
MODIFICHE
Modificato da 379R2829 (GU L 320 15.12.79 pag.50)
Completato da 380R2940 (GU L 305 14.11.80 pag.17)
Modificato da 380R2940 (GU L 305 14.11.80 pag.17)
Modificato da 387R0393 (GU L 040 10.02.87 pag.9)
Modificato da 389R1458 (GU L 144 27.05.89 pag.28)
Modificato da 301R1081 (GU L 149 02.06.2001 pag.17)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n.136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966,
relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.590/79 (2),
visto il regolamento (CEE) n.2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo
agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),
visto il regolamento (CEE) n.591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce
le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva
impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (4), in particolare l'articolo
9,
considerando che il sistema di controllo previsto dall'articolo 8, paragrafo
2, del regolamento (CEE) n.591/79 deve garantire che la restituzione alla produzione
sia concessa soltanto per l'olio rispondente alla condizioni fissate dal presente
regolamento e dallo stesso regolamento (CEE) n.591/79; che è quindi opportuno,
in linea di massima, concedere la restituzione soltanto a controllo avvenuto;
considerando che, nell'interesse di una regolare esecuzione del controllo, la
relativa domanda deve essere presentata in tempo utile e contenere talune indicazioni
minime; che, nel medesimo intento, occorre disporre che i fabbricanti di conserve
di pesci e di ortaggi tengano una contabilità di magazzino contenente,
in particolare, le indicazioni relative alla quantità e all'origine dell'olio
impiegato;
considerando che il controllo deve abbracciare un periodo che permetta alle
industrie di stabilire i piani di produzione conoscendo i costi di fabbricazione
e di rifornirsi di olio d'oliva; che, per gli stessi motivi, occorre concedere
la restituzione valida il giorno della presentazione della domanda di controllo;
considerando che, onde facilitare agli interessati l'acquisto dell'olio d'oliva
necessario per le loro operazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano
la possibilità di anticipare l'importo della restituzione con riserva
della costituzione di una cauzione;
considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n.615/71 della Commissione
(5);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della concessione della restituzione alla produzione le imprese che
fabbricano conserve di pesce e di ortaggi, di cui all ' articolo 2 del regolamento
(CEE) n.591/79, tengono, per tali conserve, una contabilità di magazzino
giornaliera contenente almeno le indicazioni seguenti:
a ) quantitativi di olio d'oliva entrati nell'impresa, distinti secondo l'origine;
b ) quantitativi di olio d'oliva impiegati nella fabbricazione delle conserve,
distinti secondo l'origine;
c ) per ogni partita di olio d'oliva entrata nell'impresa, il numero della fattura
d'acquisto o, se del caso, il numero del bollettino di ricevimento o di ogni
altro documento equivalente;
d ) peso netto delle conserve prodotte con l'indicazione, per ogni tipo di fabbricazione,
del peso medio dell'olio d'oliva utilizzato.
Articolo 2
1. Per beneficiare della restituzione alla produzione il fabbricante deve presentare
alla competente autorità, almeno 5 giorni lavorativi prima della data
prevista per l'inizio della fabbricazione, una domanda di controllo. La domanda
può essere presentata all'autorità competente soltanto quando
l'olio si trovi nello stabilimento di fabbricazione delle conserve.
2. La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti:
a ) nome e indirizzo del fabbricante;
b ) data prevista per l ' inizio e la fine della fabbricazione in oggetto;
c ) previste quantità e natura delle conserve da fabbricare;
d ) quantitativo previsto d'olio d'oliva da impiegare in detta fabbricazione,
nonchè origine dell'olio .
3 . La domanda di controllo è valida soltanto per una fabbricazione da
effettuarsi entro un periodo che scade al più tardi alla fine del terzo
mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Se, per causa di forza maggiore, la fabbricazione non può essere effettuata
nel termine suindicato, l'organismo competente dello Stato membro in questione
decide, su richiesta del fabbricante interessato, che il termine di cui sopra
venga prorogato per il periodo ritenuoto necessario in considerazione della
circostanza addotta.
Articolo 3
Gli Stati membri verificano:
a ) che la contabilità di magazzino delle imprese venga tenuta conformemente
all'articolo 1;
b ) che l'olio indicato nella domanda di controllo si trovi nello stabilimento
al momento della presentazione di detta domanda.
Articolo 4
1. La restituzione alla produzione è concessa su domanda del fabbricante
nello Stato membro in cui ha avuto luogo la fabbricazione delle conserve.
2. La domande di cui al paragrafo 1 deve indicare, tra l'altro, il quantitativo
d'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve, nonchù la sua origine.
Essa deve essere presentata dall'interessato entro 6 mesi dalla data di utilizzazione
dell'olio.
Articolo 5
La restituzione è versata quando lo Stato membro interessato ha controllato
la corrispondenza tra la quantità e l'origine degli oli indicati nella
domanda di cui all'articolo 4 e la quantità e l'origine degli oli impiegati
nella fabbricazione delle conserve.
Tuttavia, a richiesta dell'interessato, questa restituzione può essere
anticipata non appena è stata effettuata la verifica di cui all'articolo
3, purchè venga costituita una cauzione intesa a garantire l'impiego
dell'olio per gli scopi previsti.
Articolo 6
Ai fini del controllo di cui all'articolo 5, primo comma, lo Stato membro procede
in particolare alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo
1.
Articolo 7
In caso di non corrispondenza tra la quantità d'olio d'oliva menzionata
nella domanda di cui all'articolo 4 e la quantità di olio impiegata,
determinata nel quadro del controllo di cui all'articolo 5, lo Stato membro
interessato stabilisce la quantità di olio d'oliva per la quale viene
riconosciuto il diritto alla restituzione.
Articolo 8
La restituzione da concedere è quella in vigore il giorno della presentazione
della domanda di controllo di cui all'articolo 2.
Articolo 9
L'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.591/79
è fissato a 0,50 ECU. Tuttavia, se la media aritmetica di cui all'articolo
4, paragrafo 1, primo comma, del detto regolamento è uguale a zero, la
restituzione è fissata a zero.
Articolo 10
Il regolamento (CEE) n.615/71 è abrogato.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1979.
Esso si applica agli oli d'oliva per i quali le domande di cui all'articolo
2 sono presentate a partire da tale data. Per quanto riguarda gli oli per i
quali le domanda di cui all'articolo 2 sono presentate prima di tale data, continua
ad applicarsi il regolamento (CEE) n.615/71.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1979.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
(1) GU n.172 del 30.9.1966, pag.3025/66.
(2) GU n.78 del 30.3.1979, pag.1.
(3) GU n.L 331 del 28.11.1978, pag.1.
(4) GU n.L 78 del 30.3.1979, pag.2.
(5) GU n.L 71 del 25.3.1971, pag.12
Il regolamento Ce riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.