
Il Regolamento è consolidato con tutte le modifiche; il testo consoilidato è stato tratto dal sito dell'Unione Europea
Modifiche
.M1 Regolamento (CEE) n. 2146/68 del Consiglio del 20 dicembre 1968 L 314 1
31.12.1968
.M2 Regolamento (CEE) n. 1253/70 del Consiglio del 29 giugno 1970 L 143 1 1.7.1970
.M3 Regolamento (CEE) n. 2554/70 del Consiglio del 15 dicembre 1970 L 275 5
19.12.1970
.M4 Regolamento (CEE) n. 2727/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 L 282 8
23.12.1971
.M5 Regolamento (CEE) n. 1547/72 del Consiglio del 18 luglio 1972 L 165 1 21.7.1972
.M6 Regolamento (CEE) n. 1707/73 del Consiglio del 26 giugno 1973 L 175 5 29.6.1973
.M7 Regolamento (CEE) n. 2560/77 del Consiglio del 7 novembre 1977 L 303 1 28.11.1977
.M8 Regolamento (CEE) n. 1419/78 del Consiglio del 20 giugno 1978 L 171 8 28.6.1978
.M9 Regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978 L 185 1 7.7.1978
.M10 Regolamento (CEE) n. 590/79 del Consiglio del 26 marzo 1979 L 78 1 30.3.1979
.M11 Regolamento (CEE) n. 1585/80 del Consiglio del 24 giugno 1980 L 160 2 26.6.1980
.M12 Regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio del 15 luglio 1980 L 186 1 19.7.1980
.M13 Regolamento (CEE) n. 3454/80 del Consiglio del 22 dicembre 1980 L 360 16
31.12.1980
.M14 Regolamento (CEE) n. 1413/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 L 162 6 12.6.1982
.M15 Regolamento (CEE) n. 1097/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 L 113 1 28.4.1984
.M16 Regolamento (CEE) n. 1101/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 L 113 7 28.4.1984
.M17 Regolamento (CEE) n. 1556/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 L 150 5 6.6.1984
.M18 Regolamento (CEE) n. 2260/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 L 208 1 3.8.1984
.M19 Regolamento (CEE) n. 231/85 del Consiglio del 29 gennaio 1985 L 26 12 31.1.1985
.M20 Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 L 362 8
31.12.1985
.M21 Regolamento (CEE) n. 1454/86 del Consiglio del 13 maggio 1986 L 133 8 21.5.1986
.M22 Regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 L 183 7 3.7.1987
.M23 Regolamento (CEE) n. 3994/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 L 377
31 31.12.1987
.M24 Regolamento (CEE) n. 1098/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 L 110 10
29.4.1988
.M25 Regolamento (CEE) n. 2210/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 L 197 1 26.7.1988
.M26 Regolamento (CEE) n. 1225/89 del Consiglio del 3 maggio 1989 L 128 15 11.5.1989
.M27 Regolamento (CEE) n. 2902/89 del Consiglio del 25 settembre 1989 L 280
2 29.9.1989
.M28 Regolamento (CEE) n. 3499/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 L 338 1
5.12.1990
.M29 Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990 L 353 23
17.12.1990
.M30 Regolamento (CEE) n. 1720/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 L 162 27
26.6.1991
1966R0136 — IT — 01.11.2001 — 004.001 — 2
.M31 Regolamento (CEE) n. 356/92 del Consiglio del 10 febbraio 1992 L 39 1 15.2.1992
.M32 Regolamento (CEE) n. 2046/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 L 215 1 30.7.1992
.M33 Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio del 16 novembre 1993 L 285 9
20.11.1993
.M34 Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 L 349 105
31.12.1994
.M35 Regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 L 206 11 16.8.1996
.M36 Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 L 210 32 28.7.1998
.M37 Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio del 14 dicembre 1999 L 327
7 21.12.1999
.M38 Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 L 328
2 23.12.2000
.M39 Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 L 201 4
26.7.2001
Modificato da:
.A1 Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord L 73 14 27.3.1972
(adattato dalla decisione del Consiglio del 1o gennaio 1973) L 2 1 1.1.1973
.A2 Atto di adesione della Grecia L 291 17 19.11.1979
.A3 Atto di adesione della Spagna e del Portogallo L 302 23 15.11.1985
.A4 Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia C 241 21 29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) L 1 1 1.1.1995
Rettificato da:
.C1 Rettifica, GU P 33 del 24.2.1967, pag. 536 (136/66)
.C2 Rettifica, GU L 304 del 27.10.1987, pag. 46 (1915/87)
.C3 Rettifica, GU L 211 del 4.8.1988, pag. 28 (1915/87)
.C4 Rettifica, GU L 36 dell'8.2.1989, pag. 23 (1915/87)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in
particolare gli articoli 42 e 43, Vista la proposta della Commissione, Visto
il parere del Parlamento Europeo (1),
Considerando che nella Comunità la situazione dei mercati dei grassi
di origine vegetale o marina è caratterizzata dall'importanza del fabbisogno
e dalla scarsità della produzione totale; che pertanto gli Stati membri
dipendono largamente dal mercato mondiale per quanto riguarda il loro
approvvigionamento in questo settore; che questa situazione comune giustifica,
in linea generale, l'eliminazione dei vari ostacoli all'importazione
e la loro sostituzione, salvo per determinati prodotti dell'olivicoltura, con
la tariffa doganale comune che, attraverso il suo dazio nullo sulle materie
prime, facilita l'approvvigionamento delle industrie e, gravando con dazi i
prodotti lavorati, protegge le industrie in questione procurando al tempo stesso
ai consumatori un approvvigionamento a prezzi ragionevoli;
Considerando però che l'eliminazione degli ostacoli all'importazione
lascia il mercato comunitario dei semi e frutti oleosi e dei relativi oli in
balia delle perturbazioni causate sia da talune importazioni dai paesi terzi,
sia dalle disparità provocate da paesi terzi tra i prezzi dei prodotti
ottenuti dai semi e frutti oleosi ed i prezzi di tali semi e frutti; che tali
perturbazioni pregiudicano gravemente gli interessi dei produttori e delle industrie
di trasformazione e che è pertanto necessario prevedere misure atte a
porvi rimedio nel rispetto degli impegni internazionali;
Considerando che, data la situazione del mercato mondiale, l'eliminazione degli
ostacoli alle importazioni comprometterebbe alcune produzioni agricole o industriali
della Comunità, se i suoi effetti non fossero compensati da quelli di
altri provvedimenti; che il consumo di olio di oliva potrebbe infatti subire
una contrazione, se il prezzo degli oli concorrenti diminuisse notevolmente;
che inoltre altri oleaginosi sono esposti alla concorrenza diretta degli stessi
prodotti importati dai paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio;
Considerando che la coltura dell'olivo e la produzione di olio d'oliva hanno
un'importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità,
dove costituiscono sovente la risorsa essenziale di una parte notevole della
popolazione; che per importanti categorie di consumatori l'olio di oliva costituisce
la fonte più importante di grassi; che la coltura di semi oleosi, in
particolare della colza, del ravizzone e del girasole, contribuisce alla produttività
delle aziende, permettendo a queste ultime di migliorare il loro equilibrio
tecnico e finanziario; che è pertanto necessario sostenere tali produzioni
con misure adeguate;
Considerando quindi che il collocamento sul mercato dei raccolti deve garantire
ai produttori della Comunità un'equa remunerazione, il cui
livello può essere definito, per l'olio di oliva, da un prezzo indicativo
alla produzione e, per i semi oleosi, da un prezzo indicativo; che la differenza
tra questi prezzi e quelli accettabili per il consumatore rappresenta l'integrazione
che è opportuno concedere per raggiungere lo scopo perseguito;
Considerando che i consumatori di olio d'oliva accordano generalmente a questo
prodotto una preferenza rispetto agli altri prodotti analoghi, ciò
che permette la vendita dell'olio d'oliva ad un prezzo superiore a quello di
detti prodotti analoghi; che è pertanto possibile fissare, tenuto conto
del prezzo dei prodotti concorrenti, un prezzo indicativo di mercato ad un livello
atto a garantire in linea di massima al produttore, attraverso gli
introiti di mercato, una parte notevole della remunerazione necessaria;
Considerando che il prezzo indicativo di mercato dell'olio di oliva può
raggiungere il suo scopo soltanto se il prezzo effettivamente praticato sul
mercato sia per quanto possibile vicino al prezzo indicativo di mercato;
che è quindi necessario prevedere meccanismi stabilizzatori sia negli
Stati membri produttori sia alla frontiera della Comunità;
Considerando che la stabilità perseguita potrà essere raggiunta
all'interno della Comunità se nelle zone di produzione verrà data
la possibilità di offrire l'olio di oliva agli organismi competenti degli
Stati membri;
che, data la concentrazione geografica della produzione e del consumo, il prezzo
d'intervento che detti organismi devono versare come
contropartita può essere uguale per tutti i centri d'intervento; che,
inoltre, per raggiungere un equilibrio costante tra offerta e domanda e per
ovviare alle conseguenze dell'irregolarità della produzione, è
opportuno prevedere la possibilità di incaricare gli organismi di intervento
di
costituire una scorta regolatrice;
Considerando che, per stabilizzare il mercato della Comunità al livello
desiderato, segnatamente evitando che le fluttuazioni del mercato
mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità,
è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione
il
cui ammontare corrisponda alla differenza tra un prezzo d'entrata derivato dal
prezzo indicativo di mercato ed i prezzi praticati sul
mercato mondiale; che, per assicurare una protezione completa e coerente, le
sanse di oliva, i residui della lavorazione dell'olio di oliva e le olive destinate
alla fabbricazione di olio devono essere sottoposti ad un regime avente gli
stessi effetti;
Considerando che la sospensione del prelievo o la concessione di una restituzione
in favore dell'olio di oliva utilizzato nella fabbricazione di
conserve di pesci e di legumi è necessaria per permettere agli interessati
di affrontare la concorrenza dei prodotti analoghi fabbricati utilizzando
oli acquistati al prezzo del mercato mondiale;
Considerando che l'approvvigionamento dei consumatori di olio di oliva potrebbe
essere compromesso qualora il rapporto tra il prezzo mondiale
e il prezzo comunitario fosse tale da provocare l'esportazione di olio di oliva
in quantità rilevanti che, inoltre, le importazioni o le esportazioni
di tale prodotto potrebbero in determinate circostanze provocare perturbazioni
sul mercato; che occorre pertanto prevedere misure per
rimediare a tali situazioni;
Considerando che, per quanto riguarda i semi oleosi, la protezione degli agricoltori
contro i rischi che, malgrado il sistema di integrazioni previsto, risultassero
dalle vicissitudini del mercato può essere garantita da misure di intervento
consistenti nell'acquisto delle quantità offerte
agli organismi competenti a prezzi di intervento che, data l'estensione territoriale
della produzione rispetto al piccolo numero di centri di
trasformazione, debbono essere fissati tenendo conto delle condizioni naturali
della fonazione dei prezzi sul mercato;
Considerando che l'elenco dei semi che beneficiano del regime sopra descritto
deve essere stabilito in modo da comprendere le specie la cui
coltura è per il momento maggiormente estesa; che deve tuttavia essere
possibile estendere tale regime, in funzione dell'esperienza acquisita, ad
altri semi;
Considerando che la soppressione delle misure che favoriscono la produzione
dell'olio di vinaccioli in taluni Stati membri rende necessari
provvedimenti speciali allo scopo di permettere all'industria produttrice di
tale olio di adattarsi alle nuove condizioni di mercato;
Considerando che la coerenza delle disposizioni relative all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi verrebbe compromessa
se i loro effetti potessero venir cumulati con quelli di aiuti incompatibili
con il Trattato; che è tuttavia necessario prevedere, in attesa
dell'attuazione di una politica agricola comune nel settore del lino, una eccezione
per gli aiuti concessi alla produzione di semi di lino
utilizzati per la produzione di olio;
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli
obiettivi previsti negli articoli 39 e 110 del Trattato;
Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è
opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta
cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di
gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 (M.9)
1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi
e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti
di
pesci o di mammiferi marini.
2. (M.23) Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:
| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| a) 1201 00 90 | Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina |
| 1202 10 90 | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina |
| 1202 20 00 | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina |
| 1203 00 00 | Copra |
| 1204 00 90 | Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1205 00 90 | Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1206 00 90 | Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 10 90 | Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 20 90 | Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 30 90 | Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 40 90 | Semi de sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 50 90 | Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 60 90 | Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 91 90 | Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 92 90 | Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 99 91 | Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| 1207 99 99 | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
| b) 1208 | Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1513 | Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| ex 1515 | Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba: 1515 60) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| ex 1516 | Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»: 1516 20 10) |
| ex 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o
vegetali o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, diversi dai grassi
e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10,
1517 90 10 e 1517 90 93. |
| 1518 00 31 e 1518 00 39 | Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, fabbricazione di
prodotti per l'alimentazione umana 1522 00 91 Morchie o fecce di olio, paste di
saponificazioni (soap stocks) provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o
delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva |
| 1522 00 99 | Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva |
| 2304 00 00 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia |
| 2305 00 00 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di
pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o
2305 ed esclusi quelli delle sanse di olive e gli altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva della sottovoce 230690 |
| c) 1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1510 00 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
| d) 0709 9031 | Olive, fresche o refrigerate destinate ad usi diversi dalla produzione di
olio 0709 90 39 Altre olive, fresche o refrigerate 0710 80 10 Olive, anche cotte in acqua o al vapore, congelate |
| 0711 20 | Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione come tali |
| ex 0712 90 90 | Olive secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate |
| ex 2001 90 90 | Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico |
| ex 2004 90 30 | Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate |
| 2005 70 00 | Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate |
| e)1522 00 31 1522 00 39 | Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva |
| 2306 90 11 2306 90 19 | Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio |
Articolo 2 (M.34)
1. Le importazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
2 lettera c) e di prodotti dei codici NC 0709 90 39,
0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono subordinata alla presentazione
di un titolo di importazione.
Le esportazioni di olio di oliva fuori della Comunità sono subordinate
alla presentazione di un titolo di esportazione.
Le esportazioni fuori della Comunità di altri prodotti elencati all'articolo
1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo
d'esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne
faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella
Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo
3.
Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità.
Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia
che
assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità
del titolo e che, salvo caso di forza maggiore, rimane acquisita
in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine
o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione
del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo
38.
Articolo 2 bis
.M35 1. . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento,
ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si applicano le aliquote dei
dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio d'oliva
nella Comunità superi in modo significativo .M36 il
prezzo
indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione e di un importo
che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di
inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo,
. per un periodo di almeno tre mesi, al fine di garantire
l'approvvigionamento di olio d'oliva in misura adeguata al mercato della Comunità
mediante l'importazione di questo prodotto da paesi terzi, la
Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 38,
— sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi della
tariffa doganale comune per l'olio d'oliva, determinandone le modalità,
— aprire un contingente di importazione di olio d'oliva ad un'aliquota
ridotta dei dazi della tariffa doganale comune e determinarne le modalità
di gestione.
Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che
non può comunque superare la data di conclusione della campagna in questione.
Articolo 2 ter (M34)
1. Per evitare o reprimere eventualio effetti negativi sui mercti comunitari
imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
2, lettere c), d) ed e), l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella
tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è
suordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte
le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso
conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di
perturbare il
mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo
perseguito.
2. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addizionale all'importazione
può essere imposto sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione
mondiale del commercio.
I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio
addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni
nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi
di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.
3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di
un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione
cif della partita in questione.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi
rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato
di importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente
articolo secondo la procedura di cui all'articolo 38. Tali modalità comportano
in particolare:
a) la determinazione dei prodotti cui possono essere applicati dazi addizionali
all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1
in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.
Articolo 3 (M34)
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di olio di oliva e
di semi di ravizzone e di colza raccolti nella Comunità, sulla base dei
corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti
che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato,
la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità poù
essere coperta da una restituzione all'esportazione.
1966R0136 — IT — 01.11.2001 — 004.001 — 8
.M34
.M34
2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con
restituzione, si adotta il metodo
a) più idoneo alla natura del prodotto e alla situazione del mercato
in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse
disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni
della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi
operatori,
b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto
conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione
del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono
necessario. Per quanto riguarda l'olio di oliva, la restituzione può
inoltre essere fissata e livelli diversi a seconda della qualità e della
presentazione quando la situazione del comimercio internazionale o le esigenze
specifiche di taluni mercti lo rendono necessario.
Le restituzione sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Per l'olio d'oliva tale fissazione può aver luogo in particolare:
a) periodicamente,
b) mediante gara se la situazione del mercato lo giustifica.
Per l'olio d'oliva la gara può essere limitata a taluni paesi di destinazione,
taluni quantitativi e qualità e presentazioni.
Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'ammontare della restituzione è
fissato almeno una volta al messe. In caso di necessità,le restituzioni
possono essere modificte nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di
uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Le restituzioni per l'olio di oliva sono fissate prendendo in considerazione:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
— sul mercato della Comunità, dei prezzi dell'olio di oliva e delle
disponibilità;
— nel commercio internazionale, dei prezzi dell'olio di oliva;
b) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformenente all'articolo
228 del trattato.
Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consente di determinare
il corso più favorevole dell'olio di oliva, si può tener conto
del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e della differenza
constatata durante un periodo rappresentativo tra tale prezzo e quello dell'olio
di oliva.
L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza
esistente tra il prezzo dell'olio di oliva nella Comunità e quello sul
mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese di esportazione
dei prodotti su quest'ultimo mercato.
5. Le restituzioni per i semi di ravizzione e di colza sono fissate prendendo
in considerazione:
a) i prezzi praticati nella Comunità sui vari mercati rappresentativi
per la trasformazione e l'esportazione nonché il livello dei prezzi di
mercato, nella Comunità, dei semi di ravizzone e di colza e le prosettive
di evoluzione di tali prezzi;
b) la situazione nella Comunità delle disponibilità di tali prodotti
rispetto alla domanda;
c) i corsi più favorevoli constatati sui vari mercati dei paesi terzi
importatori;
d) le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;
1966R0136 — IT — 01.11.2001 — 004.001 — 9
.M34
e) l'aspetto economico delle esportazioni previste;
f) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo
228 del trattato.
6. La restituzione è concessa soltanto su domanda e su presentazione
del relativo titolo di esportazione.
7. L'importo della restituzione all'esportazione dell'olio di oliva e dei semi
di ravizzone e di colza è quello applicabile il giorno della domanda
del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale
data
a) alla destinazione indicata sul titolo o, se del caso,
b) alla destinazione reale se diverse dalla destinazione indicata sul titolo.
In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo
applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui
al presente paragrafo, possono essere adottato le misure appropriate.
8. È possibile degorare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per l'olio
di oliva e i semi di ravizzone e di colza che beneficiano di restituzioni nell'ambito
di azioni di auito alimentare, secondo la procedura di cui
9. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente
all'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione
rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti
in questione. Tenuto conto del rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi
conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay,
la fine di un periodo di riferimento lascia impregiudicata la validità
dei titoli di esportazione.
10. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni
relative alla ridistribuzione delle quantità esportabili non attribuite
o non utilizzate, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 3 bis (M34)
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento
si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura
combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura
tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita
nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata
in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi
sono vietate:
— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio
doganale,
— l'applicazione di qualisiasi restrizione quantitative o misura di effetto
equivalnete.
Articolo 3 ter (M34)
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato
comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2
subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento
degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare
misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista
la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura
di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le
regole generali di applicazione del presente paragrafo.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione,
su richiesta di uno Stato membro o di prorpria iniziativa,
decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati
membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali
1966R0136 — IT — 01.11.2001 — 004.001 — 10
.M34
misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo
entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della
domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla
Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione.
Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificta,
può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre rispettare gli obblighi che
scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo
2 del trattato.
Articolo 4 (M.36)
1. È istituito, per la Comunità, un prezzo indicativo alla produzione.
Questo prezzo è fissato nella fase del commercio all'ingrosso per l'olio
d'oliva vergine corrente avente acidità libera espressa in acido oleico
pari a 3,3 g per 100 g.
2. Per .M39 le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004 . il
prezzo indicativo alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 383,77
ecu/100 kg.
3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione
dell'olio d'oliva ha inizio il 1o novembre e termina il 31 ottobre dell'anno
successivo.
Articolo 5
1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Esso è
diretto a contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori.
L'aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di olio d'oliva
effettivamente prodotto.
Ferme restando le varie riduzioni della normativa comunitaria, l'aiuto deve
essere versato integralmente agli oleicoltori.
2. Per le .M39 campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004 . l'ammontare
unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a
132,25 ecu/100 kg.
3. Il quantitativo massimo di olio d'oliva al quale si applica l'aiuto di cui
al paragrafo 1 è di 1 777 261 tonnellate per campagna. Tale quantitativo
massimo garantito è ripartito tra gli Stati membri in forma di quantitativi
nazionali garantiti (QNG) nel modo seguente:
— Spagna 760 027 tonnellate
— Francia 3 297 tonnellate
— Grecia 419 529 tonnellate
— Italia 543 164 tonnellate
— Portogallo 51 244 tonnellate
4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'articolo 38, ogni Stato membro può destinare al
sostegno delle olive da tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione
di olio d'oliva.
In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi
5 e 6 è quello di cui al paragrafo 3 diminuito di una quantità
corrispondente agli aiuti accordati alle olive da tavola.
5. Se per una campagna di commercializzazione la produzione effettiva di uno
Stato membro è inferiore al suo QNG:
a) il 20 % della differenza è ripartito tra gli Stati membri che hanno
superato il rispettivo QNG nella stessa campagna; la ripartizione è effettuata
proporzionalmente ai QNG degli Stati beneficiari; e
b) l'80 % della differenza viene aggiunto unicamente per la campagna successiva
al QNG dello Stato membro in questione.
I quantitativi residui sono ripartiti dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'articolo 38.
6. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso in ogni Stato
membro la cui produzione effettiva, per la quale il diritto all'aiuto è
stato riconosciuto, è inferiore o uguale al QNG, se del caso maggiorato
a norma del paragrafo 5.
Negli altri Stati membri, l'importo unitario dell'aiuto concesso è pari
all'importo di cui al paragrafo 2, corretto mediante applicazione di un coefficiente.
Tale coefficiente è calcolato dividendo il QNG dello Stato membro interessato,
eventualmente aumentato a norma del paragrafo 5, per la produzione effettiva
alla quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.
7. Per orientare i controlli relativi alla determinazione del quantitativo di
olio ammesso a beneficiare dell'aiuto, le rese in olive e in olio sono fissate,
per ogni campagna, secondo zone omogenee di produzione.
8. Le organizzazioni di produttori riconosciute o le loro unioni riconosciute
possono essere associate ai lavori destinati a determinare la produzione effettiva
di cui al paragrafo 5, nonché ai lavori destinati a stabilire le rese
di cui al paragrafo 7.
9. Una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una
parte dei produttori è destinata al finanziamento di azioni di carattere
regionale .M39 volte a migliorare la qualità della produzione dell'olio
di oliva e delle olive da tavola . e il relativo impatto ambientale in ciascuno
Stato membro produttore.
Per .M39 le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/ 2004 ., la
percentuale di cui al primo comma è fissata all'1,4 % dell'aiuto alla
produzione assegnato ai .M39 produttori di olio d'oliva e di olive da tavola.
.
10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
11. Le rese di cui al paragrafo 7 e le modalità d'applicazione del presente
articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente
secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70
del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica
agricola comune (1).
Articolo 6 (M.9)
Il prezzo indicativo alla produzione è fissato ad un livello equo per
i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume
di produzione nella Comunità.
Articoli 7 , 8 , 9, 10, 11 abrogati da M.36, M.34, M.22, M.38, M.9
Articolo 11 bis (M.36)
Gli Stati membri adottano, per quanto di loro competenza, le misure necessarie
per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto di cui all'articolo 5. Nel caso
un'infrazione venga segnalata dalle agenzie di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali
nel settore dell'olio d'oliva (1), gli Stati membri decidono in merito alle
iniziative da adottare nei dodici mesi successivi alla segnalazione.
(M.9) Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure
di cui al primo comma subito dopo averle adottate.
Articolo 12 - abrogato (M 36)
Articolo 12 bis
Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in
determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo
la procedura di cui all'articolo 38, di autorizzare organismi che offrano sufficienti
garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso
per l'olio d'oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati,
la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni
riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97 (2).
Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando
il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è
inferiore al 95% del prezzo d'intervento applicabile nel corso della campagna
1997/1998.
L'importo dell'aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità
di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità
e la durata dell'ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura
di cui all'articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul
mercato. L'aiuto può essere concesso mediante gara.
Articolo 13 (M.9)
Per attenuare gli effetti dell'irregolarità dei raccolti sull'equilibrio
tra offerta e domanda ed ottenere così la stabilizzazione dei prezzi
al consumo, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, può decidere che gli organismi d'intervento costituiscano
una scorta regolatrice di olio d'oliva; secondo la stessa procedura il Consiglio
adotta le condizioni relative alla costituzione, alla gestione ed allo smercio
di tale scorta.
Articoli da 14 a 19 abrogati da (M.34)
Articolo 20 (M.34)
1. All'atto dell'esportazione di olio di oliva verso i paesi terzi, se i corsi
mondiali sono superiori al prezzo comunitario, può essere riscosso un
prelievo pari alla differenza tra questi prezzi.
2. abrogato (M.36)
3. Il prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo
la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 20 bis (M.36 e M 34)
1. L'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci del
codice NC 1604, ad eccezione della sottovoce 1604 30, di conserve di crostacei
e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi dei codici
NC 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, beneficia di un
regime di restituzione alla produzione.
2. L'importo della restituzione è fissato in base alla differenza esistente
tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario. A tal
fine sono presi in considerazione:
— l'onere all'importazione applicabile all'olio di oliva della sottovoce
NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento;
— gli elementi stabiliti alla fissazione delle restituzioni all'esportazione
applicabili per gli oli di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo
di riferimento.
3. La restituzione fissata precedentemente è mantenuta quando la differenza
tra tale restituzione e la nuova non supera un importo da determinare.
4. abrogata
5. Il diritto alla restituzione è acquisito al momento dell'utilizzazione
dell'olio nella fabbricazione di conserve. Gli Stati membri garantiscono, attraverso
un regime di controllo, che la restituzione venga accordata solo per l'olio
di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di cui al paragrafo 1.
6. La restituzione alla produzione è fissata ogni du mesi dalla Commissione.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente
quelle relative al regime di controllo di cui al paragrafo 4, sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 20 quater (M.14)
1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento
devono:
a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione
e di valorizzazione delle olive e dell'olio d'oliva composte esclusivamente
di olivicoltori;
b) essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio d'oliva dei
propri soci;
c) qualora non facciano parte di una unione riconosciuta:
— essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per
tutti gli olivicoltori soci;
— essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la
rispettiva quota;
d) qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione,
ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione
di ciascun socio;
e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di
olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite;
f) escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi discriminazione
tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalità
o sul luogo del loro stabilimento;
g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti
all'organizzazione che lo desiderino possano recedere:
— dopo aver partecipato all'organizzazione per un periodo di almeno tre
anni dal riconoscimento di quest'ultima, e
— a condizione che ne avvisino per iscritto l'organizzazione almeno un
anno prima.
2. Le unioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente
regolamento devono:
a) essere composte soltanto di organizzazioni quali definite al paragrafo 1;
b) essere in grado di coordinare e verificare l'attività delle organizzazioni
che le compongono;
c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto unica per tutti i produttori
aderenti alle organizzazioni;
d) essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a
ciascuno dei produttori di cui alla lettera c);
e) essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una
percentuale minima della produzione dello Stato membro interessato;
f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti
all'unione che lo desiderino possano recedere:
— dopo aver partecipato all'unione per un periodo di almeno tre anni dal
riconoscimento di quest'ultima e
— a condizione che ne avvisino per iscritto l'unione almeno un anno prima.
3. Il riconoscimento di un'organizzazione o di un'unione è revocato qualora
le condizioni per il riconoscimento non siano state o non siano più soddisfatte.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo
la procedura prevista nell'articolo 38.
Articolo 20 quinquies (M 36)
1. Una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione versato alle organizzazioni
e unioni riconosciute in base al presente regolamento è trattenuta. Il
conseguente importo è destinato a contribuire alla copertura delle spese
derivanti dalle attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 7,
e dall'articolo 20 quater.
Per .M39 le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004 , la percentuale
dell'importo dell'aiuto alla produzione di cui al primo comma è fissata
allo 0,8 %.
2. Dal momento della presentazione della domanda di aiuto da parte di un'unione,
lo Stato membro interessato è autorizzato a versare a tale unione un
anticipo da stabilirsi sull'importo dell'aiuto.
3. abrogata M.36
4. M.14 Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite
secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 21
Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai seguenti semi oleosi:
— semi di colza e di ravizzone,
— semi di girasole.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura
di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere
di applicare le presenti disposizioni ad altri semi oleosi.
Articolo 22 (M.11)
1. Ogni anno, anteriormente al 1o agosto, viene fissato per la Comunità
un prezzo indicativo e un prezzo d'intervento per ogni singola specie di seme
oleoso.
2. Fatto salvo l'articolo 25, questi prezzi rimangono validi per l'intera durata
della campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Essi si
riferiscono ad una qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio
all'ingrosso, merce resa magazzino non scaricata.
3. (M.14)Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione:
— inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno per i semi di colza e di
ravizzone;
— inizia il 1o agosto e termina il 31 luglio per i semi di girasole.
4. (M.11) Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo
43, paragrafo 2, del trattato, i prezzi indicati al paragrafo 1 e la qualità
tipo cui tali prezzi si riferiscono.
Articolo 23
I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i produttori, tenuto
conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.
Articolo 24 (M.11)
1. Il prezzo d'intervento viene fissato detraendo dal prezzo indicativo:
— un elemento che tenga conto delle variazioni del mercato,
— un elemento che tenga conto delle spese di trasporto dei semi dalle
zone di produzione alle zone di utilizzazione.
I due elementi sono quelli validi in caso di raccolto normale.
2. I centri d'intervento vengono determinati, previa consultazione degli Stati
membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 24 bis (M.26, M 21)
1. Per i semi di colza e di ravizzone denominato «doppio zero»,
il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento
sono maggiorati di un premio.
2. Detto importo è fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento
della Comunità di semi «doppio zero».
Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi indicativo
e d'intervento e secondo la stessa procedura.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le
condizioni cui debbono soddisfare i semi per poter essere denominati «doppio
zero» sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.
Articolo 25
(M.26)Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo
indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono
maggiorati mensilmente, per cinque mesi almeno, per un periodo da determinare
a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e
di ravizzone e dall'inizio del quarto mese della campagna per i semi di girasole,
di un importo identico per questi tre prezzi.
Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal
Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo
la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenuto
conto delle spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunità.
Articolo 26
1. ( M.26) Un organismo d'intervento acquista dal 1o novembre
al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento
in Spagna e in Portogallo, dal 1o agosto al 30 aprile, alle condizioni stabilite
conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono
offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94 % del prezzo
d'intervento. Eventualmente, tale prezzo d'acquisto è aumentato delle
maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24 bis e adeguato dell'importo
di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4.
Tuttavia, se la qualità del seme offerto all'organismo d'intervento non
corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento,
il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di
maggiorazioni e diminuzioni.
Inoltre, se la consegna del seme viene effettuata, a richiesta dell'organismo
d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore
all'atto dell'offerta, per il pagamento della merce si tiene conto della variazione
delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.
2. (M.25) ll Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni relative all'intervento,
in particolare i principi secondo cui gli organismi d'intervento smerciano i
semi acquistati.
3. Le modalità di applicazione dei presente articolo, in particolare
quelle relative alla quantità e all'entità delle partite offerte,
sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 27
1. (M.21) Quando il prezzo indicativo valido per una specie
di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa
specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione
per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. Fatte
salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizioni
dell'articolo 27 bis, l'integrazione è pari alla differenza tra questi
prezzi.
L'integrazione da concedere per i semi di colza e di ravizzone «doppio
zero» è fissata sulla base del prezzo indicativo, maggiorato dell'importo
di cui all'articolo 24 bis.
2. Quando il diritto all'integrazione di cui al paragrafo 1 è acquisito
durante i primi due mesi della campagna, può inoltre essere versata una
indennità di pronta commercializzazione.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura
di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:
a) i principi per la concessione dell'integrazione di cui al paragrafo 1;
b) i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione
anormale;
c) le modalità di controllo dei diritto all'integrazione; questo controllo
può riguardare sia i semi di origine comunitaria, sia quelli importati
dai paesi terzi; per questi ultimi può essere previsto un sistema di
titoli di importazione corredati da deposito cauzionale;
d) le condizioni alle quali viene accordata la fissazione anticipata dell'ammontare
dell'integrazione;
e) le condizioni d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.
4. L'importo dell'integrazione è fissato dalla Commissione.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo
la procedura di cui all'articolo 38.
Articolo 27 bis (M.22, M.24, M.29,M.30, M.32)
1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43,
paragrafo 2 del trattato, fissa per periodi di tre campagne di commercializzazione,
e per la prima volta per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990
e 1990/1991, quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone
prodotti nella Comunità, nonché per i semi di girasole prodotti
nella Comunità.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per la sola campagna di commercializzazione
1991/1992 il Consiglio ragguaglia i quantitativi
massimi garantiti, a quelli vigenti nella campagna 1990/1991.
2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole
sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento
e della prevedibile evoluzione della domanda.
3. Quando la produzione di semi di colza, di ravizzone o di girasole, .M30 stimata
prima della fine del mese di ottobre ., superi il quantitativo massimo garantito
per i semi e per la campagna considerati,
l'importo dell'aiuto per detta campagna è ridotto di un importo pari
all'incidenza, sul prezzo indicativo, di un coefficiente commisurato all'entità
del superamento.
Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché
alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione
comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione
applicata, l'importo dell'aiuto per la successiva campagna di commercializzazione
è adeguato in modo da tener conto di questa situazione.
In deroga a quanto disposto al primo e secondo comma, l'adeguamento dell'importo
dell'aiuto concesso per i semi di colza e ravizzone prodotti
in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è
operato in modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in Spagna
e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si
tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti
nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di acquisto all'intervento
è diminuito nella stessa misura dell'importo dell'aiuto.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
adotta le regole per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo
3, primo comma.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo
la procedura prevista all'articolo 38.
Articolo 28 - abrogato M.34
Articolo 29
Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera
della Comunità, è determinato sulla base delle possibilità
di acquisto più favorevoli; all'occorrenza, i corsi sono adattati per
tener conto di quelli di prodotti concorrenti. I criteri per tale determinazione
ed il luogo di transito di frontiera, che è fissato per ciascuna specie
di semi, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.
Articolo 30
Ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di
abolizione delle proprie misure nazionali aventi per effetto di maggiorare i
prezzi degli oli vegetali diversi dall'olio di oliva, può concedere aiuti
alla produzione di olio di vinaccioli raccolti nella Comunità.
Articolo 31
Fino all'applicazione di una politica agricola comune nel settore del lino,
gli Stati membri possono concedere aiuti alla produzione di semi di lino
utilizzati per la produzione di olio.
Articolo 32
Gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi soltanto per
prodotti che abbiano fruito direttamente o indirettamente, nello Stato membro
in questione, di un sostegno del prezzo nella campagna che precede l'applicazione
del presente regolamento.
Gli aiuti devono essere concessi a decorrere dalla prima campagna di applicazione
del presente regolamento e, al massimo, nella misura necessaria per mantenere
tale sostegno.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative
all'istituzione, al calcolo e alla concessione di detti aiuti, anteriormente
alla loro applicazione.
Articolo 33
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92,
93 e 94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti
di cui all'articolo 1.
Articolo 34
Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento ai prodotti di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), le misure prese dagli Stati membri
destinate ad aumentare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto al prezzo
dell'olio d'oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo.
Articolo 35 (M.22)
1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa
d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione
di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi
intracomunitari e con i paesi terzi.
2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli
di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato.
3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono
autorizzare:
— per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni
e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'olive riconosciute
all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;
— per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione,
l'impiego dei termini «olio d'oliva puro».
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
può modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato.
5. In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Comunità,
dei prodotti che figurano nell'allegato può essere deciso, secondo la
procedura prevista all'articolo 38, di prorogare per uno o più dei prodotti
in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3.
Tale proroga non può eccedere i due anni.
Articolo 35 bis
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere stabilite norme di commercializzazione;
esse possono riguardare, in particolare, la classificazione per qualità,
l'imballaggio e la presentazione.
Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati
soltanto conformemente a dette norme.
2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti
per i quali sono stabilite norme di commercializzazione. Essi
informano la Commissione del sistema istituito per l'applicazione del presente
paragrafo.
3. Le norme di commercializzazione sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 38. Tali norme sono adottate tenendo conto delle esigenze tecniche
di produzione e di commercializzazione nonché dell'evoluzione dei metodi
di determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei
prodotti di cui all'articolo 1.
Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché gli eventuali
metodi di analisi sono adottati secondo la stessa procedura.
Articolo 36
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura
di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prodotti,
in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle
particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.
Articolo 36 bis (M.17)
1. L'olio d'oliva consegnato ai fini dell'aiuto alimentare è acquistato
sul mercato della Comunità o proviene dalle scorte detenute dagli organismi
d'intervento.
Gli oli vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), consegnati
ai fini dell'aiuto alimentare, sono acquistati sul mercato della Comunità.
2. Tuttavia, in caso d'urgenza o d'indisponibilità sul mercato comunitario,
i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere acquistati in un paese in via
di sviluppo.
3. I criteri di mobilitazione dei prodotti, in particolare quelli secondo i
quali viene effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o viene
decisa l'utilizzazione dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi di intervento,
sono adottati dal Consiglio che delibera a maggioranza.
4. Le modalità di mobilitazione e di fornitura dei prodotti consegnati ai fini dell'aiuto alimentare vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.
Articolo 37 - abrogato (M.39)
Articolo 38
1. La Commissione è assistita da un «comitato di gestione per i
grassi» (in appresso denominato «il Comitato»).
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è
fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
Articolo 39
Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente,
sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno
Stato membro.
Articolo 40
Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della
Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2,
del Trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla
conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 38.
1966R0136 — IT — 01.11.2001 — 004.001 — 21
.B
.M17
.M39
.B
.B
Articolo 41
1. Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica
agricola comune (1), e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano
ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'applicazione
del presente regolamento.
2. Gli ammontari di compensazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 6, sono
considerati come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio relativo
al finanziamento della politica agricola comune (2).
Articolo 42
Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente
e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del Trattato.
Articolo 42 bis (M.9)
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|
|---|---|---|---|
| autonomi % o prelievi (P) | convenzionali % | ||
| 07.01 | N. Olive: | ||
| II. altre | 7 (P) | ||
| 07.03 | A. Olive | ||
| II. altre | 8 (P) | ||
| 23.04 | A. Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva | ||
| I. aventi un tenore in peso di olio d'oliva inferiore o pari al 3 % |
esenzione | ||
| II. aventi un tenore in peso di olio d'oliva superiore al 3 % |
esenzione (P) | ||
Articolo 42 ter (A.2)
1. Entro il 30 giugno 1985 la Commissione trasmetterà al Consiglio una
relazione per consentirgli di esaminare le misure particolari da adottare eventualmente
per le olive da tavola delle sottovoci 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 I, ex 07.04
B, .M18 ex 20.01 C . e ex 20.02 F.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
adotta entro il 31 dicembre 1985 le misure particolari di sui al paragrafo 1.
Articolo 43
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitàEuropee .
È applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere
c), d), ed e), a decorrere dal 1o novembre 1966 e agli altri prodotti di cui
all'articolo 1 a decorrere dal 1o luglio 1967.
1966R0136 — IT — 01.11.2001 — 004.001 — 22
(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.
(2) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.
.M9
.A2
.B
.B
Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio
dal regime in vigore negli Stati membri al regime previsto dal presente regolamento,
in particolare nel caso in cui l'applicazione del regolamento a decorrere dalle
date previste debba incontrare, per taluni prodotti, notevoli difficoltà,
dette disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.
La loro validità è limitata al primo anno d'applicazione del presente
regolamento a ciascun prodotto.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
1966R0136 — IT — 01.11.2001 — 004.001 — 23
.M31
ALLEGATO
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA
DI CUI ALL'ARTICOLO 35
1. Oli di oliva vergini: (M.36)
Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri
processi fisici, in condizioni, in particolare termiche, che non causano
alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal
lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi
gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi
miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni
seguenti:
a) olio extra vergine di oliva:
olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico
è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a quelle
previste per questa categoria;
b) olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato
nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):
olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico
è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a quelle
previste per questa categoria;
c) olio di oliva vergine corrente:
olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico
è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a
quelle previste per questa categoria;
d) olio di oliva vergine lampante:
olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico
è superiore a 3,3 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi
a
quelle previste per questa categoria.
2. Olio di oliva raffinato: (M.31)
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità
libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente
le
altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
3. Olio di oliva: (M.31)
Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva
vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in
acido oleico
non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a quelle previste per questa categoria.
4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO (M.39)
Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante
processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte
salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso
la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
5. Olio di sansa di oliva raffinato: (M.31)
Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità
libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente
le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
6. Olio di sansa di oliva:
Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva
vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in
acido oleico
non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi
a quelle previste per questa categoria.