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Regolamento Cee n° 1766/92, del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali



Gazzetta ufficiale n° L 181 del 01/07/1992 PAG. 0021 - 0039

Modifiche successive:
Attuato da 393R1722 (GU L 159 01.07.93 pag.112)
Attuato da 393R2825 (GU L 258 16.10.93 pag.6)
Modificato da 394R1866 (GU L 197 30.07.94 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 394R3290 (GU L 349 31.12.94 pag.105) CONSOLIDATO
Attuato da 395R0097 (GU L 016 24.01.95 pag.3)
Attuato da 395R1162 (GU L 117 24.05.95 pag.2)
Attuato da 395R1501 (GU L 147 30.06.95 pag.7)
Attuato da 395R1517 (GU L 147 30.06.95 pag.51)
Attuato da 395R1518 (GU L 147 30.06.95 pag.55)
Modificato da 395R1528 (GU L 148 30.06.95 pag.3) CONSOLIDATO
Modificato da 395R1664 (GU L 158 08.07.95 pag.13) CONSOLIDATO
Attuato da 395R1839 (GU L 177 28.07.95 pag.4)
Modificato da 395R1863 (GU L 179 29.07.95 pag.1) CONSOLIDATO
Modificato da 396R0923 (GU L 126 24.05.96 pag.37) CONSOLIDATO
Attuato da 396R1249 (GU L 161 29.06.96 pag.125)
Modificato da 399R1523 (GU L 160 26.06.99 pag.19) CONSOLIDATO

Modificato da 300R1510 (GU L 174 13.07.00 pag.11) CONSOLIDATO

Modificato da 300R1666 (GU L 193 29.07.00 pag.1) CONSOLIDATO

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che i prezzi e le garanzie offerte dai meccanismi istituiti con il regolamento (CEE) n° 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4) incoraggiano un ritmo di crescita della produzione cerealicola che non corrisponde più alle capacità di assorbimento del mercato; che, onde evitare una serie di crisi sempre più gravi, l'attuale politica dev'essere radicalmente riformata; che ciò significa imprimere un nuovo orientamento al sostegno garantito dall'organizzazione di mercato, affinché non dipenda più esclusivamente dai prezzi garantiti;
considerando che il nuovo orientamento della politica agricola comune deve avere come risultato un migliore equilibrio dei mercati ed una maggiore competitività dell'agricoltura comunitaria; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la riduzione del prezzo indicativo ad un livello che rappresenti il corso prevedibile su un mercato mondiale stabilizzato; che, onde evitare che i produttori si orientino verso una determinata coltura, occorre fissare il prezzo indicativo allo stesso livello per i principali cereali;
considerando che le perdite di reddito derivanti dal ribasso dei prezzi sono compensate mediante l'aiuto diretto per ettaro istituito con il regolamento (CEE) n° 1765/92 (5);
considerando che la struttura dei prezzi garantiti deve consentire lo smaltimento delle eccedenze all'interno della Comunità; che occorre pertanto fissare il prezzo d'intervento ad un livello inferiore ed il prezzo d'entrata ad un livello superiore al prezzo indicativo;
considerando che la nuova struttura dei prezzi garantiti ha come risultato l'abolizione delle attuali disposizioni sui prezzi derivati;
considerando che il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n° 1765/92 subentra agli aiuti previsti per il frumento duro ed altri cereali minori; che occorre pertanto abrogare questi ultimi aiuti;
considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere le misure d'intervento appropriate, che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate a livello comunitario;
considerando che conviene che i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un determinhe occorre pertanto abrogare questi ultimi aiuti;
considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere le misure d'intervento appropriate, che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate a livello comunitario;
considerando che conviene che i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un determinhe occorre pertanto abrogare questi ultimi aiuti;
considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere le misure d'intervento appropriate, che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vaglico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità; che, per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;
considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e, per quanto lo richieda la situazione del mercato, il divieto totale o parziale di tale ricorso;
considerando che le autorità competenti devono avere la possibilità di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di una cauzione che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;
considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, essere reso inoperante; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
considerando che, in una situazione di prezzi elevati sul mercato mondiale, occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee a garantire l'approvvigionamento della Comunità e a mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima;
considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei cereali;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n° 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1);
considerando che la diminuzione dei prezzi comuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento rischia di perturbare il mercato interno; che occorre pertanto prevedere la possibilità, per la Commissione, di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare tali perturbazioni;
considerando che numerose disposizioni relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali sono state modificate più volte dopo la codificazione con il regolamento (CEE) n° 2727/75; che questi testi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in Gazzette ufficiali diverse, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere al loro aggiornamento,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali disciplina i seguenti prodotti:

 

Codice NC Designazione delle merci
a) 07099060 Granturco dolce, fresco o refrigerato
07129019 Granturco dolce, secco, anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
10019091 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
10019099 Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
10020000 Segala
100300 Orzo
100400 Avena
10051090 Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina
10059000 Granturco diverso da quello destinato alla semina
10070090 Sorgo da granella diverso dall' ibrido destinato alla semina
1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 100110 Frumento (grano) duro
c) 11010000 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
11021000 Frina di segala
110311 Semole e semolini di frumento (grano)
1107 Malto , anche torrefatto
d) Prodotti indicati nell'allegato A

 


2. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n° 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi


Articolo 2
La campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.


TITOLO 1
Regime dei prezzi e dell'intervento

Articolo 3 (Sostituito con Reg. Ce 1253/99)
1. Per i cerali cui si applica l'intervento, il prezzo d'intervento è fissato a:
- 110,25 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;
- 101,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.
Il prezzo d'intervento applicabile per il granturco e il sorgo da granella in maggio rimarrà valido per i mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno.
2. (Sostituito con Reg. Ce 1666/00)Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili secondo la tabella figurante nell'allegato D
3. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.
4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato. In particolare la decisione sulla riduzione finale del prezzo d'intervento applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione dell'andamento del mercato.

Articolo 4
1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.
2. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei periodi seguenti:
- dal 1° agosto al 30 aprile per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo,
- dal 1° novembre al 31 maggio per quanto riguarda gli altri Stati membri.
3. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione o di una detrazione per motivi di qualità.

Articolo 5
Le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23, in particolare per quanto concerne:
- soppresso con Reg. Ce 3290/94
- la designazione dei centri d'intervento;
- la caratteristiche minime, in particolare per quanto concerne la qualità e la quantità, richieste per ciascun cereale affinché possa fruire dell'intervento;
- le tabelle delle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento;
- soppresso con Reg. Ce 3290/94;
- le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento;
- la fissazione del prezzo di entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione del malto.

Articolo 6
1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere decise misure speciali di intervento.
Queste misure possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 7
1. Una restituzione alla produzione può essere concessa per l'amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.
L'elenco delle merci di cui al primo comma è compilato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente.
3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 8 (sostituito con Reg. Ce 1253/99)
1. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a:
- 194,05 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;
- 178,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.
Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.
La decisione circa un'ulteriore riduzione del prezzo minimo applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione di una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali.
2. È istituito un sistema di pagamenti per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo del pagamento si riferisce al quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola. Essa è fissato a:
- 98,74 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001
- 110,54 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.
L'importo di 110,54 EUR/t potrà essere aumentato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 in funzione della riduzione del prezzo d'intervento per i cereali.
Il pagamento è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nel rispetto del contingente di tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n° 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate(10).
3. Il prezzo minimo e il pagamento sono adattati in funzione del tenore di fecola delle patate.
4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.
5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO II (sostituito con Reg. Ce 3290/94)


Articolo 9
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 12 e 13.
Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in casi di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 10
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC ex 1001 escluso il frumento segalato, 1002, 1003, ex 1005 escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione in questione. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2:
a) per i prodotti di cui al paragrafo 2, espressi in una, o se del caso, suddivisi in più qualità standard (frumento tenero: alto, medio, basso; frumento duro; granoturco; altri cereali da foraggio), si constatano i prezzi rappresentativi cif all'importazione, in base ai prezzi di queste qualità sul mercato mondiale.
Detti prezzi rappresentativi cif all'importazione sono fissati regolarmente;
b) ciascuna spedizione da importare è classificata nella qualità che più si avvicina alle qualità standard di cui alla lettera a).
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.
Tali modalità specificano segnatamente:
- le qualità standard da utilizzare,
- le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione,
- il metodo per il calcolo del dazio all'importazione di ciascuna spedizione classificata in una delle qualità standard di cui al paragrafo 3, lettera a),
- ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione il dazio che sarà applicato.

Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione, all'aliquota del dazio previsto all'articolo 10, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.
3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione in oggetto.
I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 12
1. I contingenti per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio in conformità del trattato, sono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23. (sostituito con Reg.Ce 1253/99)
2. La gestione dei contingenti può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi oppure mediante loro combinazione:
- metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo dell'esame simultaneo);
- metodo basato sulla considerazione delle correnti tradizionali degli scambi (secondo il cosiddetto metodo "tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere stabiliti altri metodi appropriati.
Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, potendosi ispirare a metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e, se necessario, secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano se del caso:
a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Nel caso del contingente di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, tali modalità comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni di contingenti nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi di intervento degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 13
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.
2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, è stabilito il metodo:
a) più idoneo alla natura dei prodotti e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità senza creare tuttavia discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,
b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo, per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,
c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23.
In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a) periodicamente,
b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.
Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
4. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.
5. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) alla destinazione indicata nel titolo ovvero, se del caso,
b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.
Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n° 3448/93.
7. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 23.
8. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile conformemente al paragrafo 5 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo di intervento e, se del caso, delle sue variazioni.
Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.
Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.
In caso di esportazione, durante i primi tre mesi della campagna, di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione che sarebbe stata applicata, per il titolo in questione, nel caso di un'esportazione nell'ultimo mese della campagna precedente.
9. Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 e le modalità di controllo possono essere adattati a tale situazione specifica.
10. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento in essi previsti, applicabili per i prodotti interessati. Quanto all'osservanza degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la validità dei titoli di esportazione non è compromessa dalla scadenza di un periodo di riferimento.
11. Le modalità di applicazione del presente articolo, incluse le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, e segnatamente quelle relative all'adattamento di cui al paragrafo 9 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 6 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento (CE) n° 3448/93.

Articolo 14
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:
- per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), e
- in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato B.
2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui al paragrafo 1 si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può superare sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 15
1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16 (sostituito con Reg. Ce 1253/99)
1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 17
1. Qualora, per effetto di importazioni o di esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere misure di conservazione.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III
Disposizioni generali

Articolo 18
Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, né dall'articolo 10, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 19
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 20 (soppresso con Reg. Ce 1666/2000)

Articolo 21
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 22 (soppresso con Reg. Ce 1666/2000)

Articolo 23 (sostituito con Reg. Ce 1666/2000)
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, in seguito denominato "comitato"
2. Nei casi cui si fa riferimento al presente paragrafo , si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese
3.IL Comitato adotta il suo regolamento interno.

 

Articolo 24
Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 26
1. Il regolamento (CEE) n° 2727/75 è abrogato a decorrere dalla campagna 1993/1994.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.
I visti e i riferimenti relativi agli articoli del suddetto regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.
2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
- a decorrere dalla campagna 1992/1993:
- i regolamenti (CEE) n° 729/89 e (CEE) n° 1346/90;
- a decorrere dalla campagna 1993/1994:
- i regolamenti (CEE) n° 2743/75, (CEE) n° 2744/75 in quanto concerne i cereali, (CEE) n° 2745/75, (CEE) n° 2746/75, (CEE) n° 2747/75, (CEE) n° 2748/75, (CEE) n° 1145/76, (CEE) n° 3103/76, (CEE) n° 1188/81, (CEE) n° 1008/86, (CEE) n° 1009/86 in quanto concerne i cereali, (CEE) n° 1581/86, (CEE) n° 1582/86, (CEE) n° 2226/88 e (CEE) n° 1835/89.
3. Per agevolare il passaggio dall'attuale regime dell'organizzazione comune del mercato dei cereali al regime introdotto con il presente regolamento, oppure per facilitare il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra durante le campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23, adottare tutte le misure transitorie ritenute necessarie.

Articolo 27
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, primo trattino e paragrafo 3 che sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.


Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n° C 303 del 22. 11. 1991, pag. 10.
(2) GU n° C 125 del 18. 5. 1992.
(3) GU n° C 98 del 21. 4. 1992, pag. 15.
(4) GU n° L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n° 1738/92 (GU n° L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1).
(5) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) GU n° L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n° 2048/88 (GU n° L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).


ALLEGATO A (completato con Reg. Ce 3290/94)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)
0714
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi e essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
ex 1102
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 20
- Farina di granturco
1102 90
- altre:
1102 90 10
- - di orzo
1102 90 30
- - di avena 1102 90 90
- - altre
ex 1103
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 14 00 e 1103 29 50
ex 1104
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106 20
Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1107
Malto, anche torrefatto (soppresso con Reg. Ce 1866/94)
ex 1108
Amidi e fecole; inulina:
- Amidi e fecole:
1108 11 00
- - Amido di frumento (grano)
1108 12 00
- - Amido di granturco
1108 13 00
- - Fecola di patate
1108 14 00
- - Fecola di manioca
ex 1108 19
- - altri amidi e fecole:
1108 19 90
- - - altri
1109 00 00
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1702
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
ex 1702 30
- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
- - altri:
- - - altri:
1702 30 91
- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 99
- - - - altri
ex 1702 40
- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % a 50 % escluso di fruttosio e l'isoglucosio della sottovoce 1702 40 10
ex 1702 90
- altri, compreso lo zucchero invertito (o intervertiti):
1702 90 50
- - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
- - Zuccheri e melassi, caramellati:
- - - altri:
1702 90 75
- - - - in polvere, anche agglomerati
1702 90 79
- - - - altri
2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106 90
- altri:
- - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
- - - altri:
2106 90 55
- - - - di glucosio o di maltodestrina
ex 2302
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbatietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10
- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 30 00
- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pallets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 e 2305

230690

- altri

- - altri

23069091

- - - di germi di granoturco
2308
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 10 00
- Ghiande di quercia e castagne d'India
ex 2308 90
- altri:
2308 90 30
- - Residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
ex 2309 10
- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
- - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90
- altri:
2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53
- - altri contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari

ALLEGATO B (sostituito con Reg. Ce 1510/00)
ex 0403
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zúccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

040310 - Yogurt

0403 10 51 a 04031099 - - aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

0403 90 - altri
ex 0710
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00
- Granturco dolce
0711
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90 30
- Granturco dolce
ex 1704
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie del codice NC 1704 90 10
1806
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove

1901 10 00  - preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00  - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90 - altri

1901 90 11 a 1901 90 19 - - estratti di malto

- - altri

1901 90 99 - - - altri
ex 1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00
- - contenenti uova
1902 19
- - altre:
1902 20
- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
- - altre:
1902 20 91
- - - cotte
1902 20 99
- - - altre
1902 30
- altre paste alimentari
1902 40
- Cuscus:
1903 00 00
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati( escluse le farine o le semole), precotti o altrimenti preparati non nominati nè compresi altrove
ex 1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 2001
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90
- altri:
2001 90 30
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40
- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
ex 2004
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice NC 2006:
2004 10
- Patate
- - altre:
2004 10 91
- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90
- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
ex 2005
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati diversi dai prodotti del codice NC 2006:
2005 20
- Patate:
2005 20 10
- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00
- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
ex 2008
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

- - altri

- - - senza aggiunta di alcole

- - - - senza aggiunta di zuccheri
2008 99 85
- - - - - Granturco a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91
- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
2101
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
- -  preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101 12 98  - - - altri

2101 20
- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101 20 98 - - - altri
2101 30
-  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 19
- - - altri (esclusa la cicoria torrefatta)
- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 99
- - - altri (esclusa la cicoria torrefatta)
ex 2102
Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini del codice NC 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10
- Lieviti vivi:
- - Lieviti di panificazione:
2102 10 31 e 2102 10 39 - - lieviti da panificazione
2105 00
Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106 90 10
- - Preparazioni dette «fondute»
- - Altre:
2106 90 92
- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98
- - - altre
2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2205
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione;
- Whisky:
da 22083032 - - altri, diversi da quello detto «Bourbon»
a 2208 30 88
2208 50
- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

220860

- vodka

220870

-liquori
- altri:

- - altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità

- - - non superiore a 2 L
2208 90 41
- - - - Ouzo

- - - - altre

- - - - - acquaviti

- - - - - - altre
2208 90 52

- - - - - - - Korn

- - - - - - altre
2208 90 69

- - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione

- - - superiore a 2 L

- - - - acquaviti
2208 90 74

- - - - - altre
2208 90 78

- - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione
2905 43 00 mannitolo

2905 44 D-glucitolo
Prodotti chimici organici
Capitolo 30
Prodotti farmaceutici
ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande.

330210

- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

- - - - altre ( con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5% vol):

33021029

- - - - - altri

ex Capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi -

3505 Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati) colle a base di amidi o di fecole , di destrina o di altri amidi o fecole modificati
ex 3809
Agenti di apprettatura o di rifinitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati nè compresi altrove

3809 10 - a base di sostanze amilacee
3824 60  Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 44
ALLEGATO C

Tabella di concordanza

ALLEGATO D (Inserito con Reg. Ce 1666/2000)

 

mese campagna 20000/2001 A decorrere dalla campagna 2001/2002
luglio - -
agosto - -
settembre - -
ottobre - -
novembre 1 0,93
dicembre 2 1,86
gennaio 3 2,79
febbraio 4 3,72
marzo 5 4,65
aprile 6 5,58
maggio 7 6,51
giugno 7 6,51

Il regolamento Ce riportato in questa pagina web non ha contenuto legale, ma solo informativo e divulgativo.


 

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