
Gazzetta ufficiale n. L 205 del 03/08/1985 PAG. 0005 - 0011
Modifiche successive:
Derogato per 373R3389 (GU L 345 15.12.1973 pag.47)
Modificato da 387R1181 (GU L 113 30.04.1987 pag.31) CONSOLIDATO
Modificato da 389R3745 (GU L 364 14.12.1989 pag.54) CONSOLIDATO
Derogato per 393R0377 (GU L 043 20.02.1993 pag.6)
Derogato per 393R2710 (GU L 245 01.10.1993 pag.131)
Vedi 393R3403 (GU L 310 14.12.1993 pag.4)
Modificato da 393R3403 (GU L 310 14.12.1993 pag.4) CONSOLIDATO
Modificato da 399R1932 (GU L 240 10.09.1999 pag.11) CONSOLIDATO
Derogato per 300R1623 (GU L 194 31.07.2000 pag.45)
Modificato con Reg. Ce 673/2004 (GUCE 105 PAG.17) CONSOLIDATO (in vigore dal 4 maggio 2004)
Modificato con Reg. Ce 1713/2006 (GUCE 321) CONSOLIDATO
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ed altre disposizioni contenute nei regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,
visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (4), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (6), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84 (8), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (9), che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (10), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (11), in particolare l'articolo 12,
considerando che numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli comunitari esigono la costituzione di una cauzione per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo; che, tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tale esigenza viene interpretata, nella prassi, in maniera molto differente; che pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali esigenze dovrebbero essere definite con maggiore precisione;
considerando che, in particolare, occorre definire la forma della cauzione;
considerando che parecchie disposizioni di regolamenti agricoli comunitari stabiliscono che la cauzione costituita viene incamerata in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito da tale cauzione, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di esigenze principali e esigenze secondarie e subordinate; che, ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un'esigenza principale e le conseguenze di un mancato adempimento di un'esigenza secondaria o subordinata; che, in particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò è ammesso, venga incamerata solo una parte della cauzione se gli interessati hanno in realtà adempiuto all'esigenza principale, ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto ad un'esigenza subordinata;
considerando che non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che un pagamento anticipato sia stato ricevuto o meno; che pertanto le cauzioni costituite in previsione di pagamenti anticipati sono soggette a norme particolari;
considerando che le spese relative alla costituzione di una cauzione, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla cauzione, se tale somma è inferiore ad un certo limite; che quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite; che inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non esigere una cauzione quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende vacua tale esigenza;
considerando che le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire una cauzione da esse ritenuta insoddisfacente;
considerando che, qualora non sia stato fissato altrove, è opportuno fissare un termine per fornire la prova richiesta per lo svincolo di una cauzione;
considerando che, in relazione al tasso rappresentativo da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo di una cauzione espresso in ECU, dovrebbe essere definito il fatto generatore di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1);
considerando che occorre stabilire la procedura da seguire non appena sia stata incamerata una cauzione;
considerando che la Commissione deve seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle cauzioni;
considerando che il presente regolamento stabilisce le norme generali applicabili a tutti i settori e a tutti i prodotti, a meno che la normativa comunitaria specifica di un settore non stabilisca norme differenti; che le norme specifiche previste per ciascun settore continueranno ad essere applicate fintantoché non siano abrogate o modificate;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 (sostituto con Reg. Ce 673/04)
Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:
a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei
mercati di taluni prodotti agricoli:
- regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi) (*1),
- regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (sementi) (*2),
- regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine) (*3),
- regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova) (*4),
- regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame) (*5),
- regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (cereali) (*6),
- regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (tabacco greggio) (*7),
- regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (riso) (*8),
- regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (foraggi essiccati) (*9),
- regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli)(*10),
- regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) (*11),
- regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (carni bovine) (*12),
- regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari) (*13),
- regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (vino) (*14),
- regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (prodotti della pesca e dell'acquacoltura) (*15),
- regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio (lino e canapa) (*16),
- regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (zucchero) (*17),
- regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio (carni ovine e caprine) (*18),
- regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio (alcole etilico di origine agricola) (*19);
b) regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (regimi di sostegno diretto) (*20);
c) regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (regime di aiuto alla produzione di cotone) (*21);
d) regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi)(*22);
e) regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio (regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi) (*23);
f) regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli) (*24).
(*1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
(*2) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1.
(*3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
(*4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
(*5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
(*6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(*7) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
(*8) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
(*9) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.
(*10) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
(*11) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
(*12) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
(*13) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
(*14) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(*15) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(*16) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.
(*17) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(*18) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.
(*19) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.
(*20) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
(*21) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(*22) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.
(*23) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.
(*24) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
Articolo 2 (sostituito con Reg. Ce 1932/99)
Il presente regolamento non si applica alle cauzioni costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92(33).
Articolo 3
Ai sensi del presente regolamento:
a) per « cauzione » s'intende la garanzia che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.
Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione corrispondente alla definizione di cui sopra, anche se designata con termini diversi da « cauzione »;
b) per « cauzione cumulativa » s'intende la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi;
c) per « obbligo » s'intende l'esigenza o le esigenze imposte da un regolamento, di eseguire o astenersi dall'eseguire una determinata azione;
d) per « organismo competente » s'intende l'organismo autorizzato a ricevere una cauzione o l'organismo autorizzato a decidere, in conformità della regolamentazione applicabile, se una cauzione deve essere svincolata o incamerata.
Articolo 4
La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.
Articolo 5
1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 ECU. (modificato da Reg. cee 1932/99)
2. Qualora si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest'ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata.
3. (soppresso con Reg. Ce 1932/99)
Articolo 6
L'organismo competente può rinunciare ad esigere una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:
a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica,
b) un organismo privato che esercita tali funzioni sotto controllo della stato.
Articolo 7 (soppresso con Reg. Cee 3403/93)
Articolo 8
1. Una cauzione può essere costituita:
a) in contanti, in conformità degli articoli 13 e 14, e/o
b) sotto forma di garanzia prestata da un garante ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.
2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione di una cauzione nelle seguenti forme:
a) ipoteca, e/o
b) deposito bancario, e/o
c) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente rango su qualsiasi altro, e/o
d) titolo negoziabile nello stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito da detto stato e/o
e) obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.
3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle cauzioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 9
L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo.
Articolo 10
1. a) Al momento della costituzione della cauzione, i beni ipotecati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere d) e e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della cauzione richiesta;
b) il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile;
c) l'organismo competente può accettare le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una cauzione complementare o a sostituire la cauzione originaria qualora il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della cauzione richiesta. Questo impegno scritto non è necessario qualora lo preveda la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, titoli ed obbligazioni.
2. a) Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) e e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste;
b) a richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la cauzione deve comprovare il valore realizzabile della cauzione.
Articolo 11
1. Una cauzione può essere sostituita da un'altra.
Tuttavia, la sostituzione della cauzione è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:
a) la cauzione sia acquisita ma non ancora incamerata, o
b) la cauzione di sostituzione rientri in uno dei tipi di cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Una cauzione cumulativa può essere sostituita da un'altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauzione a garantire l'adempimento di uno o più obblighi.
Articolo 12 (sostituito con Reg. Cee 3403/93 e modificato da Reg. Ce 1932/99)
1. La cauzione è costituita nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente.
2. Qualora l'importo totale di una cauzione, espresso nella moneta dello Stato membro interessato, sia aumentato in seguito ad una modifica del tasso di conversione agricolo della cauzione entrata in vigore alla data del fatto generatore,altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauzion
1. La cauzione è costituita nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente.
2. Qualora l'importo totale di una cauzione, espresso nella moneta dello Stato membro interessato, sia aumentato in seguito ad una modifica del tasso di conversione agricolo della cauzione entrata in vigore alla data del fatto generatore,altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauziona entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo in caso di forza maggiore.
Tale riduzione del quantitativo dell'offerta non è considerata una violazione di norme del regolamento pertinente relative al quantitativo minimo.
4. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 possono applicarsi anche all'integrazione di un importo mancante a seguito di una modifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo (modificato da Reg. Ce 1932/99)
Articolo 13
Una cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre dell'importo versato.
Articolo 14
1. È considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.
2. Un assegno diverso da quello di cui al paragrafo 1 può costituire una cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre dell'importo versato.
3. Le spese richieste dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.
Articolo 15
Una cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.
Articolo 16
1. Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'organismo competente dello stato membro in cui è costituita la cauzione. Il garante è vincolato da una garanzia scritta.
2. La garanzia scritta deve almeno precisare:
a) l'obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
b) l'importo massimo che il garante accetta di pagare;
c) che il garante si impegna congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione.
3. L'organismo competente puù accettare un telescritto del garante per costituire una cauzione scritta. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per assicurarsi dell'autenticità.
4. Quando la garanzia cumulativa scritta è già stata presentata, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare parte o la totalità della garanzia cumulativa a una determinata operazione.
Articolo 17
Non appena una parte della cauzione cumulativa è impegnata in relazione ad un particolare obbligo, va annotato il saldo disponibile.
Articolo 18
Le disposizioni del presente titolo:
- si applicano ogni qualvolta una regolamentazione specifica preveda la possibilità di anticipare una determinata somma prima che un obbligo sia stato adempiuto.;
Soppresso con Reg. Ce 1713/2006 (GUCE 321)
Articolo 19
1. La cauzione è svincolata quando:
a) è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo, o
b) l'importo assegnato, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.
2.(sostituto da Reg. Cee 1181/87) Quando il termine stabilito per provare il diritto definitivo all'assegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'articolo 29.
In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato.
Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione
3. Se nella normativa comunitaria le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, esse sono completate dalle seguenti condizioni supplementari:
a) le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono notificate all'organismo competente entro 30 giorni; questo termine comincia a decorrere dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero giustificare un caso di forza maggiore;
b) l'interessato rimborsa l'anticipo e la parte in causa dell'anticipo entro i 30 giorni successivi a quelli in cui l'organismo competente gli ha comunicato la domanda di rimborso.
Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, le condizioni di rimborso sono quelle vigenti quando non si ha caso di forza maggiore.
Articolo 20
1. Un obbligo può comprendere esigenze principali, secondarie o subordinate.
2. Per esigenza principale s'intende l'esigenza, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire o di astenersi dall'eseguire un'azione.
3. Per esigenza secondaria s'intende l'esigenza di rispettare il termine prescritto per soddisfare un'esigenza principale.
4. Per esigenza subordinata s'intende ogni altra esigenza imposta da un regolamento.
5. Il presente titolo non si applica quando la normativa comunitaria specifica non ne abbia definito la esigenza o le esigenze principali.
6. Ai fini del presente titolo per « parte relativa alla cauzione » si intende la parte della cauzione corrispondente al quantitativo per il quale un'esigenza non sia stata soddisfatta (aggiunto con Reg. Cee 1181/87)
Articolo 21
La cauzione è svincolata non appena sia stata fornita la prova richiesta a tale effetto che tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate sono state soddisfatte.
Articolo 22
1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore. (Sostituito da Reg. Cee 1181/87)
2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, a meno che la mancata presentazione di tale prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della cauzione. (Sostituito da Reg. Cee 1181/87)
3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2, viene presentata la prova che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, l'85 % della somma incamerata viene rimborsata. Se la prova del rispetto dell'esigenza o delle esigenze principali è stata soddisfatta entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 e se l'esigenza secondaria ad essa relativa non è stata soddisfatta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte relativa alla cauzione.
4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre i 18 mesi dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 , a meno che la mancata presentazione della prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore. (Sostituito da Reg. Cee 1181/87)
Articolo 23
1. Se, entro il termine prescritto, viene fornita la prova corrispondente che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non è stata soddisfatta un'esigenza secondaria, la cauzione viene parzialmente svincolata e la somma restante incamerata. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della somma dovuta.
2. La percentuale di svincolo della garanzia corrisponde alla garanzia che copre la parte in questione, deduzion fatta:
a) del 15 % dell'importo garantito e
b) - del 10 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
- di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni,
- di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;
- del 5 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
- di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;
- del 2 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
- di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 80 giorni,
- di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini prescritti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.
Articolo 24
1. Il mancato rispetto di una o più esigenze subordinate comporta l'incameramento di una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore. (Sostituito da Reg. Cee 1181/87)
2. La procedura di cui all'articolo 29 per recuperare la somma incamerata viene immediatamente esperita.
3. Il presente articolo non si applica quando interviene l'articolo 22, paragrafo 3.
Articolo 25
Se viene fornita la prova che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non lo sono state un'esigenza secondaria e un'esigenza subordinata, si applicano gli articolo 23 e 24 e la somma totale da incamerare è pari a quella incamerata in applicazione dell'articolo 23, maggiorata del 15 % della parte relativa alla cauzione. (Sostituito da Reg. Cee 1181/87)
Articolo 26
La somma dovuta non può in alcun caso superare il 100 % della parte relativa alla cauzione.
Articolo 27
1. La cauzione viene parzialmente svincolata, a richiesta, quando è fornita la prova prevista relativamente ad una parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo stabilito indicato nel regolamento che impone l'obbligo della cauzione.
Se la regolamentazione comunitaria specifica non stabilisce un minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali per qualsiasi importo vincolato o fissare l'importo minimo degli svincoli.
2. Prima di svincolare la totalità o parte di una cauzione, l'organismo competente puù esigere che gli sia presentata una domanda scritta di svincolo.
3. Nel caso di cauzioni che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, hanno un valore superiore al 100 % della cauzione richiesta, la parte di cauzione eccedente il 100 % viene svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o incamerata.
Articolo 28
1. Qualora non sia previsto alcun limite di tempo per la presentazione delle prove occorrenti per ottenere lo svincolo della cauzione, è prescritta la seguente:
a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per soddisfare l'esigenza o le esigenze principali, oppure
b) ove non sia stato fissato un tale termine, dodici mesi a decorrere dalla data alla quale sono state soddisfatte l'esigenza o le esigenze principali.
2. Salvo caso di forza maggiore, il termine stabilito al paragrafo 1 non puù superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la cauzione è stata costituita per l'obbligo assunto.
Articolo 29 (sostituito con Reg. Cee 3403/93)
1. Quando ha avuto conoscenza degli elementi che fondano un'acquisizione totale o parziale della cauzione, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.
Se il pagamento non viene eseguito nei termini, l'autorità competente:
a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda;
c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:
i) le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) siano convertite in denaro contante in modo da poter ottenere la somma dovuta;
ii) i depositi bancari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) siano trasferiti sul proprio conto.
L'organismo competente può incassare definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.
2. L'organismo competente può rinunciare ad incamerare un importo inferiore a 60 ECU, purché analoghe disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali disciplinano fattispecie analoghe. (modificato da Reg. Ce 1932/99)
3. Salvo il disposto del paragrafo 1, se l'acquisizione di una cauzione viene decisa, ma successivamente differita, a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sulla somma effettivamente incamerata per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, e che termina il giorno precedente il pagamento della somma effettivamente incamerata.
Quando in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro trenta giorni l'importo incamerato, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta. (modificato da Reg. Ce 1932/99)
Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per il recupero di importi secondo le procedure nazionali.
Gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (1).
Gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della cauzione per gli interessi applicabili.
Qualora una cauzione sia stata incamerata e il suo importo sia già stato accreditato al FEAOG e, in seguito all'esito di un ricorso, si debba restituire - interamente o parzialmente - la somma incamerata, interamente o parzialmente, inclusi gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, il FEAOG assume a suo carico la restituzione di tale somma, salvo che essa sia imputabile alle autorità amministrative o ad altri organismi degli Stati membri per negligenza o errore grave.
(1) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.
Articolo 30
In conformità della procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e degli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, la Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra.
Articolo 31 (sostituito da Reg. Ce 1932/99)
1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla procedura di cui all'articolo 29, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio comunitario.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono rilevati per tutte le cauzioni incamerate di importo superiore a 1000 EUR e per ciascuna delle disposizioni comunitarie che prevedono la costituzione di una cauzione.
3. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle recuperate mediante il realizzo della cauzione
Articolo 32 (sostituito da Reg. Ce 1932/99)
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione i dati seguenti:
a) i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie, nonché i requisiti necessari;
b) i tipi di cauzioni accettate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, nonché le relative condizioni.
Articolo 33
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.
Esso si applica alle cauzioni fornite a decorrere da questa data, come pure alle cauzioni cumulative che sono utilizzate da detta data per assicurare il rispetto di uno o più obblighi particolari.
Previa domanda dell'interessato, esso si applica alle cauzioni costituite prima di questa data non ancora liberate e incamerate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
note (omissis)