
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 17/06/1995 PAG. 0009 - 0015
CONSOLIDATO con tutte le modifiche fino al 22 dicembre 2000 (Reg. Ce 2898/2000)
Derogato con Reg. Ce 681/01 (GU L 94 del 3.04.2001)
Derogato da Reg. Ce 1012/2001 (GUCE n.140)
Modificato con Reg. Ce 505/2002 (GUCE n.79/02) CONSOLIDATO
Derogato con Reg. Ce 506/2002 (GUCE n.79/02)
Derogato con Reg Ce 384/2003 (GUCE n.55/03)
Testo:
Articolo 1
A decorrere dal 1° luglio 1995, l'esportazione di prodotti nel settore delle
carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione,
è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante
fissazione anticipata della restituzione.
Articolo 2
1. I titoli di esportazione sono validi novanta giorni dalla data di rilascio
effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.3719/88.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione
del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di undici cifre della nomenclatura
dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento
(CEE) n. 3719/88 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione
sono indicati nell'allegato I.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una
delle seguenti diciture:
- Regolamento (CE) n°1370/95,
- Forordning (EF) nr.1370/95,
- Verordnung (EG) Nr.1370/95,
- Êáíïíéóìueò (AAÊ)
áñéè.1370/95,
- Regulation (EC) No1370/95,
- Règlement (CE) n°1370/95,
- Regolamento (CE) n.1370/95,
- Verordening (EG) nr.1370/95,
- Regulamento (CE) nº1370/95,
- Asetus (EY) N :o 1370/95,
- Foerordning (EG) nr 1370/95.
Articolo 3
1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità
competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica
che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare,
in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati
membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel
settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante
al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al
periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel
frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su
spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente,
tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento
(CEE) n.2759/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione
può - fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi
richiesti;
- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo
massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una
sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo
24 del regolamento (CEE) n.2759/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione
presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti
e la destinazione..
5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati
ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per
il quale la richiesta non è stata soddisfatta.
6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo
nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della
percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, se tale percentuale è inferiore all'80%. L'operatore può,
nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta
percentuale:
- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente
svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente
lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la
settimana in questione;
7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio
dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non
sia possibile rispettare tale giorno.
Articolo 4
1. Su richiesta scritta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4 e i titolo richiesti sono rilasciati immediatamente.
In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.3719/88 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, la seguente dicitura:
- Certificado valido durante cinco dias habiles y no utilizable para l'aplicacion del articulo 5 del Reglamento (CEE) n.565/80.
- Licens, der er glydig i fem arbejdsdage, og som ikke kan bnyttes til at anvende artikel 5 i forodning (EF) nr.565/80;
- Funf Werktage gultige und fur die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr.565/80 nicht verwendbare Lizenz.
- pistopoihtiko pou iscuei gia pente ergasimes hmeres kai den crhsimopoieitai gia thn efarmogh tou arqpou 5 tou kanonismou (EOK) apiq.565/80.
-Licence valid for five working days and not useable for the application of article 5 of regulation (EEC) n.565/80.
- Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du reglement (CEE) n.565/80.
- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del Reg. Cee 565/80.
- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artkel 5 van Verordening (EEG) n.565/80.
- Certificado de exportação valido durante cinco dias uteis , nao utilizavel para a aplicacao do artigo 5 do regulamento (CEE) 565/80.
- Todistus on voimassa viisi arkipaivaa eika sita voi kayttaa sovellettaessa asetuksen (RTY) n.565/80 5 artklaa
- Licensen ar giltig fem arbetsdagar men galler inte vid tillampning av artikel 5 i forodning (EEG) n.565/80.
Se necessario la commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.
Articolo 5
I titoli d'esportazione non sono trasferibili.
Articolo 6
Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo
8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n.3719/88 non dà diritto al pagamento
della restituzione.
Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:
- Restitución válida por [ . . . ] toneladas (cantidad por la
que se expida el certificado),
- Restitutionen omfatter [ . . . ] t (den maengde, licensen vedroerer),
- Erstattung gueltig fuer . . . Tonnen (Menge, fuer welche die Lizenz ausgestellt
wurde),
- AAðéóôñïoeÞ éó÷ýïõóá
ãéá [ . . . ] ôueíïõò (ðïóueôçôá
ãéá ôçí ïðïssá
Ý÷aaé Ýêaeïèaass ôï
ðéóôïðïéçôéêue),
- Refund valid for . . . tonnes (quantity for which the licence is issued),
- Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour laquelle le certificat
est délivré),
- Restituzione valida per [ . . . ] t (quantitativo per il quale il titolo è
rilasciato),
- Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt
afgegeven),
- Restituição válida para . . . toneladas (quantidade relativamente
à qual é emitido o certificado),
- Tuki on voimassa [ . . . ] tonnille (maeaerae, jolle todistus on myoennetty),
- Ger raett till exportbidrag foer [ . . . ] ton (den kvantitet foer vilken
licensen utfaerdats).
Articolo 7
1.Ogni venerdì a partire dalle ore 13.00 gli Stati membri comunicano
mediante telefax alla Commissione,in relazione al periodo precedente:
a) Le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;
c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve
essere indicato:
- il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo
2, paragrafo 3;
- la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria
qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- il tasso della restituzione applicabile;
- l'importo totale in ecu della restituzione prefissata per categoria di prodotti.
3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della
durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli
d'esportazione non utilizzati.
4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti
l'indicazione " nulla ", vanno effettuate secondo il modello contenuto
nell'allegato II.
Articolo 8
Le domande di titoli d'esportazione utilizzabili per le esportazioni da effettuare
dal 1° luglio 1995 possono essere presentate dal 19 giugno 1995.
Articolo 9
Il regolamento (CEE) n.1700/84 è abrogato.
Esso resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati
anteriormente al 1° luglio 1995 a norma dello stesso regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma del presente regolamento
a decorrere dal 19 giugno 1995.
Tuttavia, gli articoli 4 e 9 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
codice del prodotto della nomenclatura combinata dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (1) |
Allegato 1 |
Importo della cauzione |
Categoria |
||
| 0203 11 10 9000 0203 21 10 9000 |
1 |
5 |
| 0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 55 9110 |
2 |
5 |
| 0203 19 15 9100 0203 19 55 9310 0203 29 15 9100 |
3 |
4 |
| 0210 11 31 9110 0210 11 31 9910 |
4 |
15 |
| 0210 12 19 9100 | 5 |
5 |
| 0210 19 81 9100 | 6 |
20 |
| 0210 19 81 9300 | 7 |
15 |
| 1601 00 91 9120 | 8 |
5 |
| 1601 00 99 9110 | 9 |
5 |
| 1602 41 10 9110 | 10 |
10 |
| 1602 42 10 9110 | 11 |
10 |
| 1602 4110 9130 | 12 |
5 |
| 1602 4210 9130 | 12 |
5 |
| 1602 49 19 9120 | 12 |
5 |
| (1) Regolamento (CEE) n.3846/87, della Commissione [(GU L 366 del 24.12.1987, pag.1), parte 6]. | ||
consolidato con Reg. Ce 2898/2000
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