
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 08/09/1995 PAG. 0016 - 0018
Modifiche successive:
Derogato per 397R1729 (GU L 243 05.09.97 pag.1)
Derogato per 398R1574 (GU L 206 23.07.98 pag.7)
Derogato per 399R1489 (GU L 172 08.07.99 pag.27)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo
all'organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo
15,
considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso in esito ai negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round, di seguito denominato « l'accordo »,
esige in particolare l'adattamento delle disposizioni regolamentari applicabili
all'esportazione nel settore dello zucchero; che il titolo II relativo agli
scambi del regolamento (CEE) n. 1785/81, regolamento di base in questo settore,
è stato modificato a seguito di detto accordo dal regolamento (CE) n.
3290/94 del Consiglio (3); che occorre pertanto rivedere le modalità
d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero
definite dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94 (5) e dal regolamento (CEE) n. 1469/77
della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (7), e abrogare
quindi questi ultimi regolamenti, riprendendo tuttavia le disposizioni ivi contenute
che sono ancora pertinenti per l'applicazione del regime delle restituzioni;
considerando che lo zucchero candito, fabbricato con zucchero bianco o zucchero
greggio raffinato, presenta in molti casi un grado di polarizzazione inferiore
a 99,5°; che, tenuto conto dell'elevato grado di purezza della materia prima
utilizzata, è opportuno prevedere per tale zucchero candito una restituzione
che si avvicini il più possibile alla restituzione accordata allo zucchero
bianco; che occorre dare una definizione precisa dello zucchero candito;
considerando che il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e quello per
lo zucchero greggio sono fissati senza tener conto del contributo di magazzinaggio
di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che occorre tuttavia
tener conto dell'incidenza di tale contributo sui prezzi dello zucchero e stabilire
di conseguenza le restituzioni all'esportazione;
considerando che, ai fini di un trattamento uniforme di tutti gli interessati
nella Comunità, è necessario definire un metodo uniforme per la
determinazione del tenore di saccarosio di alcuni prodotti; che nei casi in
cui tale metodo non consenta di accertare il tenore totale di saccarosio utilizzato
devono essere previste disposizioni particolari;
considerando che per gli sciroppi che presentano un grado di purezza relativamente
basso occorre fissare forfettariamente il tenore di saccarosio tenendo conto
del loro tenore di zucchero estraibile;
considerando che nel settore dello zucchero le esportazioni di zucchero bianco
verso i paesi terzi sono sempre più spesso precedute da un magazzinaggio
in massa in depositi o sili portuali, mentre l'insaccatura viene effettuata
all'ultimo momento all'atto del carico della nave o sulla nave stessa; che per
tale motivo queste operazioni si effettuano utilizzando in comune, nel porto
di cui trattasi, un silo in cui vengono immagazzinati e mescolati zuccheri provenienti
da diverse imprese saccarifere; che, secondo la regolamentazione in vigore,
per beneficiare del pagamento anticipato delle restituzioni gli zuccheri devono
essere immagazzinati in condizioni tali da consentirne l'identificazione fisica
e non sono quindi ammessi miscugli con altri zuccheri; che tale situazione impedisce
dunque che una parte importante degli zuccheri comunitari esportati verso i
paesi terzo possa fruire del regime del pagamento anticipato delle restituzioni
all'esportazione;
considerando d'altra parte che le caratteristiche dello zucchero bianco, segnatamente
la sua grande omogeneità tecnica e commerciale, consentono di rendere
più flessibili, senza compromettere gli obiettivi di sicurezza il pagamento
della restituzione, le norme regolamentari per tale prodotto; che è pertanto
opportuno autorizzare il miscuglio a determinate condizioni, segnatamente in
ordine al controllo, di zuccheri bianchi di diversa provenienza in uno stesso
luogo di magazzinaggio ai fini dell'applicazione del regime di pagamento anticipato
delle restituzioni all'esportazione, modificando le disposizioni specifiche
del settore dello zucchero;
considerando che è opportuno fissare limiti, per quanto riguarda il tenore
di fruttosio e di polisaccaridi, per la concessione delle restituzioni all'esportazione
di isoglucosio e di sciroppo d'inulina onde garantire che tale restituzione
sia concessa soltanto ai veri prodotti allo stato naturale; che, per quanto
riguarda lo sciroppo d'inulina, le quote di produzione e i contributi alla produzione
sono fissati allo stesso livello dello zucchero e dell'isoglucosio applicando
il coefficiente 1,9; che occorre quindi fissare la restituzione per lo sciroppo
d'inulina tenendo conto del coefficiente suddetto; che è opportuno fissare
ogni mese la restituzione all'esportazione per l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina
a causa della periodicità mensile di fissazione prevista per il settore
dello zucchero;
considerando che è auspicabile da un punto di vista economico prevedere
la possibilità di adeguare le restituzioni quando, tra il momento in
cui sono fissate e quello in cui viene effettuata l'esportazione, si verificano
modifiche dei prezzi d'intervento e del prezzo del melasso;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81,
per zucchero candito si intende lo zucchero:
a) costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti
mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata
e sufficientemente concentrata,
e b) contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico,
il 96 % o più di saccarosio.
Articolo 2
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo
17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, nel fissare la restituzione all'esportazione
si tiene conto dell'importo del contributo per le spese di magazzinaggio di
cui all'articolo 8 del detto regolamento fissato per la campagna di commercializzazione
considerata.
Articolo 3
1. La restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 che vengono esportati, è
pari a un importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato
per il prodotto di cui trattasi e aumentato, se del caso, del tenore di altri
zuccheri calcolati in saccarosio.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio,
eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio,
è dato dal tenore totale di zuccheri risultante dall'applicazione del
metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) alla soluzione riducente di Clerger-Herzfeld.
Il tenore totale di zuccheri determinato secondo tale metodo è calcolato
in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.
3. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % e inferiore al 94,5
%, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri
calcolata in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % del peso
allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata
dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando
il risultato per cento. Il tenore totale di zuccheri è determinato secondo
il metodo indicato al paragrafo 2 e il tenore di sostanze secche secondo il
metodo areometrico.
4. Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero non denaturato
di cui al codice NC 1701, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del
tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato sulla
base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato
in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione di peso
1: 1. Il risultato della determinazione del tenore di sostanze secche è
calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 1.
Tuttavia, a richiesta, per tale zucchero caramellato è possibile determinare,
al fine di tenerne conto, l'utilizzazione effettiva di saccarosio, eventualmente
aumentato di altri zuccheri calcolati in saccarosio, qualora tale zucchero sia
stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che
offra garanzia equivalenti.
5. L'importo di base di cui al paragrafo 1 non si applica agli sciroppi aventi
una purezza inferiore all'85 %.
Articolo 4
Qualora zucchero bianco del codice NC 1701 99 10, ottenuto da barbabietole o
canne raccolte nella Comunità o da zucchero greggio importato nella Comunità
in regime preferenziale, venga immagazzinato in massa sotto il regime di deposito
doganale o di zona franca previsto per l'anticipo della restituzione, secondo
quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1), detto zucchero
può, oltre alle manipolazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4 del
regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (2), essere mescolato nello stesso
luogo di magazzinaggio con altri zuccheri bianchi dello stesso codice NC 1701
99 10, che abbiano la stessa origine sopra indicata, presentino la stessa qualità
commerciale e posseggano caratteristiche tecniche equivalenti.
Articolo 5
La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere concessa
soltanto per i prodotti:
- ottenuti per isomerizzazione del glucosio,
- contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio e - il cui
tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi,
ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %.
Il tenore di sostanze secche dell'isoglucosio è determinato in base alla
densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1: 1 oppure,
per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione. Tale restituzione
è fissata ogni mese.
Articolo 6
La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere concessa soltanto
per i prodotti:
- ottenuti immediatamente dopo idrolisi di inulina o di oligofruttosi,
- contenenti in peso, allo stato secco, almeno l'80 % di fruttosio e - il cui
tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e di oligosaccaridi,
ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %.
La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari, per 100 kg di
sostanza secca, alla restituzione all'esportazione fissata per il prodotto di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento e moltiplicata
per il coefficiente 1,9. Tale restituzione è fissata ogni mese.
Articolo 7
Qualora nel periodo compreso tra - il giorno della presentazione della domanda
di titolo di esportazione con restituzione fissata periodicamente o - il giorno
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso di una
restituzione fissata mediante gara,
e il giorno dell'esportazione si verifichi una modifica dei prezzi dello zucchero
o del melasso fissati a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81, si può
procedere ad un adeguamento dell'importo della restituzione.
Articolo 8
I regolamenti (CEE) n. 394/70 e (CEE) n. 1469/77 sono abrogati.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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