
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1998 PAG. 0039 - 0041
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare
l'articolo 9 paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 11 e le corrispondenti disposizioni
degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti
agricoli,
considerando che per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio,
del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare
e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (3), sono state
stabilite nuove modalità generali per la mobilitazione dei prodotti da
fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario dal regolamento (CE) n. 2519/97
della Commissione (4);
considerando che le nuove modalità suddette comportano l'applicazione
di restituzioni all'esportazione quando la mobilitazione si effettua nella Comunità;
che tuttavia, in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del
27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime
delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2114/97 (6), occorre stabilire modalità
specifiche per determinati casi; che in particolare, per evitare che le condizioni
di concorrenza esistenti al momento della presentazione delle offerte per la
gara relativa alla fornitura siano modificate dopo l'aggiudicazione della gara
in seguito all'applicazione di determinate tecniche di adeguamento delle restituzioni
all'esportazione in funzione della data di esportazione, è opportuno
derogare a determinate disposizioni applicabili nell'ambito degli scambi di
prodotti agricoli e concedere una restituzione all'esportazione fissata e pubblicata
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
il cui importo resti invariato indipendentemente dalla data alla quale i prodotti
vengono effettivamente esportati;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile
1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi
di conversione utilizzati nel settore agricolo (7), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1482/96 (8), stabilisce i fatti generatori dei tassi di
conversione agricoli, in particolare quello relativo alle restituzioni;
considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle modalità
di cui sopra, è opportuno prevedere disposizioni di carattere amministrativo
relative al titolo di esportazione in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88
della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni
di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di
fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1404/97 (10); che a tale scopo la garanzia di consegna
costituita dall'aggiudicatario per l'operazione di aiuto alimentare a garanzia
del rispetto dei propri obblighi quanto alla fornitura ai sensi dell'articolo
10 del regolamento (CE) n. 2519/97 dovrebbe essere ritenuta sufficiente anche
per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli;
considerando che le operazioni di fornitura effettuate a norma del regolamento
(CE) n. 2519/97 sono considerate aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round; che
tali operazioni devono essere attentamente sorvegliate dalla Commissione;
considerando che le restituzioni all'esportazione per gli aiuti alimentari comunitari
devono essere versate soltanto per i quantitativi esportati in conformità
del regolamento (CEE) n. 3665/87 e presi in consegna in conformità del
regolamento (CE) n. 2519/97;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2330/87 (11) della Commissione, modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (12), fissa le modalità particolari
per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario;
che, per apportare le modifiche necessarie e per motivi di chiarezza e di efficacia
amministrativa, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 2330/87;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ferme restando le misure derogatorie adottate dalla Commissione per operazioni
particolari, il presente regolamento si applica alle esportazioni di prodotti
disciplinati dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato
indicati all'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 3665/87
allorché sono forniti a titolo di aiuto alimentare comunitario in esecuzione
del regolamento (CE) n. 1292/96 e mobilitati all'interno della Comunità
secondo le modalità generali del regolamento (CE) n. 2519/97.
Articolo 2
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 3665/87, la restituzione all'esportazione da versare è quella applicabile
alla data fissata nel bando di gara pubblicato dalla Commissione, di seguito
denominato «bando di gara», che stabilisce le condizioni specifiche
alle quali deve essere effettuata un'operazione di aiuto alimentare.
2. In caso di fornitura franco fabbrica, franco vettore e reso porto d'imbarco,
non si applica il limite di tempo entro cui i prodotti devono lasciare il territorio
doganale della Comunità, fissato all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo
32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.
3. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati
in anticipo, la restituzione di cui al paragrafo 1 non può subire alcuna
modifica o correzione.
4. Per convertire la restituzione in moneta nazionale si applica il tasso di
conversione agricolo in vigore il giorno in cui è accettata la dichiarazione
di esportazione. Il tasso di conversione valido il giorno di applicazione del
titolo può essere fissato in anticipo conformemente a quanto disposto
agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93.
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87,
il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un
titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, richiesto per eseguire l'operazione di aiuto alimentare
in questione.
Il titolo è valido soltanto per l'esportazione da effettuare in tale
contesto.
In deroga all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità
del titolo può essere prorogato dall'autorità competente su richiesta
scritta e motivata dell'aggiudicatario (di seguito denominato «il fornitore»).
2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è
il fornitore dell'aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita
dalla copia della comunicazione inviatagli dalla Commissione, con la quale egli
è designato fornitore dell'aiuto alimentare in causa e, qualora richiesto
dall'organismo emittente, dalla copia del bando di gara.
Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta
costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 10 del regolamento
(CEE) n. 2519/97. La costituzione di questa garanzia vale quale costituzione
della cauzione prevista per il rilascio del titolo. In deroga alle disposizioni
del titolo III, sezione 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, essa viene svincolata
alle condizioni previste all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2519/97.
3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all'articolo
3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87 e in aggiunta ai requisiti
dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, la casella 20 della domanda
di titolo e il titolo stesso recano una delle seguenti diciture:
- Ayuda alimentaria comunitaria - Acción n° . . . /. .
- Fællesskabets fødevarehjælp - aktion nr. . . . /. .
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe - Maßnahme Nr. . . . /. .
- ÊïéíïôéêÞ åðéóéôéóôéêÞ
âïÞèåéá - ÄñÜóç
áñéè. . . . /. .
- Community food aid - Action No . . . /. .
- Aide alimentaire communautaire - Action n° . . . /. .
- Aiuto alimentare comunitario - Azione n. . . . /. .
- Communautaire voedselhulp - Actie nr. . . . /. .
- Ajuda alimentar comunitária - Acção nº . . . /.
.
- Yhteisön elintarvikeapu - Toimi N:o . . . /. .
- Livsmedelsbistånd från gemenskapen - Aktion nr . . . /. .
Il numero dell'azione da indicare è quello specificato nel bando di gara.
Articolo 4
1. In deroga al disposto dell'articolo 2, la restituzione all'esportazione effettuata
nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata conformemente
alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 e, in deroga al disposto
dell'articolo 16 dello stesso regolamento, su presentazione di una copia del
certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna di cui all'articolo
17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2519/97, autenticata dall'ufficio
della Commissione al quale sono indirizzate le offerte conformemente al bando
di gara.
A tale scopo il fornitore invia, all'ufficio della Commissione menzionato al
primo comma, fotocopia del titolo di esportazione con la debita attribuzione.
2. Il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87
non si applica qualora la restituzione richiesta sia più elevata di quella
dovuta per l'esportazione considerata a seguito di circostanze o eventi indipendenti
dal fornitore e verificatisi dopo il completamento della fornitura eseguita
in conformità all'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo
6, dell'articolo 14, paragrafo 10 o dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 2519/97.
Qualora il beneficiario cambi il paese di destinazione, non si applica la riduzione
di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento
(CEE) n. 3665/87.
Articolo 5
Il regolamento (CEE) n. 2330/87 è abrogato. Esso resta tuttavia d'applicazione
per le forniture dell'aiuto alimentare comunitario cui si riferisce il bando
di gara in oggetto.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.07.1992, pag. 21.
(2) GU L 126 del 24.05.1996, pag. 37.
(3) GU L 166 del 05.07.1996, pag. 1.
(4) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.
(5) GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.
(6) GU L 295 del 29.10.1997, pag. 2.
(7) GU L 108 dell'1.05.1993, pag. 106.
(8) GU L 188 del 27.07.1996, pag. 22.
(9) GU L 331 del 02.12.1988, pag. 1.
(10) GU L 194 del 23.07.1997, pag. 5.
(11) GU L 210 dell'1.08.1987, pag. 56.
(12) GU L 214 del 25.07.1989, pag. 10.
I testi legislativi riportati in queste pagine web non hanno contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.