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Regolamento Ce n° 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore dell'olio di oliva

Gazzetta Ufficiale n. L 260 del 31/10/1995 PAG. 0033 - 0037

Modifiche successive:
Modificato da 396R2126 (GU L 284 06.11.96 pag.15) CONSOLIDATO
Modificato da 398R0726 (GU L 100 01.04.98 pag.46) CONSOLIDATO

Derogato da 399R2558 (GU L 310 04.12.1999)

Modificato da 300R2731 (GU L 316 15.12.2000) CONSOLIDATO

Modificato da Reg. Ce 406/2004 (GU L 67 04.03.2004 pag. 10) CONSOLIDATO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n.3290/94 (2), in particolare gli articoli 2 e 3,
considerando che, a norma del regolamento n.136/66/CEE, a decorrere dal 1° novembre 1995 l'esportazione di olio di oliva è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore dell'olio di oliva e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.2137/95 (4);
considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime nonché la loro validità;
considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento n.136/66/CEE, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;
considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;
considerando che per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n.3719/88;
considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n.2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.557/91 (6), sono sostituite dalle disposizioni del regolamento (CE) n.1476/95 della Commissione (7) e del presente regolamento; che è quindi necessario abrogare il regolamento suddetto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato die gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti dei codici NC 1509 e 1510 00 è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione."

Articolo 2
1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. L'aliquota della cauzione relativa ai titoli d'esportazione è pari a:
a) 10 ECU per 100 chilogrammi netti per i certificati con fissazione anticipata della restituzione;
b) 1 ECU per 100 chilogrammi netti degli altri casi
4. soppresso con Reg. Cee 2737/2000

Articolo 3
1. Le domande di titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione devono essere presentate alle autorità competenti dal martedì al giovedì di ogni settimana. Le domande presentate il venerdì e il lunedì si considerano presentate il martedì seguente.

2. . I titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il primo giorno lavorativo a partire dal martedì della settimana successiva al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 3. Tuttavia, i titoli sono rilasciati solo per i quantitativi le cui domande sono state comunicate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
3. Nel caso in cui:
a) il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n.136/66/CEE, e/o delle relative spese nel corso del periodo considerato;
b) il rilascio dei titoli richiesti non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante della campagna, nel qual caso si tiene conto per il prodotto in oggetto:
- del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni d'esportazione;
- della necessità di evitare che domande a fini speculativi provochino una distorsione della concorrenza tra gli operatori,
la Commissione può:
- fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Queste misure riguardano i titoli di esportazioni con fissazione anticipata della restituzione e possono essere differenziate secondo il codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

4. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
5. In deroga al paragrafo 2, qualora sia fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'80%, il titolo è rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:
- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del martedì successivo al deposito della domanda di titolo d'esportazione. In tal caso l'operatore può chiedere il rilascio, per la quantità che non è stata accettata ed entro lo stesso termine, di un titolo che non dia diritto a una restituzione.
6. Le domande di titoli d'esportazione che non comportano fissazione anticipata della restituzione sono presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana. I titoli vengono rilasciati immediatamente.

Articolo 4
Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n.3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.
Il titolo reca,nella casella 22,almeno una delle seguenti diciture (Modificato da Reg. Ce 406/2004):
- Restitución valida por …toneladas (cantidad por la que se expida en certificado)
- Náhrada platná pro …tun (množství,pro než je vydána licence).
- Restitutionen omfatter …tons (den mængde,licensen vedrører).
- Erstattung gültig für …Tonnen (Menge,für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
- Toetust makstakse …tonni puhul (kogus,mille kohta on litsents välja antud).
- Epistrofh iscuousa gia ... tovous (posothta gia thn opoia ecei ekdoqei to pistopoihtiko)
- Refund valid for …tons (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valide pour …tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per …t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato)
- Kompensacija paredzeta …t (daudzums,attieciba uz ko ir izsniegta atlauja)
- Graž inamoji išmoka taikoma …tonoms (kiekis,kuriam išduota licencija)
- A visszatérítés …tonnára érvényes (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)
- Rifuzjoni valida ghal …tunnellata (kwantità li ghaliha gie mahrug ic-certifikat)
- Restitutie geldig voor …ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
- Refundacja wazna dla …ton (ilosc ,dla której pozwolenie zostalo wydane)

- Restituição válida para …toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

- Náhrada platná pre …ton (množstvo,na ktoré sa povolenie vydáva)

- Nadomestilo veljavno za …ton (kolicina,za katero je bilo izdano dovoljenje)

- Tuki on voimassa …tonnille (määrä,jolle todistus on myönnetty)

- Ger rätt till exportbidrag för …ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
Il disposto del presente articolo si applica esclusivamente ai titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 5
1. Entro le ore 14 di ogni venerdì, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione :le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione presentate dal martedì al giovedì conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;"
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione dal venerdì al giovedì precedenti, distinguendo in maniera precisa tra i titoli con fissazione anticipata della restituzione e quelli che non comportano una fissazione anticipata della restituzione;
c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente, come pure gli importi delle relative restituzioni.
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a) e, in caso d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere indicato:
- il quantitativo per qualità e tipo di condizionamento;
- la ripartizione secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- se del caso il tasso della restituzione applicabile;
- l'importo totale in ecu della restituzione, per categoria di prodotti.

Queste informazioni devono essere indicate separatamente qualora i titoli siano rilasciati per operazioni di aiuto alimentare.
3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, i quantitativi e gli importi delle restituzioni relativi ai titoli d'esportazione non utilizzati, precisando la campagna di commercializzazione nel corso della quale il titolo è stato rilasciato
4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione " nulla ", vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato.

Articolo 6
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3665/87 (1) della Commissione e (CEE) 3719/88.

Articolo 7
Il regolamento (CEE) n.2041/75 è abrogato.
Esso resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1° novembre 1995 a norma dello stesso regolamento.

Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma del presente regolamento a decorrere dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER Membro della Commissione

Il regolamento Ce riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.


 

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