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Regolamento Cee n° 32/82, della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1982 PAG. 0011 - 0013

Modifiche successive:
Modificato da 382R0752 (GU L 086 01.04.82 pag.50) CONSOLIDATO
Modificato da 382R2304 (GU L 246 21.08.82 pag.9) CONSOLIDATO
Modificato da 385R0631 (GU L 072 13.03.85 pag.24) CONSOLIDATO
Modificato da 385R2688 (GU L 255 26.09.85 pag.11) CONSOLIDATO
Modificato da 387R3169 (GU L 301 24.10.87 pag.21) CONSOLIDATO
Modificato da 397R2326 (GU L 323 26.11.97 pag.1) CONSOLIDATO (Tranne allegato)

Modificato da 300R744 (GU L 89 11.04.2000 pag.3) CONSOLIDATO

Modificato da Reg. Ce 1713/06 (GUCE 321) CONSOLIDATO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n.805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n.885/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.427/77 (3), ha stabilito le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo;
considerando che, attesa la situazione del mercato della Comunità e le possibilità di smercio di taluni prodotti del settore delle carni bovine, che attualmente potrebbero essere acquistati all'intervento, è opportuno prevedere a quali condizioni è possibile concedere restituzioni particolari all'esportazione per tali prodotti quando sono destinati a taluni paesi terzi è ciò al fine di ridurre gli acquisti all'intervento;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione.
2. Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi.
3. Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato e/o i rognoni, il loro peso è diminuito di:
- 5 kg per il fegato e i rognoni,
- 4,5 kg per il fegato,
- 0,5 kg per i rognoni

Articolo 2

1. Il beneficio di una restituzione particolare all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati provengono da bovini adulti maschi.
2. La prova è fornita mediante la presentazione di un attestato, il cui modello figura in allegato, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati. Questo documento deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni dopo l'espletamento di dette formalità.Tuttavia le autorità competenti possono autorizzare l'imballaggio dei prodotti, a condizione che l'identificazione di ciascun prodotto di cui all'articolo 3, secondo comma, sia sempre visibile.

Tali formalità sono espletate nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

Comma soppresso da Reg. Ce 1713/06 (GUCE 321)

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il controllo dei prodotti e per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 2. Tali condizioni possono comprendere l'indicazione di un quantitativo minimo.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti tra il momento del controllo e la loro uscita dal territorio geografico della Comunità o la loro consegna alle destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n.3665/87. Tali misure implicano in particolare l'identificazione di ciascun prodotto mediante una stampigliatura indelebile di ogni quarto o una sigillatura di ogni quarto. La macellazione e l'identificazione hanno luogo nel macello designato dall'interessato nella domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
Qualora carcasse o mezzene siano sezionate, al di fuori del macello, in quarti anteriori e quarti posteriori, l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può sostituire il suddetto attestato, rilasciato per carcasse o mezzene, con attestati rilasciati per i quarti in questione, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni per il loro rilascio

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 gennaio 1982, le disposizioni previste per l'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica agli Stati membri, anteriormente al 20 febbraio 1982, le sue eventuali osservazioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxellex, il 7 gennaio 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(3) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(4) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

ALLEGATO ( REG. Cee 2326/97)

Il regolamento Cee riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.

Gli allegati saranno prossimamente disponibili in questa pagina web.


 

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