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Regolamento (CE) n° 450 della Commissione, del 28 febbraio 2000, recante modifica al regolamento (CE) n° 2698/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comuniti europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine sono state fissate con il regolarnento (CE) n. 2698/1999 della Commissione (2)

(2) Le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli sono state adottate con il regolamento (CE) a 800/1999 della Commissione (3)

(3) E opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti the possono circolare liberamente all’interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/4 3 3/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 95/433/CE (5), dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (6) e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (7) modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (8)

(4) Le misure previste dal presente regolamento conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2698/1999 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

<< 3. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle dichiarazioni di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.800/1999 e alle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.800/1999, accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato successivamente al 3 marzo 2000.

Il presente regolarnento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2000

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro delta Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21,

(2) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 49.

(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(4) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(5) GU L 243 dell11.10.1995, pag. 7.

(6) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(7) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(8) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il regolamento Ce riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.


 

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