
Modifiche successive:
Modificato da 397R0069 (GU L 014 17.01.97 pag.54) CONSOLIDATO
Modificato da 397R0561 (GU L 085 27.03.97 pag.34) CONSOLIDATO
Modificato da 397R1354 (GU L 186 16.07.97 pag.9) CONSOLIDATO
Modificato da 399R1610 (GU L 190 23.07.99 pag.18) CONSOLIDATO
Modificato da 399R2098 (GU L 257 02.10.1999) CONSOLIDATO
Modificato da 399R2182 (GU L 267 15.10.1999) CONSOLIDATO
Modificato da 399R2739 (GU L 328 22.12.1999) CONSOLIDATO
Derogato da 399R2558 (GU L 310 04.12.1999)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (1), modificato
dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 52, paragrafo
3 e l'articolo 55, paragrafo 8,
visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativo
agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura
per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo
1,
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 822/87, a decorrere dal 1°
settembre 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione
all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione
con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le
modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore vitivinicolo
e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande
e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso
il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che
stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione
e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (5);
considerando che, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE)
n. 822/87, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro
dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione
è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire
precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei
titoli;
considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative
alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo
di riflessione; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare
i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del
caso, misure specifiche applicabili in particolare alle domande pendenti;
considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione,
del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del
regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo
(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1649/95 (7), devono essere
aggiornate per tener conto delle modifiche apportate ai regolamenti recanti
modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione
e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e del regime delle
restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli in seguito all'entrata
in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round (8);
considerando che per una gestione efficace del regime occorre fissare l'importo
della cauzione per i titoli d'esportazione ad un livello sufficientemente elevato;
considerando che, per poter gestire il regime in causa, la Commissione deve
disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego
dei titoli rilasciati; che, ai fini di una maggiore efficienza amministrativa,
è opportuno utilizzare un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati
membri e la Commissione;
considerando che, per evitare un'interruzione delle esportazioni al momento
in cui l'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round si applicherà nel
settore vitivinicolo, è necessario autorizzare la presentazione delle
domande di titoli d'esportazione e il rilascio dei titoli stessi prima della
data di applicazione dell'accordo, a condizione che siano utilizzabili solo
a decorrere da tale data;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso denominato «
l'accordo », il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione
complementari relative al rilascio dei titoli d'esportazione del settore vitivinicolo,
con fissazione anticipata della restituzione.
Articolo 1 bis ( Inserito con Reg. Ce 1354/97 e modificato con Reg. Ce 2739/1999)
1. Il quantitativo globale disponibile per ciascuna campagna nel settore vitivinicolo
è suddiviso in sei parti. Le domande di titoli di esportazione possono
essere presentate per:
- il 25 % del quantitativo globale fino al 15 novembre di ogni anno,
- il 25 % di tale quantitativo fino al 15 gennaio di ogni anno,
- il 15 % di tale quantitativo fino al 15 marzo di ogni anno,
- il 15 % di tale quantitativo fino al 30 aprile di ogni anno,
- il 10 % di tale quantitativo fino al 30 giugno di ogni anno,
- il 10 % di tale quantitativo fino al 31 agosto di ogni anno.
2. I quantitativi non utilizzati in un periodo sono trasferiti automaticamente
al periodo successivo, ma nell'ambito di ciascuna campagna.
3. Le domande di titoli di esportazione per il primo periodo possono essere
presentate a decorrere dal 16 settembre di ogni anno.Per la campagna 1999/2000
tale termine è sostituito da quello dell'15 ottobre (1999) (Ultima frase
inserita con Reg. Ce 1610/1999 e modificata con Reg. Ce 2098/99)
4.In ciascuno dei periodi di cui all'articolo 7, paragarfo 1, lettera a), le domande di titoli di esportazione presentate da un operatore non possono superare il quantitativo massimo di 30000 hl per ciascuna zona di destinazione indicata nell'articolo 3, paragrafo 4 bis. Le domande relative ad una stessa zona sono presentate all'organismo competente raggruppate in una sola comunicazione.Qualora il quantitativo complessivo chiesto da un operatore superi i 30000 hl per una zona, le corrispondenti domande sono respinte dall'organismo presso il quale sono state presentate.(inserito con Reg. Ce 2182/99 e modificato con Reg. Ce 2739/1999)
Articolo 2
1. A decorrere dal 1° agosto 1995, possono essere richiesti agli organismi
competenti degli Stati membri titoli d'esportazione con fissazione anticipata
della restituzione. Indipendentemente dalla data del rilascio, la validità
di questi titoli decorre dal 1° settembre 1995 e ne è fatta esplicita
menzione nei titoli stessi.
2. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13bis, secondo comma, del regolamento
(CEE) n. 3719/88 sono indicate nell'allegato I del presente regolamento.
3. I gruppi di prodotti di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma,
lettera b) del regolamento (CEE) n. 3665/87, che possono essere indicati nella
domanda di titolo e sul titolo a norma dell'articolo 13 bis, quarto comma del
regolamento (CEE) n. 3719/88, sono elencati nell'allegato I bis del presente
regolamento
Articolo 3
1. Le domande di titoli di esportazione di cui all'articolo 2 possono essere
presentate alle autorità competenti dal mercoledì al martedì
della settimana successiva.
2. I titoli d'esportazione sono rilasciati il lunedì che segue il martedì
di cui al paragrafo 1 o il primo giorno lavorativo successivo, sempreché
nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.
3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli, comunicati alla
Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, superano
i quantitativi ancora disponibili per un determinato periodo di cui all'articolo
1 bis, paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione
per le domande in causa e sospende la presentazione di domande di titoli fino
all'inizio del periodo successivo. ( sostituito con Reg. Ce 1354/97)
4. Se il rilascio dei titoli richiesti rischia:
- di provocare l'esaurimento anzitempo del bilancio per il settore vitivinicolo
previsto nell'accordo di cui all'articolo 1, la Commissione può:
- accettare le domande in corso, o
- respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati
ancora concessi, e
- sospendere la presentazione di domande di titoli per un periodo massimo di
dieci giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una proroga di
tale sospensione da decidersi secondo la procedura di cui all'articolo 83 del
regolamento (CEE) n. 822/87;
- di provocare un superamento del bilancio per il settore vitivinicolo previsto
nell'accordo di cui all'articolo 1, la Commissione può:
- fissare una percentuale unica di accettazione per le domande in corso, e
- sospendere la presentazione delle domande sino alla fine della campagna. (
sostituito con Reg. Ce 1354/97)
4 bis. L'elenco dei paesi che compongono ciascuna zona di destinazione figurano
nell'allegato III (inserito con Reg. ce 2182/99 e modificato con Reg. Ce 2739/1999)
5. Se le domande sono state respinte o i quantitativi sono stati ridotti, la
cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81
viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda
non è stata soddisfatta.
6. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accettazione inferiore
all'85 %, il titolo è rilasciato, in deroga al paragrafo 2, il più
tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Prima del rilascio l'operatore
può:
- ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo
4 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è immediatamente svincolata,
oppure - richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo
competente lo rilascia al più presto e comunque non più tardi
del quinto giorno lavorativo dalla pubblicazione della percentuale suddetta
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Il regolamento (CEE) n. 3388/81 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal testo
seguente:
« Qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione,
nella casella 7 delle domande di titoli e nei titoli stessi va indicato il paese
o, se del caso, la zona di destinazione. Su richiesta dell'interessato, il paese
o la zona di destinazione sono sostituiti da un altro paese o da un'altra zona
se il tasso della restituzione è identico. »
2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 3 Il titolo è valido dalla data del rilascio, ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione
(*), sino alla fine del quarto mese successivo.»
3. All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è
di 2 ECU/ettolitro. »
4. All'articolo 5 è soppresso il termine « esportazione ».
5. L'articolo 7 è soppresso.
Articolo 5
I titoli d'esportazione rilasciati non sono trasferibili.
Articolo 6
La quantità esportata nel quadro della tolleranza indicata all'articolo
8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non beneficia di restituzioni.
Nella casella 22 del titolo è iscritta una delle seguenti diciture: (
inserita con Reg. Ce 561/97)Restitución válida para . . . (cantidad
por la que se haya expedido el certificado) como máximo,
- Restitutionen omfatter hoejst . . . (den maengde, licensen er udstedt for),
- Erstattung gueltig fuer hoechstens . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt
wurde),
- AAðéóôñïoeÞ ðïõ
éó÷ýaaé ãéá . . . (ðïóueôçôá
ãéá ôçí ïðïssá
aaêaessaeaaôáé ôï ðéóôïðïéçôéêue)
êáô' áíþôáôï
ueñéï,
- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence is issued),
- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat
est délivré) au maximum,
- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è
rilasciato il titolo),
- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is
afgegeven),
- Restituição válida para . . . (quantidade em relação
à qual é emitido o certificado), no máximo,
- Vientituki voimassa enintaeaen . . . (maeaerae, jolle todistus on annettu)
osalta,
- Bidrag som gaeller foer hoegst . . . (kvantitet foer vilken licensen skall
utfaerdas).
Articolo 7
1. Ogni mercoledì o il primo giorno lavorativo successivo, gli Stati
membri comunicano mediante telefax alla Commissione:
a) le domande di titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione
di cui all'articolo 2 presentate tra il mercoledì della settimana precedente
e il martedì o l'assenza di domande di titoli;
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il
lunedì precedente o, se del caso, entro il termine di cui all'articolo
3, paragrafo 6;
c) i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate, nel
caso contemplato all'articolo 3, paragrafo 6, nella settimana precedente;
- anteriormente al 15 di ogni mese per il mese precedente:
d) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli che non sono stati
utilizzati;
e) i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo
a norma dell'articolo 2bis, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della
Commissione (1).
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e
c) occorre precisare:
- il quantitativo in ettolitri per ciascun codice di prodotto a 11 cifre della
nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; qualora
il titolo sia rilasciato per più codici a 11 cifre compresi nella stessa
categoria di cui all'allegato I, va indicato il numero della categoria;
- il quantitativo per ciascun codice ripartito per destinazione qualora il tasso
della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- il tasso della restituzione applicabile per le comunicazioni di cui alla lettera
c).
Inoltre, se nel periodo in cui sono stati richiesti i titoli il tasso della
restituzione è modificato, le relative domande devono essere ripartite
per ciascun periodo con tasso di restituzione diverso.
Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), vanno precisati
i quantitativi menzionati al primo trattino e il tasso della restituzione.
La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve altresì
precisare la zona di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis(inserita
con Reg. ce 2182/99)
3. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le comunicazioni
negative, sono effettuate in base al modello che figura nell'allegato II.
4. Se in seguito alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente
articolo risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione
può decidere di riaprire la presentazione di domande di titoli d'esportazione.
5. La Commissione informa una volta al mese gli Stati membri sull'impiego dei
quantitativi e sulle spese del livello d'impegno annuo previsto dall'accordo
per il periodo Gatt in corso nonché, al momento debito, sull'esaurimento
di detti quantitativi e spese.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
ALLEGATO I (sostituito da Reg. Ce 69/97)
codice
|
categoria
|
| 2009 60 11 9100 | 1 |
| 2009 60 19 9100 | |
| 2009 60 51 9100 | |
| 2009 60 71 9100 | |
| 2204 30 92 9100 | |
| 2204 30 96 9100 | |
| 2204 30 94 9100 | 2 |
| 2204 30 98 9100 | |
| 2204 21 79 9120 | 3 |
| 2204 21 79 9220 | |
| 2204 21 79 9910 | |
| 2204 21 83 9120 | |
| 2204 29 62 9120 | |
| 2204 29 62 9220 | |
| 2204 29 62 9910 | |
| 2204 29 64 9120 | |
| 2204 29 64 9220 | |
| 2204 29 64 9910 | |
| 2204 29 65 9120 | |
| 2204 29 65 9220 | |
| 2204 29 65 9910 | |
| 2204 29 83 9120 | |
| 2204 21 79 9180 | 4.1 |
| 2204 29 62 9180 | |
| 2204 29 64 9180 | |
| 2204 29 65 9180 | |
| 2204 21 80 9180 | 4.2 |
| 2204 29 71 9180 | |
| 2204 29 72 9180 | |
| 2204 29 75 9180 | |
| 2204 21 79 9280 | 5.1 |
| 2204 29 62 9280 | |
| 2204 29 64 9280 | |
| 2204 29 65 9280 | |
| 2204 21 80 9280 | 5.2 |
| 2204 29 71 9280 | |
| 2204 29 72 9280 | |
| 2204 29 75 9280 | |
| 2204 21 83 9180 | 6.1 |
| 2204 29 83 9180 | |
| 2204 21 84 9180 | 6.2 |
| 2204 29 84 9180 | |
| 2204 21 94 9910 | 7 |
| 2204 21 98 9910 | |
| 2204 29 94 9910 | |
| 2204 29 98 9910 | |
| 2204 21 80 9120 | 8 |
| 2204 29 71 9120 | |
| 2204 29 72 9120 | |
| 2204 29 75 9120 | |
| 2204 21 80 9220 | 9 |
| 2204 29 71 9220 | |
| 2204 29 72 9220 | |
| 2204 29 75 9220 | |
| 2204 21 84 9120 | 10 |
| 2204 29 84 9120 | |
| 2204 21 94 9100 | 11 |
| 2204 21 98 9100 | |
| 2204 29 94 9100 | |
| 2204 29 98 9100 |
ALLEGATO 1 BIS (Inserito con Reg. ce 561/97)
Gruppi di prodotti di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera
b) del regolamento (CEE) n. 3665/87
Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni
all’esportazione
Gruppo
A
2009 60 11 9100
2009 60 19 9100
2009 60 51 9100
2009 60 71 9100
2204 30 92 9100
B
2204 30 96 9100
2204 30 91 9100
C
2204 30 98 9100
2204 21 79 9120
D
2204 21 79 9220
2204 21 79 9910
2204 21 83 9120
2204 29 62 9120
E
2204 29 62 9220
2204 29 62 9910
2204 29 64 9120
2204 29 64 9220
2204 29 64 9910
2204 29 65 9120
2204 29 64 9220
2204 29 65 9910
2204 29 83 9120
2204 21 79 9180
F
2204 21 79 9280
2204 21 83 9180
2204 29 62 9180
G
2204 29 62 9280
2204 29 64 9180
2204 29 64 9280
2204 29 65 9180
2204 29 65 9280
2204 29 83 9180
2204 21 80 9120
H
2204 21 80 9220
2204 21 84 9120
2204 29 71 9120
I
2204 29 71 9220
2204 29 72 9120
2204 29 72 9220
2204 29 75 9120
2204 29 75 9220
2204 29 84 9120
2204 21 80 9180
J
2204 21 80 9280
2204 21 84 9180
2204 29 71 9180
K
2204 29 71 9280
2204 29 72 9180
2204 29 72 9280
2204 29 75 9180
2204 29 75 9280
2204 29 84 9180
2204 21 94 9910
L
2204 21 98 9910
2204 29 94 9910
M
2204 29 98 9910
2204 21 94 9100
N
2204 21 98 9100
2204 29 94 9100
O
2204 29 98 9100
ALLEGATO II
Applicazione del regolamento (CE) n. 1685/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE DG VI/E/2 - Settore vitivinicolo Domande di titoli di esportazione Speditore:
Data:
Periodo: dal mercoledì . . . al martedì . . .
Stato membro:
Persona da contattare:
Telefono:
Telefax:
Destinatario: DG VI/E/2 - Telefax: (322) 295 92 52 - Parte A: Comunicazione
settimanale [quantitativi richiesti, art. 7 par. 1, lettera a)] Codice prodotto
o categoria Quantitativi Codice destinazione Tasso della restituzione (eventuale)
- Parte B: Comunicazione settimanale [quantitativi per i titoli rilasciati,
art. 7, par. 1, lettera b)] Codice prodotto o categoria Quantitativi Codice
destinazione - Parte C: Comunicazione settimanale [quantitativi ritirati, art.
7, par. 1, lettera c)] Codice prodotto o categoria Quantitativi Codice destinazione
Tasso della restituzione - Parte D: Comunicazione mensile [quantitativi non
utilizzati, art. 7, par. 1, lettera d)] Codice prodotto o categoria Quantitativi
non utilizzati Tasso della restituzione - Parte E: Comunicazione mensile [quantitativi
senza titoli, art. 7, par. 1, lettera e)] Codice prodotto o categoria Quantitativi
Codice destinazione Tasso della restituzione
ALLEGATO III
ZONE DI DESTINAZIONE: ELENCO DEI PAESI
Zona 1: Africa
Angola, Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore,
Congo (Repubblica democratica), Congo (Repubblica), Costa d'Avorio, Gibuti,
Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea equatoriale,
Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio,
Mauritania, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Repubblica
centrafricana, Ruanda, Sant'Elena e dipendenze, São Tomé e Príncipe,
Senegal, Seicelle e dipendenze, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania,
Ciad, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Togo, Zambia, Zimbabwe.
Zona 2: Asia e Oceania
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia,
Cina, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati
arabi uniti, Stati federati di Micronesia, Figi, Hong Kong, isole Marianne settentrionali,
isole Marshall, isole Salomone, isole Wallis e Futuna, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Giappone, Giordania, Kiribati, Kuwait, Laos, Libano, Macao, Malaysia,
Maldive, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nuova Caledonia e dipendenze, Nuova
Zelanda, Oceania americana, Oceania australiana, Oceania neozelandese, Oman,
Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pitcairn, Polinesia francese,
Qatar, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Siria, Taiwan, Thailandia, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, Vietnam, Yemen.
Zona 3: Europa dell'Est e paesi della CSI
Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan,
Lettonia, Lituania, Moldova, Uzbekistan, Polonia, Repubblica ceca, Russia, Slovacchia,
Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina.
Zona 4: Europa occidentale
Andorra, Ceuta e Melilla, Città del Vaticano, Gibilterra, isole Faerøer,
Islanda, Liechtenstein, Malta, Norvegia, San Marino"
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