
Gazzetta ufficiale n° L 117 del 24.05.1995 PAG. 0002 - 0010.
Modifiche successive:
Modificato da 395R1517 (GU L 147 30.06.95 pag.51) CONSOLIDATO
Modificato da 395R1518 (GU L 147 30.06.95 pag.55) CONSOLIDATO
Modificato da 395R1617 (GU L 154 05.07.95 pag.5) CONSOLIDATO
Modificato da 395R1861 (GU L 177 28.07.95 pag.86) CONSOLIDATO
Modificato da 395R2147 (GU L 215 09.09.95 pag.4) CONSOLIDATO
Modificato da 395R2917 (GU L 305 19.12.95 pag.53) CONSOLIDATO
Modificato da 396R0285 (GU L 037 15.02.96 pag.18) CONSOLIDATO
Derogato per 396R0306 (GU L 043 21.02.96 pag.1)
Derogato per 396R0411 (GU L 057 07.03.96 pag.12)
Derogato per 396R0441 (GU L 061 12.03.96 pag.4)
Modificato da 396R1029 (GU L 137 08.06.96 pag.1) CONSOLIDATO
Derogato per 396R1218 (GU L 161 29.06.96 pag.51)
Derogato per 396R1503 (GU L 189 30.07.96 pag.71)
Modificato da 396R1527 (GU L 190 31.07.96 pag.23) CONSOLIDATO
Derogato per 396R1970 (GU L 261 15.10.96 pag.34)
Derogato per 396R2058 (GU L 276 29.10.96 pag.7)
Derogato per 396R2369 (GU L 323 13.12.96 pag.8)
Derogato per 396R2403 (GU L 327 18.12.96 pag.21)
Derogato per 396R2449 (GU L 333 21.12.96 pag.14)
Derogato per 397R0196 (GU L 031 01.02.97 pag.53)
Modificato da 397R0932 (GU L 135 27.05.97 pag.2) CONSOLIDATO
Derogato per 397R2382 (GU L 329 29.11.97 pag.36)
Derogato per 397R2603 (GU L 351 23.12.97 pag.22)
Derogato per 398R0327 (GU L 037 11.02.98 pag.5)
Modificato da 398R0444 (GU L 056 26.02.98 pag.12) CONSOLIDATO
Derogato per 398R2390 (GU L 297 06.11.98 pag.7)
Derogato per 398R2492 (GU L 309 19.11.98 pag.35)
Derogato per 398R2771 (GU L 346 22.12.98 pag.29)
Derogato per 398R2809 (GU L 349 24.12.98 pag.41)
Derogato per 399R0778 (GU L 101 16.04.99 pag.36)
Modificato da 399R1432 (GU L 166 01.07.99 pag.56) CONSOLIDATO
Derogato da 399R2588 (GU L 310 del 04.12.99)
Derogato da 399R2781 (GU L 334 del 28.12.99)
Modificato da 300R2110 (GU L 250 del 05.10.2000) CONSOLIDATO
Modificato da 301R409 (GU L 60 del 28.02.2001) CONSOLIDATO
Modificato con Reg. Ce 2298/2001 GUCE 308 del 27/11/2001) CONSOLIDATO
Modificato da 302R904 (GU L 142 del 31.05.2002) CONSOLIDATO - applicazione 01.07.2002
Modificato da 302R1006 (GU L 153 del 13.06.2002) CONSOLIDATO - applicazione
01.07.2002
Modificato da 302R1322 (GU L 194 del 23.07.2002) CONSOLIDATO - applicazione
30 luglio 2002
Modificato da 302R2305 (GU L 348 del 21.12.2002) CONSOLIDATO
Rettifica a Reg. Ce 2305/02 (GU L n.41 del 14.02.2003) CONSOLIDATO
Modificato con 403R498 (GU L n.74 del 20.03.2003 ) CONSOLIDATO
Testo:
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n.1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato
da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
e dal regolamento (CE) n.3290/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo
2, l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 13, paragrafo 11,
visto il regolamento (CEE) n.1418/76 del Consiglio, del 25 giugno 1976, relativo
all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto
di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE)
n.3290/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo
16,
considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei
titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso sono
state fissate dal regolamento (CEE) n.891/89 della Commissione (4), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n.1043/95 (5);
considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n.891/89 sono state modificate
numerosissime volte e talvolta in modo sostanziale; che pertanto, ai fini della
chiarezza e dell'efficacia amministrativa, è opportuno procedere a una
rifusione della normativa vigente, apportandovi le modifiche necessarie in seguito
all'attuazione degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round;
considerando che, data l'esistenza di prassi commerciali specifiche di settori
dei cereali e del riso, è opportuno stabilire modalità complementari
o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n.3719/88 della Commissione
(6), che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli
d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti
agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.340/95 (7);
considerando che, nel caso di gare per l'esportazione di scorte d'intervento,
deve essere indicato il quantitativo e la destinazione per i quali il titolo
è rilasciato e che è necessario stabilire le indicazioni particolari
che il titolo d'esportazione deve contenere, in particolare nel caso di gare
per la restituzione, per esportazioni di alimenti composti a base di cereali,
per aiuti alimentari e per la fissazione della tassa all'esportazione;
considerando che il periodo di validità dei titoli d'importazione e d'esportazione
per i vari prodotti deve essere fissato in base alle esigenze del mercato e
della buona gestione, conferendo, data la situazione della concorrenza sul mercato
mondiale, una validità particolarmente lunga per le esportazioni di malto,
ma con una data di scadenza fissata tuttavia al 30 settembre per i titoli rilasciati
anteriormente al 1° luglio, affinché non vengano assunti impegni
all'esportazione per la nuova campagna, prima del raccolto dell'orzo;
considerando che, tenuto conto del rischio di rilascio di titoli per volumi
troppo grandi, è opportuno stabilire un termine d'attesa di tre giorni
per il rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali e
della maggior parte di prodotti trasformati a base di cereali;
considerando che si devono prendere più restrittive e, di conseguenza,
più conformi alle consuetudini commerciali del settore cerealicolo varie
disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n.3719/88, relative alle
richieste di titoli d'esportazione per alcuni prodotti, presentate in vista
di gare in paesi terzi importatori;
considerando che, tenuto conto della situazione della concorrenza sul mercato
mondiale dei cereali e del riso, si deve prevedere il rilascio di titoli d'esportazione
con una durata di validità speciale per i principali prodotti compreso
il frumento duro, e per quantitativi minimi relativamente elevati, concedendo
per tali quantitativi minimi un vantaggio ai paesi ACP; che il rilascio del
titolo deve essere subordinato a determinate condizioni supplementari, relative
in particolare alla presentazione all'organismo competente del contratto di
consegna entro un determinato termine;
considerando che si devono fissare i tassi della cauzione per i titoli d'importazione
e d'esportazione, differenziandoli per gruppi di prodotti, a seconda delle possibili
fluttuazioni della restituzione o della tassa all'importazione durante il periodo
di validità del titolo, privilegiando le forniture ai paesi ACP;
considerando che è opportuno indicare gli importi della restituzione
all'esportazione applicabili in caso di proroga del periodo di validità
del titolo per causa di forza maggiore, in applicazione dell'articolo 37 del
regolamento (CEE) n.3719/88;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere
nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce modalità particolari d'applicazione
del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione istituito:
- dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n.1766/92,
- dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n.1418/76.
Articolo 2
1. Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo
7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (1), il titolo d'esportazione
è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è
stato dichiarato aggiudicatario.
Il titolo d'esportazione è valido soltanto a concorrenza del quantitativo
indicato nella casella 17. Nella casella 19 del titolo è indicata la
cifra « 0 ».
2. Le richieste di titoli d'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento (CEE) n. 2131/93 devono riportare nella casella 7 l'indicazione
della destinazione prevista. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.
Si intende per destinazione l'insieme dei paesi per i quali è fissato
uno stesso tasso di restituzione o una stessa aliquota della tassa all'esportazione.
Articolo 3
1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella
22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, il tasso della restituzione
all'esportazione riportato nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione.
Il tasso è espresso in ECU e preceduto da una della seguenti diciture:
- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado -
Tilslagssats for basiseksportrestitutionen - Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung
- Pososto ths katakurwqeias epistrofhs basews kata thn exagwgh - Tendered rate
of basic export refund - Taux de la restitution de base à l'exportation
adjugé - Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato
- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer - Taxa de restituição de
base à exportação adjudicada - Tarjouskilpailutetun perusvientituen
maeaerae - Anbudssats foer exportbidrag.
2. Nel caso di una gara per la tassa all'esportazione, nella casella 22 del
titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione
riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota
è espressa in ECU e preceduta da una delle seguenti diciture:
- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado - Tilslagssats for eksportafgiften
- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe - Ujos jopou hata thn exagwgh - Tendered
rate of export tax - Taux de la taxe à l'exportation adjugé -
Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata - Gegunde belasting bij uitvoer
- Taxa de exportação adjudicada - Tarjouskilpailutetusta viennistae
kannettavan maksun maeaerae - Anbudssats foer exportavgift.
Articolo 4
[Modificato da 398R0444 (GU L 056 26.02.98 pag.12 - dal 27/2/98) consolidato]
1. In deroga all'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti
appartenenti ai codici NC 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 e 1103 13, l'interessato
può indicare, nella domanda di titoli di esportazione, prodotti appartenenti
a due suddivisioni contigue a dodici cifre delle suddette sottovoci.
Inoltre, sono definite le seguenti categorie di prodotti, a norma dell'articolo
13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88:
categoria 1 : 110811009200, 110811009300
categoria 2 : 110812009200, 110812009300
categoria 3 : 110813009200, 110813009300
categoria 4 : 110819109200, 110819109300
categoria 5 : 170230519000, 170230919000, 170290509100
categoria 6 . 170230599000, 170230999000, 170240909000, 170290509900, 210690559000.
Le suddivisioni a dodici cifre indicate nella domanda sono riportate sul titolo di esportazione.
[Modificato da 395R1517 (GU L 147 30.06.95 pag.51-dal 01/07/95) consolidato]
2. In deroga all'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti
appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309
10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51
e 2309 90 53 che contengono meno del 50 % in peso di prodotti lattiero-caseari,
la domanda di titolo di esportazione deve riportare:
- nella casella 15, la descrizione del prodotto e il relativo codice a otto
cifre; l'interessato può indicare prodotti appartenenti a due o più
suddivisioni contigue a dodici cifre (modificato dal Reg. Ce 444/98 - dal 27/2/98)
della nomenclatura delle restituzioni;
- nella casella 16 la dicitura "2309";
- nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di alimenti composti che deve essere
esportato;
- nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare
nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali; ove ciò
non sia possibile, qualora ci si avvalga della facoltà sopra indicata
per compilare la casella 15, la forcella di integrazione di granturco e altri
cereali.
Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione.
Articolo 5
[Modificato da 396R0285 (GU L 037 15.02.96 pag.18 - dal 1/7/95) consolidato]
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma del regolamento (CE)
n. 1501/95 della Commissione (*) e dell'articolo 17, paragrafo 10 del regolamento
(CEE) n. 1418/76, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata
ad una delle seguenti diciture:
- Gravamen a la exportación no aplicable
- Eksportafgift ikke anvendelig
- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar
- Mh efarmozomenos joros kata thn exagwgh
- Export tax not applicable
- Taxe à l'exportation non applicable
- Tassa all'esportazione non applicabile
- Uitvoerbelasting niet van toepassing
- Taxa de exportação não aplicável
- Vientimaksua ei sovelleta
- Exportavgift icke tillämplig.
Articolo 6
1. I titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi
dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 3719/88, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del
presente regolamento.
2. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli
d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati
paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7
e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad
importare da tali paesi.
Articolo 7
1. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi
dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 3719/88, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato II del
presente regolamento.
[Modificato da 398R0444 (GU L 056 26.02.98 pag.12 - dal 27/2/98) consolidato]
1 bis. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di
esportazione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90,
le cui domande siano presentate entro il 25 giugno di ogni campagna, è
limitata al 30 giugno. Per le domande presentate a partire dal 26 giugno di
una data campagna fino al 30 settembre della campagna successiva, i titoli di
esportazione per i prodotti suddetti sono validi 30 giorni a partire dal giorno
del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.
3719/88.
Le formalità doganali di esportazione per i titoli di cui sopra devono
essere espletate entro il 30 giugno di ogni campagna per i titoli chiesti entro
il 25 giugno. Per i titoli chiesti tra il 26 giugno e il 30 settembre della
campagna successiva, le formalità doganali di esportazione devono essere
espletate entro il trentesimo giorno dal rispettivo rilascio.
I suddetti termini si applicano anche alle formalità previste all'articolo
30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i prodotti sottoposti al regime di cui
al regolamento (CEE) n. 565/80 in virtù dei suddetti titoli.
Nella casella 22 dei titoli, è indicata una delle seguenti diciture:
- Limitación establecida en el apartado 1 bis del artículo 7 del
Reglamento (CE) n°1162/95
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 1162/95
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 1a der Verordnung
(EG) Nr.1162/95
- Periorismos pou problepetai sto arqo 7 paragrafos 1a tou kanonismou (EK) ariq.1162/95
- Limitation provided for in Article 7(1a) of Regulation (EC) No 1162/95
- Limitation prévue à l'article 7 paragraphe 1 bis du règlement
(CE) n°1162/95
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE)
n.1162/95
- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 1 bis, van Verordening (EG) nr.1162/95
- Limitação estabelecida no nº 1A do artigo 7º do Regulamento
(CE) nº1162/95
- Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 1 a kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 7.1a i förordning (EG) nr 1162/95.
[Modificato da 395R2147 (GU L 215 09.09.95 pag.4 - dal 1/7/95) consolidato]
2. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore il titolo d'esportazione
per i prodotti appartenenti ai codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00
è valido dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo
1 del regolamento (CEE) n. 3719/88:
- fino al 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è
stato rilasciato tra il 1° gennaio ed il 30 aprile,
- fino alla fine dell'undicesimo mese successivo al rilascio, quando il titolo
è stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 31 ottobre,
- fino al 30 settembre dell'anno civile successivo al rilascio, quando il titolo
è stato rilasciato tra il 1° novembre ed il 31 dicembre.
In tali casi, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti
derivanti dai titoli di cui al presente paragrafo non sono trasmissibili.
[Modificato da 396R1029 (GU L 137 08.06.96 pag.1- dal 9/6/96) consolidato]
2 bis.(modificato da Reg. Ce 904/02) Qualora non sia stata fissata alcuna restituzione
o tassa all'esportazione, i titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo
1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
3072/95 sono validi 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio,
3. I titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 1418/76, nonché per i prodotti appartenenti
ai codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 29 20, 1104
21 50, 1104 22 99, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00,
1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106
90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53,
2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 del
regolamento (CEE) n. 1766/92 sono rilasciati il terzo giorno feriale successivo
al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non
sia stata adottata alcuna misura specifica.
La Commissione può decidere di non dare seguito alle domande.
Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito dei sistemi di
gara..
Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso non menzionati all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (1), i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione. [verificare Modifiche successive: Modificato da 395R2993 (GU L 312 23.12.95 pag.25) ]
[Modificato da 396R1029 (GU L 137 08.06.96 pag.1 dal 9/6/96) consolidato]
3 bis (inserito con Reg. Cee 2110/2000 e (modificato da Reg. Ce 904/02) Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (Cee) n.1766/92, titoli di esportazione senza restituzione sono rilasciati, quando un operatore ne fa domanda, il giorno di deposito della domanda stessa, tranne quando al prodotto di cui trattasi sia applicabile, al momento della domanda, una tassa all'esportazione.
Se all' atto della domanda viene fissata una tassa all'esportazione per il prodotto oggetto dei titoli rilasciati conformemente al primo comma, tale tassa viene applicata.
Tali titoli di esportazione sono validi 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio.
Nella casella 22 di tali titoli è inserita una delle seguenti menzioni:
- limitacion establecida en el apartado 3 bis del articulo 7 del reglamento Ce n.1161/95
- begraensning jf artikel 7 stk 3a i forodning EF nr.1162/95
- kurzung der gultigkeitsdauer nach artikel 7 absatz 3a der verodnung EG nr.1162/95
- periorismos pou roblepetai sto arqro 7 paragrafos 3a tou kanonismou EK ariq.1162/95
- limitation provided for in article 7 (3a) of regulation EC n.1162/95
-limitation prevue a l'article 7 paragraphe 3 bis, du reglement Ce 1162/95
- limitazione prevista all'articolo 7 , paragarafo 3 bis del regolamento CE 1162/95
- beperking als bepaald in artikel 7, lid 3 bis van verordening EG n.1162/95
- limitacao estabelecida no n.3a di artigo 7 do regulamento CE n.1162/95
- Asetuksen EY no 1162/95 7 artiklan 3 a kohdassa saadetty rajotus
begransning enligt artikel 7.3a i forordning EG nr 1162/95
4. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo quando viene fissata
una restituzione o una tassa all'esportazione dei prodotti elencati nell'articolo
1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti
elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76,
la domanda di titolo d'esportazione deve essere corredata della copia di un
contratto. Il contratto deve essere stipulato da un organismo ufficiale del
paese di destinazione o da una società avente la sede aziendale in tale
paese e deve indicare un quantitativo contrattuale e un periodo di consegna
compatibili col periodo di validità del titolo. Per tale contratto non
possono essere stati rilasciati in precedenza titoli d'esportazione in virtù
del presente articolo. Lo Stato membro interessato controlla la conformità
delle domande di titoli alle condizioni del presente paragrafo e comunica alla
Commissione, nel giorno della loro presentazione, i quantitativi indicati nelle
domande ammissibili. I titoli corrispondenti sono effettivamente rilasciati
solamente il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della
domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure
particolari.
Se le domande di titoli d'esportazione di cui al primo comma superano i quantitativi
che possono essere esportati, indicati nel regolamento che fissa la restituzione
o la tassa all'esportazione, la Commissione può fissare, nei due giorni
lavorativi successivi alla presentazione della domanda, una percentuale unica
di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può
essere revocata entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della
percentuale di riduzione.
In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti connessi
al titolo non sono trasferibili.
In caso di mancata esecuzione del contratto da parte dell'acquirente importatore,
l'operatore può esportare in un altro paese di destinazione, ma in tal
caso esclusivamente con la restituzione o la tassa all'esportazione vigente
il giorno della domanda iniziale del titolo per la destinazione "altri
paesi terzi".
Qualora il giorno della domanda iniziale del titolo non esistano restituzioni
o tasse all'esportazione per la destinazione "altri paesi terzi",
può essere adottata una soluzione specifica, secondo la procedura prevista
all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
Articolo 7 bis (inserito con Reg. Ce 409/2001, sostituito con Reg. Ce 1006/02)
1.Le seguenti disposizioni si applicano alle esportazioni verso i Paesi terzi menzionati nell'allegato IV ed ai prodotti elencati nello stesso allegato.
2.Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità dei paesi terzi interessati di una copia certificata del titolo di esportazione, rilasciato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 bis, e del presente articolo, nonchè di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ogni spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.
3. Il titolo reca:
a) nella casella 7, l'Indicazione del o dei paesi terzi importatori di cui trattasi
b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;
c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata con otto cifre e la quantità , espressa in tonnellate, di ciascun prodotto di cui alla casella 15;
d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotto di cui alla casella 16;
e) nella casella 20 una delle seguenti diciture:
- Exportation conforme al. Articulo 7 bis del Reglamento CE n.1162/95
- Udforsel i overensstemmelse med Artikel 7a i forordning (EF) nr.1162/95
- Ausfuhr in Ubereinstimmung. Artikel 7a derVerordnung (EG) nr.1162/95
- exagwnh sthn Polonia.Arqro 7a tou kanonismou (EK) ariq 1162/95
- Export in accordance with. Article 7a of regulation (EC) n.1162/95
- Exportation conformement Article 7bis du reglement (CE) n.1162/95
- Esportazione in conformità all' Articolo 7 bis del regolamento (CE) n.1162/95
- Uitvoer op grond van Artikel 7 bis van Verordening (EG) nr.1162/95
- Exportacao conforme o Artigo 7 . A di regulamento (CE) n.1162/95
- Asetuksen (EY)n.1162/95 7 a artklan mukainen vienti
- Export i overensstammelse med Artikel 7a i forordning (EG)n.1162/95
f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 7, paragrafo 3 bis, una delle diciture seguenti:
- Sin restitucion por exportacion
- Uden eksportrestitution
- Ohne ausfuhrerstattung
- Xwris epistrofh kata thn exagwgh
- no export refund
- Sans restitution a l'exportation
- senza restituzione all'esportazion
- Zonder uitvoierrestitutie
- Sem restitucao a exportacao
- Ilman vientitukkea
- Utan exportbidrag
g) il titolo è valido solamente per i prodotti e i quantitativi designati
4.I titoli rilasciati in conformità del presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.
5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.
6. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, il primo lunedì di ciascun mese, le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli, ripartite per codice della nomenclatura combinata.
Articolo 8
1. In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore,
il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala,
l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole
ed i semolini di frumento duro ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309
10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31,
2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore
di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, è valido a decorrere
dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 3719/88, fino alla data entro cui debbono essere soddisfatti tutti
gli obblighi derivanti dall'attribuzione.
2. Il periodo di validità del titolo non può essere superiore
a quattro mesi, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale
è stato rilasciato il titolo stesso, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo
1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE)
n. 3719/88, le richieste di titoli possono essere presentate soltanto a decorrere
dal quarto giorno feriale precedente il termine ultimo per la presentazione
delle offerte per la gara.
4. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
il periodo massimo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione
delle offerte e l'informazione, prevista alle lettere da a) a d) di detto paragrafo,
dell'organismo emittente da parte del richiedente sull'esito della gara, è
pari a sei giorni feriali.
Articolo 9
1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione
per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il
riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento
duro, i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31,
2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309
90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari
inferiore al 50 % in peso, può essere superiore a quello di cui all'articolo
7, paragrafo 1, quando l'interessato si accinga a concludere un contratto che
giustifichi una durata superiore. A tal fine, l'interessato presenta all'organismo
competente una prova scritta rilasciata da un organismo ufficiale o da una società
che abbia la propria sede nel paese destinatario dell'esportazione. Tale prova
scritta deve indicare, oltre al quantitativo e alla qualità della merce
di cui trattasi, il termine di fornitura e le relative condizioni di prezzo.
A titolo informativo, lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione
copia di tale documento probatorio.
2. Nei casi previsti nel paragrafo 1 l'interessato presenta all'organismo competente
la richiesta di titolo di esportazione, corredata di una domanda di fissazione
anticipata della restituzione o della tassa all'esportazione applicabile il
giorno della presentazione della domanda stessa per la destinazione prevista,
e dell'indicazione del quantitativo minimo e massimo che prevede di esportare
e del termine minimo e massimo necessari per eseguire l'operazione progettata.
Tuttavia, il quantitativo minimo non può essere inferiore a 75 000 t
per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le
farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309
10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31,
2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore
di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, e a 15 000 t per le
semole e i semolini di frumento duro ed il riso. In deroga all'articolo 14,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, questa richiesta non implica la
costituzione di una cauzione.
Per le esportazioni destinate ad un paese ACP o a più paesi di uno dei
gruppi dei paesi ACP definiti nell'allegato III il quantitativo minimo di cui
al primo comma è ridotto:
- a 20 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il
granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici
NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309
90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un
tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, e - a 5 000 t
per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso.
Nelle richieste relative a più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP deve
essere indicato il nome di ogni paese di destinazione previsto.
3. Lo Stato membro presso il cui organismo competente viene presentata la domanda
esamina la domanda stessa tenendo conto in particolare della quantità
e dell'aspetto economico dell'esportazione progettata, nonché delle possibilità
concrete di esecuzione della medesima e la trasmette, qualora sia ammissibile,
alla Commissione, la quale decide secondo la procedura di cui all'articolo 23
del regolamento (CEE) n. 1766/92 o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n.
1418/76. In caso di accoglimento la Commissione fissa, in particolare, il termine
entro il quale l'interessato è tenuto a presentare il contratto all'organismo
competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.
4. Quando il periodo di validità stabilito per il titolo è uguale
a quello richiesto, l'interessato presenta all'organismo competente, entro il
termine fissato a norma del paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto
ed una copia di quest'ultimo. Nel contratto sono indicati almeno i seguenti
elementi: il quantitativo oggetto del contratto stesso, che deve essere compreso
tra il minimo ed il massimo indicati, la destinazione ed il termine entro il
quale dovrà essere eseguita l'operazione, termine che deve essere compreso
tra il minimo e il massimo indicati, il prezzo fissato per la durata del contratto
e le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato, previa la
costituzione della cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
Il paese o i paesi di destinazione di uno stesso gruppo sono indicati nella
casella 7 e il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi per i quali
era stata presentata la domanda. Limitatamente al 10 % dei quantitativi indicati
nel titolo, l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando
verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi ai sensi dell'allegato
III.
Nel caso in cui non sia stato in grado di concludere tale contratto, l'interessato
deve informarne l'organismo competente entro il termine previsto per la presentazione
del contratto; il titolo non viene rilasciato.
5. Salvo forza maggiore, se l'interessato non si conforma alle disposizioni
del paragrafo 4, il titolo non viene rilasciato.
6. Quando il periodo di validità stabilito non è quello richiesto
dall'interessato, pur essendo superiore a quello di cui all'articolo 7, si applicano
i paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla richiesta
di titolo entro il termine previsto per la presentazione del contratto.
7. Quando è stata negata la proroga del periodo di validità di
cui all'articolo 7, il titolo non viene rilasciato.
8. Ai titoli rilasciati alle condizioni previste dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
Articolo 10 (modificato da Reg. Ce 904/02)
Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo
1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
1418/76 è di:
[Modificato da 397R0932 (GU L 135 27.05.97 pag.2 - dal 28/5/97) consolidato]
a) 1 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli di importazione ai quali non
si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino
del regolamento (CEE) n. 1766/92, oppure di prodotti di cui al regolamento (CE)
n. 3072/95 del Consiglio (*) e di 5 ECU per tonnellata se si tratta di titoli
di esportazione per prodotti di cui al regolamento CE n.3072/95 del Consiglio
e di 5 euro per tonnellata se si tratta di:
- titoli di esportazione per un prodotto per il quale alla data della domanda non è fissata alcuna restituzione nè tassa all'esportazione
- titoli di esportazione per un prodotto che non comporta la fissazione anticipata della tasssa o della restituzione all'esportazione
- titoli di esportazione rilasciati conformemente all'articolo 7, paragrafo
3 bis del presente regolamento
b) se si tratta di titoli d'importazione ai quali si applicano le disposizioni
dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92:
- 15 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti ai codici NC 0709 90 60,
0712 90 19, 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005
10 90, 1005 90 00, 1007 00 e 1008;
- 5 ECU per tonnellata per gli altri prodotti;
c) 45 EUR per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n. 3072/95, se si tratta di titoli d'esportazione. Per le esportazioni
verso i paesi ACP realizzate sulla scorta di un titolo avente un periodo di
validità speciale a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, la
cauzione è fissata nella misura di 12 ECU per tonnellata;
d) (modificatocon reg. Ce 498/2003)20 EUR per tonnellata per i prodotti di cui
all'articolo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CEE) n.1766/92, se si tratta
di titoli d'esportazione. Tuttavia , per i titoli rilasciati con restituzione,
conformemente all'articolo 7 , par. 2, del presente regolamento, tale cauzione
è di 24 Eur/t. Per le esportazioni verso Paesi ACP eseguite con un titolo
avente un periodo di validità speciale conformemente all''articolo 9
del presente regolamento, la cauzione è stabilita a 12 EUR/t;
e) soppressa con Reg. Ce 904/02
Articolo 11
Qualora, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
il periodo di validità del titolo sia stato prorogato, si applica il
correttivo vigente il giorno della presentazione della domanda di titolo per
esportazioni da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità
del titolo stesso.
La restituzione all'esportazione è inoltre adeguata a norma dell'articolo
12.
Articolo 11 bis (SOPPRESSO con Reg. Ce 2298/2001)
Articolo 12 (modificato con reg. Ce 904/02)
1. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo
5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettere a) e b) del suddetto regolamento, esclusi il granturco e il sorgo,
viene adeguato, durante il periodo compreso tra i mesi di agosto e maggio di
una stessa campagna, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile
al prezzo d'intervento stabilito per tale campagna.
Per il granturco e il sorgo tale restituzione è adeguata, durante il
periodo compreso tra il novembre di una campagna e l'agosto della campagna successiva,
mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento
stabiliti per le campagne considerate.
Il primo adeguamento interviene il primo giorno del mese di calendario successivo
a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti ulteriori sono applicati mensilmente.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento
(CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, la restituzione, adeguata
a norma del primo comma e in vigore in maggio resta applicabile per il mese
di giugno. Per il granturco e il sorgo la restituzione, adeguata a norma del
secondo comma e in vigore in agosto resta applicabile nel mese di settembre.
1 bis. L'adeguamento di cui al paragrafo 1 non si applica quando l'importo
della restituzione è pari a zero.
2. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e
l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione,
senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 1, per i prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n.
1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretto con un importo pari
alla divergenza dei prezzi tra le due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene
il 1° luglio ed è composta dai seguenti elementi:
a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della
vecchia e della nuova campagna;
b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di
mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo
(incluso).
Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione
di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.
La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene
aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente
alle modalità indicate al paragrafo 1 tenendo conto dell'importo della
maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.
2 bis. Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano mutatis mutandis
le stesse modalità di adeguamento indicate nel primo e seconda comma
con le seguenti eccezioni:
- il 30 settembre è considerato come fine campagna
- la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1° ottobre invece
che il 1° luglio;
- il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre;
- le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione
considerate.
3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento
(CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento
(CEE) n. 1418/76, all'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui
ai paragrafi 1 e 2 viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto
per il prodotto di cui trattasi.
[Modificato da 395R2917 (GU L 305 19.12.95 pag.53 - dal 1/9/95) aggiunta consolidata]
4. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento, è adeguato, nel periodo che va dal mese di ottobre al mese di luglio, di un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento del risone fissato per la stessa campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando il relativo coefficiente di trasformazione.
[Modificato da 396R1527 (GU L 190 31.07.96 pag.23 - dal 9/6/96) completion consolidata]
Il primo adeguamento viene effettuato il primo giorno del mese civile successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti successivi sono applicati mensilmente
4 bis . L'adeguamento di cui al paragrafo 4 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.
5. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna
e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna,l'importo della restituzione,
senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 4, viene corretto
con un importo paro alla divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra
la nuova e la vecchia campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando
il relativo coefficiente di trasformazione.
Tale divergenza di prezzo interviene il 1° settembre ed è costituita
dai seguenti elementi:
a) la differenza tra i prezzi d'intervento del risone, senza maggiorazione mensile,
della vecchia e della nuova campagna;
[Modificato da 396R1527 (GU L 190 31.07.96 pag.23 - dal 9/6/96) completion consolidata]
Tuttavia, per quanto riguarda il passaggio dalla campagna 1995/1996 alla campagna 1996/1997, si applica la differenza tra i prezzi d'acquisto all'intervento del risone, di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, senza maggiorazioni mensili della campagna 1995/1996 ed il prezzo d'intervento della campagna 1996/1997
b) e un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero
di mesi trascorsi fra il mese di ottobre (incluso) e il mese della domanda di
titolo (incluso).
A questi due elementi si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente
alla fase di trasformazione in cui è esportato il prodotto.
L'importo della restituzione è ridotto degli elementi di cui alle lettere
a) e b), a seconda della fase di lavorazione, ed è maggiorato, a partire
dal mese di ottobre della nuova campagna, conformemente alle regole indicate
al paragrafo 4, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente
per la nuova campagna.
Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.
6. soppresso con Reg. Ce 904/02
Articolo 13
1. Per quanto concerne i titoli d'esportazione, gli Stati membri comunicano
alla Commissione:
a) ogni giorno lavorativo:
[Modificato da 395R1861 (GU L 177 28.07.95 pag.86 - dal 28/7/95) consolidato]
i) le domande di titoli o l'assenza di domande di titolo,
le domande di titoli di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88,
presentate il giorno lavorativo precedente il giorno della comunicazione;
ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, in base alle domande
di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
La comunicazione concernente le domande e i quantitativi deve indicare:
- il quantitativo per ciascun codice di prodotto a undici cifre della nomenclatura
dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Qualora un titolo
sia stato rilasciato per più codici a undici cifre, deve essere indicato
solo il primo codice;
[Modificato da 396R1029 (GU L 137 08.06.96 pag.1- dal 9/6/96) consolidato]
- i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati
utilizzati, nonché l'importo della restituzione o della tassa all'esportazione
per ogni codice;
b) entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente:
i) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di aiuto alimentare;
[Modificato da 396R1029 (GU L 137 08.06.96 pag.1 - dal 9/6/96) consolidato]
ii)i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati, nonché l'importo della restituzione o della tassa all'esportazione per ogni codice;
iii) i quantitativi ai quali non si applica l'articolo 7, paragrafo 3 e per
i quali sono stati rilasciati i titoli;
c) una volta per campagna, ed entro il 30 aprile, le informazioni relative ai
quantitativi esatti utilizzati in relazione ai titoli, tenendo conto della tolleranza
prevista dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
[Modificato da 396R1527 (GU L 190 31.07.96 pag.23 - dal 9/6/96 ) consolidato]
2. Per quanto concerne i titoli d'importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto dei titoli per ogni codice di prodotto e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità e per origine. L'origine è ugualmente indicata nei titoli d'importazione di riso.
Articolo 14
Il regolamento (CEE) n.891/89 è abrogato a decorrere dal 1° settembre
1995.
Per i titoli relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n.1766/92
e per i titoli d'importazione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE)
n.1418/76, il regolamento (CEE) n.891/89 cessa di essere applicabile a decorrere
dal 1° luglio 1995.
Il regolamento (CEE) n.891/89 resta applicabile ai titoli rilasciati:
- anteriormente al 1° luglio 1995, per i titoli relativi ai prodotti disciplinati
dal regolamento (CEE) n.1766/92 e per i titoli d'importazione dei prodotti disciplinati
dal regolamento (CEE) n.1418/76;
- anteriormente al 1° settembre 1995 per i titoli d'esportazione dei prodotti
disciplinati dal regolamento (CEE) n.1418/76.
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile:
- ai titoli rilasciati a decorrere dal 1° luglio 1995 per quanto concerne
i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n.1766/92, nonché ai titoli
d'importazione dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n.1418/76;
- ai titoli d'esportazione rilasciati a decorrere dal 1° settembre 1995
per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n.1418/76.
Tuttavia per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995, l'adeguamento
della restituzione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 del regolamento (CEE)
n.1766/92 è calcolato secondo il metodo di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo
12 del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag.21.
(2) GU n. L 349 del 31.12.1994, pag.105.
(3) GU n. L 166 del 25.6.1976, pag.1.
(4) GU n. L 94 del 7.4.1989, pag.13.
(5) GU n. L 106 dell'11.5.1995, pag.8.
(6) GU n. L 331 del 2.12.1988, pag.1.
(7) GU n. L 39 del 21.2.1995, pag.1.
(8) GU n. L 191 del 31.7.1993, pag.76.
ALLEGATO I
VALIDITÀ DEI TITOLI D'IMPORTAZIONE
A. Settore dei cereali
TABELLA
B. Settore del riso
TABELLA
ALLEGATO II
VALIDITÀ DEI TITOLI D'ESPORTAZIONE
A. Settore dei cereali
TABELLA
CODICE NC |
DESIGNAZIONE MERCI |
VALIDITA' |
| 07099060 | Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 07129019 | Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10019091 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10019099 | Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina. | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10020000 | Segala | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 100300 | Orzo | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 100400 | avena | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10051090 | Granturco destinato alla semina , diverso dal granturco ibrido | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10059000 | granturco diverso da quello destinato alla semina | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10070090 | sorgo da granella , diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 1008 | grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 100110 | frumento (grano) duro | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 110100 | farine di frumento (grano) o di frumento segalato | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 11021000 | Farina di segala | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 11031190 | semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| I prodotti di cui all'allegato A del Reg. cee 1766/92. | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 11031110 | Semole e semolini di frumento (grano) duro | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 1107 | Malto anche torrefatto | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| I prodotti di cui sopra , con titoli recanti nella casella 20 la dicitura "Titolo Gatt - Aiuto alimentare" | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
B. Settore del riso
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
| 10061021 | Risone (riso paddy) | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10061023 | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 10061025 | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 10061027 | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 10061092 | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 10061094 | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 10061096 | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 10061098 | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo | |
| 100620 | riso semigreggio ( riso cargo o riso bruno) | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 100630 | riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 10064000 | Rotture di riso | 30 giorni |
| 11023000 | Farina di riso | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 11031400 | semole e semolini di riso | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 11032950 | Agglomerati in forma di pellets di riso | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 11041991 | Fiocchi di riso | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| 11081910 | Amido di riso | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
| I prodotti di cui sopra , esportati con titoli recanti nella casella 20 la dicitura Titolo Gatt - Aiuto alimentare | Fino alla fine del 4° mese successivo a quello del rilascio del titolo |
ALLEGATO III
Gruppi di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé
| Gruppo I | Gruppo II | Gruppo III | Gruppo IV | Gruppo V | Gruppo VI | Gruppo VII |
| Mauritania | Ciad | Angola | Sudan | Seicelle | Haiti | Papua - Nuova Guinea |
| Mali | Centrafricana | Zambia | Gibuti | Comore | Rep. Domenicana | Figi |
| Niger | Benin | Malawi | Etipia | Madagascar | Antigua e Bermuda | Kiribati |
| Senegal | Nigeria | Mozambico | Somalia | Maurizio | Bahamas | Salomone |
| Burkina Faso | Camerun | Namibia | Uganda | Barbados | Samoa | |
| Gambia | Guinea Equatoriale | Botswana | Kenia | Belize | Tonga | |
| Guinea bissau | Sao tome e principe | Zimbabwe | Tanzania | Dominica | Tuvalu | |
| Guinea | Gabon | Lesotho | Grenada | Vanuatu | ||
| Capoverde | Congo | Swaziland | Giamaica | |||
| Sierra Leone | Zaire | Saits Kitts e Nevis | ||||
| Liberia | Ruanda | Santa Lucia | ||||
| Costa d'Avorio | Burundi | St.Vincent e grenadine | ||||
| Ghana | Trinidad e Tobago | |||||
| Togo | Guyana Suriname |
Allegato IV (modificato con Reg. Ce 2305/02 e con reg. Ce 498/2003)
Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione - Articolo 7 bis del regolamento Ce n.1162/95
| Paesi terzi | Codici NC |
| Bulgaria | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000. 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110210009500, 110210009700, 110210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110320209000, 110710119000, 110710919000 |
| Estonia | tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Cee n.1766/92 ed inoltre l'amido di riso di cui al codice NC 1108 19 10 |
| Lettonia | 1001 1000, 1001 9091, 1001 9099, 1002 0000, 1003 0010, 1003 0090, 1004 0000, 1101 0011, 1101 0015, 1101 0090, 1102 1000, 1102 9010 , 1102 9030, 1103 1110, 1103 1190, 1103 1910, 1103 1940, 1103 2060. |
| Lituania | 1001 1000, 1001 1091, 1001 9099, 1002 0000, 1004 0000, 1008 2000, 1101 0011, 1101 0015, 1101 0090, 1102 1000, 1103 1110, 1103 1190, 1103 1940, 1102 9030, 1103 1910, 1103 2060, 1104 1290, 1104 1910, 1104 2220, 1104 2230, 1104 2911, 1104 2951, 1104 2955, 1104 3010, 1107 1011, 1107 1019, 1107 1091, 1107 1099, 1107 2000. |
| Polonia | 1101 90, 1101, 1102, 1107 1011, 1107 1019, 1107 10 91, 1107 1099, 1107 20 00 ed ex 2302 ad eccezione dei prodotti di cui al codice 2302 50 |
| Rep. Ceca | 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000,100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710199000, 110710999000, 110720009000, |
| Romania | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100510909000, 100590009000, 110100119000, 110100159100, 110100159130, 110100159150, 110100159170, 110100159180, 110100159190, 110100909000, 110311109200, 110311109400, 110311109900, 110311909200, 110311909800, 110320609000, 110710119000, 110710199000, 110710919000, 110710999000, 110720009000. |
| Slovacchia | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000. 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710999000 |
| Slovenia | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000. 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 1008 2000 9200, 110210009500, 110210009700, 110210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110220109200, 110220109400, 110220909200, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110313109100, 110313109300, 110313109500, 110320209000, 110710119000, 110710919000, |
| Ungheria | 1001 1000, 1001 9091, 1001 9099, 1002 0000, 1003 0010, 1003 0090, 1004 0000, 1005 1090, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 0011, 1101 0015, 1101 0090, 1102 1000, 1102 2010, 1102 2090, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 1110, 1103 1190, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 1910, 1103 1930, 1103 1940, 1103 20 20, 1103 2060, 1104 12 90, 1104 1910, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 2220, 1104 2230, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11,1104 2951, 1104 2955, 1104 3010, 1104 30 90, 1107 1011, 1107 1019, 1107 1091, 1107 1099, 1107 2000 . |
Il regolamento Ce riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.