sentito il parere degli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,
se lo ritiene necessario, la Commissione può formulare raccomandazioni
accompagnate da linee direttrici concernenti la buona prassi di fabbricazione,
applicabili nelle diverse fasi della produzione e dell'immissione sul mercato
dei prodotti di cui all'articolo 1.
Articolo 16
1. In attesa della normativa comunitaria relativa alle norme sanitarie applicabili
all'atto dell'immissione sul mercato di carni di selvaggina, rimangono applicabili,
nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, le norme nazionali relative
all'utilizzazione di tali carni negli stabilimenti di cui alla presente direttiva
e per l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne contenenti tali carni.
2. In attesa dell'elaborazione, nell'ambito della legislazione comunitaria sugli
additivi, dell'elenco dei prodotti alimentari, a cui possono essere aggiunti
gli additivi il cui impiego è autorizzato e della determinazione delle
condizioni di detta aggiunta e, se del caso, di una limitazione quanto alla
finalità tecnologica della loro utilizzazione, le regolamentazioni nazionali
nonché gli accordi bilaterali che esistono alla data della messa in applicazione
della direttiva 88/658/CEE e che limitano l'utilizzazione di additivi nei prodotti
oggetto della presente direttiva rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni
generali del trattato, a condizione che siano applicati indistintamente alla
produzione nazionale ed agli scambi.
Fino a che detto elenco non sarà stato redatto, rimangono in vigore le
normative nazionali e gli accordi bilaterali che disciplinano l'impiego di additivi
per i prodotti oggetto della presente direttiva, nel rispetto delle disposizioni
generali del trattato e della vigente normativa comunitaria in materia di additivi.
Articolo 17
Secondo la procedura di cui all'articolo 20, possono essere adottate:
- le condizioni particolari di riconoscimento degli stabilimenti situati in
mercati all'ingrosso e centri per il riconfezionamento;
- le norme di bollatura dei prodotti provenienti da un centro di riconfezionamento,
nonché le modalità di controllo che permettono di risalire allo
stabilimento d'origine delle materie prime;
- a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, i pertinenti
requisiti della presente direttiva che si applicheranno a qualsiasi prodotto
la cui immissione sul mercato è autorizzata in uno Stato membro e la
cui composizione o presentazione potrebbe essere all'origine di interpretazioni
divergenti secondo gli Stati membri;
- i metodi di controllo della tenuta stagna dei recipienti di cui all'allegato
B capitolo VIII, punto 1, lettera f);
- per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, norme microbiologiche che
includono programmi di campionamento e metodi di analisi.
Articolo 18
1. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente direttiva, l'autorità
competente, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni della presente
direttiva o dubiti della salubrità dei prodotti di cui all'articolo 1,
procede a tutti i controlli che ritenga opportuni.
2. Gli Stati membri adottano le adeguate misure amministrative o penali per
comminare sanzioni contro qualsiasi infrazione della presente direttiva, in
particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti
non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti di cui all'articolo 1, che
la loro bollatura non è conforme a tale normativa, che non sono stati
presentati ai controlli previsti dalla presente direttiva o che l'utilizzazione
inizialmente prevista per i suddetti prodotti non è stata rispettata.
Articolo 19
Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per
il loro adeguamento all'evoluzione tecnologica.
Articolo 20
1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo,
il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal presidente
su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da
adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine
che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema. Esso
si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati
membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 paragrafo
2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se
sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato
o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio
una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure
a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data della
presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne
assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia
pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.
Articolo 21
soppresso con dir.76/97.
CAPITOLO I Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti
Gli stabilimenti devono avere almeno:
1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare le attività
professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati
e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e
dei prodotti contemplati dalla presente direttiva;
2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla
trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti contemplati
dalla presente direttiva:
a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da
disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito
di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;
b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili,
rivestite con un materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due
metri o, nei locali di refrigerazione e magazzinaggio, fino all'altezza del
deposito;
c) un soffitto facile da pulire;
d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;
e) ) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione
dei vapori per eliminare il più possibile la condensazione su superfici
quali muri e soffitti (modificata con Dir.68/95);
f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;
g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle
mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura
appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter
essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per
la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le
mani;
h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;
3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti contemplati
dalla presente direttiva si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2),
salvo:
- nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento
facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile
evacuazione delle acque;
- nei locali di congelazione o surgelazione in cui è sufficiente un pavimento
di materiali impermeabili e imputrescibili, facile da pulire; in tal caso deve
essere disponibile una installazione con capacità frigorifera in grado
di mantenere le materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte
dalla presente direttiva.
L'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al secondo trattino e costruiti
anteriormente al 1o gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento.
I locali di magazzinaggio debbono essere sufficientemente vasti per contenere
le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dalla presente direttiva;
4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle materie prime
e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni
di carico e scarico;
5) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti,
roditori, uccelli, ecc.);
6) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti,
nastri trasportatori, seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto
con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili
da lavare e da disinfettare;
7) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua di materiali resistenti alla
corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi
prelevamento non autorizzato, per collocarvi le materie prime o i prodotti non
destinati al consumo umano, oppure un locale appropriato che possa essere chiuso
a chiave se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono
rimossi o distrutti al termine di ogni fase di lavoro. Allorché l'eliminazione
di tali materie prime o prodotti avviene mediante tubi di scarico, questi devono
essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione
di altre materie prime o prodotti;
8) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli
utensili Per la disinfezione del materiale e degli utensili deve essere utilizzata
acqua avente una temperatura minima di 82° C o altri metodi di disinfezione
riconosciuti dall'autorità competente (modificato con dir.68/95);
9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme igieniche;
10) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva
80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità dell'acqua
destinata al consumo umano (¹). Tuttavia, a titolo eccezionale, è
autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la
lotta antincendio e per il raffreddamento purché le relative condutture
non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo
di contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto. Le tubature per l'acqua
non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua
potabile;
11) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci,
impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza
accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi
per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi
le mani; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;
12) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave,
riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di
prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente qualora
la presenza costante dell'autorità competente non sia richiesta, per
la custodia di attrezzature e materiali, è sufficiente un mobile di capienza
sufficiente che possa essere chiuso a chiave; (modificato con dir.68/95);
13) un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze
analoghe;
14) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione;
15) ) Attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto;
a meno che, previo accordo dell'autorità competente, possano essere utilizzate
attrezzature situate fuori dello stabilimento (modificato con dir.68/95);
16) allorché il trattamento applicato richiede l'assenza di acqua per
la fabbricazione dei prodotti, taluni requisiti del presente capitolo e segnatamente
quelli di cui ai punti 2 a) e g) possono essere adattati. In caso di ricorso
ad una siffatta deroga le procedure di pulizia e di disinfezione che non richiedono
l'uso di acqua possono essere applicate nelle parti dello stabilimento interessate,
previa autorizzazione dell'autorità competente (inserito con
dir.68/95);
CAPITOLO II Condizioni igieniche generali
A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili
1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle materie
prime e dei prodotti, i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi devono
essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare
possibili contaminazioni delle materie prime e dei prodotti. La pulizia e la
disinfezione devono essere effettuate con una frequenza e secondo procedimenti
conformi ai principi di cui all'articolo 7 della direttiva (inserito
con dir.68/95);
2. Negli stabilimenti non sono ammessi animali. I roditori, gli insetti e qualsiasi
altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle
attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra
sostanza tossica sono depositati in locali o armadi che possano essere chiusi
a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione
dei prodotti.
3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti
ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti autorizzati. Tuttavia, essi possono
essere utilizzati per la lavorazione - simultanea o in momenti diversi - di
altri prodotti alimentari adatti al consumo umano, previa autorizzazione dell'autorità
competente. Tale restrizione non si applica alle attrezzature di trasporto utilizzate
nei locali in cui non si procede alla lavorazione delle materie prime o dei
prodotti contemplati dalla presente direttiva.
(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.
4. L'uso di acqua potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE è d'obbligo
in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, è autorizzato l'uso
di acqua non potabile per il raffreddamento degli impianti, la produzione di
vapore, la lotta antincendio, a condizione che le condutture all'uopo installate
non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di
contaminazione delle materie prime e dei prodotti.
5. I detersivi, i disinfettanti e le sostanze simili devono essere utilizzati
secondo le istruzioni dei fabbricanti in modo tale da non avere effetti negativi
sulle attrezzature, i materiali, le materie prime e i prodotti. Dopo l'utilizzazione,
le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con
acqua potabile, a meno che le istruzioni di utilizzazione di dette sostanze
siano tali da rendere superflua tale risciacquatura. (modificato con
dir.68/95);
I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati nel luogo
o nell'armadio di cui al capitolo I, punto 14 del presente allegato
6. È vietato spargere segatura o materiale analogo sui pavimenti dei
locali di lavoro e di deposito delle materie prime e dei prodotti di cui alla
presente direttiva.
B. Condizioni igieniche generali per il personale
1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare:
a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonché copricapi
puliti che raccolgano completamente la capigliatura; tale disposizione concerne
soprattutto le persone addette alla manipolazione delle materie prime e dei
prodotti soggetti a contaminazione non imballati;
b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione delle materie
prime e dei prodotti deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro
e/o in caso di contaminazione; le ferite alle mani devono essere coperte da
una fasciatura impermeabile;
c) è vietato fumare, sputare, bere e mangiare nei locali adibiti alla
lavorazione e alla conservazione delle materie prime e dei prodotti.
2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire
la manipolazione delle materie prime e dei prodotti alle persone che potrebbero
contaminarli fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza
pericolo tali attività.
All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione
delle materie prime e dei prodotti sono tenute a provare mediante certificato
medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici
di tali persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello
Stato membro in questione o, per i paesi terzi, dalle garanzie particolari che
saranno stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20.
CAPITOLO I Condizioni speciali per il riconoscimento degli stabilimenti che
preparano prodotti a base di carne
1. A prescindere dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I,
gli stabilimenti che fabbricano, manipolano e confezionano prodotti a base di
carne devono avere almeno:
a) locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato:
i) a regime frigorifero, delle materie prime,
ii) a temperatura ambiente o eventualmente, a seconda delle loro caratteristiche,
a regime frigorifero, dei prodotti a base di carne,
fermo restando che le materie prime, i prodotti a base di carne o gli altri
prodotti di origine animale non confezionati devono essere immagazzinati separatamente
dalle materie prime e dei prodotti imballati;
b) uno o più locali adeguati sufficientemente vasti per la fabbricazione
e il confezionamento di prodotti a base di carne. Dette operazioni possono essere
effettuate nello stesso locale, purché costituiscano un ciclo unico di
produzione che garantisca l'osservanza dei requisiti della presente direttiva
e la salubrità delle materie prime e dei prodotti finiti e purché
la concezione e le dimensioni del locale di produzione lo consentano;
c) un locale o un dispositivo per il deposito di certi ingredienti, come gli
additivi alimentari;
d) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni
previste in materia al capitolo V, punto 3, e per la spedizione;
e) un locale per il deposito del materiale necessario per il confezionamento
e per l'imballaggio;
f) un locale per la pulitura dell'attrezzatura e del materiale, quali ganci
e recipienti.
2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve avere:
a) un locale oppure, se non vi è alcun pericolo di contaminazione, un
luogo per la rimozione dell'imballaggio;
b) un locale oppure, se non vi è pericolo di contaminazione, un luogo
per scongelare le materie prime;
c) un locale per le operazioni di sezionamento;
d) un locale o un impianto per l'essiccazione e la stagionatura;
e) un locale o un impianto per l'affumicatura;
f) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali,
qualora queste materie prime non siano state sottoposte a dette operazioni nello
stabilimento di origine;
g) un locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaborazione
dei prodotti a base di carne;
h) un locale per la salatura in profondità munito, se necessario, di
un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere la temperatura prevista
nel capitolo II, punto 4;
i) un locale, se necessario, per la pulitura preliminare dei prodotti a base
di carne destinati all'affettamento, al sezionamento e al confezionamento;
j) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei
prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preimballati,
munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione;
k) i locali specifici previsti nell'allegato C se i prodotti ivi contemplati
sono fabbricati negli stabilimenti di cui al presente capitolo;
l) qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera b) può
essere deciso, previo accordo dell'autorità competente, che alcune di
tali operazioni possono essere effettuate in un locale comune.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera b), le
operazioni che possono costituire un rischio sanitario per taluni prodotti fabbricati
simultaneamente e le operazioni che richiedono una produzione eccessiva di calore
devono essere effettuate in un locale separato.
CAPITOLO II Condizioni di igiene specifiche relative agli stabilimenti che
preparano prodotti a base di carne
1. I locali in cui sono immagazzinati o lavorati i prodotti alimentari diversi
dalle carni o dai prodotti a base di carne e di cui possono essere composti
i prodotti a base di carne, vanno soggetti alle norme generali di igiene contemplate
nella presente direttiva.
2. Le materie prime e gli ingredienti di cui sono composti i prodotti a base
di carne o detti prodotti e i prodotti di origine animale nonché i recipienti
che li contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo e devono
essere manipolati in condizioni tali da non rischiare la contaminazione. Occorre
provvedere a che non vi sia alcun contatto tra materie prime e prodotti finiti.
3. L'impiego di legno nei locali di affumicatura, di salatura in profondità,
di stagionatura e di salamoia, di deposito dei prodotti a base di carne, nonché
nel locale in cui si effettua la spedizione, è consentito qualora ciò
sia indispensabile per ragioni di ordine tecnologico e sempreché non
vi siano rischi di contaminazione per i prodotti. Introdurre palette di legno
in tali locali è consentito solamente per il trasporto di carni o di
prodotti a base di carne imballati ed unicamente per tale uso. Può essere
inoltre autorizzato l'uso di metalli galvanizzati per l'essiccazione di prosciutti
e salami, a condizione che tali metalli non siano corrosi e che non entrino
in contatto con i prodotti a base di carne.
4. Le temperature nei locali o in una parte dei locali in cui vengono lavorate
le carni, le carni macinate, usate quali materie prime, le preparazioni di carne
e i prodotti a base di carne devono consentire una produzione conforme alle
norme igieniche; se del caso, questi locali o parti di essi devono essere provvisti
di un impianto di climatizzazione.
Nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di sezionamento e di salatura
in profondità, deve essere mantenuta una temperatura massima di 12 oC,
a meno che non si tratti degli stabilimenti di cui all'articolo 9.
Tuttavia, per gli altri stabilimenti, l'autorità competente ha la possibilità
di derogare a detto requisito della temperatura qualora reputi giustificata
una siffatta deroga per tener conto delle tecniche di preparazione del prodotto
a base di carne.
CAPITOLO III Disposizioni relative alle materie prime da utilizzarsi per la
fabbricazione dei prodotti a base di carne
1. Per poter essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti a base di carne,
le carni:
- devono provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alle direttive
di cui all'articolo 2, lettera d), e devono essere state trasportate in condizioni
sanitarie soddisfacenti, conformemente a dette direttive,
- fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento
della loro utilizzazione, devono essere conservate conformemente alle direttive
di cui all'articolo 2, lettera d).
Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, le carni ottenute negli stabilimenti che
beneficiano delle deroghe previste dalla direttiva 91/498/CEE, possono trovarsi
negli stabilimenti riconosciuti. Fino a tale data, le carni che non rispondono
alle condizioni di cui all'articolo 2, lettera d) possono trovarsi negli stabilimenti
riconosciuti solo qualora vi siano immagazzinate in posti separati; esse debbono
essere utilizzate in luoghi o momenti diversi dalle carni che soddisfano a dette
condizioni. I prodotti a base di carne ottenuti con dette carni devono recare
il marchio nazionale.
2. Le carni macinate e le preparazioni di carne che non siano prodotte nel locale
di fabbricazione di cui al capitolo I, punto 1, lettera b), devono:
- provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva 94/65/CE.
(modificato con dir.76/97) e devono essere state trasportate
in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente alla suddetta direttiva,
- essere conservate conformemente alla direttiva 94/65/CE. (modificato
con dir.76/97)
fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento
della loro utilizzazione.
3. La presenza di prodotti di origine animale, diversi dalle carni definite
all'articolo 2, lettera d) della direttiva, nella preparazione di prodotti a
base di carne, è subordinata all'osservanza dei requisiti della legislazione
comunitaria pertinente (modificato con dir.68/95)
CAPITOLO IV Controllo della produzione
1. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo da parte dell'autorità
competente, la quale deve garantire il rispetto dei requisiti della presente
direttiva e, in particolare,
a) verificare:
i) lo stato di pulizia dei locali degli impianti, degli utensili e l'igiene
del personale;
ii) l'efficacia dei controlli effettuati dallo stabilimento, in conformità
dell'articolo 7, segnatamente mediante l'esame dei risultati ed il prelievo
di campioni;
iii) le condizioni microbiologiche ed igieniche degli altri prodotti di origine
animale;
iv) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne;
v) i recipienti ermeticamente chiusi, mediante campionatura a scelta casuale;
vi) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di carne nonché
l'identificazione dei prodotti dichiarati inadatti al consumo umano e la destinazione
di questi ultimi;
vii) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto;
b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio;
c) procedere a qualsiasi altro controllo che reputi necessario per appurare
il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva;
d) accertare se un prodotto a base di carne sia stato fabbricato con carni cui
siano stati incorporati altri prodotti alimentari, additivi alimentari o condimenti,
mediante un'ispezione adeguata e controllando che il prodotto in questione risponda
ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la
sua composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, specie
nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V,
punto 4.
2. In qualsiasi momento l'autorità competente deve avere libero accesso
alle celle frigorifere e a tutti i locali di lavoro per verificare la rigorosa
osservanza di queste disposizioni.
CAPITOLO V Confezionamento, imballaggio e etichettatura
1. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati nei locali a
tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti.
Fatte salve le disposizioni della direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari (¹), il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a
tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi per garantire
una protezione efficace dei prodotti a base di carne.
(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.
2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati per prodotti
a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori, quali la terracotta
e il vetro, o la plastica, che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura
e disinfezione.
3. La lavorazione dei prodotti a base di carne nonché le operazioni d'imballaggio
possono aver luogo nello stesso locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche
di cui al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare
l'igiene delle operazioni;
b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio
devono essere racchiusi in un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto
da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato
in condizioni igieniche in un locale apposito;
c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti
dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali
contenenti sostanze che possano contaminare le carni, le carni macinate, le
preparazioni di carne o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono
essere depositati sul pavimento;
d) l'allestimento degli imballaggi è effettuato in condizioni igieniche
prima dell'introduzione nel locale; è ammessa una deroga a questo requisito
nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purché
non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne;
e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche
e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale
addetto alla lavorazione di carni, carni macinate, preparazione di carne e prodotti
a base di carne non confezionati;
f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere
trasferiti negli appositi locali di deposito.
4. Oltre a quanto prescritto dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18
dicembre 1978, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di etichettatura e di presentazione delle derrate alimentari nonché di
pubblicità fatta al loro riguardo (¹), sul confezionamento o sull'etichetta
dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile,
le seguenti indicazioni (²):
- qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto,
o dall'elenco degli ingredienti conformemente alla direttiva 79/112/CEE, la
specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute,
- una dicitura che consenta d'identificare un quantitativo di prodotti ottenuti
in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi,
- per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di preparazione
o un codice che possa essere interpretato dal destinatario e dall'autorità
competente e che ne consenta l'individuazione, (Modificato con Dir.68/95)
- la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione
nazionale (³) che l'autorizza,
- quando la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'impiego di amido o
di proteine d'origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico,
la menzione di tale impiego in connessione con la denominazione commerciale,
(Modificato con Dir.76//97)
CAPITOLO VI ,(Modificato con Dir.68/95)
BOLLATURA SANITARIA
1. I prodotti a base di carne devono recare un bollo sanitario. Il bollo deve
essere applicato nello stabilimento o nel centro di confezionamento, al momento
della fabbricazione o immediatamente dopo; esso deve trovarsi in posizione chiaramente
visibile, essere indelebile e avere caratteri perfettamente leggibili. Il bollo
sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sulla confezione se
si tratta di una confezione individuale o su una etichetta apposta sulla confezione,
a norma del punto 4, lettera b). Tuttavia, qualora il prodotto a base di carne
sia confezionato e imballato individualmente, è sufficiente il bollo
sanitario sulla confezione.
2. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di bollo sanitario a norma del
punto 1 siano successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto
anche sull'imballaggio.
3. In deroga al disposto di cui ai punti 1 e 2, non è necessaria la bollatura
sanitaria di ogni singolo prodotto a base di carne
a) quando il bollo sanitario di cui al punto 4 è apposto sulla parte
esterna di ogni unità di vendita al dettaglio;
b) quando, per quanto riguarda i prodotti a base di carne contenuti in unità
di spedizione e destinati ad essere successivamente trasformati o confezionati
in uno stabilimento riconosciuto:
- sulla parte esterna di dette unità è applicato in modo visibile
il bollo sanitario dello stabilimento riconosciuto di spedizione ed è
indicato in modo chiaro il luogo di destinazione,
- lo stabilimento ricevente tiene e custodisce, per il periodo di cui all'articolo
7, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino della direttiva, un registro
dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne
ricevuti a norma del presente punto. Tuttavia, i prodotti a base di carne contenuti
in grandi imballaggi e destinati alla vendita immediata senza trasformazione
o riconfezionamento, debbono recare il bollo sanitario conforme ai punti 1,
2 o 3, lettera a);
c) qualora, sui prodotti a base di carne non confezionati, né imballati
venduti all'ingrosso direttamente al dettagliante:
- il bollo sanitario di cui al punto 1 è applicato sul contenitore,
- il fabbricante tiene, per il periodo previsto all'articolo 7, paragrafo 1,
secondo comma, quarto trattino della direttiva una registrazione dei quantitativi,
dei tipi di prodotti a base di carne spediti a norma del presente punto nonché
del nome del destinatario.
4. a) Il bollo sanitario deve recare le seguenti indicazioni racchiuse in un
contorno ovale:
i) ovvero:
- nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere
maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P
- FI - S - UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento, o del
centro di riconfezionamento, secondo la decisione 94/837/CE eventualmente con
un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento
è stato riconosciuto;
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK -
ETY - EEC - EEG;
ii) ovvero:
- nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;
- al centro, il numero di riconoscimento dello stabilimento, o del centro di
riconfezionamento, secondo la decisione 94/837/CE, eventualmente con un numero
di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è
stato riconosciuto;
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK -
ETY - EEC - EEG;
b) il bollo sanitario può essere applicato sul prodotto stesso con i
mezzi autorizzati o preliminarmente stampato sulla confezione, sull'imballaggio
o su una etichetta apposta sul prodotto o sulla sua confezione o imballaggio.
Quando il bollo si trova sull'imballaggio deve essere distrutto al momento dell'apertura
dello stesso. La mancata distruzione può essere ammessa solo se il bollo
viene distrutto automaticamente con l'apertura dell'imballaggio. Per i prodotti
contenuti in recipienti ermeticamente chiusi, il bollo deve essere applicato
in modo indelebile sul coperchio o sulla scatola;
c) il bollo sanitario può essere costituito anche da una piastrina inamovibile
di materiale resistente, conforme a tutti i requisiti igienici contenente le
indicazioni precisate alla lettera a).
5. Qualora un prodotto a base di carne contenga altre materie prime di origine
animale, quali prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari o prodotti a
base di uova, deve esservi applicato soltanto un bollo sanitario.
CAPITOLO VII Magazzinaggio e trasporto
1 I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti
al capitolo I, punto 1, lettera a).
Tuttavia, i prodotti a base di carne possono anche essere immagazzinati al di
fuori dei locali previsti a tale punto, purché:
a) i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura
ambiente possono essere immagazzinati nei depositi frigoriferi di cui all'articolo
3, paragrafo A, punto 8 della direttiva o in quelli approvati ai sensi delle
altre direttive pertinenti;
b) i prodotti a base di carne che possono essere conservati a temperatura ambiente
possono essere immagazzinati in depositi costruiti con materiali solidi, facili
da pulire e da disinfettare nonché riconosciuti dall'autorità
competente (modificato con Dir.68/95)
2. I prodotti a base di carne per cui sono indicate determinate temperature
di immagazzinamento conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, devono essere
conservati a tali temperature.
3. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto
siano protetti da contaminazione o eventuali danni, tenuto conto della durata
e dei mezzi del trasporto, nonché delle condizioni atmosferiche.
4. I prodotti a base di carne, ove occorra, devono essere trasportati in veicoli
attrezzati in modo da assicurare il trasporto a temperature appropriate, in
particolare rispettando le temperature indicate conformemente all'articolo 7,
paragrafo 2.
5. Il documento di accompagnamento commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo
A, punto 9), lettera b), punto i) della direttiva deve accompagnare i prodotti
a base di carne nella prima fase di commercializzazione.
Nei trasporti e nelle successive fasi di commercializzazione, i prodotti dovranno
essere accompagnati da un documento commerciale recante il numero di autorizzazione
dello stabilimento speditore nonché il numero di codice che consente
di individuare l'autorità competente incaricata del controllo (inserito
con Dir.68/95)
CAPITOLO VIII Condizioni specifiche per i prodotti pastorizzati o sterilizzati
contenuti in recipienti ermeticamente chiusi
A. Oltre a soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato A, gli stabilimenti
che fabbricano prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti
ermeticamente chiusi
1. debbono disporre di:
a) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole da conserva
verso il reparto di lavoro;
b) un dispositivo per l'accurata pulizia delle scatole da conserva immediatamente
prima del riempimento;
c) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile abbastanza calda per eliminare
i grassi dai recipienti dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione
in autoclave;
d) un locale adatto, un luogo o un impianto appropriato per raffreddare e asciugare
i recipienti dopo il trattamento termico;
e) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente
chiusi e prelevati come campioni;
f) apparecchiature apposite per verificare la tenuta dei recipienti e il loro
stato di conservazione;
2. devono provvedere affinché:
a) i recipienti ermeticamente chiusi siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento
ad una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione
dell'umidità e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti;
b) i recipienti che presentano formazione di gas siano sottoposti ad un esame
complementare;
c) i termometri di cui sono munite le apparecchiature per il trattamento termico
siano verificati con termometri tarati;
d) i recipienti siano:
- scartati se danneggiati o difettosi;
- scartati o puliti se puliti non sono e, nel caso delle scatole, pulite con
cura immediatamente prima del riempimento con il dispositivo di pulizia di cui
al punto 1, lettera b); non è consentito l'uso di acqua stagnante;
- se del caso, messi a sgocciolare per un periodo di tempo sufficiente dopo
la pulizia e prima del riempimento;
- se del caso, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave,
lavati con il dispositivo di lavaggio con acqua potabile, eventualmente abbastanza
calda per eliminare i grassi, di cui al punto 1, lettera c);
- dopo il trattamento termico, sottoposti a raffreddamento in acqua che soddisfi
i requisiti di cui al punto B, quinto trattino;
- prima e dopo il trattamento termico, manipolati in modo tale da evitare qualsiasi
danno o contaminazione.
B. B. Il conduttore o il gestore dello stabilimento in cui si fabbricano prodotti
a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi deve inoltre accertarsi,
con controlli a campione, che:
1) i prodotti a base di carne destinati ad essere immagazzinati a temperatura
ambiente siano sottoposti ad un trattamento termico in grado di distruggere
o di disattivare i germi patogeni nonché le spore dei microrganismi patogeni.
È prescritta la tenuta di un registro dei parametri di fabbricazione
quali la durata del riscaldamento, la temperatura, il riempimento, la capacità
dei recipienti, ecc.
Le apparecchiature per il trattamento termico devono essere munite di dispositivi
di controllo per poter verificare che anche i recipienti abbiano subito un trattamento
termico efficace;
2) il materiale utilizzato per i recipienti sia conforme alle disposizioni comunitarie
relative ai materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari;
3) si controlli la produzione giornaliera, ad intervalli prefissati, al fine
di garantire l'efficacia della chiusura; all'uopo devono essere disponibili
attrezzature adeguate per l'esame dei tagli perpendicolari e delle giunzioni
di chiusura dei recipienti;
4) il fabbricante effettui ulteriori controlli a campione per assicurarsi che:
a) i prodotti sterilizzati abbiano subito un trattamento termico adeguato tramite:
- prove d'incubazione. L'incubazione deve avvenire alla temperatura di almeno
37° C durante 7 giorni o di almeno 35° C durante 10 giorni o qualsiasi
altra combinazione "tempo/temperatura" riconosciuta equivalente dall'autorità
competente,
- esami microbiologici del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello
stabilimento o in un altro laboratorio riconosciuto;
b) i prodotti pastorizzati in recipienti ermeticamente chiusi soddisfino criteri
riconosciuti dall'autorità competente;
5) si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffreddamento
contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione. Tuttavia, gli Stati membri
possono concedere una deroga a detto requisito se l'acqua è conforme
ai requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE (modificato con Dir.68/95)
C. L'autorità competente può autorizzare l'aggiunta di determinate
sostanze all'acqua delle autoclavi per evitare la corrosione delle scatole per
conserve nonché per addolcire e disinfettare l'acqua. Un elenco di questi
prodotti viene messo a punto secondo la procedura prevista all'articolo 20.
Per il raffreddamento dei recipienti sottoposti a trattamento termico, l'autorità
competente può autorizzare l'uso di acqua in circolazione continua. Quest'acqua
deve essere filtrata e trattata al cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato
secondo la procedura prevista all'articolo 20. Scopo di questo trattamento è
di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di cui all'allegato I, parte
E della direttiva 80/778/CEE, in modo che quest'acqua non possa contaminare
i prodotti e costituire un rischio per la salute umana.
L'acqua in circolazione continua deve trovarsi in un circuito chiuso di modo
che sia impossibile utilizzarla per altri fini.
Sempre che non ci siano rischi di contaminazione, al termine di tutte le operazioni
i pavimenti possono essere puliti con l'acqua utilizzata per raffreddare i recipienti
o con l'acqua delle autoclavi.
CAPITOLO IX Condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne
Oltre a soddisfare alle condizioni generali di cui all' allegato A e ai capitoli
I, II e III del presente allegato:
1) gli stabilimenti che fabbricano piatti cucinati debbono disporre di un locale
separato per la preparazione e il confezionamento dei piatti cucinati; tale
locale separato non è obbligatorio quando i prodotti a base di carne
e le carni vengono manipolati in momenti diversi, sempreché i locali
utilizzati per tali operazioni vengono puliti e disinfettati ogni volta che
sono stati utilizzati per un nuovo tipo di prodotto;
2. a) il prodotto a base di carne di cui è composto il piatto cucinato
deve essere, subito dopo la cottura:
i) mescolato con gli altri ingredienti, appena possibile da un punto di vista
pratico; in tal caso il tempo in cui la temperatura del prodotto a base di carne
è compresa tra 10° C e 60° C deve essere ridotto ad un massimo
di due ore; ovvero
ii) refrigerato ad una temperatura minore o uguale a 10° C prima di essere
mescolato con gli altri ingredienti.
Qualora si faccia ricorso ad altri metodi di preparazione, questi ultimi devono
essere riconosciuti dall'autorità competente che ne informa la Commissione
(modificato con Dir 68/95)
b) il prodotto a base di carne e il piatto cucinato devono essere refrigerati
ad una temperatura al centro inferiore o uguale a 10 oC per un periodo di tempo
che non superi le due ore dopo la cottura e portati quanto prima alla temperatura
di magazzinaggio. Tuttavia l'autorità competente può autorizzare
lo stabilimento a derogare al periodo di due ore, qualora un periodo di tempo
più lungo sia giustificato per motivi connessi alla tecnologia di produzione
applicata, purché sia garantita la salubrità del prodotto finale;
c) se necessario, il piatto cucinato deve essere congelato o surgelato immediatamente
dopo il raffreddamento;
3) l'etichettatura dei piatti cucinati deve essere conforme alla direttiva 79/112/CEE.
Ai fini della presente direttiva, l'elenco degli ingredienti deve comprendere
la menzione delle specie animali.
Su uno dei lati esterni della confezione del piatto cucinato, oltre alle altre
indicazioni già previste, deve essere iscritta molto chiaramente la data
di fabbricazione;
4) i risultati dei vari controlli che il conduttore o il gestore deve effettuare
sono conservati per essere presentati a qualsiasi richiesta dell'autorità
competente per un periodo minimo che sarà fissato dall'autorità
competente in base alla deperibilità del prodotto.
CAPITOLO I Condizioni generali
I luoghi di lavoro possono essere adibiti alla fabbricazione di prodotti non
destinati al consumo umano soltanto alle seguenti condizioni:
a) le materie prime non adatte al consumo umano devono essere immagazzinate
in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;
b) le materie prime devono venire lavorate in locali separati e in impianti
e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente
chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo;
c) i prodotti finiti ottenuti da dette materie prime devono essere immagazzinati
in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati,
e non devono essere destinati al consumo umano.
CAPITOLO II Condizioni speciali per i grassi animali fusi, i ciccioli e i sottoprodotti
della fusione
Oltre alle condizioni specificate nell'allegato A, devono essere soddisfatte
le seguenti condizioni:
A. Norme relative agli stabilimenti di raccolta o di trasformazione di materie
prime
1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo
trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito
frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o
inferiore a 7 oC, a meno che le materie prime siano raccolte e fuse entro i
termini indicati al punto B, 3, lettere b) e c).
2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di:
a) un deposito frigorifero, a meno che le materie prime siano raccolte e sottoposte
a fusione entro i limiti di tempo indicati nella parte B, punto 3, lettere b)
e c) (modificato con dir.68/95)
b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime;
c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie prime;
d) se del caso, dispositivi per la frantumazione delle materie prime;
e) un impianto per la fusione delle materie prime mediante calore o pressione
o altri metodi appropriati;
f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto allo stato
liquido;
g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del grasso, per
agevolarne il confezionamento e l'imballaggio, tranne qualora lo stabilimento
effettui unicamente spedizioni di grassi animali fusi, allo stato liquido;
h) un locale di spedizione, tranne qualora lo stabilimento proceda soltanto
alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa;
i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie prime non idonee
al consumo umano;
j) se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come
componenti grassi animali fusi e altri prodotti alimentari e/o condimenti;
k) qualora i ciccioli siano destinati al consumo umano, dispositivi appropriati
che ne consentano la raccolta, il confezionamento e l'imballaggio nel rispetto
delle norme di igiene prescritte, nonché di immagazzinaggio alle condizioni
di cui al punto B, 9.
B. Norme supplementari di igiene per la preparazione di grassi animali fusi,
ciccioli e sottoprodotti
1. Le materie prime devono provenire da animali che alle ispezioni ante mortem
e post mortem siano risultati idonei al consumo umano.
2. Le materie prime devono essere costituite da tessuti adiposi o ossa considerati
idonei al consumo umano e ragionevolmente esenti da sangue e impurità.
Esse non devono mostrare tracce di deterioramento e devono essere state prelevate
nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte.
3. a) Per la preparazione di grassi animali fusi possono essere utilizzati soltanto
tessuti adiposi o ossa raccolti presso macelli, laboratori di sezionamento o
stabilimenti di trasformazione di carni. Le materie prime devono essere trasportate
e immagazzinate fino al momento della loro fusione nel rispetto delle condizioni
di igiene prescritte e mantenute ad una temperatura interna pari o inferiore
a 7 oC;
b) in deroga al disposto di cui alla lettera a), le materie prime possono essere
immagazzinate e trasportate senza previa refrigerazione, purché siano
sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute;
c) in deroga al disposto di cui alla lettera a), le materie prime raccolte presso
le macellerie o in locali adiacenti a punti di vendita, dove il sezionamento
e il magazzinaggio di carni o di carni di pollame sono effettuati unicamente
per la consegna diretta al consumatore finale, possono essere utilizzate per
la preparazione di grassi animali fusi, a condizione che siano conformi a condizioni
di igiene soddisfacenti e siano adeguatamente imballate. Qualora la raccolta
venga effettuata ogni giorno, va osservata la temperatura indicata alle lettere
a) e b). Qualora non vengano raccolte ogni giorno, le materie prime devono essere
sottoposte a refrigerazione immediatamente dopo essere state prodotte.
4. I veicoli e i contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto delle materie
prime devono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia
e disinfezione; i veicoli devono essere adeguatamente coperti. I veicoli utilizzati
par il trasporto di materie prime congelate devono essere concepiti in modo
da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.
5. Prima della fusione, le materie prime devono essere controllate per accertare
la presenza di materie prime non idonee al consumo umano o di corpi estranei,
che devono essere asportati.
6. Le materie prime devono essere fuse mediante calore, pressione o altro metodo
appropriato; la successiva separazione del grasso deve avvenire mediante decantazione,
centrifugazione, filtraggio o altro metodo appropriato. È vietato l'uso
di solventi.
7. il grasso fuso di animali preparato conformemente alle disposizioni di cui
ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 può essere raffinato nel medesimo stabilimento
o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualità fisico-chimica,
se il grasso da raffinare è conforme alle norme di cui al punto 8. (modificato
con dir.68/95)
8. Il grasso fuso di animali deve essere conforme alle norme seguenti, a seconda
del tipo:
TABELLA (modificato con dir.68/95)
9. I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati:
i) se fusi ad una temperatura uguale o inferiore a 70 oC, ad una temperatura
inferiore a 7 oC per un periodo non superiore a ventiquattro ore, o ad una temperatura
uguale o inferiore a 18 oC;
ii) se fusi ad una temperatura superiore a 70 oC, e se i ciccioli presentano
un tenore di umidità uguale o superiore al 10 % (m/m),
- ad una temperatura inferiore a 7 oC per un periodo non superiore a quarantotto
ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura che dia una garanzia equivalente,
- ad una temperatura uguale o inferiore a 18oC;
iii) se fusi ad una temperatura superiore a 70 oC e se i ciccioli presentano
un tenore di umidità inferiore al 10 % (m/m): nessuna prescrizione specifica.
CAPITOLO III Condizioni specifiche per stomaci, vesciche e budella (modificato
con dir.76/97)
Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di stomachi,
vesciche e budella lavati, salati o essiccati e/o riscaldati
Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato
B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomachi, vesciche e budella
debbono rispettare le seguenti condizioni:
1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante
mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano;
2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono
essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal
fine; in particolare, i prodotti che non sono né salati né essiccati
debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3 °C;
3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento
in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione
del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I
veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne
lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati
per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo
da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;
4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento
e di imballaggio;
5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica
in un locale o in un luogo adibito a tal fine;
6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso
di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in
questione
CERTIFICATO SANITARIO RELATIVO A PRODOTTI A BASE DI CARNE (¹)
N. (²) .
Paese speditore: .
Ministero: .
Servizio: .
Riferimento (²): .
I. Identificazione dei prodotti a base di carne
Prodotti preparati con carni di: .
(specie animale) Natura dei prodotti (³): .
Natura dell'imballaggio: .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: .
Temperatura di immagazzinamento e di trasporto (³): .
Durata di conservazione (%): .
Peso netto: .
II. Provenienza dei prodotti a base di carne
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello(degli) stabilimento(i) di
trasformazione riconosciuto(i): .
.
Se necessario:
Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i)
riconosciuto(i): .
.
III. Destinazione dei prodotti a base di carne
I prodotti sono spediti
da: .
(luogo di spedizione)
a: .
(paese di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (& ): .
Nome e indirizzo dello speditore: .
.
Nome e indirizzo del destinatario: .
.
(¹) Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.
(²) Facoltativo.
(³) Eventuale menzione d'irradiamento ionizzante per motivi di carattere
medico.
(%) Da completare in caso di informazioni ai sensi dell'articolo 7 della direttiva
77/99/CEE.
(& ) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione;
per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
IV. Attestato di sanità
Il sottoscritto certifica che i prodotti a base di carne summenzionati:
a) sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne nelle
condizioni specifiche previste dalla direttiva 77/99/CEE (¹);
b) sono stati preparati con carni di specie animali diverse da quelle di cui
all'articolo 2, lettera d) della direttiva 77/99/CEE (¹);
c) sono destinati alla Repubblica ellenica (¹).
V. Se necessario:
In caso di trasferimento in uno stabilimento o in un deposito frigorifero riconosciuto,
l'identificazione
a) del luogo del trasferimento (indirizzo e numero di riconoscimento):
.
b) del mezzo di trasporto (²):
.
Fatto a il (luogo) (data)
Timbro
.
(firma dell'autorità competente)
(cognome in lettere maiuscole)
(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione;
per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
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