
I. Domanda di titoli
1. La domanda di titolo è compilata su un formulario conforme al modello
contenuto in allegato.
Fino al 31 dicembre 2000 però, gli Stati membri possono disporre che
le domande di titolo e i titoli siano compilati su formulari in conformità
dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3719/88, alle condizioni di cui al
punto 3 successivo.
Se l'interessato non prevede di effettuare esportazioni da uno Stato membro
diverso da quello nel quale presenta la domanda di titolo, può presentare
la domanda per via elettronica, alle condizioni stabilite da tale Stato membro.
2.(sostituito da Reg. Ce 2390/2000) (modificato con Reg. Ce 1563/2001)
Sul titolo "titolo di esportazione o di fissazione anticipata" è apposto un timbro con la dicitura "titolo di restituzione per merci non comprese nell' allegato I". Tale dicitura può essere informatizzata
Il richiedente compila le caselle 4, 8,17 e 18 e, se del caso,la casella 7. (modificato con Reg. Ce 238/2000) Nelle caselle 17 e 18, è indicato l'importo in Euro
Le caselle da 13 a 16 non sono compilate
Nella casella 20 il richiedente precisa se prevede di utilizzare il titolo di restituzione esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chiede un titolo di restituzione valido nell'intera Comunità
Nella casella 20 il richiedente precisa, apponendo la dicitura “articolo 8-1” o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la
domanda riguarda un titolo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, oppure, apponendo la dicitura “articolo 8-8” o un'altra dicitura ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, se la domanda riguarda un titolo previsto dall'articolo 8, paragrafi da 8 a 10.
Il richiedente indica il luogo e la data della domanda e firma la domanda di
titolo di restituzione.
Per le domande di titolo per un aiuto alimentare, egli compila anche la casella
20, inserendovi una delle diciture di cui all'articolo 10 o all'articolo 3 del
regolamento CE n.259/98
3. Se la domanda di titolo è redatta su un formulario conforme all'allegato
I del regolamento (CEE) 3719/88, si applicano le disposizioni del punto 2, salvo
le seguenti:
- depennato con Reg. Ce 238/2000;
- l'eventuale indicazione della domanda di fissazione anticipata compare nella
casella 20 e non nella casella 21 (inesistente); in tale casella il richiedente
indica anche se il titolo è chiesto esclusivamente per l'esportazione
da tale Stato membro;
- alle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro;
- alla casella 13 il richiedente appone la dicitura: "Merci non comprese
nell'allegato I"
- le caselle da 14 a 16 non sono compilate.
La domanda di fissazione anticipata se del caso dev'essere indicata nella casella
8.(modificato con Reg. Ce 238/2000)
Il richiedente indica nella casella 20 se il titolo è stato chiesto esclusivamente
per l'esportazione a partire da questo Stato Membro.(modificato con
Reg. Ce 238/2000)
II. Domanda di fissazione anticipata - domanda di estratto di titolo
1. Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo
Si veda al punto I (il richiedente compila la casella 21).
2. Domanda di fissazione anticipata dopo la domanda di titolo
In tal caso l'interessato compila una domanda che indichi:
nelle casella 1 e 2 il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione
per il quale è chiesta la fissazione anticipata e il numero di detto
titolo;
nella casella 4 il nome del titolare del titolo;
nella casella 21 la data di presentazione della domanda di fissazione anticipata.
nella acsella 8 va apposta una crocetta alla voce "si" (modificato
con Reg. Ce 238/2000)
3. Domanda di estratto di titolo di restituzione (modificato con Reg.
Ce 1563/2001)
Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo
per un importo che non superi l'importo non ancora imputato sul titolo iniziale
il
giorno del rilascio dell'estratto, per esempio quando prevede di effettuare esportazioni per le quali le domande di restituzione non saranno presentate nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di restituzione. In tal caso, sul titolo iniziale è imputato l'importo della domanda dell'estratto e viene rilasciato un estratto in seguito ad una domanda compilata sul formulario conforme all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000 nella quale figurano le seguenti informazioni:
— nelle caselle 1 e 2, il nome dell'ente che rilascia il titolo di restituzione per il quale è chiesto un estratto e il numero del titolo iniziale,
— nella casella 4, il nome del titolare del titolo di restituzione,
— nelle caselle 17 e 18, l'importo in euro chiesto in base all'estratto
III. Rilascio di titoli con fissazione anticipata utilizzabili in tutta
la Comunità e rilascio di estratti di titoli
1. Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo gli allegati modelli e sono di
colore azzurro (modificato con Reg. Ce 238/2000)
a) Le caselle 1 contiene il niome e l'indirizzo dell'ente che rilascia il titolo.
La casella 2 ovvero la casella 23 contengono il numero del titolo, attribuito
dall'ente che lo rilascia. (modificato con Reg. Ce 238/2000)
b) La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare.
c) La casella 6 è depennata.
d) La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo
e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo
6 E.(modificato con Reg. Ce 238/2000)
e) La casella 12 indica il primo giorno di validità, determinato, a seconda
dei casi, in applicazione dell'articolo 6 B, paragrafo 1 o dell'articolo 6 B,
paragrafo 8.
f) Alla casella 13 figura la data del 30 settembre che segue la data della casella
12.
g) La casella 17 è compilata dall'organismo competente, sulla base dell'importo
determinato in applicazione dell'articolo 6 B. Le caselle 18 e 23 vanno compilate.
h) Le caselle 20 e 22 contengono le eventuali indicazioni previste nelle domanda.
i) La casella 21 è compilata conformemente alla domanda.
2. Se il titolo è rilasciato conformemente al modello dell'allegato I
del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano le disposizioni del punto 1, fermo
restando che:
- alla casella 13 (prodotto da esportare) si aggiunge la dicitura "Merce
non compresa nell'allegato I";
- le caselle 6 e da 14 a 18 sono depennate;
- alle caselle 17 e 18 alla quantità in tonnellate si sostituisce l'importo
in euro;
- alla casella 20 è aggiunta la dicitura "titolo valido con decorrenza
da [data]";
- alla casella 21 è aggiunta la dicitura "valido fino a [data]".
IV. (modificato con Reg. Ce 1563/2001) Rilascio di titoli di restituzione
senza fissazione anticipata utilizzabili in tutta la Comunità
Tali titoli di restituzione vanno compilati come quelli di cui al capitolo III.
La casella 21 è depennata.
Se il titolare di un titolo di restituzione chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo iniziale
e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 22 va quindi inscritta, debitamente completata, la menzione “Restituzione valida il … con fissazione
anticipata il …”
V. Titoli registrati, validi in un unico Stato membro
Se il titolare di un titolo non prevede di chiedere restituzioni sulla base
del titolo presso un organismo diverso da quello che lo ha rilasciato, lo Stato
membro comunica al richiedente che la sua domanda è stata registrata
e gli trasmette le informazioni previste sull'esemplare n. 1.
L'esemplare n. 2 (esemplare destinato all'ente che procede al rilascio) non
è rilasciato. È sostituito da una registrazione, depositata presso
l'ente competente, che contiene tutte le informazioni dei titoli di cui ai punti
III e IV, nonché le imputazioni del titolo.
VI. Utilizzo dei titoli
1. All'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione nella casella
44 del documento amministrativo unico è apposta la dicitura "HA1",
nonché il numero del o dei titoli utilizzati per accompagnare la domanda
di restituzione.
Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico,
il documento nazionale indica il o i numeri dei titoli da liquidare nonché
una dicitura dalla quale risulta che si tratta di un'esportazione effettuata
nel regime delle restituzioni "merci non comprese nell'allegato II".
2. Ogni operatore deve compilare una domanda di pagamento specifica ai sensi
dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.800/1999 della Commissione.
Tale domanda deve essere presentata all'ente competente per il versamento ed
essere accompagnata dal o dai titoli corrispondenti, salvo in caso di registrazione
elettronica del o dei titoli.
L'autorità competente può decidere di non considerare domanda
specifica come la pratica relativa al versamento della restituzione di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 49 del regolamento Ce n.800/1999.
L'autorità competente può considerare che la domanda specifica
costituisce la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5 , paragrafo
1 , del regolamento CE n.800/1999. In tal caso la data in cui la domanda specifica
è pervenuta all'ente competente per il versamento delle restituzioni,
di cui al precedente paragrafo 3, corrisponde alla data in cui all'ente competente
ha ricevuto la dichiarazione di esportazione.Negli altri casi la domanda specifica
contiene, fra l'altro, il numero di riferimento della dichiarazione di esportazione.
Negli altri casi la domanda specifica deve contenere, fra l'altro, il riferimento
alla dichiarazione di esportazione. (modificato con reg. Ce 238/2000)
3. L'ente competente per il versamento delle restituzioni determina l'importo
richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi
esclusivamente sulla/sulle quantità e la natura del prodotto/prodotti
di base esportato/esportati e sul tasso/tassi di restituzione in vigore. Nella
dichiarazione di esportazione questi tre elementi devono essere indicati espressamente
o con un riferimento inequivocabile.
L'ente competente per il versamento delle restituzioni imputa l'importo sul
titolo entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la domanda
specifica. (modificato con Reg. Ce 238/2000)
4. Se il titolo non è registrato l'esemplare n. 1 di esso è restituito
al titolare ovvero è conservato dall'organismo pagatore, a domanda dell'interessato.
5. La cauzione relativa alle esportazioni effettuate può essere liberata
per tali esportazioni o trasferita per garantire il versamento di anticipi delle
restituzioni. In tal caso il richiedente si limiterà a completare debitamente
la cauzione.